diritto.io

Decisione (PESC) 2022/2185 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2018/1939, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/19391.

Il 7 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/9192 che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 e proroga il periodo di attuazione delle attività di cui all'articolo 1 fino al 30 novembre 2022.

Il 7 giugno 2022 e il 6 settembre 2022 rispettivamente, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e l'Ufficio delle Nazioni Unite per l'antiterrorismo, in qualità di agenzie esecutive, hanno chiesto una proroga di sette mesi del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2018/1939 fino al 30 giugno 2023, in considerazione del protrarsi del ritardo nell'attuazione delle attività di progetto di cui alla decisione (PESC) 2018/1939 a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19.

Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/1939 fino al 30 giugno 2023 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'articolo 5 della decisione (PESC) 2018/1939,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. Stanjura