Decisione (PESC) 2022/2185 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2018/1939, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/19391.
Il 7 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/9192 che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 e proroga il periodo di attuazione delle attività di cui all'articolo 1 fino al 30 novembre 2022.
Il 7 giugno 2022 e il 6 settembre 2022 rispettivamente, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e l'Ufficio delle Nazioni Unite per l'antiterrorismo, in qualità di agenzie esecutive, hanno chiesto una proroga di sette mesi del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2018/1939 fino al 30 giugno 2023, in considerazione del protrarsi del ritardo nell'attuazione delle attività di progetto di cui alla decisione (PESC) 2018/1939 a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19.
Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/1939 fino al 30 giugno 2023 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'articolo 5 della decisione (PESC) 2018/1939,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'articolo 5, secondo comma, della decisione (PESC) 2018/1939 è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2023.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. Stanjura