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Decisione (UE) 2022/2197 del Consiglio dell'8 novembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all’utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito e l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all’IMI

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Come stabilito dall’allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra1 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), un trasportatore stabilito nell’altra parte deve trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità competenti della parte o, nel caso dell’Unione, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato, utilizzando dal 2 febbraio 2022 un formulario tipo multilingue dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno dell’UE (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio2. Per autorità competente si intende qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell’IMI con compiti specifici inerenti all’applicazione di determinate disposizioni giuridiche.

Come stabilito dall’allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’IMI consente anche di presentare richieste di assistenza alle autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell’Unione, dello Stato membro di stabilimento, qualora il trasportatore non presenti la documentazione richiesta entro otto settimane dalla data della richiesta.

È possibile per i paesi terzi utilizzare l’IMI se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1024/2012 e purché il paese terzo cui è garantito l’accesso all’IMI partecipi ai costi operativi dell’IMI stesso.

Come stabilito dall’allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada deve definire le specifiche tecniche e procedurali relative all’utilizzo dell’IMI da parte del Regno Unito. Tali specifiche sono necessarie per consentire la connessione dei trasportatori e delle autorità competenti all’IMI, e permettere in tal modo ai trasportatori di trasmettere le loro dichiarazioni di distacco e alle autorità competenti di partecipare alla cooperazione amministrativa di cui ai considerando 1 e 2. L’Unione ha attuato tali specifiche mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione3.

Come stabilito dall’allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte deve partecipare ai costi operativi dell’IMI. Il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada deve determinare i costi a carico di ciascuna delle parti. È pertanto necessario determinare l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all’IMI. Il contributo finanziario consisterà di due parti: costi annuali di manutenzione (contributo annuo) e costi di sviluppo (pagamento una tantum).

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all’utilizzo dell’IMI da parte del Regno Unito e l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all’IMI.

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell’adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada»), per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all’utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito e l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all’IMI, figura nel progetto di decisione del comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.

Art. 2

La decisione del comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. Stanjura