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Decisione di esecuzione (UE) 2022/2326 della Commissione del 24 novembre 2022 che non approva l’epsilon-metofluthrin come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, nel gennaio 2011 è stata presentata all’autorità competente del Regno Unito, poi sostituita dall’autorità competente della Spagna a decorrere dal 1o febbraio 2020, una domanda di approvazione dell’epsilon-metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 «repellenti e attrattivi» descritto nell’allegato V di tale direttiva, corrispondente al tipo di prodotto 19 «repellenti e attrattivi» descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

A norma dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, le domande presentate ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE non è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

Il 24 ottobre 2019, mentre era in preparazione il parere sull’approvazione da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, il richiedente ha ritirato la domanda e non chiede più l’approvazione dell’epsilon-metofluthrin come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.

L’epsilon-metofluthrin non è riportato per il tipo di prodotto 19 nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione3, che elenca le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di lavoro per l’esame dei principi attivi biocidi esistenti contenuti nei biocidi. I biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti epsilon-metofluthrin non sono quindi interessati dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e non possono pertanto essere messi a disposizione o usati sul mercato dell’Unione.

In conformità alla disposizione transitoria di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, tuttavia, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti solo principi attivi che, al 1o settembre 2016, sono in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto nel programma di lavoro di cui all’articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento o per i quali è presentata una domanda di approvazione per il pertinente tipo di prodotto entro tale data, o contenenti solo una combinazione di sostanze e principi attivi riportati nell’elenco redatto conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, o incluse nell’allegato I, può essere immesso sul mercato fino a 180 giorni dopo la decisione di non approvare uno dei principi attivi per l’uso pertinente, se tale decisione è adottata dopo il 1o settembre 2016.

Poiché il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione dell’epsilon-metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, non vi è alcun biocida da valutare. Di conseguenza l’Agenzia europea per le sostanze chimiche non ha preparato un parere. Infine, poiché non esiste un biocida del tipo di prodotto 19 contenente epsilon-metofluthrin per il quale si può supporre che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento non sono soddisfatte. Considerando altresì la necessità di garantire che gli articoli trattati con epsilon-metofluthrin, o che lo incorporino intenzionalmente, per il tipo di prodotto 19 non siano più immessi sul mercato dell’Unione è opportuno non approvare l’epsilon-metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’epsilon-metofluthrin (n. CAS: 240494-71-7) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen