Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio del 17 ottobre 2022 relativa a una missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Ha inoltre ribadito il suo fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale.
Nelle conclusioni del 24 febbraio, del 24 e 25 marzo e del 30 e 31 maggio 2022, il Consiglio europeo ha chiesto che la Russia cessi immediatamente la sua aggressione militare nel territorio dell'Ucraina, ritiri immediatamente e senza condizioni tutte le forze e le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina e rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale.
Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2022 il Consiglio europeo ha inoltre affermato che l'Unione mantiene il suo fermo impegno a fornire ulteriore sostegno militare per aiutare l'Ucraina ad esercitare il suo diritto naturale di autotutela contro l'aggressione russa e a difendere la sua integrità territoriale e la sua sovranità. A tal fine, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad adoperarsi rapidamente per un ulteriore incremento del sostegno militare.
Con lettera del 30 settembre 2022 , il ministro degli Affari esteri e il ministro della Difesa dell'Ucraina hanno congiuntamente chiesto all'Unione di fornire un sostegno militare all'Ucraina, ha confermato che le esigenze attuali dell'Ucraina a tale riguardo comprendono in questa fase una formazione militare di base e collettiva, nonché una formazione militare specializzata del personale in materia di medicina, logistica, protezione da agenti chimici, biologici e radioattivi, supporto ingegneristico, cibersicurezza e ciberdifesa, e formazione di istruttori interarma, senza pregiudizio per altri settori che potrebbero essere di interesse in futuro, e ha accolto con favore l'istituzione urgente a tal fine di una missione di assistenza militare dell'Unione a sostegno dell'Ucraina.
Il 10 ottobre 2022 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un'eventuale missione senza compiti esecutivi di assistenza militare nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina), con una durata iniziale di due anni dall'avvio.
L'EUMAM Ucraina dovrebbe avere l'obiettivo strategico di contribuire al rafforzamento della capacità militare delle forze armate ucraine di rigenerarsi e condurre efficacemente operazioni, per consentire all'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, esercitare efficacemente la sua sovranità e proteggere i civili in Ucraina.
L'EUMAM Ucraina farà parte dell'approccio integrato dell'UE inteso a fornire sostegno all'Ucraina, che comprende misure di assistenza militare nell'ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) istituito dalla decisione (PESC) 2021/5091 per la fornitura di attrezzature militari alle forze armate ucraine. L'EUMAM Ucraina coopererà con la delegazione dell'Unione a Kiev e con la missione civile in ambito PSDC EUAM Ucraina istituita dalla decisione 2014/486/PESC2.
Per rispondere alla richiesta di sostegno militare da parte dell'Ucraina, l'EUMAM Ucraina dovrebbe fornire una formazione individuale, collettiva e specializzata alle forze armate ucraine, una formazione alle forze di difesa territoriale delle forze armate ucraine, e il coordinamento e la sincronizzazione delle attività degli Stati membri a sostegno della fornitura di formazione alle forze armate ucraine.
La struttura dell'EUMAM Ucraina dovrebbe essere scalabile, modulare e flessibile, in modo che le sue attività possano adattarsi rapidamente alla situazione in Ucraina e alle esigenze delle forze armate ucraine in evoluzione e a più lungo termine.
Date le circostanze eccezionali derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e finché tali circostanze saranno prevalenti, l'EUMAM Ucraina dovrebbe operare nel territorio degli Stati membri, in quanto misura temporanea, in linea con l'articolo 42, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), fino a quando il Consiglio non decida altrimenti.
Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico sull'EUMAM Ucraina, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE.
L'accordo dell'Unione sullo status delle forze (SOFA UE)3 dovrebbe applicarsi alle unità e al personale diretti dall'Unione dell'EUMAM Ucraina schierati nel territorio degli Stati membri. Lo status del personale delle forze armate ucraine che partecipa all'organizzazione della formazione impartita dall'EUMAM Ucraina o ne beneficia, dovrebbe essere definito in accordi tra le autorità competenti degli Stati membri che ospitano la formazione e le autorità competenti dell'Ucraina. L'EUMAM Ucraina può inoltre concludere accordi con le autorità competenti dell'Ucraina in merito alle condizioni alle quali il personale delle forze armate ucraine sarà ospitato dall'EUMAM Ucraina.
L'EUMAM Ucraina dovrebbe essere aperta alla partecipazione di Stati terzi che condividono gli stessi principi, su invito, con riserva di accordi tra l'Unione e tali Stati terzi concernenti la loro partecipazione e di accettazione da parte del CPS.
A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione (PESC) 2021/509, le spese operative derivanti dalla presente decisione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa devono essere a carico degli Stati membri.
Date le esigenze peculiari dell'EUMAM Ucraina e le condizioni specifiche per l'istituzione della stessa, derivanti dall'entità della formazione da impartire e dalla rapidità con cui deve essere fornita all'Ucraina, è necessario stabilire che taluni costi incrementali, in aggiunta a quelli ammissibili come costi comuni in conformità della decisione (PESC) 2021/509, saranno considerati costi comuni per l'EUMAM Ucraina. Per l'EUMAM Ucraina, a causa delle circostanze straordinarie, il finanziamento in comune, in quanto misura eccezionale, degli elementi necessari a sostenere i tirocinanti e le attività di formazione delle forze armate ucraine consentirà all'Unione di mobilitare le risorse necessarie per fornire sostegno all'Ucraina nella misura richiesta.
Data l'urgenza, le munizioni e le attrezzature o piattaforme concepite per l'uso letale della forza dovrebbero essere finanziate quanto prima a titolo di una specifica misura di assistenza dell'EPF che integri l'EUMAM Ucraina. Qualsiasi altra attrezzatura, compresi i kit di formazione personale, dovrebbe essere fornita nell'ambito di un'altra misura di assistenza. Le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF potrebbero anche fornire attrezzature specializzate e, se richiesto dall'Ucraina, garantire la manutenzione e riparazione di attrezzature militari donate all'Ucraina nell'ambito dell'EPF.
Al fine di massimizzare l'efficienza nel soddisfare le esigenze dell'Ucraina, l'EUMAM Ucraina dovrebbe coordinare le proprie attività con partner internazionali che condividono gli stessi principi che forniscono sostegno militare, in particolare formazione militare, alle forze armate ucraine,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Missione
1. L'Unione conduce una missione di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina).
2. L'obiettivo strategico dell'EUMAM Ucraina è contribuire al rafforzamento della capacità militare delle forze armate ucraine di rigenerarsi e condurre efficacemente operazioni, per consentire all'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, esercitare efficacemente la sua sovranità e proteggere i civili in Ucraina.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, l'EUMAM Ucraina fornisce:
a) formazione individuale e collettiva al personale delle forze armate ucraine, ai livelli di base, avanzato e specializzato: in particolare in materia di inquadramento subalterno dai livelli di sezione/di brigata e di plotone fino ai livelli di compagnia, di battaglione e di brigata, compresa la formazione e la preparazione operative; e preparazione delle compagnie, dei battaglioni e delle brigate alla manovra e alla tattica collettive fino al livello di brigata, compresa la consulenza in materia di pianificazione, preparazione e condotta di esercitazioni a fuoco reali;
b) formazione specializzata al personale delle forze armate ucraine;
c) formazione alle forze di difesa territoriale delle forze armate ucraine;
d) coordinamento e sincronizzazione delle attività degli Stati membri a sostegno della fornitura di formazione alle forze armate ucraine.
4. Il diritto internazionale umanitario, i diritti umani, la protezione dei civili, anche contro la violenza di genere, nonché le agende su donne, pace e sicurezza, in materia di giovani, pace e sicurezza e sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati sono pienamente integrati nella pianificazione operativa, nella formazione e nell'elaborazione di relazioni dell'EUMAM Ucraina.
5. Finché il Consiglio non decida altrimenti e modifichi di conseguenza la presente decisione, l'EUMAM Ucraina opera nel territorio degli Stati membri.
6. La formazione fornita dall'EUMAM Ucraina può svolgersi in varie località di tutta l'Unione, previo consenso esplicito dello Stato membro ospitante, in periodi di tempo diversi. È adattata alle esigenze in continua evoluzione e a più lungo termine delle forze armate ucraine.
7. Il mandato dell'EUMAM Ucraina è non esecutivo.
Art. 2 Designazione della sede del comando
1. In termini di comando e di controllo dell'EUMAM Ucraina, la capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comando operativo e assicura altresì il coordinamento e la sincronizzazione generali a livello strategico nel quadro della missione EUMAM Ucraina.
2. In questo contesto è istituito, a livello operativo, un comando di formazione interarma multinazionale sulla base di una struttura nazionale di comando e di controllo esistente e già pienamente operativa in uno Stato membro limitrofo in cui ha luogo l'integrazione delle componenti di formazione per la creazione di unità costituite.
3. Un altro Stato membro mette a disposizione un comando di formazione speciale multinazionale, che dirige le attività di formazione sul proprio territorio. Tale comando di formazione speciale multinazionale è istituito sulla base di una struttura nazionale di comando e di controllo esistente, al fine di potenziare ulteriormente l'offerta di formazione in totale coordinamento con il comando di formazione interarma.
4. Le funzioni del comando di formazione interarma e del comando di formazione speciale multinazionale nonché di altri comandi di formazione stabiliti negli Stati membri dell'Unione sono precisati nei pertinenti documenti di pianificazione conformemente alle norme stabilite per il comando e controllo militare nell'Unione.
Art. 3 Nomina del comandante della missione dell'UE
Il direttore dell'MPCC è il comandante della missione EUMAM Ucraina.
Art. 4 Pianificazione e avvio dell'EUMAM Ucraina
La decisione sull'avvio dell'EUMAM Ucraina è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano della missione per l'EUMAM Ucraina, comprese le regole di ingaggio.
Art. 5 Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUMAM Ucraina. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione dell'EUMAM Ucraina, compresi il piano della missione e la catena di comando. Tale autorizzazione include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina dei comandanti UE, segnatamente il comandante della formazione interarma, il comandante della formazione speciale, e ogni altro comandante della formazione dell'UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUMAM Ucraina restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell'UE (EUMC) relazioni sulla condotta dell'EUMAM Ucraina. Il CPS può invitare alle sue riunioni i comandanti dell'UE.
Art. 6 Direzione militare
1. L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'EUMAM Ucraina condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell'UE.
2. L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell'UE. Esso può invitare alle sue riunioni i comandanti dell'UE, ove opportuno.
3. Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto principale con il comandante della missione dell'UE.
Art. 7 Coerenza della risposta dell'Unione e coordinamento
1. L'AR garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, incluse le misure di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina finanziate nell'ambito dello strumento europeo della pace.
2. Fatta salva la catena di comando, il comandante della missione dell'UE e mantiene una cooperazione e un coordinamento stretti con il capo della delegazione dell'Unione in Ucraina e con il capo della missione EUAM Ucraina. Il comandante della missione dell'Unione, con il sostegno della struttura di comando e controllo dell'UE di cui all'articolo 2, paragrafo 2, mantiene una cooperazione e un coordinamento stretti con le autorità ucraine ai livelli appropriati.
3. L'EUMAM Ucraina coordina le sue attività con le attività bilaterali degli Stati membri a sostegno dell'Ucraina, nonché con altri partner internazionali che condividono gli stessi principi, in particolare gli Stati Uniti d'America (USA), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito), il Canada, la cellula di coordinamento dei donatori internazionali e il centro di controllo EUCOM Ucraina.
4. L’EUMAM Ucraina coopera con la NATO, in particolare con il comando NATO Assistenza e formazione in materia di sicurezza per l’Ucraina (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU), nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, reciprocità e inclusività, nonché dell’autonomia decisionale e delle procedure di entrambe le organizzazioni.
Art. 8 Partecipazione di Stati terzi
1. Fatta salva l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'EUMAM Ucraina.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.
3. Le modalità per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle missioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di tale accordo si applicano nell'ambito dell'EUMAM Ucraina.
4. Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi all'EUMAM Ucraina hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'EUMAM Ucraina, degli Stati membri che vi partecipano.
5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.
Art. 9 Status delle unità e del personale diretti dall'Unione
L'accordo UE sullo status delle forze (SOFA UE) si applica alle unità e al personale diretti dall'Unione schierati nel territorio degli Stati membri.
Art. 10 Status del personale ucraino
Lo status del personale delle forze armate ucraine che partecipa all'organizzazione della formazione impartita dall'EUMAM Ucraina o ne beneficia, è definito in accordi tra le autorità competenti degli Stati membri che ospitano la formazione e le autorità competenti dell'Ucraina. L'EUMAM Ucraina e le autorità competenti dell'Ucraina possono concludere accordi in merito alle condizioni alle quali il personale delle forze armate ucraine sarà ospitato dall'EUMAM Ucraina.
Art. 11 Disposizioni finanziarie
1. I costi comuni dell'EUMAM Ucraina sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2021/509.
2. Conformemente all'articolo 44, paragrafo 6, della decisione (PESC) 2021/509, all'EUMAM Ucraina si applicano le seguenti norme specifiche:
a) la struttura di comando e controllo dell'UE di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, il deve essere finanziata conformemente alle norme applicabili a un comando della forza della missione, indipendentemente dalla sua ubicazione;
b) i costi incrementali seguenti devono essere finanziati in comune dall'EPF:
i) costi operativi per il supporto ai tirocinanti delle forze armate ucraine (trasporto dal confine ucraino alle strutture di formazione e ritorno, e in loco nei dintorni e tra le medesime; sostegno per aspetti logistici; trasporti supporto medico ed evacuazioni sanitarie;
ii) costi operativi necessari per le attività di formazione (carburante, gasolio e lubrificanti, manutenzione dei veicoli utilizzati nella formazione; interpreti; e kit di formazione personale, laddove non forniti dall'Ucraina).
3. I kit di formazione personale di cui al paragrafo 2 non sono più considerati costi comuni una volta forniti nell'ambito di una misura di assistenza dell'EPF.
4. I materiali di cui al paragrafo 2 possono essere forniti da uno Stato membro, nel qual caso l'EUMAM Ucraina pagherà lo Stato membro per tali forniture in base alle norme applicabili ai pagamenti ai fornitori dell'EUMAM Ucraina. In alternativa, tali materiali possono essere acquisiti dalla missione.
5. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUMAM Ucraina per il periodo di due anni dal suo avvio è pari a 106700000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 30 % per gli impegni e al 30 % per i pagamenti.
6. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’EUMAM Ucraina per il periodo dal 14 novembre 2024 al 15 novembre 2026 è pari a 408800000EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 0 % per gli impegni e al 0 % per i pagamenti.