Decisione di esecuzione (UE) 2022/2413 della Commissione del 5 dicembre 2022 relativa al meccanismo e alle procedure per svolgere i controlli di qualità e ai requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati, nonché alle specifiche delle norme di qualità a norma del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS)1, in particolare l’articolo 29, paragrafo 2 bis, secondo comma, e l’articolo 29 bis, paragrafo 3, secondo comma,
Il regolamento (CE) n. 767/2008 ha istituito il sistema di informazione visti (VIS) per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata, alle domande di visto per soggiorni di lunga durata e alle domande di permessi di soggiorno, nonché in ordine alle decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto per soggiorni di breve durata, del visto per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno.
L’agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia («eu-LISA») dovrebbe sviluppare e mantenere un meccanismo automatizzato e delle procedure per garantire la qualità dei dati conservati nel VIS. La soluzione attuata da eu-LISA dovrebbe comprendere regole che impediscano agli utenti del sistema di inserire dati di bassa qualità. Gli utenti del sistema dovrebbero inoltre beneficiare di indicazioni all’interno del sistema per migliorare ulteriormente la qualità dei dati inseriti nel VIS.
Eu-LISA dovrebbe monitorare periodicamente il rispetto delle regole di qualità dei dati di cui alla presente decisione e, se necessario, adottare le misure correttive opportune. In particolare, eu-LISA dovrebbe verificare se ciascun dato è completo, esatto, unico, coerente e conforme alle regole di qualità dei dati.
Dato che il regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio2 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa3. l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen4 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio5.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen6 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio7.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen8 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio9.
La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio10, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 13 luglio 2022.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen