Decisione di esecuzione (UE) 2022/1286 della Commissione del 15 luglio 2022 relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio all’aggiudicazione di appalti per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas a piccoli clienti nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2022) 4872] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE1, in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
1. FATTI
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici.
Il 30 gennaio 2017 Eneco B.V. («Eneco») e N.V. Nuon Energy («Nuon») hanno presentato alla Commissione una richiesta a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»). La richiesta soddisfa i requisiti formali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione2 e all’allegato I di tale decisione.
Le quote di Nuon sono detenute per intero da Vattenfall AB, una società non quotata di proprietà dello Stato svedese. Pertanto Nuon è considerata ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE. A seguito di un cambio di proprietà avvenuto nel marzo 2020 Eneco non è più considerata ente aggiudicatore (la società, che era precedentemente di proprietà di amministrazioni locali dei Paesi Bassi, è stata venduta a una joint-venture composta da Mitsubishi Corporation e Chubu Electric Power).
La richiesta riguarda attività di fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti (clienti civili come pure piccoli utenti industriali e commerciali connessi in bassa tensione con una capacità di connessione massima non superiore a 3 * 80 A) e di fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti (clienti civili e piccole imprese connessi alla rete del gas con una capacità di connessione massima non superiore a 40 m3).
A norma dell’allegato IV, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, tenendo conto che è possibile presumere il libero accesso al mercato in base all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, la Commissione dispone di 90 giorni lavorativi per adottare una decisione di esecuzione in merito alla richiesta. Poiché la richiesta non è stata accompagnata da una posizione motivata e giustificata adottata da un’amministrazione nazionale indipendente ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione ha informato le autorità dei Paesi Bassi della richiesta e ha chiesto informazioni aggiuntive il 24 marzo 2017. La risposta a tale richiesta di informazioni è stata trasmessa dalle autorità dei Paesi Bassi con e-mail del 19 giugno 2017. La risposta è stata ritenuta incompleta, pertanto la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti il 27 luglio 2017. Le autorità dei Paesi Bassi hanno trasmesso i chiarimenti il 25 settembre 2017.
Dato che le informazioni disponibili erano ancora insufficienti per consentire alla Commissione di formulare il proprio parere sull’esposizione delle attività alla concorrenza, ulteriori richieste di informazioni sono state inviate alle autorità dei Paesi Bassi il 21 dicembre 2017 e il 2 marzo 2018. Le autorità dei Paesi Bassi hanno inviato una risposta l’11 ottobre 2021.
Nuon ha presentato una richiesta notevolmente modificata il 24 gennaio 2022. La Commissione e la richiedente hanno convenuto che la Commissione deve adottare una decisione di esecuzione entro il 15 luglio 2022.
2. CONTESTO NORMATIVO
La direttiva 2014/25/UE si applica all’aggiudicazione di appalti destinati a permettere lo svolgimento di attività relative alla fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas (a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva), salvo nei casi in cui a dette attività si applichi un’esenzione a norma dell’articolo 34 della stessa direttiva.
L’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dispone che gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività a cui si applica tale direttiva non sono soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato.
3. VALUTAZIONE
3.1. Libero accesso al mercato
Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato i pertinenti atti giuridici dell’Unione che liberalizzano un determinato settore o una sua parte. Tali atti giuridici sono elencati nell’allegato III della direttiva 2014/25/UE. La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio3 che abroga la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 si applica al settore dell’energia elettrica, mentre la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 si applica al settore del gas.
I Paesi Bassi hanno recepito nell’ordinamento nazionale le direttive (UE) 2019/944 e 2009/73/CE tramite la legge dei Paesi Bassi sull’energia elettrica6 (Elektriciteitswet) e la legge dei Paesi Bassi sul gas7 (Gaswet). Di conseguenza, e conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE, il mercato è considerato liberamente accessibile sull’intero territorio dei Paesi Bassi.
3.2. Esposizione diretta alla concorrenza
L’esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è determinante in sé. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un criterio da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un dato mercato. Considerate le caratteristiche dei mercati interessati, è opportuno tener conto anche di altri criteri, quali il numero di operatori del mercato, la liquidità dei mercati all’ingrosso, la percentuale di consumatori che effettua cambi di fornitore o l’esistenza di un sistema di regolamentazione dei prezzi.
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e delle disposizioni vigenti in altri settori della legislazione dell’Unione. In particolare, sebbene i criteri e la metodologia utilizzati per valutare l’esposizione diretta alla concorrenza a norma dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE debbano essere conformi alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza, essi non devono essere necessariamente identici a quelli utilizzati per la valutazione a norma degli articoli 101 o 102 TFUE o a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio8, come confermato dal Tribunale9.
La presente decisione mira a stabilire se le attività oggetto della richiesta siano esposte, nei mercati liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, a un livello di concorrenza che garantisce che, anche in assenza della disciplina contenuta nelle norme dettagliate in materia di appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per il perseguimento delle attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio, in base a criteri che consentano ai committenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico.
A tal proposito è importante ricordare che nei mercati in questione non tutti gli operatori di mercato sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici. Nel presente caso soltanto Nuon è considerata ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2014/25/UE ed è quindi soggetta alle norme in materia di appalti pubblici.
3.2.1. Mercati del prodotto rilevanti
In base a casi precedenti della Commissione10, nel settore dell’energia elettrica si possono distinguere i seguenti mercati del prodotto rilevanti: i) produzione e distribuzione primaria (all’ingrosso); ii) trasmissione; iii) distribuzione e iv) erogazione ai clienti finali11. Nel settore del gas si possono distinguere i mercati del prodotto seguenti: i) mercato a monte (prospezione di petrolio greggio e gas naturale); ii) mercati all’ingrosso (a monte e a valle) e iii) mercato al dettaglio, che può essere definito come la vendita, la commercializzazione e la distribuzione di gas ai clienti finali12.
Otto società di distribuzione regionali o gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) sono presenti nei settori dell’energia elettrica e del gas nei Paesi Bassi: Cogas Infra & Beheer, Enduris, Enexis, Liander, Endinet, RENDO Netbeheer, Stedin Netbeheer e Westland Infra Netbeheer. I territori in cui i DSO trasportano energia elettrica possono differire da quelli in cui essi trasportano gas. A partire dalla liberalizzazione dei mercati dell’energia la gestione indipendente dei DSO è stata garantita da una serie di norme in conformità della legislazione settoriale dell’Unione. Il legislatore dei Paesi Bassi ha imposto la completa separazione proprietaria a livello dei DSO. Le autorità dei Paesi Bassi hanno confermato13 che attualmente tutti i DSO sono oggetto di separazione giuridica e proprietaria dai produttori e dai fornitori.
Fornitura al dettaglio di energia elettrica
Per quanto concerne la fornitura di energia elettrica ai clienti finali, in sue decisioni precedenti la Commissione ha distinto tra la fornitura a piccoli clienti (clienti civili e piccole imprese) connessi in bassa tensione e la fornitura a grandi clienti industriali solitamente connessi alla rete ad alta e media tensione (grandi consumatori industriali e commerciali)14. Questa distinzione è connessa alla diversità delle esigenze e dei profili dal lato della domanda e alla diversità dei servizi e delle tecnologie dal lato dell’offerta15.
In sue decisioni passate anche l’Autorità dei Paesi Bassi per i consumatori e i mercati (Autoriteit Consument & Markt — ACM) ha distinto tra la fornitura a piccoli clienti16 e la fornitura a grandi clienti17. L’ACM ha osservato che tale distinzione è giustificata dalle differenze in termini di vendita e di commercializzazione, di prezzi e di consegna, dalle diverse modalità di cambio di fornitore, dalle differenze dal lato della domanda e dalle licenze separate necessarie per le diverse tipologie di clienti.
La presente richiesta riguarda i piccoli clienti, ossia i clienti civili come pure i piccoli utenti industriali e commerciali connessi in bassa tensione con una capacità di connessione massima non superiore a 3 * 80 A.
Fornitura al dettaglio di gas
Nelle sue decisioni precedenti la Commissione ha così distinto i mercati indicati di seguito. Fornitura di gas naturale a: i) centrali elettriche a gas18; ii) grandi consumatori industriali19 e iii) piccola utenza20. L’ultima categoria potrebbe essere ulteriormente suddivisa, in base a un’analisi caso per caso, in fornitura di gas naturale a: i) clienti civili e ii) clienti commerciali21.
Nelle decisioni adottate in passato l’ACM ha distinto tra fornitura di gas naturale a piccoli clienti e fornitura a grandi clienti e centrali elettriche22. L’ACM ha sostenuto che nei due mercati le condizioni di concorrenza erano differenti per quanto riguardava il profilo d’acquisto, i prezzi e il cambio di fornitore. Come nel caso della fornitura al dettaglio di energia elettrica, era necessaria una licenza specifica per ogni tipologia di cliente.
L’ACM ha altresì indicato la possibilità di suddividere ulteriormente il mercato della fornitura di gas naturale in base alla qualità del gas23, distinguendo tra gas a basso potere calorifico (L-gas) utilizzato in genere dai piccoli clienti e gas ad alto potere calorifico (H-gas) utilizzato sia dai grandi sia dai piccoli clienti.
La presente richiesta riguarda i piccoli clienti, ossia i clienti civili e le piccole imprese con una capacità di connessione massima non superiore a 40 m3.
Conclusioni
Alla luce dei fattori esaminati nei considerando da 15 a 23, al fine di valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, e fatta salva l’applicazione di altre norme del diritto dell’Unione, la Commissione ritiene che i mercati del prodotto rilevanti siano i mercati della fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti e della fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti.
3.2.2. Mercati geografici rilevanti
Fornitura al dettaglio di energia elettrica
La Commissione ha precedentemente rilevato24 che i mercati della fornitura al dettaglio di energia elettrica nei Paesi Bassi rivestono carattere nazionale.
Da una prospettiva geografica, nella sua precedente prassi25, l’ACM ha definito i mercati del prodotto rilevanti nel settore della fornitura al dettaglio di energia elettrica come aventi carattere nazionale.
Secondo le informazioni ricevute dalle autorità dei Paesi Bassi26, nel paese vi sono circa 55 fornitori attivi di energia elettrica che operano tutti a livello nazionale.
Al fine di valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva l’applicazione di altre norme del diritto dell’Unione, la Commissione ritiene che il mercato geografico rilevante della fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti abbia carattere nazionale.
Fornitura al dettaglio di gas
La Commissione ha in generale definito i mercati per la fornitura al dettaglio di gas, comprese ulteriori suddivisioni possibili, come aventi carattere nazionale, purché essi siano interamente liberalizzati27.
Da una prospettiva geografica, nella sua precedente prassi28, l’ACM ha definito i mercati del prodotto rilevanti nel settore della fornitura al dettaglio di gas come aventi carattere nazionale.
Secondo le informazioni ricevute dalle autorità dei Paesi Bassi29, nel paese vi sono circa 55 fornitori attivi di gas che operano tutti a livello nazionale.
Al fine di valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva l’applicazione di altre norme del diritto dell’Unione, la Commissione ritiene che il mercato geografico rilevante della fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti abbia carattere nazionale.
3.2.3. Analisi del mercato
La Commissione ha già adottato numerose decisioni30 relative all’esenzione della fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas in vari Stati membri dall’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. La Commissione basa la propria valutazione in particolare sui criteri seguenti: numero di partecipanti al mercato, quota di mercato combinata delle imprese più grandi, percentuale di consumatori finali che effettuano cambi di fornitore, liquidità dei mercati all’ingrosso e regolamentazione dei prezzi.
3.2.3.1. Numero di operatori del mercato e quote di mercato delle imprese più grandi
Secondo le autorità dei Paesi Bassi31 vi sono 55 fornitori attivi a livello nazionale sia nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica sia in quello del gas.
Secondo la presente richiesta32, il costo totale per l’ingresso nel mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas è basso e non costituisce un ostacolo all’ingresso.
In decisioni precedenti33, la Commissione ha ritenuto pertinente, per quanto attiene al mercato della fornitura al dettaglio, la quota di mercato totale delle tre imprese più grandi. Possono essere considerate pertinenti anche altre misure di concentrazione. Un elemento particolare era il fatto che soltanto un operatore del mercato è stato soggetto alle norme in materia di appalti pubblici.
Fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti
Nuon è soggetta alle norme in materia di appalti pubblici mentre i suoi due maggiori concorrenti, Essent ed Eneco, non lo sono. Secondo le informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi34 le quote di mercato dei principali fornitori sono rimaste abbastanza stabili nel periodo 2017-2020: la quota di mercato di Nuon è diminuita dal 27 % al 25 %, la quota di mercato di Eneco è diminuita dal 25 % al 22 % e la quota di mercato di Essent è diminuita dal 27 % al 26 %.
Nel complesso la quota di mercato consolidata dei tre rivenditori al dettaglio più grandi nel mercato dei Paesi Bassi si è ridotta dal 79 % nel 2017 al 73 % nel 2020.
Fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti
Secondo le informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi35 le quote di mercato dei principali fornitori sono rimaste abbastanza stabili nel periodo 2017-2020: la quota di mercato di Nuon è diminuita dal 27 % al 25 %, la quota di mercato di Eneco è diminuita dal 25 % al 22 % e la quota di mercato di Essent è rimasta invariata al 27 %.
Nel complesso la quota di mercato consolidata dei tre rivenditori al dettaglio più grandi nel mercato della fornitura al dettaglio di gas nei Paesi Bassi si è ridotta dal 79 % nel 2017 al 74 % nel 2020.
3.2.3.2 Percentuale di consumatori finali che effettuano cambi di fornitore
Il numero di consumatori che effettuano cambi di fornitore (cambi esterni) oppure di tariffa o di contratto con lo stesso fornitore (cambi interni) è considerato un indicatore rilevante dell’efficacia della concorrenza. In precedenti decisioni36 la Commissione ha analizzato principalmente i cambi esterni.
Nei Paesi Bassi la maggior parte dei piccoli clienti si avvale di un contratto per due fonti energetiche, il che significa che riceve sia il gas sia l’energia elettrica dallo stesso fornitore.
Nei Paesi Bassi la percentuale di cambi esterni per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas è progressivamente aumentata dal 17 % nel 2017 al 21 % nel 202037.
In base alle informazioni pubbliche disponibili38 la percentuale di cambi interni di fornitore per i piccoli clienti rappresenta l’8 % per i settori dell’energia elettrica e del gas nel 2020.
Tale percentuale di cambi indica che i piccoli clienti sono disposti a cambiare e che vi sono valide alternative per soddisfare le loro esigenze per quanto concerne la fornitura di energia elettrica e di gas.
3.2.3.3 Liquidità dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas
L’energia elettrica e il gas possono essere scambiati su diverse tipologie di mercati all’ingrosso, quali le borse dell’energia o le piattaforme multilaterali di scambio e/o tramite scambi bilaterali fuori borsa (OTC). Le borse dell’energia sono piattaforme utilizzate dagli operatori di mercato per negoziare gli acquisti e le vendite di energia elettrica. Il gas è scambiato anche negli hub liquidi del gas. Tali modalità garantiscono un mercato aperto e servono ad organizzare la concorrenza e a stabilire un prezzo di riferimento trasparente per i partecipanti al mercato.
Il mercato all’ingrosso è un mercato direttamente a monte del mercato al dettaglio. Alcuni rivenditori appartengono a gruppi integrati verticalmente, mentre altri non possiedono mezzi di generazione propri. Questi ultimi si procurano energia elettrica sul mercato all’ingrosso allo scopo di rivenderla sul mercato al dettaglio in concorrenza con i rivenditori integrati verticalmente. La presenza di mercati all’ingrosso liquidi e ben funzionanti, nei quali i rivenditori privi di mezzi di generazione propri possono procurarsi facilmente energia elettrica a prezzi competitivi, è pertanto una condizione essenziale affinché vi siano mercati al dettaglio competitivi nei quali sia i rivenditori integrati verticalmente sia quelli non integrati verticalmente competono in condizioni di parità. Gli hub liquidi del gas sostengono il mercato in vari modi e garantiscono ai nuovi entranti l’accesso al gas a livello di commercio all’ingrosso.
Nella sua relazione sulla liquidità39 l’ACM ha concluso che la liquidità del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica nei Paesi Bassi (ad esempio maggiori volumi scambiati, minore volatilità dei prezzi e minore differenza fra il prezzo di offerta e quello di domanda) è aumentata nel periodo 2009-2013. Maggiori volumi e migliori condizioni di liquidità favoriscono il funzionamento dei mercati all’ingrosso e consentono ai partecipanti al mercato di assumere decisioni vantaggiose quando acquistano e vendono energia elettrica. Nel 2020 il mercato all’ingrosso dell’energia elettrica nei Paesi Bassi è risultato di circa tre volte superiore al consumo nazionale rispetto all’1,5 del 201540.
La Commissione ritiene che la liquidità del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica nei Paesi Bassi abbia raggiunto un livello sufficiente da non costituire un ostacolo al fatto che la fornitura al dettaglio di energia elettrica a clienti civili sia soggetta all’esposizione diretta alla concorrenza.
Il livello di concorrenza del mercato all’ingrosso del gas nei Paesi Bassi è dimostrato in particolare dal funzionamento del Title Transfer Facility (TTF), l’hub per lo scambio all’ingrosso del gas nei Paesi Bassi. L’ultima relazione annuale ACER sul funzionamento del mercato all’ingrosso del gas41 («relazione ACER») dimostra che il TTF è caratterizzato da un’elevata liquidità che è aumentata negli ultimi anni42. La relazione dà conto anche del processo efficiente e trasparente di fissazione dei prezzi nell’ambito del TTF da cui derivano bassi differenziali fra il prezzo di offerta e quello di domanda43.
La relazione ACER descrive il mercato all’ingrosso del gas nei Paesi Bassi come un buon esempio44, in questi termini: «Il TTF nei Paesi Bassi e l’NBP nel Regno Unito continuano a essere i due hub di scambio più liquidi e competitivi in cui si svolge la gran parte delle attività di scambio a termine del gas nell’UE.»
Considerate le suddette caratteristiche, la Commissione ritiene che la liquidità del mercato all’ingrosso del gas nei Paesi Bassi sia sufficiente a consentire l’ingresso di nuovi fornitori nel mercato e non costituisca un ostacolo al fatto che la fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti sia soggetta all’esposizione diretta alla concorrenza.
3.2.3.4. Regolamentazione dei prezzi
Fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas a piccoli clienti
Il prezzo della fornitura di energia elettrica e di gas ai clienti finali si compone di 1) imposta sull’energia, 2) costo di rete, 3) affitto del contatore, 4) IVA e 5) costo di fornitura45. Mentre i primi quattro elementi sono regolamentanti, il costo di fornitura non è regolamentato.
3.2.3.5. Altri elementi
Nuon è integrata verticalmente nel settore dell’energia elettrica ed è attiva nel mercato della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica dei Paesi Bassi (con una quota di mercato pari al 16,8 %) e nel mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas dei Paesi Bassi.
Tra gli operatori che non sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici si annoverano Eneco ed Essent, che sono anch’esse integrate verticalmente con quote di mercato rispettivamente del 4,6 % e del 13 % in termini di capacità installata nel mercato della produzione e della vendita all’ingrosso46.
Nonostante l’integrazione verticale nel settore dell’energia elettrica, la posizione di mercato di Nuon, a livello sia di produzione sia di vendita all’ingrosso, non costituisce un ostacolo al fatto che la fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti sia soggetta all’esposizione diretta alla concorrenza. In modo analogo, considerati i mercati all’ingrosso liquidi del gas, non vi sono ostacoli significativi al fatto che la fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti civili sia soggetta all’esposizione diretta alla concorrenza.
4. CONCLUSIONI
Per quanto concerne la fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti nei Paesi Bassi, la situazione può essere sintetizzata come segue: la quota di mercato dei tre operatori di mercato più grandi sta diminuendo; la percentuale di cambi di fornitore è elevata e in aumento; non vi è controllo dei prezzi per gli utenti finali e il funzionamento del mercato all’ingrosso non costituisce un ostacolo al fatto che la fornitura al dettaglio a piccoli clienti sia esposta alla concorrenza.
Per quanto riguarda la fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti nei Paesi Bassi, la situazione può essere sintetizzata come segue: la quota di mercato dei tre operatori di mercato più grandi sta diminuendo; la percentuale di cambi di fornitore è elevata; non vi è controllo dei prezzi per gli utenti finali e la liquidità del mercato all’ingrosso è elevata.
In considerazione dei fattori esaminati ai considerando da 34 a 57, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE deve essere considerata soddisfatta per quanto attiene alla fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas a piccoli clienti nei Paesi Bassi.
La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto esistente tra gennaio 2017 e ottobre 2021, quale risulta dalle informazioni presentate da Nuon e dalle autorità dei Paesi Bassi. Essa può essere riesaminata qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE non siano più soddisfatte.
Dato che alcune attività relative alla fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas rientrano ancora nel campo di applicazione della direttiva 2014/25/UE, si ricorda che i contratti di appalto che coprono diverse attività dovrebbero essere trattati in conformità dell’articolo 6 della stessa direttiva. Ciò significa che quando un ente aggiudicatore tratta appalti «misti», ossia appalti che riguardano sia attività esonerate dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE sia attività ad essa soggette, è necessario prendere in considerazioni le attività cui l’appalto è principalmente destinato. Nel caso degli appalti misti, qualora lo scopo sia principalmente quello di sostenere attività non esentate, devono applicarsi le disposizioni della direttiva 2014/25/UE. Quando sia obiettivamente impossibile determinare le attività alle quali l’appalto è principalmente destinato, esso deve essere aggiudicato conformemente alle norme di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.
Si ricorda che l’articolo 16 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio47 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione prevede un’esenzione dall’applicazione della suddetta direttiva alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni devono svolgersi, sia stato stabilito, conformemente all’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che l’attività è direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. Poiché si è pervenuti alla conclusione che le attività di fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas a piccoli clienti sono direttamente esposte alla concorrenza, i contratti di concessione destinati a permettere lo svolgimento di tali attività nei Paesi Bassi saranno esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas a piccoli clienti nei Paesi Bassi.
Art. 2
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2022 Per la Commissione Thierry Breton Membro della Commissione