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Decisione di esecuzione (UE) 2022/1245 della Commissione del 15 luglio 2022 recante norme e procedure per l'applicazione del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST, l'istituzione del partenariato SST e lo sviluppo degli indicatori chiave di prestazione iniziali

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE1, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafi 3 e 8,

La decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio2 ha istituito un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST). Sulla base di tale decisione, un gruppo di Stati membri ha creato il consorzio SST con l'obiettivo di fornire i seguenti servizi SST: valutazione del rischio di collisione, individuazione e caratterizzazione di frammentazioni in orbita e valutazione del rischio del rientro incontrollato di oggetti spaziali nell'atmosfera terrestre.

In conformità del regolamento (UE) 2021/696, tra gli obiettivi generali del programma spaziale dell'Unione figura il rafforzamento della sicurezza intrinseca ed estrinseca e della sostenibilità di tutte le attività nello spazio extra-atmosferico connesse agli oggetti spaziali e alla proliferazione dei detriti spaziali, nonché all'ambiente spaziale, mediante l'attuazione di misure adeguate, compreso lo sviluppo e la diffusione di tecnologie per lo smaltimento dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo e per lo smaltimento dei detriti spaziali.

Il partenariato SST di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 dovrebbe subentrare nelle attività svolte dal consorzio SST per quanto riguarda la fornitura di servizi SST a livello dell'Unione, garantendo nel contempo una transizione agevole e la continuità della fornitura dei servizi SST.

A norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/696, ogni Stato membro deve poter partecipare alla sottocomponente SST, nel rispetto dei criteri stabiliti per la partecipazione a tale sottocomponente. Al fine di incoraggiare la partecipazione degli Stati membri, le fasi della procedura dovrebbero essere indicate in dettaglio nel modo più chiaro possibile.

La partecipazione degli Stati membri al partenariato SST è volontaria e soggetta alla valutazione dei criteri di conformità. È pertanto importante che la procedura di selezione sia chiaramente definita e semplificata.

A norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696, gli Stati membri devono presentare un'unica proposta congiunta comprendente tutti gli Stati membri che intendono partecipare al partenariato SST. Tuttavia, a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, se alla Commissione non viene presentata alcuna proposta congiunta o se la proposta congiunta non soddisfa i criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, almeno cinque Stati membri possono presentare una proposta congiunta alla Commissione.

A norma dell'articolo 57, paragrafo 3, gli Stati membri sono autorizzati a presentare offerte concorrenti. Nel caso in cui siano presentate offerte concorrenti, la Commissione deve selezionarne una.

Conformemente all'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/696, devono essere elaborate norme per l'uso e lo scambio di dati SST.

La proposta degli Stati membri deve rispettare i criteri e le specifiche di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e alla presente decisione.

Le condizioni individuali, le condizioni collettive e le norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri all'SST dovrebbero basarsi sulle pratiche sviluppate dal consorzio SST e mirare a garantire la fornitura dei servizi SST più efficienti e il miglior rapporto qualità-prezzo.

Gli indicatori chiave di prestazione sono stati sviluppati nel quadro delle attività svolte dal consorzio SST negli ultimi sei anni. Essi mirano a garantire il controllo della qualità dei servizi SST.

Al fine di garantire l'istituzione del partenariato SST, è necessario attuare una procedura trasparente e agevole per la partecipazione degli Stati membri. È opportuno presentare ogni fase della procedura ed elencare e precisare i criteri su cui si basa la selezione.

Dopo l'istituzione del partenariato SST, lo sviluppo di indicatori chiave di prestazione è necessario per garantire la corretta supervisione delle attività del partenariato SST.

Affinché il partenariato SST diventi operativo, dovrebbe essere realizzata una transizione agevole dalle attività svolte dal consorzio SST istituito a norma della decisione n. 541/2014/UE al partenariato SST, e quest'ultimo dovrebbe stabilire contatti con lo sportello SST selezionato dalla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696. La Commissione, che ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma spaziale, come indicato all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696, dovrebbe essere informata dei progressi compiuti dal partenariato SST per quanto riguarda il completamento della sua capacità operativa di fornire servizi SST almeno tre mesi dopo la firma del partenariato SST.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato SSA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. La presente decisione stabilisce disposizioni dettagliate concernenti le procedure per la partecipazione degli Stati membri al partenariato per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento (SST) di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.

2. La presente decisione specifica gli elementi necessari affinché gli Stati membri soddisfino i criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696 per l'istituzione del partenariato SST, come indicato all'articolo 57, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

3. La presente decisione stabilisce gli indicatori chiave di prestazione iniziali e le norme sul funzionamento del partenariato SST, come indicato all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/696.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'allegato IV e le definizioni che seguono:

  1. 1. «consorzio SST»: il consorzio di organismi nazionali designati istituito a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 541/2014/UE;

  2. 2. «proposta»: il progetto di accordo di partenariato SST e tutta la documentazione elencata nell'allegato III che gli Stati membri richiedenti devono trasmettere alla Commissione nell'ambito della loro proposta;

  3. 3. «Stati membri richiedenti»: gli Stati membri che hanno presentato una proposta congiunta relativa alla partecipazione al partenariato SST;

  4. 4. «revisioni operative annuali»: le attività operative, comprese la gestione della funzione di fornitura di servizi, la gestione della funzione di elaborazione e la gestione della funzione di rilevamento, sono monitorate mediante una «revisione operativa» annuale al fine di esaminare il comportamento globale del sistema SST dell'UE e gestirne le prestazioni e la disponibilità complessive;

  5. 5. «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri che partecipano al partenariato SST.

Art. 3 Informazioni classificate

1. Se la proposta contiene informazioni classificate, si applicano la decisione 2013/488/UE del Consiglio3 e la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione4. Il livello di classificazione delle suddette informazioni non è superiore a «RESTREINT UE/EU RESTRICTED».

2. Se contiene informazioni classificate, la proposta include una sintesi in cui non sono riportate informazioni classificate.

Sezione II. Disposizioni relative alle procedure per l'istituzione del partenariato sst

Art. 4 Procedura per la presentazione di una proposta congiunta a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696

1. Gli Stati membri richiedenti elaborano una proposta congiunta e la presentano alla Commissione. La proposta deve soddisfare i criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696, come indicato all'articolo 7 della presente decisione.

2. La Commissione valuta la proposta. La Commissione può comunicare con gli Stati membri richiedenti inviando domande e osservazioni sulla proposta al punto di contatto dello Stato membro di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Gli Stati membri richiedenti rispondono entro quattro settimane e, se del caso, aggiornano la proposta. Le risposte sono inviate dallo Stato membro designato come punto di contatto negli scambi con la Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri richiedenti sono informati dell'esito dell'analisi effettuata dalla Commissione sia per posta raccomandata sia in formato elettronico.

4. La proposta di cui al paragrafo 1 è presentata entro 18 mesi dalla pubblicazione del regolamento (UE) 2021/696. Su richiesta degli Stati membri o della Commissione, tale periodo può essere prorogato di tre mesi.

Art. 5 Fasi procedurali per la presentazione di una proposta a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/696

Se non è stata presentata alcuna proposta congiunta a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696 o se la Commissione ritiene che una proposta congiunta così presentata non soddisfi i criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696, è avviata una seconda fase. Tale fase è articolata come descritto di seguito.

  1. 1. Almeno cinque Stati membri richiedenti elaborano una o più proposte e le presentano alla Commissione. Ogni Stato membro può partecipare a una sola proposta. La proposta o le proposte devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696, come indicato all'articolo 7 della presente decisione.

  2. 2. La Commissione valuta la proposta o le proposte. La Commissione può comunicare con gli Stati membri richiedenti inviando domande e osservazioni sulla proposta ai punti di contatto degli Stati membri di cui all'articolo 7. Gli Stati membri richiedenti rispondono entro quattro settimane e, se del caso, aggiornano la proposta. Le risposte sono inviate dallo Stato membro designato come punto di contatto negli scambi con la Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

  3. 3. Se è presentata un'unica proposta, la Commissione valuta se sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696, come indicato nella presente decisione.

  4. 4. Se sono presentate più proposte, la Commissione seleziona l'offerta che garantisce le prestazioni migliori tenendo conto del rispetto dei criteri di selezione. La selezione si basa sui criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696, come indicato nella presente decisione. La Commissione tiene conto dei seguenti elementi qualitativi:

    1. a) la migliore architettura funzionale e tecnica;

    2. b) il principio della prevenzione delle duplicazioni inutili;

    3. c) la dimostrazione delle prestazioni del sistema SST proposto.

  5. 5. La proposta o le proposte di cui al paragrafo 1 sono presentate entro due mesi dalla decisione della Commissione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/696, di respingere una proposta congiunta o due mesi dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 4, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna proposta congiunta a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.

Art. 6 Firma, pubblicazione delle informazioni e altri accordi

1. Gli organismi nazionali costituenti firmano l'accordo di partenariato SST entro sei settimane dall'accettazione della proposta da parte della Commissione. Se tale accordo non è firmato, è avviata la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/696.

2. L'accordo di partenariato SST è inviato alla Commissione per posta raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che attesti la data effettiva di consegna e la validità del documento, compresa la firma elettronica.

3. La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco degli Stati membri partecipanti.

4. Il partenariato SST stabilisce un contatto diretto con l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) per quanto riguarda le attività dello sportello SST, al fine di concludere i necessari accordi di attuazione di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/696.

Sezione III. Disposizioni relative agli elementi sostanziali per l'istituzione dell'accordo di partenariato sst

Art. 7 Condizioni dettagliate per dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696

1. Gli Stati membri richiedenti designano tra loro uno Stato membro che funge da punto di contatto per le comunicazioni con la Commissione, come indicato all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2.

2. La proposta comprende:

  1. a) il progetto di accordo di partenariato SST e tutta la documentazione elencata nell'allegato III;

  2. b) il nome e i recapiti dello Stato membro richiedente designato a norma del paragrafo 1.

3. La proposta e le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alle condizioni di cui all'allegato I.

Art. 8 Altre condizioni

La proposta è inviata al seguente indirizzo: SST – Unità B1 Commissione europea DG DEFIS BREYDEL Avenue d'Auderghem 45 B-1049 Bruxelles BELGIO

Sezione IV. Norme sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli stati membri alla sottocomponente sst e indicatori chiave di prestazione

Art. 9 Il funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri all'SST

Gli Stati membri partecipanti assicurano che il quadro organizzativo della loro partecipazione sia conforme alle condizioni di cui all'allegato I.

Art. 10 Gli indicatori chiave di prestazione

1. Gli Stati membri partecipanti sviluppano i meccanismi necessari per stabilire e monitorare gli indicatori chiave di prestazione elencati nell'allegato II.

2. Il partenariato SST riferisce ogni anno alla Commissione, durante la revisione operativa annuale, in merito ai risultati degli indicatori chiave di prestazione.

Sezione V. Disposizioni finali

Art. 11 Transizione dal consorzio SST al partenariato SST

1. L'istituzione delle attività del partenariato SST ha inizio immediatamente dopo la firma dell'accordo di partenariato SST.

2. Il partenariato SST stabilisce contatti con il consorzio SST di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 541/2014/UE al fine di garantire l'agevole trasferimento delle attività.

3. Lo sportello è considerato operativo dopo il trasferimento di tutte le attività e la firma degli accordi di attuazione tra gli organismi nazionali costituenti e lo sportello.

4. Il partenariato SST è pronto a iniziare a fornire servizi SST tre mesi dopo la firma dell'accordo di partenariato SST.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen