Decisione di esecuzione (UE) 2022/1337 della Commissione del 28 luglio 2022 che stabilisce il modello per fornire informazioni ai cittadini di paesi terzi sul trattamento dei dati personali nel sistema di ingressi/uscite
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/20111, in particolare l’articolo 50, paragrafo 4, e l’articolo 50, paragrafo 5, prima frase,
Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (EES) che registra elettronicamente l’ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.
Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, i cittadini di paesi terzi i cui dati sono da registrare nell’EES devono essere informati dei propri diritti e obblighi in relazione al trattamento dei loro dati. Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226, tali informazioni devono essere fornite in un modello.
Se necessario per conformarsi al diritto nazionale, gli Stati membri devono integrare il modello con le pertinenti informazioni nazionali. Al fine di sensibilizzare i cittadini dei paesi terzi e fornire loro più chiarezza, gli Stati membri dovrebbero includere, in particolare, informazioni relative alle conseguenze per i soggiornanti fuoritermine, ai diritti dell’interessato, alla possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità di controllo, agli estremi delle pertinenti autorità di protezione dei dati e delle modalità per proporre reclamo.
È pertanto opportuno stabilire il modello di cui all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226.
Dato che il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull’acquis di Schengen, il 30 maggio 2018 la Danimarca ha notificato la decisione di attuare il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed è pertanto vincolata dalla presente decisione.
Per quanto riguarda l’Irlanda, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa2; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen3 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio4.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen5 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio6.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen7 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio8.
Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, poiché la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile è stata completata con successo, come confermato dalle conclusioni del Consiglio del 9 e 10 giugno 2011, le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen sono state attuate con decisione (UE) 2018/934 del Consiglio9 e le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione visti sono state attuate con decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio10, sono soddisfatte tutte le condizioni di funzionamento del sistema di ingressi/uscite di cui all’articolo 66, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2226 e pertanto in tali Stati membri il sistema di ingressi/uscite dovrebbe essere operativo a partire dall’entrata in funzione.
Per quanto riguarda Cipro e la Croazia, per il funzionamento del sistema di ingressi/uscite occorre la concessione di un accesso passivo al sistema d’informazione visti e l’attuazione di tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Il sistema di ingressi/uscite dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni all’entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite. Gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite non è operativo dall’entrata in funzione dovrebbero connettersi al sistema di ingressi/uscite conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni.
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e ha espresso un parere l’11 marzo 2022.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti istituito a norma dell’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/2226,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le informazioni di cui all’articolo 50, paragrafo 4, e il modello di cui all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226 figurano nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen