Decisione (UE) 2022/2469 del Consiglio del 12 dicembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo») è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio1, ed è entrato in vigore il 21 novembre 2019.
A norma dell'articolo 34 del protocollo 1 dell'accordo, il comitato doganale può adottare decisioni per modificare le disposizioni di tale protocollo.
Nel corso della sua prima riunione, il comitato doganale è chiamato ad adottare una decisione che modifica il protocollo 1 e i relativi allegati («decisione»).
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato doganale, poiché la decisione vincolerà l'Unione.
Alcune modifiche del protocollo sono state introdotte il 1° gennaio 2012, il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2022 nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («SA»). La decisione è necessaria per aggiornare il protocollo 1 e i relativi allegati al fine di tenere conto dell'ultima versione del SA.
È opportuno ampliare l'ambito di applicazione dei contingenti annuali di cui all'allegato B bis del protocollo 1 per la carne in scatola, le palline di pesce al curry e le palline di seppia al fine di consentire agli esportatori di Singapore di utilizzarli.
Allo scopo di garantire la parità di trattamento degli operatori economici di entrambe le parti per quanto riguarda la certificazione dell'origine, il protocollo 1 dovrebbe essere modificato in modo che ciascuna parte possa decidere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, quale esportatore possa autocertificare l'origine delle sue merci originarie. Ciò consentirà che, nell'Unione, l'origine delle merci sia certificata da esportatori registrati anziché da esportatori autorizzati, analogamente al sistema applicato da Singapore nell'ambito dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato doganale si basa sul progetto di decisione del comitato doganale accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato doganale possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. Nekula