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Decisione (UE) 2022/2460 della Commissione del 13 dicembre 2022 relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell’agricoltura nelle zone nordiche della Svezia [notificata con il numero C(2022) 9240] (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione all’Unione europea dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l’articolo 142,

Con la decisione 96/228/CE1 la Commissione aveva approvato il regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell’agricoltura nelle zone nordiche della Svezia («regime di aiuti nordici») notificati dalla Svezia a norma dell’articolo 143 dell’atto di adesione al fine di ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 142 dell’atto di adesione. La decisione 96/228/CE è stata sostituita dalla decisione C(2010) 6050 della Commissione2. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione (UE) 2018/479 della Commissione3.

Poiché la Svezia è stata autorizzata ad attuare il regime di aiuti nordici di cui alla decisione (UE) 2018/479 per un periodo che scade il 31 dicembre 2022, è opportuno adottare una nuova decisione.

Con lettera del 1o luglio 2022 la Svezia ha notificato alla Commissione la sua proposta di proroga del regime di aiuti nordici. La Svezia ha proposto che la Commissione modifichi la decisione (UE) 2018/479 al fine di continuare il regime prolungandone di un anno la validità, aumentare il valore di riferimento annuo totale (il che implica un certo adeguamento dei livelli di sostegno) e modificare la data in cui la Svezia dovrebbe presentare proposte di modifica e proroga del regime.

Gli aiuti nazionali a lungo termine di cui all’articolo 142 dell’atto di adesione intendono garantire il mantenimento dell’attività agricola nelle regioni nordiche come stabilito dalla Commissione.

Tenuto conto dei fattori di cui all’articolo 142, paragrafi 1 e 2, dell’atto di adesione, è opportuno specificare le unità amministrative, raggruppate per sottoregioni, che sono situate a nord del 62° parallelo o ad esso limitrofe e soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l’attività agricola particolarmente difficile. Queste sottoregioni sono caratterizzate da una densità demografica pari o inferiore a dieci abitanti per chilometro quadrato, da una superficie agricola utilizzata (SAU) pari o inferiore al 10 % della superficie totale del comune e da una proporzione della SAU a seminativo destinata all’alimentazione umana pari o inferiore al 20 %. Per quanto riguarda le sottoregioni intercluse in tali zone, è opportuno inserirle nell’elenco anche se non presentano le stesse caratteristiche.

Al fine di facilitare l’amministrazione del regime e di allinearlo al sostegno concesso a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio4, è opportuno includere nelle zone che ricevono aiuti ai sensi della presente decisione gli stessi comuni appartenenti alla zona delimitata a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 nell’ambito del piano strategico della PAC per l’attuazione della politica agricola comune in Svezia 2023-2027.

Come periodo di riferimento per l’esame dello sviluppo della produzione agricola e del livello di sostegno globale si dovrebbe assumere, sulla scorta delle statistiche nazionali disponibili e al fine di garantire l’applicazione uniforme a tutti i settori di produzione, l’anno 1993.

Secondo l’articolo 142 dell’atto di adesione, l’importo totale degli aiuti concessi dovrebbe essere sufficiente a mantenere l’attività agricola nelle zone nordiche della Svezia, ma il sostegno globale non dovrebbe superare il livello di sostegno accertato durante un periodo di riferimento precedente all’adesione da determinare. Al fine di concedere il sostegno di cui all’articolo 142 dell’atto di adesione a un livello adeguato, tenendo conto dei costi di produzione attuali senza però superare il livello di sostegno accertato durante il periodo di riferimento precedente all’adesione, è opportuno, in fase di determinazione del livello massimo consentito di aiuti a norma di tale articolo, considerare l’andamento dell’indice dei prezzi al consumo in Svezia dal 1993 al 2022.

Di conseguenza, sulla base dei dati dal 1993 alla fine del mese di aprile 2022, l’importo massimo degli aiuti annuali dovrebbe essere fissato a 473,75 milioni di SEK, calcolati come media del periodo di sei anni dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2028.

Al fine di semplificare il regime di aiuti nordici e di consentire alla Svezia una certa flessibilità nel distribuire gli aiuti a settori di produzione differenti, è opportuno fissare un importo massimo di aiuti medi annuali per il sostegno totale, compreso un sostegno massimo separato per la produzione e il trasporto di latte vaccino per garantire una distribuzione equilibrata del sostegno.

L’aiuto dovrebbe essere concesso con cadenza annuale sulla base dei fattori di produzione (unità di bestiame ed ettari), ad eccezione del latte vaccino per cui dovrebbe essere concesso sulla base delle unità di produzione (chilogrammi) entro i limiti totali stabiliti dalla presente decisione.

Al fine di permettere di reagire tempestivamente alla volatilità dei prezzi di produzione agricola e di mantenere le attività agricole nelle zone nordiche della Svezia, è opportuno consentire alla Svezia di stabilire, per ciascun anno civile, l’importo degli aiuti per settore all’interno di una categoria di aiuti e per unità di produzione.

A questo riguardo, la Svezia dovrebbe differenziare gli aiuti delle zone nordiche e fissare gli importi degli aiuti annuali in base alla gravità degli svantaggi naturali, agli altri obiettivi e a criteri trasparenti e giustificati connessi agli obiettivi stabiliti all’articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell’atto di adesione, ossia mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie particolarmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in causa, migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, agevolare lo smercio dei medesimi e garantire la tutela dell’ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.

Gli aiuti dovrebbero essere erogati annualmente in base al numero effettivo dei fattori di produzione ammissibili. Alla Svezia dovrebbe tuttavia essere consentito di erogare gli aiuti per il latte vaccino, le galline ovaiole e i suini da macello, nonché per il trasporto del latte vaccino, in rate mensili. Gli aiuti per il latte vaccino devono essere basati sulla produzione effettiva per garantire la continuità della produzione.

La sovracompensazione ai produttori dovrebbe essere evitata e i pagamenti indebiti dovrebbero essere recuperati tempestivamente e comunque al più tardi entro il 1o giugno dell’anno successivo.

Come stabilito dall’articolo 142, paragrafo 2, dell’atto di adesione, gli aiuti concessi nell’ambito della presente decisione non dovrebbero condurre a un aumento della produzione globale tale da superare il livello tradizionale di produzione nella zona coperta dal regime di aiuti nordici.

È pertanto opportuno stabilire un numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per ciascuna categoria di aiuti e un massimale annuo ammissibile per la produzione di latte vaccino a un livello pari o inferiore a quello dei periodi di riferimento.

Se il numero di fattori di produzione per una categoria o il volume della produzione di latte vaccino eccede il livello massimo stabilito per un dato anno, per rispettare le medie quinquennali, il numero di fattori di produzione ammissibili o il volume di latte vaccino dovrebbe essere ridotto di un corrispondente numero di fattori di produzione nell’anno civile successivo all’anno in cui il massimale è stato superato, ad eccezione degli aiuti a favore del trasporto del latte vaccino, delle galline ovaiole, dei maiali da macello e del latte vaccino, per i quali l’importo ammissibile può essere ridotto di un importo corrispondente all’eccedenza dell’ultimo mese dell’anno in cui il massimale è stato superato.

Poiché la notifica alla Commissione delle proposte di proroga e di modifica degli aiuti autorizzati ai sensi della presente decisione dovrebbe consentire una tempestiva preparazione della valutazione del regime, è necessario consentire che tale notifica sia effettuata nello stesso anno della relazione quinquennale e prorogare da cinque a sei anni la durata di validità dell’autorizzazione del regime di aiuti nordici.

A norma dell’articolo 143, paragrafo 2, dell’atto di adesione, la Svezia presenterà alla Commissione le informazioni sull’attuazione e gli effetti degli aiuti. Al fine di valutare meglio gli effetti a lungo termine degli aiuti e di fissare i livelli degli stessi come medie pluriannuali, è opportuno riferire sugli effetti socioeconomici degli aiuti ogni cinque anni e presentare relazioni annuali contenenti informazioni finanziarie e di altra natura necessarie a garantire che le condizioni stabilite nella presente decisione siano rispettate.

È opportuno specificare le norme applicabili alle modifiche al regime introdotte dalla Commissione o proposte dalla Svezia al fine di tutelare le legittime aspettative dei beneficiari degli aiuti e garantire la continuità del regime cosicché possano essere perseguiti in modo efficace gli obiettivi dell’articolo 142 dell’atto di adesione.

La Svezia dovrebbe garantire che siano adottate misure di controllo appropriate nei confronti dei beneficiari degli aiuti. Al fine di assicurare l’efficacia delle misure di controllo e la trasparenza dell’attuazione del regime di aiuti nordici, tali misure dovrebbero essere quanto più possibile allineate a quelle attuate nell’ambito della politica agricola comune.

Al fine di conseguire l’obiettivo di mantenere la produzione, come indicato dall’articolo 142 dell’atto di adesione, e di facilitare la gestione del sostegno, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2023.

Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione (UE) 2018/479. È opportuno stabilire misure transitorie relative alle relazioni sul sostegno a norma dell’articolo 142 dell’atto di adesione erogato nel periodo 2018-2022 nell’ambito della decisione (UE) 2018/479 della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Aiuti autorizzati

1. Dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2028 la Svezia è autorizzata ad attuare il regime di aiuti a lungo termine in favore dell’agricoltura nelle proprie zone nordiche figuranti nell’allegato I.

2. L’importo totale degli aiuti concessi non può superare 473,75 milioni di SEK per anno civile. I massimali annuali sono considerati medie annuali degli aiuti concessi nel corso dei sei anni civili coperti dalla presente decisione.

3. Le categorie di aiuti e i settori di produzione per ciascuna categoria, i massimali medi annuali consentiti, specificati al paragrafo 2, compresi i massimali separati per la produzione e il trasporto di latte vaccino, nonché il numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per categoria di aiuti sono stabiliti nell’allegato II.

4.

Gli aiuti sono concessi in base ai fattori o ai volumi di produzione ammissibili come segue:

  1. a) per chilogrammo di latte effettivamente prodotto nel caso della produzione di latte vaccino;

  2. b) per unità di bestiame nel caso del settore zootecnico;

  3. c) per ettaro di colture e produzione orticola, comprese le bacche;

  4. d) a titolo di compensazione per i costi effettivi sostenuti nel caso del trasporto di latte vaccino, al netto di qualsiasi altro sostegno pubblico per gli stessi costi.

Gli aiuti legati ai volumi di produzione possono essere concessi soltanto per la produzione di latte vaccino e non possono essere legati in alcun caso alla produzione futura.

I coefficienti di conversione in unità di bestiame per i vari tipi di animali figurano nell’allegato II.

5. In conformità al paragrafo 3 ed entro i limiti di cui all’allegato II, la Svezia differenzia gli aiuti nelle proprie zone nordiche e fissa gli importi degli aiuti annuali per fattore di produzione, costo o unità di produzione sulla base di criteri oggettivi connessi alla gravità degli svantaggi naturali e degli altri fattori che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell’atto di adesione.

Art. 2 Periodi di riferimento

Il periodo di riferimento di cui all’articolo 142, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, dell’atto di adesione è il 1993, sia per le quantità sia per il livello del sostegno di cui all’articolo 1 della presente decisione.

Art. 3 Condizioni di concessione dell’aiuto

1. La Svezia stabilisce, entro i limiti disposti dalla presente decisione, le condizioni per la concessione degli aiuti alle varie categorie di beneficiari. Tali condizioni includono i criteri di ammissibilità e di selezione applicati e assicurano la parità di trattamento dei beneficiari.

2. Gli aiuti sono erogati ai beneficiari sulla base di fattori di produzione effettivi o, per quanto riguarda la produzione di latte vaccino, sui quantitativi effettivamente prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 4.

3. Gli aiuti sono erogati annualmente, ad eccezione degli aiuti a favore del latte vaccino, del trasporto di latte vaccino, delle galline ovaiole e dei maiali da macello che possono essere versati in rate mensili.

4. Il superamento dei massimali annuali per i fattori di produzione o per i volumi ammissibili agli aiuti di cui all’allegato II prevede una riduzione corrispondente del numero dei fattori di produzione nell’anno successivo al superamento se gli aiuti sono pagati in rate annuali o nell’ultimo mese dell’anno se gli aiuti sono pagati mensilmente.

5. La Svezia adotta misure appropriate per prevenire il superamento di cui al paragrafo 4 quando questo appaia probabile sulla base di proiezioni statistiche ufficiali o ufficialmente verificate.

6. Il pagamento eccessivo o indebito a favore di un beneficiario è recuperato deducendo gli importi corrispondenti dagli aiuti pagati al beneficiario nell’anno successivo o è altrimenti recuperato in quell’anno se al beneficiario non è dovuto alcun aiuto. Gli importi indebiti sono recuperati entro il 1o giugno dell’anno successivo.

Art. 4 Disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli

1. Tra le informazioni fornite a norma dell’articolo 143, paragrafo 2, dell’atto di adesione, la Svezia presenta alla Commissione, ogni anno entro il 1o giugno, le informazioni sull’erogazione degli aiuti concessi nell’ambito della presente decisione nel corso dell’anno civile precedente. Queste informazioni riguardano in particolare:

  1. a) l’individuazione dei comuni in cui gli aiuti sono stati erogati per mezzo di una mappa dettagliata e, ove necessario, di altri dati;

  2. b) la produzione totale, relativa all’intero anno di riferimento, per le sottoregioni ammissibili all’aiuto nell’ambito della presente decisione, con l’indicazione delle quantità per ciascuno dei prodotti specificati nell’allegato II;

  3. c) il numero totale di fattori di produzione e le quantità, il numero di fattori di produzione e le quantità ammissibili all’aiuto e il numero di fattori di produzione e le quantità che beneficiano di un sostegno per settore di produzione specificato nell’allegato II con una ripartizione per prodotto per ciascun settore, compresa l’indicazione di eventuali superamenti dei massimali annuali consentiti per i fattori di produzione e le quantità, nonché la descrizione delle eventuali misure adottate per evitare tale superamento;

  4. d) il totale degli aiuti erogati, l’importo totale degli aiuti per categoria di aiuti e il tipo di produzione, gli importi versati ai beneficiari per fattore di produzione/altra unità, nonché i criteri per la differenziazione degli importi degli aiuti in base alla sottoregione e al tipo di azienda agricola o ad altre considerazioni;

  5. e) il sistema di erogazione applicato con i dettagli riguardanti eventuali anticipi sulla base di stime, pagamenti finali nonché pagamenti eccessivi rilevati e il relativo recupero;

  6. f) gli importi degli aiuti erogati ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nelle unità amministrative interessate dalla presente decisione;

  7. g) i riferimenti alla legislazione nazionale con cui viene data attuazione agli aiuti.

2. Entro il 1o giugno 2028 la Svezia presenta alla Commissione, oltre alla relazione annuale relativa all’anno 2027, la relazione sul periodo quinquennale dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027. La relazione indica in particolare:

  1. a) il totale degli aiuti erogati durante il periodo quinquennale e la loro distribuzione tra le categorie di aiuti, i tipi di produzione e le sottoregioni;

  2. b) per ciascuna categoria di aiuto i volumi totali di produzioni per anno e per il periodo quinquennale, il numero di fattori di produzione e i livelli di reddito degli agricoltori nelle zone ammissibili all’aiuto;

  3. c) l’andamento della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione nel contesto socioeconomico delle zone nordiche;

  4. d) gli effetti degli aiuti sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia dello spazio naturale;

  5. e) le proposte di sviluppo degli aiuti a medio termine sulla base dei dati riportati nella relazione.

3. La Svezia fornisce i dati in una forma compatibile con le norme statistiche utilizzate dall’Unione.

4. La Svezia prende i provvedimenti necessari per l’applicazione della presente decisione e per i controlli opportuni nei confronti dei beneficiari.

5. Le misure di controllo sono armonizzate, per quanto possibile, con i sistemi di controllo applicati nell’ambito dei regimi di sostegno dell’Unione.

Art. 5 Applicazione delle modifiche

1. Sulla base delle informazioni sul regime di sostegno di cui all’articolo 4 e tenuto conto del contesto nazionale e unionale della produzione agricola, nonché degli altri fattori pertinenti, entro il 1o luglio 2028 la Svezia presenterà alla Commissione proposte appropriate per prorogare e modificare gli aiuti autorizzati nell’ambito della presente decisione.

2. Qualora la Commissione decidesse di modificare la presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o del regime di sostegno diretto o di modificazioni delle aliquote di aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modificazione degli aiuti autorizzati dalla presente decisione può essere applicata soltanto a decorrere dall’anno successivo a quello dell’adozione di detta modificazione.

Art. 6 Abrogazione

La decisione (UE) 2018/479 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 2, di tale decisione continua ad applicarsi agli aiuti concessi nell’ambito della stessa nel periodo 2018 - 2022.

Art. 7 Applicazione

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2023.

Art. 8 Destinatario

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022 Per la Commissione Janusz Wojciechowski Membro della Commissione