Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità degli europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L’industria spaziale dell’Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l’emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo, perché l’Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d’azione nel settore spaziale, è di fondamentale importanza che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell’Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative.
Le possibilità offerte dallo spazio per la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri andrebbero sfruttate, come indicato in particolare nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del giugno 2016, mantenendo nel contempo la natura civile del programma spaziale dell’Unione («programma») e rispettando le eventuali disposizioni di neutralità o non allineamento previste dal diritto costituzionale degli Stati membri. Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza. In molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore così come i dati e i servizi spaziali sono a duplice uso. Tuttavia, la politica di sicurezza e difesa dell’Unione è stabilita nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull’Unione europea (TUE).
L’Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri nel settore spaziale sin dalla fine degli anni ’90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (European Geostationary Navigation Overlay Service — EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell’Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. È opportuno garantire la continuità di queste iniziative e questi programmi e migliorare i servizi che forniscono, affinché rispondano alle nuove esigenze degli utenti, rimangano all’avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell’informazione e della comunicazione e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio i cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nella regione polare, i trasporti, la sicurezza e la difesa.
È necessario sfruttare le sinergie tra i settori dei trasporti, dello spazio e del digitale al fine di promuovere un uso più ampio delle nuove tecnologie, quali eCall, il tachigrafo digitale, la supervisione e la gestione del traffico, la guida autonoma e i veicoli senza equipaggio e i droni, e rispondere all’esigenza di connettività sicura e senza soluzione di continuità, posizionamento stabile, intermodalità e interoperabilità. Tale sfruttamento di sinergie rafforzerebbe la competitività dei servizi e dell’industria dei trasporti.
Per cogliere al massimo i benefici del programma, in tutti gli Stati membri e da parte di tutti i cittadini, è altresì essenziale promuovere l’utilizzo e la diffusione dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti, nonché sostenere lo sviluppo di applicazioni downstream basate su tali dati, informazioni e servizi. A tal fine, gli Stati membri, la Commissione e i soggetti responsabili potrebbero, in particolare, condurre periodicamente campagne di informazione sui benefici del programma.
Per conseguire gli obiettivi di libertà di azione, indipendenza e sicurezza, è essenziale che l’Unione benefici di un accesso autonomo allo spazio e sia in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l’Unione sostenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in conformità dell’articolo 189, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Per restare competitiva in un mercato in rapida evoluzione, è fondamentale inoltre che l’Unione continui ad avere accesso a infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili e benefici di sistemi di lancio appropriati. Pertanto, fatte salve le misure adottate dagli Stati membri o dall’Agenzia spaziale europea (European Space Agency — ESA), il programma dovrebbe poter sostenere adeguamenti all’infrastruttura spaziale di terra, inclusi nuovi sviluppi, che sono necessari per l’attuazione del programma, nonché adeguamenti, incluso lo sviluppo tecnologico, a sistemi di lancio spaziale che sono necessari per il lancio di satelliti, comprese tecnologie alternative e sistemi innovativi, per l’attuazione delle componenti del programma. Tali attività dovrebbero essere effettuate in conformità con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio2 («regolamento finanziario») e al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma. Poiché non vi sarà un apposito bilancio, le azioni a sostegno dell’accesso allo spazio non dovrebbero pregiudicare l’attuazione delle componenti del programma.
Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare la capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l’Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all’innovazione dovrebbe essere sostenuta a livello europeo, regionale e nazionale mediante iniziative quali poli spaziali che riuniscano i settori spaziale e digitale con altri settori, così come gli utenti. Tali poli spaziali dovrebbero mirare a promuovere l’imprenditorialità e le competenze, perseguendo nel contempo le sinergie con i poli di innovazione digitale. L’Unione dovrebbe promuovere la creazione e l’espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l’accesso a capitali di rischio — vista la mancanza di un adeguato accesso, all’interno dell’Unione, ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale — e stimolando la domanda (approccio del primo contratto).
La catena del valore dello spazio è generalmente suddivisa tra attività upstream e attività downstream. Le attività upstream comprendono quelle che conducono a un sistema spaziale operativo, incluse attività di sviluppo, produzione e lancio e le operazioni di tale sistema. Le attività downstream comprendono quelle che coprono la fornitura di servizi e prodotti spaziali agli utenti. Le piattaforme digitali sono anch’esse un elemento importante a sostegno dello sviluppo del settore spaziale. Esse consentono l’accesso a dati e prodotti nonché ai kit di strumenti e alle infrastrutture di archiviazione e di calcolo.
Nel settore spaziale, l’Unione esercita le sue competenze ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TFUE. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza delle attività svolte nel contesto del programma.
Mentre alcuni Stati membri hanno una tradizione di industrie attive connesse al settore spaziale, occorre prendere atto della necessità di sviluppare e consolidare le industrie spaziali negli Stati membri con capacità emergenti e della necessità di rispondere alle sfide che il New Space pone per le industrie spaziali tradizionali. Si dovrebbero promuovere le azioni volte a sviluppare le capacità dell’industria spaziale in tutta l’Unione e facilitare la cooperazione tra le industrie spaziali attive nei diversi Stati membri.
Le azioni nell’ambito del programma dovrebbero basarsi sulle capacità nazionali ed europee che esistono nel momento in cui ha luogo l’azione e beneficiarne.
In virtù della portata del programma e del suo potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, le attività spaziali hanno una forte dimensione internazionale. In stretto coordinamento con gli Stati membri, e con il loro consenso, gli organi pertinenti del programma potrebbero partecipare alle questioni attinenti al programma e alla cooperazione internazionale e cooperare nell’ambito di organi settoriali pertinenti delle Nazioni Unite (ONU). Per le questioni relative al programma, la Commissione potrebbe coordinare, per conto dell’Unione e nel suo ambito di competenze, le attività sulla scena internazionale, in particolare in difesa degli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze per quanto riguarda il programma, rispettando le competenze degli Stati membri in tale settore. È particolarmente importante per l’Unione, rappresentata dalla Commissione, cooperare presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat.
La cooperazione internazionale è fondamentale nel promuovere il ruolo dell’Unione quale attore globale nel settore spaziale così come la tecnologia e l’industria dell’Unione, garantendo una concorrenza equa a livello internazionale, tenendo conto della necessità di assicurare la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti, e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione. La cooperazione internazionale è un elemento chiave della strategia spaziale per l’Europa, come indicato dalla Commissione nella comunicazione del 26 ottobre 2016. La Commissione dovrebbe utilizzare il programma per contribuire agli sforzi internazionali, e trarre beneficio da questi ultimi, attraverso iniziative volte a promuovere la tecnologia e l’industria europee a livello internazionale, per esempio dialoghi bilaterali, seminari industriali, sostegno per l’internazionalizzazione delle PMI, e per facilitare l’accesso ai mercati internazionali e promuovere una concorrenza equa, anche stimolando le iniziative di diplomazia economica. Le iniziative europee di diplomazia spaziale dovrebbero essere pienamente coerenti e complementari con le politiche, le priorità e gli strumenti esistenti dell’Unione, mentre l’Unione ha un ruolo chiave da svolgere, insieme agli Stati membri, per restare all’avanguardia sulla scena internazionale.
Fatte salve le competenze degli Stati membri, la Commissione dovrebbe promuovere, insieme all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e in stretto coordinamento con gli Stati membri, un comportamento responsabile nello spazio nell’attuare il programma, anche riducendo la proliferazione di detriti spaziali. La Commissione dovrebbe altresì valutare la possibilità che l’Unione accetti i diritti e gli obblighi previsti nei pertinenti trattati e nelle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite e presenti, se necessario, proposte appropriate.
Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell’Unione, in particolare il programma Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio3, il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio4, il Fondo europeo per la difesa istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e i fondi previsti da un regolamento che stabilisca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento sulle disposizioni comuni»). Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che non coprano le stesse voci di costo, in particolare tramite accordi di finanziamento complementare proveniente dai programmi dell’Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l’innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l’attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi e strumenti finanziari dell’Unione correlati che consentano, ove possibile, l’accesso al capitale di rischio, i partenariati per l’innovazione, il finanziamento misto o cumulativo. La Commissione dovrebbe altresì garantire sinergie e coerenza tra le soluzioni sviluppate a titolo di tali programmi, in particolare Orizzonte Europa, e le soluzioni sviluppate nell’ambito del programma.
A norma dell’articolo 191, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in nessun caso i medesimi costi devono essere finanziati due volte dal bilancio dell’Unione.
Gli obiettivi strategici del programma sarebbero inoltre trattati come settori ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento tramite gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio del programma InvestEU, in particolare nei suoi ambiti di intervento per le infrastrutture e la ricerca sostenibili, l’innovazione e la digitalizzazione. Il sostegno finanziario dovrebbe essere impiegato per affrontare in misura proporzionata eventuali fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali e le azioni non dovrebbero causare una duplicazione o l’esclusione dei finanziamenti privati o una distorsione della concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.
La coerenza e le sinergie tra il programma Orizzonte Europa e il programma dovrebbero promuovere un settore spaziale europeo competitivo e innovativo, rafforzare l’autonomia dell’Europa in termini di accesso allo spazio e utilizzo dello spazio in un contesto di sicurezza intrinseca ed estrinseca e potenziare il ruolo dell’Europa quale attore globale. Le soluzioni pionieristiche emerse nel contesto di Orizzonte Europa sarebbero sostenute dai dati e dai servizi resi disponibili alla comunità della ricerca e dell’innovazione grazie al programma.
Per massimizzare il rendimento socioeconomico del programma, è essenziale mantenere sistemi all’avanguardia, adeguarli per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti e fare in modo che si creino nuovi sviluppi nel settore delle applicazioni spaziali downstream. L’Unione dovrebbe sostenere attività connesse con la ricerca e lo sviluppo tecnologico o le fasi iniziali dell’evoluzione relative alle infrastrutture create nel quadro del programma, nonché attività di ricerca e sviluppo connesse ad applicazioni e servizi basati sui sistemi istituiti nel quadro del programma, stimolando in tal modo le attività economiche upstream e downstream. Lo strumento appropriato a livello dell’Unione per finanziare tali attività di ricerca e innovazione è Orizzonte Europa. Tuttavia, è opportuno finanziare un segmento molto specifico delle attività di sviluppo a titolo del bilancio assegnato alle componenti Galileo ed EGNOS a norma dal presente regolamento, in particolare quando tali attività riguardano elementi fondamentali, quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo, che faciliterebbero lo sviluppo di applicazioni in differenti settori dell’economia. Questo finanziamento non dovrebbe peraltro mettere a rischio il dispiegamento o l’esercizio delle infrastrutture create nel quadro del programma.
Al fine di assicurare la competitività dell’industria spaziale europea in futuro, il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e favorire le attività di istruzione e formazione, promuovendo le pari opportunità, inclusa la parità di genere, al fine di realizzare appieno il potenziale dei cittadini dell’Unione in tale ambito.
L’infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell’ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall’ESA. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma sarebbero utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l’innovazione, anche nell’ambito di Orizzonte Europa, a sostegno delle priorità politiche dell’Unione. Il processo di pianificazione strategica nell’ambito di Orizzonte Europa individuerebbe le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi dell’infrastruttura di proprietà dell’Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituirebbero elementi essenziali dell’infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus.
È importante che l’Unione sia proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati tramite appalti pubblici finanziati come parte del programma. Per poter garantire la piena conformità ai diritti fondamentali relativi alla proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli eventuali attuali proprietari. Tale proprietà dell’Unione non dovrebbe pregiudicare la possibilità per l’Unione stessa, in conformità del presente regolamento e ove lo si ritenga opportuno sulla base di una valutazione caso per caso, di mettere tali beni a disposizione di terzi o di cederne l’uso.
Per incoraggiare l’uso più ampio possibile dei servizi offerti dal programma, sarebbe utile sottolineare che i dati, le informazioni e i servizi sono forniti senza garanzia, fatti salvi gli obblighi imposti da disposizioni giuridicamente vincolanti.
La Commissione, nell’espletamento di alcuni incarichi di tipo non normativo, dovrebbe potersi avvalere, nella misura del necessario, dell’assistenza tecnica di determinati soggetti esterni. Anche altri soggetti coinvolti nella governance pubblica del programma dovrebbero poter beneficiare della stessa assistenza tecnica nell’esecuzione di compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie6.
Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici7 e con l’impegno per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, le azioni nell’ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare almeno il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione collaboreranno a una metodologia efficace, trasparente e globale, che sarà definita dalla Commissione, al fine di valutare la spesa a titolo di tutti i programmi del quadro finanziario pluriennale destinata agli obiettivi relativi alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità.
Le entrate generate dalle componenti del programma dovrebbero essere percepite dall’Unione, in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa già effettuati; tali entrate dovrebbero essere utilizzate per sostenere il conseguimento degli obiettivi del programma. Per lo stesso motivo, nei contratti stipulati con soggetti del settore privato dovrebbe essere previsto un meccanismo di ripartizione delle entrate.
Al presente programma si applica il regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
Dal momento che il programma è di base finanziato dall’Unione, i contratti di appalto stipulati nel suo ambito per le attività da esso finanziate dovrebbero rispettare le norme dell’Unione. In questo contesto l’Unione dovrebbe inoltre essere responsabile di definire gli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici. Il regolamento finanziario prevede che, sulla base dei risultati di una valutazione ex ante, la Commissione possa fare affidamento sui sistemi e sulle procedure delle persone o entità che eseguono fondi dell’Unione. Specifici adattamenti necessari a tali sistemi e procedure, nonché le disposizioni per la proroga degli appalti esistenti, dovrebbero essere definiti nel corrispondente accordo quadro relativo al partenariato finanziario o accordo di contributo.
Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Ciò genera, per gli appalti pubblici conclusi nell’ambito del programma, incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un’eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell’ambito della sua esecuzione o imporre determinati livelli minimi di subappalto, in particolare al fine di consentire la partecipazione di PMI e start-up. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano le componenti del programma, i prezzi dei contratti non possono sempre essere previsti in modo preciso e dovrebbe pertanto essere possibile concludere contratti senza l’indicazione di prezzi definitivi e non rivedibili e includere clausole di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Per stimolare la domanda pubblica e l’innovazione nel settore pubblico, il programma dovrebbe promuovere l’utilizzo dei suoi dati, delle sue informazioni e dei suoi servizi per sostenere lo sviluppo di soluzioni personalizzate da parte dell’industria e delle PMI a livello regionale e locale, attraverso partenariati per l’innovazione spaziale, come indicato al punto 7 dell’allegato I del regolamento finanziario, al fine di coprire tutte le fasi dallo sviluppo al dispiegamento e all’appalto di soluzioni spaziali interoperabili personalizzate per i servizi pubblici.
Al fine di conseguire gli obiettivi del programma, è importante che sia possibile fare ricorso, ove opportuno, alle capacità offerte da entità pubbliche e private dell’Unione attive nel settore spaziale e poter lavorare a livello internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per questo motivo dovrebbe essere prevista la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti pertinenti e i metodi di gestione previsti dal TFUE e dal regolamento finanziario e le procedure di aggiudicazione congiunta.
Per quanto riguarda più specificamente le sovvenzioni, l’esperienza ha dimostrato che le attività per stimolare la diffusione sul mercato e tra gli utenti e le opere di sensibilizzazione generale funzionano meglio se decentralizzate piuttosto che imposte dall’alto dalla Commissione. I voucher, che sono una forma di sostegno finanziario distribuita dal beneficiario di una sovvenzione a terzi, sono stati tra le azioni più apprezzate tra i nuovi operatori e le PMI. Il loro successo è stato tuttavia ostacolato dal massimale di sostegno finanziario imposto dal regolamento finanziario. Tale massimale dovrebbe pertanto essere aumentato per il programma al fine di tenere il passo con il crescente potenziale delle applicazioni commerciali nel settore spaziale.
Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenendo conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inottemperanza previsto. Sarebbe inoltre opportuno contemplare la possibilità di avvalersi di somme forfettarie, tariffe fisse e costi unitari, oltre che del finanziamento non collegato ai costi, come previsto all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio8, le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d’oltremare dovrebbero essere ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE includono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9510, (Euratom, CE) n. 2185/9611 e (UE) 2017/193912 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio13. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.
I membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati nonché i paesi interessati dalla politica europea di vicinato possono partecipare al programma, ad eccezione di Galileo, EGNOS, GOVSATCOM e della sottocomponente SST (space surveillance and tracking system), in conformità dei rispettivi accordi. Anche altri paesi terzi possono partecipare al programma, ad eccezione di Galileo, EGNOS, GOVSATCOM e della sottocomponente SST, sulla base di un accordo da concludere in conformità dell’articolo 218 TFUE. Galileo ed EGNOS dovrebbero essere aperti alla partecipazione dei membri dell’EFTA che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo14. A Galileo ed EGNOS possono partecipare altri paesi terzi sulla base di un accordo da concludere in conformità dell’articolo 218 TFUE. GOVSATCOM dovrebbe essere aperto ai paesi terzi solo sulla base di un accordo da concludere in conformità dell’articolo 218 TFUE.
È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
Alle organizzazioni internazionali che non hanno sede centrale nell’Unione e che desiderano accedere ai servizi SST non pubblicamente disponibili dovrebbe essere imposto di concludere un accordo in conformità dell’articolo 218 TFUE. Le organizzazioni internazionali che hanno sede centrale nell’Unione e sono proprietarie e operatrici di veicoli spaziali pubblici dovrebbero essere considerate utenti SST primari.
Per informazioni pubblicamente disponibili per i servizi SST si dovrebbero intendere le informazioni che un utente può ragionevolmente considerare legalmente accessibili. I servizi SST relativi alla prevenzione delle collisioni, al rientro e alla frammentazione si basano su informazioni SST esterne accessibili al pubblico che sono rese disponibili dopo una richiesta di accesso. Di conseguenza, i servizi SST relativi alla prevenzione delle collisioni, al rientro e alla frammentazione dovrebbero essere intesi come servizi pubblicamente disponibili e non dovrebbero richiedere la conclusione di un accordo in conformità dell’articolo 218 TFUE. L’accesso ai medesimi dovrebbe essere possibile su richiesta dei potenziali utenti.
Una sana governance pubblica del programma richiede una chiara ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare superflue sovrapposizioni e ridurre il superamento dei costi e i ritardi. Tutti gli attori della governance dovrebbero sostenere, nel loro settore di competenza e in linea con le rispettive responsabilità, il conseguimento degli obiettivi del programma.
Gli Stati membri operano da tempo nel settore spaziale e dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali connessi allo spazio. Possono quindi apportare un notevole contributo al programma, in particolare alla sua attuazione. Potrebbero cooperare con l’Unione al fine di promuovere i servizi e le applicazioni del programma. La Commissione potrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, beneficiare della loro assistenza e, fatte salve le condizioni concordate reciprocamente, affidare loro incarichi di tipo non normativo nell’attuazione del programma. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri stabilite sui loro territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro e con gli organismi internazionali e le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione a un livello adeguato delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e la piena attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio15.
In qualità di promotore dell’interesse generale dell’Unione, spetta alla Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l’uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori di interessi, in circostanze giustificate la Commissione dovrebbe poter affidare alcuni compiti ad altri soggetti. Avendo la responsabilità generale del programma, la Commissione dovrebbe determinare i principali requisiti tecnici e operativi necessari per realizzare l’evoluzione dei sistemi e dei servizi. Dovrebbe farlo dopo aver consultato gli esperti degli Stati membri, gli utenti e gli altri pertinenti portatori di interessi. Infine, osservando che nel settore dello spazio, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, TFUE, l’esercizio delle competenze da parte dell’Unione non osta a che gli Stati membri possano esercitare le proprie competenze, la Commissione dovrebbe garantire la coerenza delle attività svolte nel quadro del programma.
La missione dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia»), che succede all’Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e la sostituisce, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda l’accreditamento di sicurezza e lo sviluppo di applicazioni commerciali e downstream. Alcuni compiti legati a tali ambiti dovrebbero pertanto essere attribuiti all’Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l’Agenzia dovrebbe essere responsabile dell’accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell’Unione nel settore spaziale. Basandosi sulla sua esperienza positiva nel promuovere la diffusione tra gli utenti e sul mercato di Galileo ed EGNOS, l’Agenzia dovrebbe anche essere incaricata di intraprendere attività di diffusione tra gli utenti in relazione alle componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS, nonché attività di sviluppo di applicazioni downstream per tutte le componenti del programma. Ciò consentirebbe all’Agenzia di trarre vantaggio dalle economie di scala e offrirebbe la possibilità di sviluppare applicazioni basate su diverse componenti del programma (applicazioni integrate). Tuttavia, tali attività non dovrebbero pregiudicare i servizi e le attività di diffusione tra gli utenti affidate dalla Commissione alle entità incaricate di Copernicus. Il conferimento di compiti di sviluppo di applicazioni downstream all’Agenzia non dovrebbe impedire ad altre entità incaricate di sviluppare applicazioni downstream. È inoltre opportuno che l’Agenzia svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo nell’ambito di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario riguardante altri compiti specifici legati al programma. Nell’affidare compiti all’Agenzia, si dovrebbero mettere a disposizione adeguate risorse umane, amministrative e finanziarie.
In alcune circostanze debitamente giustificate, l’Agenzia dovrebbe poter affidare compiti specifici agli Stati membri o a gruppi di Stati membri. Tale incarico dovrebbe essere limitato ad attività che l’Agenzia non è in grado di eseguire da sola e non dovrebbe pregiudicare la governance del programma e la distribuzione di compiti quali definite nel presente regolamento.
Galileo ed EGNOS sono sistemi complessi che richiedono un coordinamento intenso. Poiché si tratta di componenti del programma, tale coordinamento dovrebbe essere eseguito da un’istituzione o un organismo dell’Unione. Sulla base dell’esperienza sviluppata negli anni passati, l’Agenzia è l’organismo più adatto a coordinare tutti i compiti operativi correlati all’utilizzo di tali sistemi, ad eccezione della cooperazione internazionale. L’Agenzia dovrebbe pertanto essere incaricata della gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo. Tuttavia, ciò non significa che l’Agenzia debba svolgere da sola tutti i compiti correlati all’utilizzo di tali sistemi. Essa potrebbe basarsi sulle competenze di altre entità, in particolare l’ESA. Ciò dovrebbe includere le attività in materia di evoluzione dei sistemi, progettazione e sviluppo di parti del segmento di terra e di satelliti, che dovrebbero essere affidate all’ESA. L’assegnazione di compiti ad altre entità si fonda sulla competenza di tali entità e dovrebbe evitare la duplicazione del lavoro.
L’ESA è un’organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale che nel 2004 ha concluso un accordo quadro con la Comunità europea («accordo quadro del 2004»)17. Rappresenta quindi un partner importante per l’attuazione del programma, con il quale è opportuno stabilire adeguate relazioni. A tale riguardo, e in conformità del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe concludere con l’ESA e con l’Agenzia un accordo quadro relativo al partenariato finanziario che disciplini tutte le relazioni finanziarie tra la Commissione, l’Agenzia e l’ESA, garantisca la loro coerenza e sia conforme all’accordo quadro del 2004, in particolare con gli articoli 2 e 5. Tuttavia, poiché l’ESA non è un organismo dell’Unione e non è pertanto soggetta al diritto dell’Unione, è di fondamentale importanza che l’ESA adotti misure adeguate per garantire la tutela degli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri e, per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio, che i compiti ad essa affidati siano conformi con le decisioni adottate dalla Commissione. L’accordo dovrebbe contenere anche tutte le clausole necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione.
Il funzionamento del centro satellitare dell’Unione europea (Satcen), quale capacità europea autonoma che fornisce accesso a informazioni e servizi risultanti dallo sfruttamento delle pertinenti risorse spaziali e dei dati collaterali, era già riconosciuto nell’attuazione della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e de Consiglio18.
Al fine di integrare a livello strutturale la rappresentanza degli utenti nella governance di GOVSATCOM e aggregare le esigenze e le necessità degli utenti attraverso i confini nazionali e tra il settore civile e militare, i pertinenti soggetti dell’Unione che hanno uno stretto rapporto con gli utenti, come l’Agenzia europea per la difesa, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, l’Agenzia europea di controllo della pesca, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto, la capacità militare di pianificazione e condotta/capacità civile di pianificazione e condotta e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze possono avere un ruolo di coordinamento per gruppi specifici di utenti. A livello aggregato l’Agenzia dovrebbe coordinare gli aspetti relativi agli utenti per le comunità degli utenti civili e potrebbe monitorare l’uso operativo, la domanda, la conformità ai requisiti e l’evoluzione di esigenze e requisiti.
In virtù dell’importanza delle attività spaziali per l’economia dell’Unione e per la vita dei suoi cittadini e considerata la natura di duplice uso dei sistemi e delle applicazioni che si basano su di essi, il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza dovrebbe essere una priorità chiave del programma, in particolare al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri, anche per quanto riguarda le informazioni classificate e le altre informazioni sensibili non classificate.
Fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, la Commissione e l’alto rappresentante, ciascuno nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, dovrebbero garantire la sicurezza del programma conformemente al presente regolamento e, se del caso, della decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio19.
Il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), data la competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che intrattiene con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, può assistere la Commissione nell’esecuzione di alcune delle sue funzioni relative alla sicurezza del programma nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio20.
Fatti salvi la competenza esclusiva degli Stati membri nell’ambito della sicurezza nazionale, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all’articolo 346 TFUE, si dovrebbe istituire una governance di sicurezza specifica al fine di garantire una fluida attuazione del programma. Tale governance dovrebbe fondarsi su tre principi chiave. In primo luogo, è indispensabile tenere nella massima considerazione l’ampia e specifica esperienza degli Stati membri in materia di sicurezza. In secondo luogo, al fine di evitare conflitti di interesse ed eventuali carenze nell’applicazione delle norme di sicurezza, le funzioni operative dovrebbero essere separate dalle funzioni di accreditamento di sicurezza. In terzo luogo, l’entità incaricata della gestione, in tutto o in parte, delle componenti del programma dovrebbe essere anche la più indicata per gestire la sicurezza dei compiti affidati a essa. La sicurezza del programma sarebbe fondata sull’esperienza acquisita nell’attuazione di Galileo, EGNOS e Copernicus negli anni passati. Una sana governance della sicurezza richiede anche un’adeguata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti attivi. In quanto responsabile del programma, la Commissione, fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, dovrebbe determinare i requisiti generali di sicurezza applicabili a ciascuna componente del programma.
La cibersicurezza delle infrastrutture spaziali europee, sia terrestri sia spaziali, è fondamentale per garantire la continuità del funzionamento dei sistemi e dei servizi. La necessità di proteggere i sistemi e i relativi servizi dagli attacchi informatici, anche ricorrendo a nuove tecnologie, dovrebbe pertanto essere tenuta nel debito conto al momento di stabilire i requisiti di sicurezza.
Una struttura di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere identificata dalla Commissione ove appropriato a seguito dell’analisi del rischio e della minaccia. Tale struttura di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere l’entità che risponde alle istruzioni elaborate nell’ambito della decisione (PESC) 2021/698. Per quanto concerne Galileo, l’organismo in questione dovrebbe essere il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo. Per quanto riguarda l’attuazione della decisione (PESC) 2021/698, il ruolo del comitato di accreditamento di sicurezza si dovrebbe limitare a fornire, al Consiglio o all’alto rappresentante, contributi legati all’accreditamento di sicurezza del sistema.
Considerata la specificità e la complessità del programma e il suo legame con la sicurezza, dovrebbero essere applicati principi riconosciuti e consolidati per l’accreditamento di sicurezza. È pertanto indispensabile che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte sulla base di una responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri, adoperandosi per creare un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla questione della sicurezza, e che sia istituita una procedura di monitoraggio permanente dei rischi. È indispensabile altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano affidate a professionisti debitamente qualificati per l’accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un’abilitazione di sicurezza di livello adeguato.
Le informazioni classificate UE (ICUE) devono essere trattate in conformità con le norme di sicurezza quali stabilite nella decisione 2013/488/UE del Consiglio21 e nella decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione22. In linea con la decisione 2013/488/UE, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi e le norme minime in essa previsti, al fine di garantire che un livello di protezione equivalente sia garantito alle ICUE.
Al fine di garantire lo scambio sicuro delle informazioni, dovrebbero essere stabiliti accordi adeguati per garantire la protezione delle ICUE fornite ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali nel contesto del programma.
Un obiettivo importante del programma è di garantire la sicurezza e rafforzare l’autonomia strategica a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un’economia aperta, compreso il commercio libero ed equo, nonché nel trarre vantaggio dalle opportunità offerte dal settore spaziale per la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri. In casi specifici, ai fini di tale obiettivo è necessario stabilire le condizioni di ammissibilità e di partecipazione necessarie per garantire la protezione dell’integrità, della sicurezza e della resilienza dei sistemi operativi dell’Unione, senza che ciò comprometta la necessità di competitività e di efficacia in termini di costi. Nella valutazione dei soggetti giuridici sottoposti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di paese terzo, la Commissione dovrebbe tenere conto dei principi e dei criteri previsti nel regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento e del Consiglio23.
Nel contesto del programma, vi sono alcune informazioni che, benché non classificate, devono essere trattate in conformità di atti giuridici dell’Unione già in vigore o di leggi, norme e regolamenti nazionali, anche attraverso limitazioni della distribuzione.
Sempre più settori economici chiave, in particolare i trasporti, le telecomunicazioni, l’agricoltura e l’energia, utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare e osservazione della Terra. Il programma dovrebbe sfruttare le sinergie tra tali settori, tenendo conto dei benefici che questi ultimi traggono dalle tecnologie spaziali, sostenere lo sviluppo di apparecchiature compatibili e promuovere lo sviluppo di norme e certificazioni pertinenti. Le sinergie tra le attività spaziali e le attività legate alla sicurezza e alla difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri sono anch’esse in aumento. Disporre del pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l’indipendenza tecnologica dell’Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda le componenti delle apparecchiature di infrastrutture, e quindi la sua autonomia strategica.
Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento satellitare progettata specificamente per scopi civili, che è utilizzabile da una varietà di attori privati e pubblici, in Europa e nel mondo. Galileo funziona in maniera indipendente da altri sistemi esistenti o potenziali, e contribuisce così, tra l’altro, all’autonomia strategica dell’Unione. La seconda generazione di Galileo dovrebbe essere introdotta progressivamente entro il 2030, inizialmente con capacità operativa ridotta.
Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi da Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine Cipro, le Azzorre, le isole Canarie e Madera, entro la fine del 2026. Nel settore del trasporto aereo, tutti questi territori dovrebbero beneficiare di EGNOS per i servizi di navigazione aerea per tutti i livelli di prestazioni supportati da EGNOS. Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio di sicurezza della vita, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio24 e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo per scopi aeronautici, va osservato che, sebbene i segnali emessi da Galileo possano effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili, in tutte le fasi di volo, attraverso i necessari sistemi di potenziamento, compresa l’avionica regionale, locale e a bordo, solo i sistemi di potenziamento regionali o locali, come EGNOS per l’Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS). I servizi di sicurezza della vita EGNOS dovrebbero essere forniti in conformità delle norme dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale («norme ICAO») applicabili.
È indispensabile garantire la sostenibilità di Galileo ed EGNOS e la continuità, la disponibilità, la precisione, l’affidabilità e la sicurezza dei relativi servizi. In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi, inclusa l’evoluzione di segmenti terrestri e spaziali associati.
Il termine «servizio commerciale» utilizzato nel regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio25 non è più adeguato alla luce dell’evoluzione di tale servizio. Al suo posto sono stati individuati due servizi separati nella decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione26, ovvero il servizio ad alta precisione e il servizio di autenticazione.
Per ottimizzare l’uso dei servizi forniti, è opportuno che i servizi forniti da Galileo ed EGNOS siano compatibili e interoperabili tra loro, anche a livello degli utenti e, nella misura del possibile, con altri sistemi di navigazione satellitare e mezzi convenzionali di radionavigazione, ove tale compatibilità e interoperabilità siano previste da accordi internazionali, fatto salvo l’obiettivo dell’autonomia strategica dell’Unione.
Data l’importanza, per Galileo ed EGNOS, della loro infrastruttura terrestre e dell’impatto di quest’ultima sulla sicurezza dei due programmi, la determinazione della sede di tale infrastruttura dovrebbe essere di competenza della Commissione. La realizzazione dell’infrastruttura terrestre dei sistemi dovrebbe continuare a seguire un processo aperto e trasparente, che potrebbe coinvolgere l’Agenzia, se del caso, sulla base del suo ambito di competenza.
Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, contribuendo nel contempo all’autonomia strategica dell’Unione, in particolare in settori sensibili e nel settore della sicurezza intrinseca ed estrinseca, l’uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere promosso in altre politiche dell’Unione anche mediante strumenti normativi, laddove questo sia giustificato e utile. Le misure per incoraggiare l’uso di questi servizi in tutti gli Stati membri sono anch’esse una parte importante del processo.
Le componenti del programma dovrebbero promuovere l’applicazione della tecnologia digitale nei sistemi spaziali, la distribuzione di dati e servizi e lo sviluppo downstream. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione alle iniziative e azioni proposte dalla Commissione nelle comunicazioni del 14 settembre 2016 dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» e del 14 settembre 2016 dal titolo «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione».
Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l’osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, aiutando così l’Unione a raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali, tra gli altri, l’ambiente, i cambiamenti climatici, lo sviluppo marino, marittimo, agricolo e rurale, la tutela del patrimonio culturale, la protezione civile, il monitoraggio del territorio e delle infrastrutture, la sicurezza e l’economia digitale.
Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi e potenziandoli, nell’ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio27, che ha istituito il programma dell’Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio28, che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l’attuazione della sua fase iniziale di operatività, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell’osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell’analisi dei Big Data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione come evidenziato dalla Commissione nel Libro bianco sull’intelligenza artificiale del 19 febbraio 2020 dal titolo «Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia» e nella comunicazione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati». Per lo sviluppo di nuove risorse, la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con gli Stati membri, l’ESA, l’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT) e, se del caso, con altri enti che possiedono risorse spaziali e in situ pertinenti. Nella massima misura possibile Copernicus dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni della Terra dallo spazio effettuate dagli Stati membri, dall’ESA, dall’EUMETSAT e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali nell’Unione, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, Copernicus dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ancillari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29. La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l’Agenzia europea dell’ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ Copernicus.
Copernicus dovrebbe essere attuato conformemente agli obiettivi della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30, in particolare per quanto riguarda la trasparenza, la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi e il contributo alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell’Unione. I dati e le informazioni Copernicus dovrebbero essere apertamente e liberamente disponibili.
Il pieno potenziale di Copernicus per la società e l’economia dell’Unione dovrebbe essere sfruttato interamente al di là dei beneficiari diretti, mediante un’intensificazione delle misure di diffusione tra gli utenti, il che richiede ulteriori azioni per rendere i dati fruibili dai non specialisti e quindi stimolare la crescita, la creazione di posti di lavoro e i trasferimenti di conoscenza.
Copernicus è un programma orientato agli utenti. La sua evoluzione dovrebbe pertanto basarsi sull’evoluzione delle esigenze degli utenti Copernicus primari e riconoscere anche l’emergere di nuove comunità di utenti, siano essi pubblici o privati. Copernicus dovrebbe basarsi su un’analisi delle opzioni per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti, comprese quelle legate all’attuazione e al monitoraggio delle politiche dell’Unione, che richiedono un coinvolgimento continuo ed efficace degli utenti, in particolare per quanto riguarda la definizione e la convalida dei requisiti.
Il programma Copernicus è già operativo. Per questo motivo è importante assicurare la continuità delle infrastrutture e dei servizi già esistenti, adeguandosi nel contempo all’evoluzione delle esigenze degli utenti, alle mutevoli condizioni di mercato, in particolare all’emergere di soggetti privati nel settore spaziale e agli sviluppi di natura socio-politica che richiedono una risposta rapida. Ciò comporta la necessità di un’evoluzione della struttura funzionale di Copernicus per rispecchiare meglio il passaggio dalla prima fase di servizi operativi alla fornitura di servizi avanzati e più mirati a nuove comunità di utenti e la promozione di mercati downstream a valore aggiunto. A tale scopo la sua ulteriore attuazione dovrebbe adottare un approccio che segua la catena del valore dei dati, ovvero acquisizione dei dati, elaborazione, distribuzione e utilizzo dei dati e delle informazioni, attività finalizzate alla diffusione tra gli utenti e sul mercato e allo sviluppo di capacità, mentre il processo di pianificazione strategica nell’ambito di Orizzonte Europa individuerebbe attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi di Copernicus.
Per quanto riguarda l’acquisizione dei dati, le attività svolte nell’ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l’infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni dedicate in particolare a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le sfide dei cambiamenti climatici globali, ad esempio il esempio monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra. Le attività svolte nell’ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale previsto dalla legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative nella gestione delle risorse agricole, forestali, idriche e marine e nel settore del patrimonio culturale, ad esempio per quanto riguarda il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi. In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020), inclusi quelli effettuati dagli Stati membri, dall’ESA e da EUMETSAT, e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e di business per integrare ulteriormente le capacità Copernicus. Copernicus potrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell’ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all’evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore.
Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l’ulteriore sviluppo dei suoi servizi, fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall’Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala europea nazionale, locale e mondiale, informazioni sulla composizione dell’atmosfera e la qualità dell’aria; informazioni sullo stato e le dinamiche degli oceani; informazioni per il monitoraggio del territorio e dei ghiacci a sostegno dell’attuazione di politiche dell’Unione, nazionali e locali; informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, garanzia della conformità ambientale e sicurezza civile, compreso il sostegno all’azione esterna dell’Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi.
Per attuare i servizi Copernicus, la Commissione dovrebbe affidarsi a entità competenti, agenzie dell’Unione pertinenti, raggruppamenti o consorzi di organismi nazionali o altri organi pertinenti che possano concludere accordi di contributo. Nel selezionare tali entità, la Commissione dovrebbe assicurarsi che non vi siano interruzioni nelle operazioni e nella fornitura dei servizi e che, laddove siano coinvolti dati sensibili sotto il profilo della sicurezza, tali entità dispongano di capacità di allerta precoce e di monitoraggio delle crisi nel contesto della politica estera e di sicurezza comune e, in particolare, della politica di sicurezza e di difesa comune. Ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le persone e le entità cui è affidata l’esecuzione dei fondi dell’Unione sono obbligate a rispettare il principio di non discriminazione nei confronti di tutti gli Stati membri. Il rispetto di tale principio dovrebbe essere garantito attraverso i pertinenti accordi di contributo concernenti la fornitura dei servizi Copernicus.
L’attuazione dei servizi Copernicus dovrebbe facilitare anche la diffusione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l’evoluzione dei servizi, nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. A tale scopo la Commissione e le entità incaricate della fornitura di servizi dovrebbero collaborare strettamente con le comunità di utenti Copernicus primari in tutta Europa per sviluppare ulteriormente il portafoglio dei servizi e delle informazioni Copernicus al fine di garantire una risposta all’evolversi delle esigenze del settore pubblico e delle politiche e quindi massimizzare la diffusione dei dati di osservazione della Terra. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per sviluppare la componente in situ del programma Copernicus e per agevolare l’integrazione di set di dati in situ Copernicus con altri set di dati spaziali per fornire servizi Copernicus potenziati.
La politica di un accesso gratuito, integrale e aperto ai dati Copernicus è stata valutata come uno degli elementi di maggiore successo dell’attuazione di Copernicus ed ha contribuito a creare una forte domanda di tali dati e informazioni, portando Copernicus a essere uno dei maggiori fornitori mondiali di dati di osservazione della Terra. Vi è la chiara esigenza di garantire la continuità sicura e a lungo termine della fornitura di dati gratuiti, integrali e aperti e l’accesso dovrebbe essere tutelato al fine di conseguire gli obiettivi ambiziosi stabiliti nella strategia spaziale per l’Europa. I dati Copernicus sono generati in primo luogo a vantaggio degli europei e, grazie al libero accesso a tali dati in tutto il mondo, le possibilità di cooperazione sono massimizzate per le imprese e gli accademici dell’Unione e contribuiscono alla creazione di un effettivo ecosistema spaziale europeo. Qualora venissero imposte limitazioni all’accesso ai dati Copernicus e alle informazioni Copernicus, queste dovrebbero essere in linea con la politica in materia di dati Copernicus quale stabilita nel presente regolamento e nel regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione31.
È opportuno che i dati e le informazioni prodotti nell’ambito di Copernicus siano messi a disposizione in modo integrale, aperto e gratuito, subordinatamente ad adeguate condizioni e limitazioni, al fine di promuoverne l’impiego e la condivisione e rafforzare i mercati europei connessi all’osservazione della Terra, in particolare il settore downstream, consentendo così la crescita e la creazione di posti di lavoro nell’Unione. I dati e le informazioni messi a disposizione dovrebbero continuare ad avere elevati livelli di coerenza, continuità, affidabilità e qualità. Ciò richiede che l’accesso ai dati Copernicus e alle informazioni Copernicus, la loro elaborazione e il loro utilizzo siano agevoli e su vasta scala, con vari livelli di tempestività; a tal fine la Commissione dovrebbe continuare a seguire un approccio integrato, sia a livello di Unione che degli Stati membri, che consenta anche l’integrazione con altre fonti di dati e informazioni. La Commissione dovrebbe pertanto adottare le misure necessarie per garantire che i dati Copernicus e le informazioni Copernicus siano accessibili e utilizzabili in modo facile ed efficace, in particolare promuovendo i suoi servizi di accesso alle informazioni e ai dati (DIAS) negli Stati membri e, ove possibile, promuovendo l’interoperabilità tra le infrastrutture europee esistenti di dati sull’osservazione della Terra, al fine di creare sinergie con dette risorse in modo da massimizzare e rafforzare la diffusione sul mercato dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus.
La Commissione dovrebbe collaborare con i fornitori di dati per concordare condizioni per la concessione di licenze per i dati di terzi in modo da agevolarne l’utilizzo nell’ambito di Copernicus, in conformità del presente regolamento e ai diritti di terzi applicabili. Poiché alcuni dati e informazioni Copernicus, comprese le immagini ad alta risoluzione, possono avere un impatto sulla sicurezza dell’Unione o degli Stati membri, in casi debitamente motivati si possono adottare misure volte ad affrontare rischi e minacce per la sicurezza dell’Unione o degli Stati membri.
Per promuovere e facilitare l’uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte delle autorità nazionali, regionali o locali, delle PMI, e di scienziati e ricercatori, è opportuno promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati Copernicus, ivi compresi gli organismi nazionali e regionali quali Copernicus Relays e Copernicus Academy, tramite attività di diffusione tra gli utenti. A tale fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per stabilire legami più stretti tra Copernicus e le politiche nazionali e dell’Unione, per orientare la domanda di applicazioni e servizi commerciali e consentire alle imprese, in particolare alle PMI e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate sui dati Copernicus e le informazioni Copernicus con l’obiettivo di sviluppare in Europa un ecosistema competitivo di dati di osservazione della Terra.
A livello internazionale Copernicus dovrebbe fornire informazioni precise e affidabili per la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, a sostegno delle politiche esterne e di cooperazione allo sviluppo dell’Unione. Copernicus dovrebbe essere considerato un contributo europeo al Sistema di sistemi per l’osservazione globale della Terra, al Comitato sui Satelliti per le osservazioni della Terra, alla conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e al quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi. La Commissione dovrebbe stabilire o mantenere un’adeguata cooperazione con i pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite e con l’Organizzazione meteorologica mondiale.
Nell’attuazione di Copernicus, la Commissione dovrebbe fare affidamento, ove opportuno, su organizzazioni internazionali europee con cui ha già istituito partenariati, in particolare l’ESA per quanto riguarda lo sviluppo, il coordinamento, l’attuazione e l’evoluzione delle componenti spaziali, l’accesso ai dati di terzi, se del caso, e, laddove non intrapresa da altre entità, la gestione delle missioni specifiche. La Commissione dovrebbe fare affidamento anche su EUMETSAT per la gestione delle missioni specifiche o di parti di esse e, se del caso, l’accesso ai dati di missioni partecipanti conformemente alle sue competenze e al suo mandato.
Per quanto riguarda i servizi, la Commissione dovrebbe trarre opportuno vantaggio dalle capacità specifiche fornite da agenzie dell’Unione, come l’Agenzia europea dell’ambiente, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, Frontex, Satcen, nonché dal Centro europeo intergovernativo per le previsioni meteorologiche a medio termine e dagli investimenti europei già effettuati nei servizi di monitoraggio dell’ambiente marino tramite Mercator Ocean. In tema di sicurezza si cercherebbe un approccio globale a livello di Unione con l’alto rappresentante. Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione è stato attivamente coinvolto sin dall’inizio nell’iniziativa GMES e ha sostenuto gli sviluppi per quanto riguarda Galileo e la sottocomponente SWE (space weather events). Nell’ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 il JRC gestisce il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus e la componente globale del servizio Copernicus di monitoraggio del territorio. Il JRC contribuisce inoltre al riesame della qualità e dell’adeguatezza allo scopo di dati e informazioni e alla loro futura evoluzione. La Commissione dovrebbe continuare ad affidarsi alla consulenza scientifica e tecnica del JRC per l’attuazione del programma.
In seguito delle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Unione ha istituito un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) per mezzo della decisione n. 541/2014/UE. I detriti spaziali sono diventati una minaccia grave per la sicurezza intrinseca ed estrinseca, e per la sostenibilità delle attività spaziali. La sottocomponente SST è pertanto fondamentale per preservare la continuità delle componenti del programma e il loro contributo alle politiche dell’Unione. Cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali, la sottocomponente SST contribuisce ad assicurare che l’accesso allo spazio e il suo sfruttamento, che costituiscono un obiettivo comune a livello mondiale, siano sostenibili e garantiti. In tale contesto, potrebbe sostenere la preparazione di progetti europei di «pulizia» dell’orbita terrestre.
Le prestazioni e l’autonomia delle capacità nell’ambito della sottocomponente SST dovrebbero essere sviluppate ulteriormente. A tale scopo la sottocomponente SST dovrebbe favorire l’istituzione di un catalogo autonomo europeo degli oggetti spaziali sulla base dei dati rilevati dalla rete di sensori SST. Se del caso, l’Unione potrebbe valutare la possibilità di rendere disponibili alcuni dei suoi dati per scopi commerciali, non commerciali e di ricerca. La sottocomponente SST dovrebbe inoltre continuare a sostenere il funzionamento e la fornitura di servizi SST. Poiché i servizi SST sono orientati agli utenti, dovrebbero essere messi in atto meccanismi adeguati per raccogliere le necessità degli utenti, comprese quelle concernenti la sicurezza e la trasmissione di informazioni pertinenti a istituzioni pubbliche e da parte di queste ultime per migliorare l’efficacia del sistema, rispettando nel contempo le politiche nazionali in materia di sicurezza intrinseca ed estrinseca.
La fornitura dei servizi SST dovrebbe basarsi su una cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e sullo sfruttamento dell’esperienza e delle risorse nazionali esistenti e future, ivi comprese quelle sviluppate attraverso l’ESA o dall’Unione. Dovrebbe essere consentito di fornire sostegno finanziario per lo sviluppo di nuovi sensori SST. Data la natura sensibile dell’SST, è opportuno che il controllo dei sensori nazionali e delle loro operazioni, la loro manutenzione e il loro rinnovo e l’elaborazione dei dati che portano alla fornitura di servizi SST rimangano prerogative degli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST.
Gli Stati membri con diritti di proprietà o con accesso ad adeguate capacità a disposizione della sottocomponente SST dovrebbero essere in grado di partecipare alla fornitura di servizi SST. Gli Stati membri che partecipano al consorzio istituito nel quadro della decisione n. 541/2014/UE dovrebbero essere considerati dotati di diritti di proprietà o accesso ad adeguate capacità a disposizione della sottocomponente SST. Gli Stati membri che desiderino partecipare alla fornitura di servizi SST dovrebbero quindi presentare un’unica proposta congiunta e dimostrare la conformità a ulteriori elementi relativi alla configurazione operativa. Dovrebbero essere definite norme adeguate per la selezione e l’organizzazione di tali Stati membri.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione delle procedure e degli elementi dettagliati per definire la partecipazione degli Stati membri alla fornitura di servizi SST. Qualora non sia stata presentata una proposta congiunta da parte degli Stati membri che desiderano partecipare alla fornitura di servizi SST o qualora la Commissione ritenga che tale proposta non sia conforme con i criteri stabiliti, la Commissione dovrebbe poter avviare una seconda fase per stabilire la partecipazione degli Stati membri alla fornitura di servizi SST. Le procedure e gli elementi di tale seconda fase dovrebbero definire le orbite da coprire e tenere conto della necessità di massimizzare la partecipazione degli Stati membri alla fornitura di servizi SST. Qualora tali procedure ed elementi prevedano la possibilità per la Commissione di selezionare diverse proposte per coprire tutte le orbite, si dovrebbero altresì prevedere meccanismi di coordinamento appropriati tra i gruppi di Stati membri e una soluzione efficiente per coprire tutti i servizi SST. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio32.
Una volta istituita, la sottocomponente SST dovrebbe rispettare i principi di complementarità delle attività e di continuità dei servizi SST di alta qualità orientati agli utenti e dovrebbe basarsi sulle migliori competenze specialistiche disponibili. La sottocomponente SST dovrebbe pertanto evitare inutili duplicazioni. Le capacità ridondanti dovrebbero assicurare la continuità, la qualità e la solidità dei servizi SST. Le attività dei gruppi di esperti dovrebbero contribuire a evitare tali inutili duplicazioni.
La sottocomponente SST dovrebbe inoltre contribuire alle misure di mitigazione esistenti, come le linee guida del COPUOS per la riduzione dei detriti spaziali e le linee guida del COPUOS per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza intrinseca ed estrinseca, e la sostenibilità delle attività nello spazio extra-atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, la sottocomponente SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative di rimozione attiva e le misure di inertizzazione dei detriti spaziali. La sottocomponente SST dovrebbe contribuire a garantire l’utilizzo e l’esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L’aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l’Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell’attuale quadro finanziario pluriennale.
Le attività nell’ambito delle sottocomponenti SST, SWE e NEO (near-Earth objects) dovrebbero tenere conto della cooperazione con i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti, le organizzazioni internazionali e altre terze parti, specialmente al fine di evitare collisioni nello spazio, impedire la proliferazione di detriti spaziali e migliorare la preparazione agli effetti degli eventi di meteorologia spaziale estremi e degli oggetti vicini alla Terra.
Il comitato per la sicurezza del Consiglio ha raccomandato l’istituzione di una struttura di gestione dei rischi per garantire che si tenga debitamente conto delle questioni relative alla sicurezza dei dati nell’attuazione della decisione n. 541/2014/UE. A tal fine, e in considerazione del lavoro già svolto, gli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST dovrebbero definire adeguate strutture e procedure di gestione dei rischi.
Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e disturbare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una sottocomponente SWE come parte del programma, con l’obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi SWE orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di fornire servizi SWE. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali devono essere forniti i servizi operativi SWE, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederebbe attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l’evoluzione dei servizi SWE. La fornitura di servizi SWE dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell’Unione già esistenti e consentire un’ampia partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni europee e internazionali e il coinvolgimento del settore privato.
Il libro bianco della Commissione del 1o marzo 2017 sul futuro dell’Europa, la dichiarazione di Roma dei capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell’UE del 25 marzo 2017 e diverse risoluzioni del Parlamento europeo ricordano che l’Unione svolge un ruolo fondamentale nel garantire un’Europa sicura e resiliente, in grado di affrontare le sfide come i conflitti regionali, il terrorismo, le minacce informatiche e la crescente pressione migratoria. Un accesso sicuro e garantito alle comunicazioni satellitari è uno strumento indispensabile per gli operatori della sicurezza; mettere in comune e condividere a livello di Unione questa risorsa chiave per la sicurezza significa rafforzare la posizione di un’Unione che protegge i suoi cittadini.
Le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 hanno accolto con favore i preparativi per la nuova generazione del servizio di comunicazione satellitare per scopi governativi (GOVSATCOM) grazie alla stretta cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione e l’ESA. GOVSATCOM è stato inoltre individuato come uno degli elementi della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del giugno 2016. GOVSATCOM dovrebbe contribuire alla risposta dell’UE alle minacce ibride e fornire sostegno alla strategia per la sicurezza marittima dell’UE e alla politica dell’UE per l’Artico.
GOVSATCOM è un programma con una forte dimensione di sicurezza orientato agli utenti. I casi d’uso GOVSATCOM dovrebbe poter essere analizzati dai soggetti pertinenti suddividendoli in tre famiglie principali: gestione delle crisi, che può comprendere missioni e operazioni di sicurezza e difesa comune civili e militari, catastrofi naturali e provocate dall’uomo, crisi umanitarie ed emergenze marittime; sorveglianza, che può comprendere la sorveglianza dei confini, delle aree prefrontaliere, delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima e la sorveglianza dei traffici illegali; e infrastrutture chiave, che possono comprendere reti diplomatiche, comunicazioni della polizia, infrastrutture digitali, ad esempio centri dati e server, infrastrutture di rilevanza critica, ad esempio energia, trasporti e barriere di contenimento dell’acqua quali dighe, e infrastrutture spaziali.
La capacità e i servizi GOVSATCOM dovrebbero essere utilizzati in missioni e operazioni critiche di sicurezza intrinseca ed estrinseca, da parte dei soggetti dell’Unione e degli Stati membri. È pertanto necessario un livello appropriato di indipendenza da terze parti (paesi terzi ed entità di paesi terzi), che copra tutti gli elementi di GOVSATCOM, come le tecnologie spaziali e terrestri a livello di componente, sottosistema e sistema, industrie manifatturiere, proprietari e operatori di sistemi spaziali, ubicazione fisica delle componenti dei sistemi di terra.
Le comunicazioni satellitari rappresentano una risorsa limitata dalla capacità, dalla frequenza e dalla copertura geografica dei satelliti. Per essere efficace in termini di costi e capitalizzare sulle economie di scala, è pertanto necessario che GOVSATCOM ottimizzi la corrispondenza tra la domanda di servizi da parte degli utenti GOVSATCOM e l’offerta di questi servizi nel quadro di contratti per capacità e servizi GOVSATCOM. Poiché sia la domanda sia la potenziale offerta variano con il tempo, è necessario un monitoraggio costante e una certa flessibilità per adeguare i servizi GOVSATCOM.
I requisiti operativi dovrebbero basarsi sull’analisi dei casi d’uso. Il portafoglio servizi dovrebbe essere sviluppato a partire da detti requisiti operativi, combinati ai requisiti di sicurezza. Il portafoglio servizi dovrebbe costituire la base di riferimento applicabile per i servizi GOVSATCOM. Al fine di mantenere la migliore corrispondenza possibile tra la domanda e i servizi prestati, il portafoglio servizi per servizi GOVSATCOM dovrebbe poter essere aggiornato periodicamente.
Nella prima fase di GOVSATCOM, vale a dire all’incirca fino al 2025, sarebbero utilizzate le capacità esistenti. In tale contesto, la Commissione dovrebbe acquisire capacità GOVSATCOM presso gli Stati membri che dispongono di sistemi nazionali e di capacità spaziali nonché da fornitori commerciali di comunicazioni o servizi satellitari, tenendo conto degli interessi fondamentali dell’Unione in materia di sicurezza. In questa prima fase i servizi GOVSATCOM sarebbero introdotti con un approccio graduale. Qualora nel corso della prima fase un’analisi dettagliata dell’offerta e della domanda future dovesse rivelare che questo approccio non è sufficiente a coprire l’evoluzione della domanda, dovrebbe essere possibile prendere la decisione di avviare una seconda fase e sviluppare ulteriori infrastrutture spaziali o capacità aggiuntive su misura tramite uno o più partenariati pubblico-privato, ad esempio con operatori satellitari dell’Unione.
Per ottimizzare le risorse per la comunicazione satellitare disponibili, garantire l’accesso in situazioni imprevedibili, come catastrofi naturali, e assicurare l’efficienza operativa e tempi di risposta ridotti, è richiesto il segmento terrestre necessario, come i poli GOVSATCOM ed eventuali altri eventuali elementi di terra. Esso dovrebbe essere progettato sulla base dei requisiti operativi e di sicurezza. Al fine di ridurre i rischi, il polo GOVSATCOM potrebbe essere costituito da vari siti fisici. Potrebbero essere necessari altri elementi del segmento di terra, come stazioni di ancoraggio.
Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l’interfaccia operativa fondamentale. L’approccio GOVSATCOM dovrebbe permettere nella maggior parte dei casi di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso.
Nell’interesse dell’efficienza operativa, gli utenti hanno indicato che è importante aspirare all’interoperabilità delle apparecchiature e ad apparecchiature in grado di avvalersi di diversi sistemi satellitari. Potrebbero essere necessarie attività di ricerca e sviluppo in questo settore.
A livello di attuazione i compiti e le responsabilità dovrebbero essere ripartiti tra le entità specializzate, come l’AED, il SEAE, l’ESA, l’Agenzia e altre agenzie dell’Unione in modo da garantire che siano in linea con il loro compito principale, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati agli utenti.
L’autorità competente GOVSATCOM ricopre un ruolo importante nel monitorare che gli utenti e gli altri soggetti nazionali che svolgono un ruolo in GOVSATCOM rispettino le norme per la definizione delle priorità e la condivisione e le procedure di sicurezza stabilite nei requisiti di sicurezza. Uno Stato membro che non ha designato un’autorità competente GOVSATCOM dovrebbe in ogni caso designare un punto di contatto per la gestione di eventuali attività di disturbo (jamming) rilevate che abbiano un effetto su GOVSATCOM.
Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE dovrebbero poter diventare partecipanti GOVSATCOM, nella misura in cui scelgono di autorizzare gli utenti GOVSATCOM o di fornire capacità, siti o strutture. Considerando che sta agli Stati membri scegliere se autorizzare gli utenti GOVSATCOM o fornire capacità, siti o strutture, gli Stati membri non potrebbero essere obbligati a diventare partecipanti GOVSATCOM o ad ospitare infrastrutture GOVSATCOM. La componente GOVSATCOM non pregiudicherebbe pertanto il diritto degli Stati membri di non partecipare a GOVSATCOM, anche in conformità del loro diritto nazionale o dei requisiti costituzionali in relazione alle politiche in materia di non allineamento e non partecipazione ad alleanze militari.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione dei requisiti operativi per i servizi GOVSATCOM e il portafoglio servizi per servizi GOVSATCOM. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione di norme dettagliate per la definizione delle priorità e la condivisione relativamente all’uso delle capacità GOVSATCOM messe in comune per le comunicazioni satellitari. Nel fissare le norme dettagliate per la definizione delle priorità e la condivisione, la Commissione dovrebbe tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza, di un’analisi dei rischi e della domanda prevista da parte dei partecipanti GOVSATCOM. Sebbene i servizi GOVSATCOM debbano, in linea di principio, essere forniti a titolo gratuito agli utenti GOVSATCOM, se da tale analisi emerge una carenza di capacità, nonché al fine di evitare distorsioni del mercato, si potrebbe elaborare una politica di determinazione dei prezzi nel quadro delle norme dettagliate per la definizione delle priorità e la condivisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’ubicazione dell’infrastruttura del segmento di terra di GOVSATCOM. Per la scelta di tali ubicazione, la Commissione dovrebbe poter tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza nonché dell’infrastruttura esistente. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un’agenzia dell’Unione denominata Agenzia del GNSS europeo per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento affida all’Agenzia del GNSS europeo nuovi compiti, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche altre componenti del programma. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell’Agenzia del GNSS europeo.
In conformità della decisione 2010/803/UE33, la sede dell’Agenzia è situata a Praga. Per l’esecuzione dei compiti dell’Agenzia, il personale dell’Agenzia può essere situato in uno dei centri terrestri di Galileo o EGNOS di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione34, per svolgere le attività del programma previste dall’accordo pertinente. Inoltre, affinché l’Agenzia possa operare nel modo più efficiente ed efficace possibile, un numero limitato di membri del personale potrebbe essere assegnato ad uffici locali in uno o più Stati membri. L’assegnazione di membri del personale al di fuori della sede dell’Agenzia o dei centri terrestri di Galileo ed EGNOS non dovrebbe portare al trasferimento delle attività principali dell’Agenzia in tali uffici locali.
In vista dell’ampliamento del suo ambito di applicazione, che non dovrebbe più essere limitato solamente a Galileo ed EGNOS, il nome dell’Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d’ora in poi essere modificato. Tuttavia, la continuità delle attività dell’Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell’ambito dell’Agenzia.
Visto il mandato dell’Agenzia e il ruolo della Commissione nell’attuazione del programma, è opportuno disporre che alcune delle decisioni del consiglio di amministrazione non possano essere adottate senza il voto favorevole dei rappresentanti della Commissione.
Fatte salve le competenze della Commissione, il consiglio di amministrazione, il comitato di accreditamento di sicurezza e il direttore esecutivo dovrebbero essere indipendenti nell’espletamento delle loro funzioni e agire nell’interesse pubblico.
È possibile, e invero probabile, che alcune componenti del programma si avvalgano di infrastrutture nazionali sensibili o legate alla sicurezza. In tali casi, per ragioni di sicurezza nazionale, sarebbe necessario stabilire che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza partecipino i rappresentanti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione, in base al principio della necessità di conoscere. Nel consiglio di amministrazione, solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e uno dei rappresentanti della Commissione possono partecipare al voto. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza dovrebbe stabilire le situazioni in cui si deve applicare tale procedura.
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201635, è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, tali indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
Si prevede che l’utilizzo dei servizi basati su Copernicus e Galileo avrà un notevole impatto sull’economia europea in generale. Tuttavia, misurazioni ad hoc e studi di casi sembrano dominare l’attuale quadro. La Commissione (Eurostat) dovrebbe definire misure e indicatori statistici pertinenti, che formino la base per monitorare l’impatto delle attività spaziali dell’Unione in modo sistematico e autorevole.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tempestivamente informati in merito ai programmi di lavoro.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al trasferimento di finanziamenti tra le categorie di spesa del bilancio del programma, all’adozione di decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo, alla definizione dei requisiti tecnici e operativi necessari per l’attuazione e l’evoluzione dei componenti e dei servizi del programma da essi forniti, alla decisione in merito all’accordo quadro relativo al partenariato finanziario, all’adozione di misure necessarie per il buon funzionamento di Galileo ed EGNOS e la loro adozione da parte del mercato, all’adozione delle disposizioni dettagliate relative all’accesso ai servizi SST e alle procedure pertinenti, all’adozione del piano pluriennale e degli indicatori chiave di prestazione dei servizi SST dell’Unione, all’adozione di norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST, alla selezione di servizi SWE e all’adozione dei programmi di lavoro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato del programma che dovrebbe riunirsi in configurazioni specifiche.
Poiché le componenti del programma sono orientate agli utenti, esse richiedono la partecipazione continua ed effettiva degli utenti ai fini della loro attuazione e del loro sviluppo, in particolare per quanto riguarda la definizione e la convalida delle esigenze di servizio. Al fine di accrescere il valore per gli utenti, bisognerebbe ricercare attivamente il contributo di questi ultimi attraverso consultazioni periodiche con gli utenti finali del settore pubblico e privato degli Stati membri e, ove opportuno, delle organizzazioni internazionali. A tal fine, dovrebbe essere istituito un gruppo di lavoro («forum degli utenti») per assistere il comitato del programma nell’individuazione delle necessità degli utenti, nella verifica della conformità dei servizi e nell’identificazione di carenze nei servizi forniti. Il regolamento interno del comitato del programma dovrebbe definire l’organizzazione del forum degli utenti, al fine di tenere conto delle specificità di ciascuna componente del programma e di ciascun servizio all’interno delle componenti. Ogni volta che sia possibile, gli Stati membri dovrebbero contribuire al forum degli utenti sulla base di una consultazione sistematica e coordinata degli utenti a livello nazionale.
Poiché una sana governance pubblica richiede una gestione uniforme del programma, una maggiore rapidità delle decisioni e la parità di accesso alle informazioni, i rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma potrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato del programma istituito in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011. Per gli stessi motivi, anche i rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali che hanno stipulato un accordo internazionale con l’Unione, concernente il programma o le sue componenti o sottocomponenti, potrebbero partecipare ai lavori del comitato del programma, con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. I rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non dovrebbero essere autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato del programma. Le condizioni per la partecipazione degli osservatori e dei partecipanti ad hoc dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del comitato del programma.
Al fine di garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’integrazione delle disposizioni sui dati Copernicus e le informazioni Copernicus che devono essere fornite agli utenti Copernicus per quanto riguarda le specifiche e le condizioni e le procedure per l’uso di tali dati e informazioni e l’accesso agli stessi, alla modifica dell’allegato del presente regolamento riguardo agli indicatori, se ritenuto necessario, e all’integrazione del presente regolamento con le disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei requisiti di sicurezza del programma. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Gli Stati membri dovrebbero poter esercitare il massimo controllo sui requisiti di sicurezza del programma. Nell’adottare atti di esecuzione nell’ambito della sicurezza del programma, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato del programma riunito in una specifica configurazione di sicurezza. Tenuto conto della sensibilità delle questioni di sicurezza, il presidente del comitato del programma dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. La Commissione non dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti generali di sicurezza del programma in caso di mancanza di un parere del comitato del programma.
È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio36 («QFP 2021-2027»). L’Agenzia, che svolge i propri compiti, non dovrebbe essere soggetta a tale limite temporale.
Per garantire la continuità del sostegno nel settore d’intervento pertinente e per consentire l’attuazione a decorrere dall’inizio del QFP 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021.
I regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE dovrebbero pertanto essere abrogati,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. Sassoli Per il Consiglio Il presidente A. P. Zacarias