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Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato allo stesso,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

visto il parere del Comitato delle regioni3,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria4,

La comunicazione della Commissione del 29 novembre 2017 dal titolo «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura» definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi comprendono: rendere la PAC più orientata ai risultati e al mercato, promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica delle zone agricole, silvicole e rurali, e contribuire a ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari connessi alla normativa dell’Unione.

Al fine di far fronte alla dimensione globale e alle implicazioni della PAC, è opportuno che la Commissione garantisca la coerenza con le politiche e gli strumenti esterni dell’Unione, in particolare nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e del commercio. L’impegno dell’Unione a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo richiede che si tenga conto degli obiettivi e dei principi di sviluppo in fase di elaborazione delle politiche.

Poiché la PAC necessita di adattare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello internazionale, di Unione, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell’Unione e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. La PAC dovrebbe essere basata sull’efficacia dell’attuazione («modello di attuazione»). Pertanto, l’Unione dovrebbe fissare i parametri strategici di base, come gli obiettivi della PAC e i suoi requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere tali obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e della natura particolare dell’attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le varie regioni agricole, nonché di adattare il sostegno per massimizzare il contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione.

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio5 («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e esecuzione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime di condizionalità generale per la tutela del bilancio dell’Unione.

Le norme concernenti le misure per collegare l’efficacia dei fondi dell’Unione a una sana governance economica, lo sviluppo territoriale e la visibilità del sostegno fornito dai fondi dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio6 dovrebbero applicarsi anche al sostegno allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento, al fine di garantire la coerenza su tali aspetti con i fondi dell’Unione interessati.

Le sinergie tra il FEASR e Orizzonte Europa, istituiti dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio7, dovrebbero incoraggiare il FEASR a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell’innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati da Orizzonte Europa e dal partenariato europeo per l’innovazione per la produttività e la sostenibilità dell’agricoltura (PEI), che portano all’innovazione nel settore agricolo e nelle zone rurali.

Data l’importanza di arginare la notevole perdita di biodiversità, il sostegno previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare l’azione a favore della biodiversità nelle politiche dell’Unione e a conseguire l’ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027.

Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di precisare alcune definizioni e condizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Al fine di garantire condizioni di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a livello dell’Unione un quadro che preveda i necessari elementi comuni da includere in tali definizioni e condizioni («definizioni quadro»).

Al fine di rafforzare il ruolo dell’agricoltura nella fornitura di beni pubblici, è necessario stabilire una definizione quadro adeguata dell’attività agricola. Inoltre, per garantire che l’Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, e in particolare che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità e i relativi tipi di intervento continuino a essere notificati come sostegno «scatola verde» esente o praticamente esente da effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione, la definizione quadro di «attività agricola» dovrebbe contemplare sia la produzione di prodotti agricoli che il mantenimento della superficie agricola, lasciando agli agricoltori la scelta tra questi due tipi di attività. Al fine di un adeguarsi alle condizioni locali, gli Stati membri dovrebbero stabilire l’effettiva definizione di attività agricola, e le relative condizioni, nei propri piani strategici della PAC.

Al fine di conservare gli elementi essenziali in tutta l’Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri, senza tuttavia limitare la capacità di questi ultimi di raggiungere gli obiettivi dell’Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di «superficie agricola». Le definizioni quadro correlate di «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» dovrebbero essere definite in modo ampio tali da consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali.

La definizione quadro di «seminativo» dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione e da richiedere l’inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi.

La definizione quadro di «colture permanenti» dovrebbe includere le superfici che sono utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati membri dovrebbero definire.

La definizione quadro di «prato permanente» dovrebbe essere fissata in modo tale da non escludere altre specie destinabili a pascolo quando l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti. Dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse dall’erba o da altre piante erbacee da foraggio utilizzabili per mangimi, che siano o meno effettivamente utilizzati per la produzione. Potrebbero essere incluse specie di cui parti della pianta, quali foglie, fiori, steli o frutti, sono destinabili a pascolo direttamente o quando cadono al suolo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter decidere se limitare i terreni nei quali le superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio, ivi compreso limitarli ai terreni che sono parte delle pratiche locali tradizionali.

La definizione quadro di «superficie agricola» dovrebbe garantire che gli Stati membri comprendano i sistemi agroforestali, in cui gli alberi sono coltivati in parcelle agricole sulle quali si svolgono attività agricole al fine di migliorare l’uso sostenibile dei terreni.

Al fine di garantire, nel rispetto della certezza del diritto, che il sostegno sia versato per una superficie agricola che è a disposizione dell’agricoltore e su cui è esercitata un’attività agricola, è opportuno fissare una definizione quadro di «ettaro ammissibile» con i relativi elementi essenziali. In particolare, è opportuno che gli Stati membri definiscano le condizioni per determinare se il terreno è a disposizione dell’agricoltore. Considerando la possibilità di un uso occasionale e temporaneo di terreni agricoli per attività non strettamente agricole e tenendo conto del potenziale di alcune attività non agricole di contribuire alla diversificazione delle fonti di reddito delle aziende agricole, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano condizioni per includere le superfici utilizzate anche per attività non agricole negli ettari ammissibili.

Alla luce dell’elevato livello di ambizione ambientale della PAC, la superficie ammissibile non dovrebbe essere ridotta in ragione dell’attuazione di determinate norme di condizionalità e dei regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (“regimi ecologici”) nell’ambito dei pagamenti diretti. Le superfici agricole non dovrebbero diventare inammissibili ai pagamenti diretti se coltivate a prodotti non agricoli mediante paludicoltura nell’ambito di regimi dell’Unione o nazionali che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali o climatici dell’Unione. Le superfici agricole dovrebbero inoltre continuare a essere ammissibili ai pagamenti diretti se soggette a determinate prescrizioni dell’Unione relative alla tutela dell’ambiente o se oggetto di imboschimento nell’ambito di misure di sviluppo rurale, comprese le superfici imboschite nell’ambito dei regimi nazionali conformi, o le superfici oggetto di determinati impegni di ritiro dalla produzione.

Tenendo conto della necessità di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che gli elementi caratteristici del paesaggio che non ostacolano in modo significativo lo svolgimento dell’attività agricola su una parcella rimangano parte della superficie ammissibile. Nel calcolo della superficie ammissibile a prato permanente, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare una metodologia semplificata nella detrazione delle superfici occupate da elementi non ammissibili.

Per quanto riguarda le superfici utilizzate per la produzione di canapa, al fine di preservare la salute pubblica e di garantire la coerenza con altre normative, l’uso di sementi di varietà di canapa con tenore di tetraidrocannabinolo che non supera lo 0,3 % dovrebbe essere compresa nella definizione di ettaro ammissibile.

Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori in attività. Per garantire un approccio comune a livello dell’Unione, è opportuno fissare una definizione quadro di «agricoltore in attività» che ne illustri gli elementi essenziali. Gli Stati membri dovrebbero determinare nei propri piani strategici della PAC, sulla base di criteri obiettivi, quali agricoltori sono considerati agricoltori in attività. Al fine di ridurre l’onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere pagamenti diretti ai piccoli agricoltori che contribuiscono anche alla vitalità delle zone rurali e a stilare un elenco negativo di attività non agricole rispetto alle quali le attività agricole sono generalmente marginali. L’elenco negativo non dovrebbe essere l’unico modo per determinare la definizione, ma dovrebbe essere utilizzato come strumento complementare per contribuire all’individuazione di tali attività non agricole, fatto salvo il fatto che le persone interessate possano dimostrare di soddisfare i criteri inclusi nella definizione di agricoltore in attività. Per garantire un reddito migliore, rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali o perseguire i relativi obiettivi, la definizione di agricoltore in attività non dovrebbe precludere la concessione del sostegno degli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale che, oltre che in un’attività agricola, sono impegnati anche in attività non agricole.

Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di intervento sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell’affrontare l’obiettivo del ricambio generazionale, è opportuno fissare una definizione quadro di «giovane agricoltore» a livello dell’Unione con i relativi elementi essenziali.

Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di intervento sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell’affrontare l’obiettivo di facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle zone rurali, è opportuno fissare una definizione quadro di «nuovo agricoltore» a livello dell’Unione con i relativi elementi comuni.

Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall’articolo 39 TFUE, e di garantire che l’Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura». Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell’Unione e applicata dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC tenendo conto del fatto che, negli Stati membri, l’agricoltura costituisce un settore strettamente connesso all’economia nel suo complesso. Pur mantenendo un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, in linea con la valutazione d’impatto, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete e tenere conto della pertinente normativa dell’Unione, in particolare in materia di clima, energia e ambiente.

Una PAC più intelligente, moderna e sostenibile deve contemplare la ricerca e l’innovazione, al fine di esplicare il ruolo polifunzionale dell’agricoltura, della silvicoltura e dei sistemi alimentari dell’Unione, investendo nello sviluppo tecnologico e nella digitalizzazione, nonché migliorando la diffusione e l’efficace utilizzo delle tecnologie, segnatamente delle tecnologie digitali, e l’accesso a conoscenze imparziali, solide, pertinenti e nuove intensificando la loro condivisione.

L’Unione deve promuovere un settore agricolo moderno, competitivo, resiliente e diversificato che tragga beneficio da una produzione di alta qualità e da un uso efficiente delle risorse e che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine nell’ambito di un settore agroalimentare competitivo e produttivo, salvaguardando nel contempo il modello di azienda agricola a conduzione familiare.

Al fine di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, è necessario migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, in particolare incoraggiando forme di cooperazione che coinvolgano e apportino benefici agli agricoltori, nonché promuovendo le filiere corte e aumentando la trasparenza del mercato.

L’Unione deve migliorare la risposta alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile. Per procedere in tale direzione, dovranno essere promosse specifiche pratiche agronomiche sostenibili, come l’agricoltura biologica, la difesa integrata, l’agroecologia, l’agrosilvicoltura o l’agricoltura di precisione. Analogamente, occorre incentivare anche le azioni volte a promuovere livelli più elevati di benessere degli animali e le iniziative per contrastare la resistenza antimicrobica.

Il modello di attuazione non dovrebbe portare a una situazione caratterizzata da 27 politiche agricole nazionali diverse, in quanto ciò metterebbe a repentaglio il carattere comune della PAC e il mercato interno. Dovrebbe tuttavia lasciare agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell’ambito di un quadro normativo comune solido. Occorre pertanto che il presente regolamento fissi gli obiettivi dell’Unione e ne stabilisca i tipi di interventi e i requisiti comuni applicabili agli Stati membri, garantendo in tal modo il carattere comune della PAC. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della trasposizione di tale quadro normativo dell’Unione in misure di sostegno applicabili ai beneficiari impiegando un maggiore livello di flessibilità. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero agire in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e i principi generali del diritto dell’Unione e garantire che il quadro giuridico per la concessione del sostegno dell’Unione ai beneficiari si basi sui loro piani strategici della PAC e sia conforme ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio8. Dovrebbero inoltre attuare i propri piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.

Al fine di promuovere un settore agricolo intelligente e resiliente, i pagamenti diretti continuano a costituire una parte essenziale per garantire agli agricoltori un sostegno al reddito adeguato. Analogamente, gli investimenti per la ristrutturazione delle aziende agricole, la modernizzazione, l’innovazione, la diversificazione e l’utilizzo delle nuove pratiche e tecnologie sono necessari per migliorare il premio di mercato degli agricoltori.

Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC, come indicato nella comunicazione intitolata «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura», l’esposizione sui mercati, i cambiamenti climatici e l’associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi, segnatamente su quelli dei produttori agricoli primari. Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie aziendali e di migliorare la resilienza delle proprie aziende, è opportuno istituire un solido quadro al fine di assicurare un’adeguata gestione del rischio.

Sostenere e migliorare la protezione ambientale e l’azione per il clima e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e di clima è una priorità assoluta per il futuro dell’agricoltura e della silvicoltura dell’Unione. La PAC dovrebbe contribuire sia a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e sul clima, compresa la biodiversità, sia ad aumentare la fornitura di beni pubblici ambientali su tutti i tipi di zone agricole e forestali (comprese le zone ad alto valore naturalistico) e nelle zone rurali nel loro complesso. L’architettura della PAC dovrebbe pertanto rispecchiare una maggiore ambizione per quanto riguarda tali obiettivi. Dovrebbe comprendere elementi che sostengono o determinano in altro modo un’ampia gamma di azioni nel perseguimento degli obiettivi, nell’ambito dell’agricoltura, della produzione alimentare, della silvicoltura e delle zone rurali nel loro complesso.

La migliore combinazione di tipi di azioni per conseguire tali obiettivi varierà da uno Stato membro all’altro. Insieme alla necessità di intensificare gli sforzi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il maggiore sequestro del carbonio sono entrambi importanti per la mitigazione dei cambiamenti climatici. La produzione e l’uso di energia sostenuti dalla PAC dovrebbero riguardare l’energia che presenta chiaramente caratteristiche di sostenibilità, anche per quanto concerne i gas serra. In merito alla gestione delle risorse naturali, una minore dipendenza da sostanze chimiche, quali fertilizzanti artificiali e pesticidi, potrebbe essere particolarmente utile anche per la protezione della biodiversità, per la quale in molte parti dell’Unione è necessario ridurre la dipendenza dai pesticidi e intervenire per arrestare e invertire il declino delle popolazioni di impollinatori in modo tempestivo.

Poiché molte zone rurali dell’Unione risentono di problemi strutturali, come la mancanza di possibilità di impiego attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella banda larga e nella connettività, nelle infrastrutture digitali e di altro tipo e nei servizi essenziali, e l’esodo dei giovani, è fondamentale rafforzare il tessuto socioeconomico in tali aree, in linea con la dichiarazione di Cork 2.0 «Una vita migliore nelle aree rurali», in particolare creando posti di lavoro e favorendo il ricambio generazionale, portando nelle zone rurali l’agenda della Commissione sull’occupazione e la crescita, e promuovendo l’inclusione sociale, il sostegno ai giovani, il ricambio generazionale e lo sviluppo di «piccoli comuni intelligenti» nelle campagne europee, in modo da contribuire ad attenuare lo spopolamento.

La parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell’Unione e l’integrazione della dimensione di genere è uno strumento importante per integrare tale principio nella PAC. È dunque opportuno concentrarsi sulla promozione della partecipazione delle donne allo sviluppo socioeconomico delle zone rurali, prestando particolare attenzione all’agricoltura, tramite il sostegno al ruolo fondamentale delle donne. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a valutare la situazione delle donne nell’ambito dell’agricoltura e ad affrontare le sfide nei rispettivi piani strategici della PAC. La parità di genere dovrebbe essere parte integrante della preparazione, dell’attuazione e della valutazione degli interventi della PAC. Gli Stati membri dovrebbero altresì rafforzare la loro capacità di integrare la dimensione di genere e di raccogliere dati disaggregati in base al genere.

Al fine di consolidare e diversificare l’economia rurale, è opportuno sostenere lo sviluppo, la costituzione e il mantenimento di imprese extra-agricole. Come illustrato nella comunicazione «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura», le nuove catene del valore rurali, come l’energia rinnovabile, la bioeconomia emergente, l’economia circolare e l’ecoturismo, possono offrire buone prospettive in termini di crescita e posti di lavoro nelle zone rurali, preservando nel contempo le risorse naturali. In questo contesto gli strumenti finanziari e l’utilizzo della garanzia dell’Unione nell’ambito di InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio9, possono svolgere un ruolo fondamentale per assicurare l’accesso ai finanziamenti e per rafforzare la capacità di crescita delle aziende agricole e delle imprese. I cittadini di paesi terzi con regolare titolo di soggiorno possono accedere a possibilità d’impiego potenziali nelle zone rurali che permetterebbero di promuovere la loro integrazione sociale ed economica, specialmente nell’ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l’accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l’agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, il benessere degli animali e la riduzione degli sprechi alimentari. La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione con caratteristiche specifiche e pregevoli, aiutando gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori.

Tenuto conto dell’ambito di applicazione della riforma necessaria per conseguire gli obiettivi perseguiti e rispondere alle preoccupazioni sollevate, è opportuno prevedere un nuovo quadro giuridico in un regolamento unico che copra il sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che sostituisca le disposizioni attualmente stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e nel regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11.

Il presente regolamento dovrebbe prevedere le norme che si applicano al sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR e concesso sotto forma di tipi di interventi specificati nei piani strategici della PAC elaborati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione.

Al fine di garantire che l’Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, alcuni tipi di interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero continuare a essere notificati come sostegno «scatola verde», esente o praticamente esente da effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione oppure come sostegno «scatola blu» nell’ambito dei programmi intesi a limitare la produzione e dovrebbero quindi essere esentati dagli impegni di riduzione. Sebbene le disposizioni del presente regolamento per tali tipi di interventi siano già conformi ai requisiti della «scatola verde» di cui all’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC o della «scatola blu» di cui all’articolo 6.5 di detto accordo, è opportuno garantire che gli interventi pianificati dagli Stati membri nei piani strategici della PAC per tali tipi di interventi continuino a rispettare tali requisiti. In particolare, il pagamento specifico per il cotone ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a essere concepito in modo tale da rispettare le disposizioni della «scatola blu».

È opportuno garantire che gli interventi, compreso il sostegno accoppiato al reddito, siano conformi agli impegni internazionali dell’Unione. Ciò comprende i requisiti previsti dal memorandum d’intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT12, nella sua forma applicabile dopo le modifiche alla superficie di base distinta per semi oleosi dell’Unione a seguito del cambiamento della composizione dell’Unione.

Le informazioni e la valutazione dei risultati della PAC sulla base dell’attuazione dei relativi piani strategici saranno prese in considerazione dalla Commissione nelle valutazioni periodiche della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile istituite sulla base dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Basandosi sul precedente sistema di condizionalità attuato fino al 2022, il nuovo sistema di condizionalità subordina l’ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte degli agricoltori e degli altri beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (norme BCAA). Tali norme di base dovrebbero tenere maggiormente conto delle sfide ambientali e climatiche e della nuova architettura ambientale della PAC, innalzando così il livello di ambizione ambientale e climatica, come stabilito dalla Commissione nella comunicazione «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura» e nel QFP per gli anni dal 2021 al 2027, istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio13.

La condizionalità intende contribuire a sviluppare un’agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di conformarsi a tali norme di base. Essa intende inoltre rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica, salute delle piante e benessere degli animali. La condizionalità dovrebbe costituire parte integrante dell’architettura ambientale della PAC, in quanto parte del quadro di riferimento per impegni più ambiziosi in materia di ambiente e di clima, e dovrebbe essere attuata in modo globale in tutta l’Unione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare l’applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive in conformità al regolamento (UE) 2021/2116 per gli agricoltori e gli altri beneficiari che non rispettano tali prescrizioni.

Il quadro delle norme BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, affrontando le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all’ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino all’anno 2022, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole e il loro contributo alla biodiversità. È noto che ciascuna norma BCAA contribuisce al raggiungimento di più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell’Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, le pratiche agronomiche, le dimensioni e le strutture aziendali, l’uso del suolo, e le specificità delle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di definire altre norme nazionali relative agli obiettivi principali delle norme BCAA di cui all’allegato III, al fine di migliorare l’attuazione a livello ambientale e climatico del quadro delle norme BCAA. Tenuto conto delle pratiche esistenti nell’ambito dell’agricoltura biologica, non dovrebbero essere applicati ulteriori requisiti per gli agricoltori biologici in merito alla rotazione delle colture. Inoltre, per quanto riguarda le norme sulla rotazione delle colture e sulla quota minima di seminativo destinato alla biodiversità, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione alcune eccezioni per evitare oneri eccessivi per le aziende agricole più piccole o per escludere alcune aziende che già soddisfano l’obiettivo delle norme BCAA in quanto sono coperte in misura significativa da prati, superfici lasciate a riposo o leguminose. È inoltre opportuno prevedere un’eccezione per il requisito della biodiversità per la quota minima di seminativo necessaria nel caso di Stati membri prevalentemente costituiti da foreste.

I CGO devono essere pienamente attuati dagli Stati membri per diventare operativi a livello delle aziende agricole e assicurare la parità di trattamento degli agricoltori. Per garantire la coerenza delle norme sulla condizionalità nel quadro del miglioramento della sostenibilità della politica, i CGO dovrebbero comprendere le principali normative dell’Unione in materia di ambiente, salute pubblica, salute delle piante e benessere degli animali, come attuate a livello nazionale, che implichino obblighi precisi per i singoli agricoltori e altri beneficiari, compresi gli obblighi a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio14 e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 o dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio16. Al fine di dare seguito alla dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, allegata al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17, le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18 e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19 dovrebbero essere incluse come CGO nell’ambito di applicazione della condizionalità e l’elenco delle norme BCAA dovrebbe essere adattato di conseguenza.

Al fine di contribuire allo sviluppo di un’agricoltura socialmente sostenibile attraverso una migliore consapevolezza delle norme occupazionali e sociali da parte dei beneficiari del sostegno della PAC, occorre introdurre un nuovo meccanismo che integri le preoccupazioni sociali.

Tale meccanismo dovrebbe collegare la piena percezione dei pagamenti diretti della PAC e dei pagamenti per impegni in materia di ambiente e di clima e per altri impegni in materia di gestione, pagamenti per vincoli naturali o di altro tipo e pagamenti per svantaggi specifici di area derivanti da determinati requisiti obbligatori al rispetto, da parte degli agricoltori e degli altri beneficiari, delle norme di base in materia di condizioni di lavoro e di impiego dei lavoratori agricoli e di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare di determinate norme di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio20 e alle direttive 2009/104/CE21 e (UE) 2019/115222 del Parlamento europeo e del Consiglio. Entro il 2025 la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di includere l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio23 e, se del caso, dovrebbe proporre una normativa a tal fine.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare l’applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive in conformità del regolamento (UE) 2021/2116 agli agricoltori e agli altri beneficiari che non rispettano tali norme. Tenuto conto del principio dell’indipendenza della magistratura, non è possibile imporre ai sistemi giudiziari requisiti specifici sulle modalità di adozione delle decisioni e delle condanne oltre a quanto previsto dalla legislazione su cui si basano tali decisioni e condanne.

Al fine di rispettare il diritto degli Stati membri di definire i principi fondamentali dei loro sistemi sociali e del lavoro, allorché viene istituito il meccanismo di condizionalità sociale è opportuno tenere debitamente conto dei diversi quadri nazionali. È pertanto opportuno prendere in considerazione la scelta, da parte dello Stato membro, dei metodi di esecuzione, della contrattazione collettiva e del ruolo delle parti sociali, ivi compreso, se del caso, nell’attuazione delle direttive in materia sociale e occupazionale. I modelli nazionali del mercato del lavoro e dell’autonomia delle parti sociali dovrebbero essere rispettati. Il presente regolamento non dovrebbe imporre alle parti sociali o agli Stati membri alcun obbligo in materia di esecuzione o di controllo nei settori che, secondo i modelli nazionali del mercato del lavoro, sono di competenza delle parti sociali.

Data la complessità della creazione di sistemi a livello nazionale che rispettino l’autonomia e la specificità dei sistemi nazionali, gli Stati membri dovrebbero potere scegliere di attuare la condizionalità sociale a una data successiva, ma in ogni caso non oltre il 1o gennaio 2025.

È opportuno che gli Stati membri garantiscano la presenza di servizi di consulenza aziendale adeguati ai vari tipi di produzioni, che tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la gestione sostenibile e l’efficacia dell’attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC, compresa la digitalizzazione. I servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall’altro. L’elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC, incluse le cooperative, e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei pesticidi, la gestione dei nutrienti, nonché le iniziative per il contrasto alla resistenza antimicrobica. Sarebbe opportuno rendere disponibili consulenze sulla gestione dei rischi e il sostegno all’innovazione per preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del PEI emergenti, sfruttando le idee innovative di base. Al fine di migliorare la qualità e l’efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di tutti i consulenti pubblici e privati, incluse le reti di consulenza nell’ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems – AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l’innovazione.

Al fine di sostenere una conduzione efficace delle aziende agricole sotto il profilo agronomico e ambientale, le informazioni sulla gestione dei nutrienti - specialmente riguardo all’azoto e al fosfato, nutrienti che da un punto di vista ambientale possono porre sfide specifiche e meritano pertanto un’attenzione particolare - dovrebbero essere fornite con l’aiuto di un apposito strumento elettronico di sostenibilità per le aziende agricole che gli Stati membri metteranno a disposizione dei singoli agricoltori. Lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole dovrebbe fornire supporto alle decisioni prese in azienda. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori e in tutta l’Unione, la Commissione dovrebbe essere in grado di assistere gli Stati membri nella progettazione dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole.

Affinché gli agricoltori siano meglio informati e consigliati sui loro obblighi nei confronti dei lavoratori per quanto riguarda la dimensione sociale della PAC, i servizi di consulenza aziendale dovrebbero comunicare le prescrizioni relative alle informazioni, da fornire per iscritto, di cui all’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1152, nonché le norme in materia di salute e sicurezza applicabili nelle aziende agricole.

Al fine di garantire una distribuzione più equa del sostegno al reddito, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a limitare o ridurre gli importi dei pagamenti diretti al di sopra di un determinato massimale e il prodotto dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti diretti disaccoppiati, e in via prioritaria per il sostegno ridistributivo complementare al reddito per sostenibilità, oppure essere trasferito al FEASR. Al fine di evitare effetti negativi sull’occupazione gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, allorché applicano il meccanismo, a tenere conto del fattore lavoro.

Per evitare oneri amministrativi eccessivi connessi alla gestione di numerosi pagamenti di modesta entità e per garantire un contributo efficace del sostegno al raggiungimento degli obiettivi della PAC a cui i pagamenti diretti contribuiscono, gli Stati membri dovrebbero stabilire requisiti in termini di importo minimo correlato alla superficie minima o al sostegno per ricevere pagamenti diretti nei rispettivi piani strategici della PAC. Qualora abbia deciso di concedere un sostegno al reddito connesso agli animali pagato per capo, uno Stato membro dovrebbe sempre fissare una soglia in termini di importo minimo per evitare di penalizzare gli agricoltori che sono ammissibili a tale sostegno ma la cui superficie è inferiore alla soglia. A causa della struttura agricola molto specifica delle isole minori del Mar Egeo, la Grecia dovrebbe poter decidere se applicare o no una soglia minima in tale zona.

Considerata l’importanza della partecipazione degli agricoltori agli strumenti di gestione del rischio, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad assegnare una determinata percentuale di pagamenti diretti per sostenere i contributi degli agricoltori a tali strumenti.

Per garantire un livello minimo di sostegno al reddito agricolo per tutti gli agricoltori in attività, nonché per rispettare l’obiettivo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE, è opportuno istituire un pagamento disaccoppiato annuale per superficie come tipo di intervento «sostegno di base al reddito per la sostenibilità». Al fine di promuovere un uso più mirato di tale sostegno, dovrebbe essere possibile differenziare gli importi versati in base a gruppi di territori, a seconda delle condizioni socioeconomiche o agronomiche, o ridurli tenendo conto di altri interventi. Al fine di evitare effetti negativi per il reddito degli agricoltori, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di attuare il sostegno di base al reddito per la sostenibilità sulla base dei diritti all’aiuto. In tal caso, il valore dei diritti all’aiuto prima di qualsiasi ulteriore convergenza dovrebbe essere proporzionale al loro valore stabilito nell’ambito dei regimi di pagamento di base ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenendo conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre conseguire una maggiore convergenza al fine di continuare ad allontanarsi progressivamente dai valori storici.

Quando forniscono pagamenti diretti disaccoppiati sulla base del sistema dei diritti all’aiuto, gli Stati membri dovrebbero continuare a gestire una o più riserve nazionali per gruppi di territori. Tali riserve dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per i giovani agricoltori e per i nuovi agricoltori. Le norme relative all’utilizzo e ai trasferimenti dei diritti all’aiuto sono necessarie anche per garantire il corretto funzionamento del sistema.

Le piccole aziende agricole rimangono una colonna portante dell’agricoltura dell’Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l’occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di definire un intervento specifico per i piccoli agricoltori in sostituzione degli altri interventi sotto forma di pagamenti diretti. Al fine di garantire un uso più mirato di tale sostegno, dovrebbe essere possibile differenziare il pagamento. Per consentire ai piccoli agricoltori di scegliere il sistema più consono alle loro esigenze, la partecipazione degli agricoltori all’intervento dovrebbe essere facoltativa.

In considerazione della necessità riconosciuta di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno per le aziende di piccole e medie dimensioni in modo visibile e quantificabile, gli Stati membri dovrebbero attuare un sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e destinare a tale sostengo almeno il 10 % della dotazione per i pagamenti diretti. Per consentire un migliore indirizzamento di tale sostegno complementare e tenendo conto delle differenze che esistono nelle strutture delle aziende nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere diversi importi di sostegno complementare per le differenti fasce di ettari, nonché di differenziare il sostegno a livello regionale o in base agli stessi gruppi di territori, come stabilito nei rispettivi piani strategici della PAC per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità.

Spetta agli Stati membri prevedere una distribuzione mirata dei pagamenti diretti e potenziare il sostegno al reddito per coloro che ne hanno più bisogno. Diversi strumenti a disposizione degli Stati membri possono contribuire efficacemente al raggiungimento di tale obiettivo, tra cui il limite massimo dei pagamenti e la degressività, nonché interventi quali il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e il pagamento per i piccoli agricoltori. Una panoramica degli sforzi compiuti dagli Stati membri a tale riguardo dovrebbe essere stabilita nei loro piani strategici della PAC. In base alle esigenze in termini di distribuzione più equa dei pagamenti diretti, comprese le esigenze basate sulla struttura specifica delle aziende agricole, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di optare o per l’applicazione di un pagamento ridistributivo obbligatorio e della corrispondente percentuale minima, o per altre misure appropriate, compreso il pagamento ridistributivo a una percentuale inferiore.

La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo ad opera di giovani agricoltori rappresenta una sfida sul piano finanziario di cui occorre tenere conto al momento della definizione della strategia d’intervento nell’assegnazione dei pagamenti diretti e nella scelta degli obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore agricolo dell’Unione e, per tale motivo, gli Stati membri dovrebbero poter istituire un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe fornire ai giovani agricoltori un sostegno aggiuntivo al reddito nella fase successiva all’avviamento. Sulla base della loro valutazione delle esigenze, gli Stati membri dovrebbero poter decidere un metodo di calcolo per il pagamento, per ettaro o come importo forfettario, ed eventualmente limitato a un numero massimo di ettari. Poiché dovrebbe riguardare solo il periodo iniziale di vita dell’impresa, tale pagamento dovrebbe essere concesso solo per un periodo massimo di tempo dopo la presentazione della domanda di aiuto e nella fase immediatamente successiva all’avviamento. Qualora la durata del pagamento vada oltre l’anno 2027, gli Stati membri dovrebbero garantire che non si creino aspettative giuridiche nei beneficiari per il periodo successivo a tale anno.

La PAC dovrebbe garantire che gli Stati membri migliorino i risultati in materia di ambiente, rispettando le esigenze locali e le circostanze effettive in cui operano gli agricoltori. È opportuno che gli Stati membri istituiscano, nell’ambito dei pagamenti diretti previsti nel piano strategico della PAC, regimi ecologici volontari per gli agricoltori, che dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli altri interventi pertinenti. Essi dovrebbero essere determinati dagli Stati membri come un pagamento corrisposto per incentivare e remunerare la fornitura di beni pubblici per mezzo di pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente o a titolo di compensazione per l’utilizzo di tali pratiche. In entrambi i casi dovrebbero puntare a migliorare i risultati della PAC in materia di ambiente e di clima e dovrebbero essere concepiti, di conseguenza, per andare oltre i requisiti obbligatori già previsti dal sistema di condizionalità.

Per garantire l’efficienza, i regimi ecologici dovrebbero riguardare, come regola generale, almeno due settori di intervento per il clima, l’ambiente, il benessere degli animali e il contrasto alla resistenza antimicrobica. Allo stesso scopo, mentre la compensazione dovrebbe basarsi sui costi sostenuti, sulla perdita di reddito e sui costi di transazione derivanti dalle pratiche agricole adottate, tenendo conto degli obiettivi fissati nell’ambito dei regimi ecologici, i pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito devono riflettere il livello di ambizione delle pratiche adottate. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole attuate dagli agricoltori sulle superfici agricole, in particolare attività agricole ma anche talune pratiche che vanno al di là delle attività agricole. Tali pratiche possono comprendere il miglioramento della gestione dei pascoli permanenti e degli elementi caratteristici del paesaggio, la riumidificazione delle torbiere, la paludicoltura e l’agricoltura biologica, ma senza essere limitate a esse.

L’agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio24, è un sistema agricolo potenzialmente in grado di contribuire in modo sostanziale al conseguimento di molteplici obiettivi specifici della PAC, in particolare i suoi obiettivi specifici in materia di ambiente e di clima. Alla luce degli effetti positivi dell’agricoltura biologica sull’ambiente e sul clima, gli Stati membri dovrebbe essere in grado in particolare di prendere in considerazione l’agricoltura biologica al momento di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole e valutare in tale contesto il livello di sostegno necessario per i terreni agricoli gestiti nell’ambito del regime di agricoltura biologica.

Gli Stati membri dovrebbero potere istituire regimi ecologici come «regimi di livello base» quali condizione per gli agricoltori di assumere impegni più ambiziosi in materia di ambiente, clima e benessere degli animali nell’ambito dello sviluppo rurale. Per garantire la semplificazione, gli Stati membri dovrebbero potere istituire regimi ecologici rafforzati. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado inoltre di pianificare regimi ecologici a sostegno di pratiche in materia di benessere degli animali e di contrasto alla resistenza antimicrobica.

Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori, è opportuno fissare la dotazione massima per i pagamenti diretti per il sostegno accoppiato al reddito che gli Stati membri sono autorizzati a concedere al fine di migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità in determinati settori e prodotti che rivestono particolare importanza per motivi sociali, economici o ambientali e che si trovano in difficoltà. Nel progettare tali interventi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del loro potenziale impatto sul mercato interno.

Poiché è ampiamente riconosciuto che la produzione di colture proteiche sta incontrando gravi difficoltà nell’Unione, non è necessario fornirne la prova nel caso di interventi di sostegno accoppiato al reddito destinati a tali colture. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a destinare una parte aggiuntiva del proprio massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti alla concessione del sostegno accoppiato al reddito specificamente per il sostegno alla produzione di colture proteiche, in modo da ridurre il deficit dell’Unione al riguardo. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter sostenere miscugli di leguminose e altre erbacee nell’ambito del sostegno accoppiato al reddito fintanto che le leguminose restano predominanti nel miscuglio.

In conformità degli obiettivi stabiliti nel protocollo n. 4 sul cotone allegato all’atto di adesione del 1979, è necessario continuare il «pagamento specifico per coltura» per ettaro ammissibile legato alla coltivazione del cotone, nonché il sostegno per le organizzazioni interprofessionali nelle regioni produttrici di cotone. Tuttavia, poiché la dotazione di bilancio per il cotone è fissa e non può essere utilizzata per altri scopi e poiché l’attuazione del pagamento specifico per coltura ha la base giuridica nei trattati, il pagamento per il cotone non dovrebbe far parte degli interventi approvati nel piano strategico della PAC e non dovrebbe essere soggetto alla verifica dell’efficacia dell’attuazione e all’esame dell’efficacia dell’attuazione. È pertanto opportuno stabilire di conseguenza norme specifiche e deroghe al presente regolamento e al regolamento (UE) 2021/2116. Per motivi di coerenza, è opportuno farlo nel presente regolamento.

Sono necessari tipi di intervento in taluni settori per contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC e per rafforzare le sinergie con gli altri strumenti di quest’ultima. In linea con il modello di attuazione, i requisiti minimi riguardanti i contenuti e gli obiettivi di tali tipi di intervento in taluni settori dovrebbero essere stabiliti a livello dell’Unione, al fine di garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare condizioni di concorrenza impari e sleale. Gli Stati membri dovrebbero giustificarne l’inclusione nei propri piani strategici della PAC e garantirne la coerenza con altri interventi a livello settoriale. L’ampia gamma di interventi da stabilire a livello di Unione dovrebbe essere istituita per i settori degli ortofrutticoli, del vino, dei prodotti dell’apicoltura, dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e del luppolo, nonché per altri settori tra quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio25 e per i settori riguardanti prodotti da inserire in un allegato del presente regolamento per i quali si ritiene che l’istituzione di interventi specifici possa contribuire al conseguimento di una parte o della totalità degli obiettivi generali e specifici del PAC fissati dal presente regolamento. In particolare, tenuto conto del deficit dell’Unione in materia di proteine vegetali e dei benefici ambientali che derivano dalla loro produzione, i legumi dovrebbero essere inclusi tra i prodotti elencati in tale allegato, nel rispetto dell’elenco OMC dell’UE relativo ai semi oleosi, e tali benefici dovrebbero essere promossi presso gli agricoltori attraverso, tra l’altro, i servizi di consulenza aziendale.

Sono necessarie dotazioni finanziarie nazionali o altre limitazioni sotto forma di massimali per mantenere la specificità dell’intervento e per facilitare la programmazione degli interventi per i prodotti dell’apicoltura, il vino, l’olio d’oliva e le olive da tavola, il luppolo e gli altri settori da definire nel presente regolamento. Tuttavia, per evitare di compromettere il raggiungimento degli obiettivi dei tipi di intervento nel settore ortofrutticolo non dovrebbero essere applicate limitazioni finanziarie in linea con l’approccio attuale. Se gli Stati membri introducono un sostegno per tipi di intervento negli altri settori nei propri piani strategici della PAC, la dotazione finanziaria corrispondente dovrebbe essere dedotta dalle dotazioni per pagamenti diretti dello Stato membro interessato per garantirne la neutralità in termini di bilancio. Se uno Stato membro sceglie di non attuare interventi specifici per il settore del luppolo o per il settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, le relative dotazioni per tale Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione come dotazioni supplementari per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti.

Per gli interventi di sviluppo rurale, i principi sono fissati a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di base per l’applicazione dei criteri di selezione da parte degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero disporre tuttavia di un ampio margine di discrezionalità per stabilire le condizioni specifiche in funzione delle loro esigenze. I tipi di interventi per lo sviluppo rurale comprendono i pagamenti per impegni in materia di ambiente e di clima e per altri impegni in materia di gestione che gli Stati membri dovrebbero sostenere in tutto il loro territorio, conformemente alle loro specifiche esigenze nazionali, regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero concedere i pagamenti agli agricoltori e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, nonché alla protezione e al miglioramento dell’ambiente, compresi la qualità e la disponibilità dell’acqua, la qualità dell’aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici, inclusi gli impegni volontari nell’ambito di Natura 2000 e il sostegno della diversità genetica. Il sostegno nell’ambito dei pagamenti per gli impegni di gestione può essere concesso anche sotto forma di approcci locali, integrati o cooperativi e di interventi basati sui risultati.

Il sostegno per gli impegni di gestione può prevedere, in particolare, premi a favore dell’agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il loro mantenimento. Gli Stati membri, sulla base della loro analisi approfondita del settore biologico e tenendo conto degli obiettivi che intendono conseguire in relazione alla produzione biologica, dovrebbero considerare l’agricoltura biologica per gli impegni di gestione in funzione delle loro esigenze territoriali specifiche, assegnare un sostegno per aumentare la quota di terreni agricoli gestiti nell’ambito del regime di agricoltura biologica e garantire che le risorse assegnate corrispondano alla crescita prevista della produzione biologica. Il sostegno per gli impegni di gestione potrebbe inoltre prevedere pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell’ambiente, come l’agroecologia, l’agricoltura di conservazione e la produzione integrata; servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l’allestimento di sistemi agroforestali; il benessere degli animali; la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, in particolare mediante metodi di selezione tradizionali. Agli Stati membri dovrebbe essere permesso sviluppare altri regimi nell’ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze. Tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi dovrebbero poter essere assunti per un periodo annuale o pluriennale prestabilito e superare i sette anni in casi debitamente giustificati.

Gli interventi nel settore forestale dovrebbero contribuire ad attuare la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 dal titolo «Nuova strategia forestale dell’UE per il 2030» e, se del caso, all’ampliamento dell’uso dei sistemi agroforestali. Dovrebbero basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta basati sugli impegni derivanti dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio26 e su quelli contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi sui piani di gestione forestale sostenibili o su strumenti equivalenti che prendano debitamente in considerazione l’efficacia dello stoccaggio e del sequestro del carbonio dall’atmosfera rafforzando nel contempo la protezione della biodiversità e possono prevedere lo sviluppo delle zone forestali e la gestione sostenibile delle foreste, anche per quanto riguarda la forestazione di terreni, la prevenzione degli incendi e la creazione e la rigenerazione di sistemi agroforestali; la protezione, il ripristino e il miglioramento delle risorse forestali, tenendo conto delle esigenze in termini di adattamento; gli investimenti volti a garantire e migliorare la conservazione e la resilienza delle foreste e l’erogazione di servizi per l’ecosistema forestale e il clima; e misure e investimenti a sostegno dell’energia rinnovabile e della bioeconomia.

Al fine di garantire un reddito equo e un settore agricolo resiliente in tutto il territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero poter concedere un sostegno agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, comprese le zone montane e insulari. Per quanto riguarda le indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, è opportuno continuare ad applicare la definizione di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per consentire alla PAC di apportare un maggiore valore aggiunto dell’Unione relativamente all’ambiente e di rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità, è necessario mantenere una misura separata volta a compensare i beneficiari per gli svantaggi connessi all’attuazione della rete Natura 2000, istituita dalla direttiva 92/43/CEE, e della direttiva 2000/60/CE. È pertanto opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori per aiutarli a far fronte ai svantaggi specifici derivanti dall’applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e al fine di contribuire all’oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori per aiutarli a far fronte, nei bacini idrografici, agli svantaggi derivanti dall’applicazione della direttiva 2000/60/CE. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nei piani strategici della PAC, che vanno al di là di norme e requisiti pertinenti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento risultante dai regimi ecologici, garantendo una sufficiente flessibilità nei piani strategici della PAC per agevolare la complementarità tra diversi interventi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell’impostazione generale dei piani strategici della PAC.

Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti, produttivi e non produttivi, in azienda e al di fuori della stessa. Tali investimenti possono riguardare, tra l’altro, infrastrutture relative allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario, le pratiche agroforestali e l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. Il sostegno può inoltre coprire investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie. Al fine di garantire una maggiore coerenza dei piani strategici della PAC con gli obiettivi dell’Unione, nonché la parità di condizioni tra gli Stati membri, un elenco negativo di investimenti dovrebbe essere incluso nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio i fondi disponibili per gli investimenti allineando il sostegno agli investimenti alle pertinenti norme dell’Unione in materia di ambiente e benessere degli animali.

Occorre che i giovani agricoltori modernizzino le loro aziende agricole per renderle sostenibili a lungo termine. Tuttavia, nel corso dei primi anni di attività, devono spesso far fronte a un fatturato modesto. È pertanto importante che gli Stati membri agevolino e diano la priorità agli interventi di investimento da parte di giovani agricoltori. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter fissare nei propri piani strategici della PAC aliquote di sostegno più elevate e altre condizioni preferenziali per gli investimenti nelle aziende di giovani agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero poter inoltre fornire un maggiore sostegno agli investimenti a favore delle piccole aziende agricole.

Nel fornire sostegno agli investimenti, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all’obiettivo trasversale di modernizzare l’agricoltura e le zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione nell’agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l’utilizzo. Il sostegno agli investimenti nell’installazione di tecnologie digitali nell’agricoltura, nella silvicoltura e nelle zone rurali, come gli investimenti nell’agricoltura di precisione, nei piccoli comuni intelligenti, nelle imprese rurali e nelle infrastrutture delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dovrebbe essere incluso nella descrizione, figurante nei piani strategici della PAC, del contributo di tali piani all’obiettivo trasversale.

Tenuto conto dell’obiettivo dell’Unione di un buono stato dei corpi idrici e della necessità che gli investimenti siano in linea con tale obiettivo, è importante stabilire norme per quanto riguarda il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture di irrigazione, in modo che l’utilizzo delle acque in agricoltura non pregiudichi tale obiettivo.

Alla luce della necessità di colmare il divario di investimenti nel settore agricolo dell’Unione e di migliorare l’accesso ai finanziamenti per i gruppi prioritari, in particolare per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori con profili di rischio più elevati, è opportuno incoraggiare l’utilizzo della garanzia dell’Unione nell’ambito di InvestEU e una combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal momento che l’utilizzo degli strumenti finanziari varia notevolmente tra gli Stati membri a causa delle differenze in termini di accesso ai finanziamenti, sviluppo del settore bancario, presenza di capitale di rischio, conoscenze delle pubbliche amministrazioni e gamma potenziale di beneficiari, gli Stati membri dovrebbero stabilire, nei piani strategici della PAC, target finali adeguati, beneficiari e condizioni preferenziali e altre eventuali norme di ammissibilità.

I giovani agricoltori, i nuovi agricoltori e gli altri nuovi operatori incontrano ancora notevoli ostacoli per quanto riguarda l’accesso ai terreni, i prezzi elevati o l’accesso al credito. Le loro imprese sono più minacciate dalla volatilità dei prezzi sia dei fattori di produzione che dei prodotti, e le loro esigenze in termini di formazione nei settori delle competenze imprenditoriali e di prevenzione del rischio e gestione del rischio sono elevate. È pertanto essenziale continuare a sostenere l’avvio di nuove imprese e nuove aziende agricole. Agli Stati membri inoltre dovrebbe essere consentito fissare nei propri piani strategici della PAC condizioni preferenziali per gli strumenti finanziari per i giovani agricoltori, i nuovi agricoltori e gli altri nuovi operatori. L’importo massimo dell’aiuto per l’insediamento di giovani agricoltori e per le nuove imprese rurali dovrebbe essere aumentato a 100000 EUR e dovrebbe essere accessibile anche attraverso un sostegno sotto forma di strumenti finanziari o in combinazione con tale tipo di sostegno.

Considerata la necessità di garantire idonei strumenti di gestione del rischio, il sostegno per aiutare gli agricoltori a gestire i rischi di produzione e di reddito dovrebbe essere mantenuto e ampliato nell’ambito del FEASR. In particolare, i premi assicurativi e i fondi di mutualizzazione, compreso lo strumento di stabilizzazione del reddito, dovrebbero rimanere possibili, ma il sostegno dovrebbe essere reso disponibile anche per altri strumenti di gestione del rischio. Inoltre, tutti i tipi di strumenti di gestione del rischio dovrebbero avere una portata adeguata per coprire i rischi di produzione o di reddito e, ove necessario, essere applicabili a settori agricoli o ad aree territoriali. Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere di semplificazioni procedurali, quali il ricorso a indici per calcolare la produzione e il reddito dell’agricoltore, garantendo nel contempo un’adeguata reattività degli strumenti ai risultati individuali degli agricoltori ed evitando una sovracompensazione delle perdite.

Il sostegno dovrebbe permettere la creazione e l’attuazione della cooperazione tra almeno due soggetti al fine di conseguire gli obiettivi della PAC. Tale sostegno dovrebbe poter riguardare tutti gli aspetti di tale cooperazione, come l’istituzione di regimi di qualità e lo sviluppo di attività di informazione e promozione finalizzate ai regimi di qualità; azioni ambientali e climatiche collettive; la promozione delle filiere corte e dei mercati locali; progetti pilota; progetti di gruppi operativi all’interno del PEI, progetti di sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, gruppi di acquisto e associazioni per l’uso collettivo dei macchinari agricoli; partenariati aziendali; piani di gestione forestale; reti e poli; agricoltura sociale; agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni nell’ambito dell’iniziativa LEADER; e la creazione di gruppi di produttori e organizzazioni di produttori, nonché di altre forme di cooperazione ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi specifici della PAC.

È importante incoraggiare la disponibilità a un certo grado di cooperazione, in particolare nell’ambito dei gruppi operativi del PEI, dei gruppi LEADER e delle strategie «Piccoli comuni intelligenti».

La comunicazione «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura» precisa che lo scambio di conoscenze e l’attenzione all’innovazione costituiscono un obiettivo trasversale della nuova PAC. La PAC dovrebbe continuare a sostenere il modello di innovazione interattiva, che rafforza la collaborazione tra gli attori per fare il miglior uso possibile delle conoscenze complementari al fine di diffondere soluzioni utilizzabili sul piano pratico. È opportuno rafforzare i servizi di consulenza aziendale all’interno dell’AKIS. Il piano strategico della PAC dovrebbe fornire informazioni sulle modalità di collaborazione tra i consulenti, i ricercatori e la rete nazionale della PAC. Al fine di rafforzare l’AKIS e in linea con il rispettivo approccio strategico AKIS, ciascuno Stato membro o regione, a seconda dei casi, dovrebbe poter finanziare un certo numero di iniziative volte a favorire lo scambio di conoscenze e l’innovazione, nonché ad aiutare lo sviluppo di strategie a livello di azienda da parte degli agricoltori per aumentare la resilienza delle loro aziende, utilizzando i tipi di interventi elaborati nel presente regolamento. Inoltre, ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire una strategia per lo sviluppo delle tecnologie digitali e per l’uso di tali tecnologie, al fine di mettere in luce le modalità per potenziare la digitalizzazione nell’agricoltura e nelle zone rurali.

Il FEAGA dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi in taluni settori, mentre il FEASR dovrebbe continuare a finanziare i tipi di intervento per lo sviluppo rurale. Le norme per la gestione finanziaria della PAC dovrebbero essere stabilite separatamente per i due Fondi e per le iniziative sostenute da ciascuno di essi, tenendo conto del fatto che il nuovo modello di attuazione offre agli Stati membri maggiore flessibilità e sussidiarietà per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di intervento stabiliti nel presente regolamento dovrebbero coprire il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

Il sostegno per i pagamenti diretti nell’ambito dei piani strategici della PAC dovrebbe essere concesso nell’ambito delle dotazioni nazionali fissate nel presente regolamento. Tali dotazioni nazionali dovrebbero rispecchiare il proseguimento delle modifiche mediante cui le dotazioni assegnate agli Stati membri con i livelli di sostegno per ettaro più bassi sono gradualmente aumentate per colmare del 50 % il divario con la media dell’Unione del 90 %. Al fine di tener conto del meccanismo di riduzione dei pagamenti e dell’utilizzo del suo prodotto nello Stato membro, le dotazioni finanziarie indicative annuali totali nel piano strategico della PAC di uno Stato membro dovrebbero poter eccedere la dotazione nazionale.

Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso unico di partecipazione per il sostegno del FEASR in base alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un apposito tasso di partecipazione del FEASR per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e le regioni in transizione, al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al loro grado di sviluppo, al loro isolamento o alla loro insularità.

È opportuno stabilire criteri oggettivi per classificare le regioni e le zone al livello dell’Unione ai fini del sostegno del FEASR. A tal fine, l’individuazione delle regioni e delle zone al livello dell’Unione dovrebbe basarsi sul sistema di classificazione comune delle regioni istituito dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio27. Le classificazioni e i dati più recenti dovrebbero essere utilizzati per garantire un sostegno adeguato, in particolare per tenere conto delle regioni in ritardo di sviluppo e delle disparità interregionali all’interno di uno Stato membro.

Il FEASR non dovrebbe fornire sostegno a investimenti che siano dannosi per l’ambiente. È pertanto necessario stabilire nel presente regolamento una serie di norme di esclusione. In particolare, il FEASR non dovrebbe finanziare investimenti in sistemi di irrigazione che non contribuiscono al conseguimento o al mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati e non dovrebbe finanziare investimenti nella forestazione che non sono conformi agli obiettivi in materia di ambiente e di clima, in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste.

Al fine di garantire un finanziamento adeguato per alcune priorità, è opportuno stabilire norme per le dotazioni finanziarie minime e massime per dette priorità. Gli Stati membri dovrebbero in particolare riservare almeno un importo corrispondente al 3 % della loro dotazione annuale per i pagamenti diretti prima di qualsiasi trasferimento per interventi mirati al ricambio generazionale. Tali interventi possono comprendere il sostegno rafforzato al reddito e il sostegno per l’insediamento. Data l’importanza del sostegno agli investimenti per i giovani agricoltori al fine di rendere sostenibili a lungo termine le loro aziende agricole e rafforzare l’attrattiva del settore, una quota della spesa per gli interventi di investimento con un’aliquota di sostegno più elevata per i giovani agricoltori dovrebbe essere contabilizzata anche ai fini dell’importo minimo da riservare per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo specifico «attirare e sostenere i giovani agricoltori e nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali».

Al fine di garantire che siano resi disponibili finanziamenti sufficienti nel quadro della PAC per conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e di clima e benessere degli animali in linea con le priorità dell’Unione, è opportuno riservare a tali scopi una determinata quota sia del sostegno del FEASR, compresi gli investimenti, sia dei pagamenti diretti. Dato che i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali sono introdotti per la prima volta con i pagamenti diretti, è opportuno concedere alcune flessibilità in termini di pianificazione e attuazione, in particolare durante i primi due anni, per consentire agli Stati membri e agli agricoltori di acquisire esperienza e garantire un’attuazione agevole ed efficace, tenendo conto anche del livello delle ambizioni in materia di ambiente e di clima nell’ambito del FEASR. Al fine di rispettare l’ambizione generale in materia di ambiente e di clima, tale flessibilità dovrebbe essere strutturata e soggetta a compensazione entro certi limiti.

L’approccio LEADER allo sviluppo locale si è dimostrato un efficace strumento di promozione dello sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione «dal basso verso l’alto» (bottom-up). È pertanto opportuno mantenere l’approccio LEADER in futuro e la sua applicazione dovrebbe restare obbligatoria con una dotazione minima a titolo del FEASR.

Al fine di rispecchiare l’importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la PAC dovrebbe contribuire a integrare l’azione per il clima nelle politiche dell’Unione e a raggiungere un obiettivo complessivo del 30 % delle spese del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell’ambito della PAC dovrebbero contribuire per il 40 % alla dotazione finanziaria complessiva della PAC al raggiungimento degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione dei piani strategici della PAC e riesaminate nel contesto delle valutazioni e dei processi di riesame pertinenti.

Qualora gli importi unitari non si basino sui costi effettivi o sul mancato guadagno, gli Stati membri dovrebbero fissare il livello adeguato di sostegno sulla base della valutazione delle loro necessità. L’importo unitario appropriato potrebbe essere un intervallo di importi unitari appropriati piuttosto che un unico importo unitario uniforme o medio. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati a stabilire, nei rispettivi piani strategici della PAC, un importo unitario massimo o minimo giustificato per determinati interventi, fatte salve le disposizioni relative al livello dei pagamenti per gli interventi pertinenti.

Il trasferimento agli Stati membri della competenza di valutare le esigenze e di conseguire i target finali va di pari passo con una maggiore flessibilità per stabilire la combinazione dei tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, dei tipi di intervento in taluni settori e dei tipi di intervento per lo sviluppo rurale. Ciò dovrebbe essere sostenuto da una certa flessibilità per adeguare le dotazioni nazionali dei fondi. Quando gli Stati membri ritengono che la dotazione finanziaria prestabilita sia insufficiente per realizzare tutte le misure programmate, si giustifica un certo margine di flessibilità, evitando però fluttuazioni considerevoli del livello di sostegno diretto al reddito annuale rispetto agli importi disponibili per le misure pluriennali nell’ambito del FEASR.

Per rafforzare il valore aggiunto dell’Unione e salvaguardare il funzionamento del mercato interno agricolo, nonché per perseguire gli obiettivi generali e specifici della PAC, gli Stati membri non dovrebbero adottare decisioni a norma del presente regolamento in modo isolato, bensì nel quadro di un processo strutturato che si dovrebbe concretizzare in un piano strategico della PAC. Le norme «dall’alto verso il basso» stabilite dall’Unione dovrebbero fissare gli obiettivi specifici della PAC a livello dell’Unione, i principali tipi di intervento, il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la struttura di governance. Tale ripartizione dei compiti mira a garantire la piena corrispondenza tra risorse finanziarie investite e risultati conseguiti.

Al fine di garantire la chiara natura strategica dei piani strategici della PAC e di promuovere i legami con le altre politiche dell’Unione, e in particolare con i target finali nazionali a lungo termine derivanti dalla normativa dell’Unione o da accordi internazionali, come quelli in materia di cambiamenti climatici, foreste, biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia un unico piano strategico della PAC per Stato membro che tenga conto del suo ordinamento costituzionale e delle sue disposizioni istituzionali. Se del caso, il piano strategico della PAC può includere interventi regionalizzati.

Nel processo di elaborazione dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero analizzare la propria situazione particolare e le proprie esigenze specifiche, fissare target finali connessi al conseguimento degli obiettivi della PAC e progettare gli interventi che consentiranno di raggiungere tali target finali, adattandoli nel contempo agli specifici contesti nazionali e regionali, come anche a quelli delle regioni ultraperiferiche. Tale processo dovrebbe promuovere una maggiore sussidiarietà all’interno di un quadro comune dell’Unione, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e degli obiettivi della PAC. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla struttura e al contenuto dei piani strategici della PAC.

Al fine di garantire che la definizione dei target finali da parte degli Stati membri e la progettazione degli interventi siano appropriate e massimizzino il contributo al raggiungimento degli obiettivi della PAC, è necessario basare la strategia dei piani strategici della PAC su un’analisi preliminare dei contesti locali e su una valutazione delle esigenze in relazione agli obiettivi della PAC. È altresì importante garantire che i piani strategici della PAC possano rispecchiare adeguatamente i cambiamenti delle condizioni, delle strutture (interne ed esterne) e della situazione di mercato degli Stati membri e possano pertanto essere adattati nel tempo per rispecchiare tali cambiamenti.

I piani strategici della PAC dovrebbero mirare a garantire una maggiore coerenza tra i diversi strumenti della PAC, in quanto dovrebbero prevedere i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di interventi in taluni settori e i tipi di intervento per lo sviluppo rurale. Dovrebbero inoltre garantire e dimostrare l’allineamento e l’adeguatezza delle scelte effettuate dagli Stati membri rispetto alle priorità e agli obiettivi dell’Unione. In tale prospettiva i piani strategici della PAC dovrebbero includere una panoramica e una spiegazione degli strumenti che garantiscono una distribuzione più equa e consentono di orientare il sostegno al reddito in modo più efficace ed efficiente. È pertanto opportuno che contengano una strategia di intervento orientata al risultato, strutturata intorno agli obiettivi specifici della PAC, compresi i target finali quantificati rispetto a tali obiettivi. Al fine di consentirne il monitoraggio su base annuale, è opportuno che tali target finali si basino sugli indicatori di risultato.

La strategia d’intervento dovrebbe anche evidenziare la complementarità tra i vari strumenti della PAC e tra questi e le altre politiche dell’Unione. In particolare, ciascun piano strategico della PAC dovrebbe tener conto della pertinente legislazione in materia ambientale e climatica, e i piani nazionali risultanti da tale legislazione dovrebbero essere descritti come parte dell’analisi della situazione attuale («analisi SWOT»). È opportuno elencare gli atti legislativi che dovrebbero essere menzionati specificamente nel piano strategico della PAC.

Considerato il fatto che è opportuno concedere agli Stati membri flessibilità per quanto riguarda la scelta di delegare parte dell’elaborazione e dell’attuazione dei loro piani strategici della PAC a livello regionale sulla base di un quadro nazionale, al fine di agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale, è opportuno che i piani strategici della PAC forniscano una descrizione dell’interazione tra gli interventi nazionali e quelli regionali.

Poiché i piani strategici della PAC dovrebbero consentire alla Commissione di assumersi le proprie responsabilità per la gestione del bilancio dell’Unione e di garantire agli Stati membri la certezza del diritto riguardo ad alcuni elementi del piano strategico della PAC, è opportuno che i piani strategici della PAC contengano una descrizione dettagliata dei singoli interventi, tra cui le condizioni di ammissibilità, le dotazioni di bilancio, gli output previsti e i costi unitari. È necessario un piano finanziario per fornire una panoramica di tutti gli aspetti di bilancio per ciascun intervento, unitamente a un piano dei target finali.

Ai fini di un avvio immediato e di un’attuazione efficiente dei piani strategici della PAC, il sostegno del FEAGA e del FEASR dovrebbe poggiare su solide condizioni quadro di ordine amministrativo. Ciascun piano strategico della PAC dovrebbe pertanto includere l’individuazione di tutte le relative strutture di governance e di coordinamento, compresi i sistemi di controllo e le sanzioni, il monitoraggio e la rendicontazione.

Tenuto conto dell’importanza dell’obiettivo specifico di ammodernare il settore agricolo e delle zone rurali, e del suo carattere trasversale, è opportuno che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della PAC una descrizione specifica del contributo dei piani strategici della PAC alla realizzazione di tale obiettivo, compreso il loro contributo alla transizione digitale.

In considerazione delle preoccupazioni relative agli oneri amministrativi nell’ambito della gestione concorrente, anche la semplificazione dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione nel piano strategico della PAC.

Considerando che non è opportuno che la Commissione approvi informazioni che possono essere considerate come informazioni contestuali o storiche, o che sono di competenza degli Stati membri, alcune informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di allegati al piano strategico della PAC.

A norma dei paragrafi 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»28, è necessario che la valutazione dei Fondi dell’Unione si basi su informazioni raccolte secondo prescrizioni specifiche in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei Fondi sul terreno.

L’approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione è un passo fondamentale per assicurare che la politica sia attuata in conformità degli obiettivi comuni. Conformemente al principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri opportuni orientamenti per presentare logiche di intervento coerenti e ambiziose.

È necessario prevedere la possibilità di programmare e rivedere i piani strategici della PAC, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Un’autorità di gestione nazionale dovrebbe essere responsabile della gestione e dell’attuazione di ciascun piano strategico della PAC e dovrebbe essere il primo punto di contatto per la Commissione. Tuttavia, in caso di regionalizzazione di elementi relativi alla politica di sviluppo rurale, gli Stati membri dovrebbero poter istituire autorità di gestione regionali. Le autorità di gestione dovrebbero essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabili dell’efficienza e della correttezza della gestione e assicurando la coerenza e l’uniformità del piano strategico della PAC, e il coordinamento tra l’autorità di gestione nazionale e le autorità di gestione regionali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nella gestione e nell’attuazione dei loro piani strategici della PAC, siano tutelati gli interessi finanziari dell’Unione, in conformità al regolamento finanziario e al regolamento (UE) 2021/2116.

La responsabilità del monitoraggio dei piani strategici della PAC dovrebbe essere condivisa tra l’autorità di gestione nazionale e un comitato di monitoraggio nazionale appositamente istituito. Il comitato di monitoraggio nazionale dovrebbe essere responsabile di monitorare l’efficacia dell’attuazione dei piani strategici della PAC. A tal fine occorre precisarne le attribuzioni. Qualora il piano strategico della PAC contenga elementi stabiliti dalle regioni, gli Stati membri e le regioni interessate dovrebbero poter istituire e comporre comitati di monitoraggio regionali. In tal caso, si dovrebbero chiarire le norme di coordinamento con il comitato di monitoraggio nazionale.

Il FEASR dovrebbe sostenere, attraverso l’assistenza tecnica e su iniziativa della Commissione, le azioni relative all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2116. L’assistenza tecnica può inoltre essere fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai fini dell’espletamento dei compiti necessari all’efficiente gestione e attuazione del sostegno in relazione al piano strategico della PAC. Un aumento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri è disponibile solo per gli Stati membri la cui dotazione FEASR non è superiore a 1,1 miliardi di EUR. Il sostegno del FEASR all’assistenza tecnica dovrebbe tener conto dell’aumento dello sviluppo della capacità amministrativa per quanto riguarda i nuovi sistemi di governance e controllo degli Stati membri.

In un contesto in cui gli Stati membri avranno molta più flessibilità e sussidiarietà nella progettazione degli interventi per raggiungere obiettivi comuni, le reti sono uno strumento fondamentale per guidare e orientare la politica e per promuovere il coinvolgimento dei portatori di interessi, la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle capacità per gli Stati membri e altri attori. L’ambito di applicazione delle attività di collegamento in rete sarà esteso dallo sviluppo rurale a entrambi i pilastri della PAC. Una rete unica della PAC a livello dell’Unione dovrebbe garantire un migliore coordinamento tra le attività di collegamento in rete a livello dell’Unione e a livello nazionale e regionale. Le reti della PAC a livello europeo e nazionale dovrebbe sostituire l’attuale rete europea per lo sviluppo rurale e la rete PEI-AGRI a livello dell’Unione e le reti rurali nazionali rispettivamente. La rete europea della PAC dovrebbe contribuire per quanto possibile alle attività delle reti nazionali della PAC. Le reti forniranno una piattaforma per promuovere un maggiore scambio di conoscenze al fine di migliorare l’attuazione dei piani strategici della PAC e cogliere i risultati e il valore aggiunto della politica a livello europeo, compresi la politica di Orizzonte Europa e i suoi progetti che coinvolgono una pluralità di attori. Nella stessa ottica di miglioramento dello scambio di conoscenze e innovazione, il PEI assistito dalle reti europee e nazionali della PAC dovrebbe sostenere l’attuazione del modello interattivo di innovazione conformemente alla metodologia delineata nel presente regolamento.

Ciascun piano strategico della PAC dovrebbe essere oggetto di regolare monitoraggio dello stato di attuazione e dei progressi compiuti nella realizzazione dei target finali stabiliti. Tale quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione della PAC dovrebbe essere istituito allo scopo di dimostrare i progressi compiuti e di valutare l’impatto e l’efficienza dell’attuazione della politica.

L’orientamento ai risultati derivante dal modello di attuazione richiede un solido quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, in particolare perché i piani strategici della PAC contribuirebbero al raggiungimento degli ampi obiettivi generali di altre politiche in regime di gestione concorrente. Una politica basata sull’efficacia dell’attuazione implica una valutazione annuale e pluriennale sulla base di indicatori selezionati di output, risultato e impatto definiti nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione. A tal fine è opportuno selezionare una serie limitata e mirata di indicatori in modo da riflettere il più fedelmente possibile se l’intervento sovvenzionato contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti. Gli indicatori relativi agli specifici obiettivi climatici e ambientali dovrebbero poter riguardare interventi che contribuiscono all’adempimento degli impegni derivanti dalla pertinente normativa dell’Unione.

Nell’ambito del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione, gli Stati membri dovrebbero monitorare i progressi compiuti e riferire annualmente alla Commissione in merito. Le informazioni fornite dagli Stati membri costituiscono la base su cui la Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso dell’intero periodo del piano strategico PAC, utilizzando a tal fine una serie di indicatori di base.

È opportuno istituire meccanismi al fine di adottare misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione nel caso in cui l’attuazione del piano strategico della PAC si discosti sensibilmente dagli obiettivi fissati. Dovrebbe quindi essere possibile per la Commissione chiedere agli Stati membri di presentare piani d’azione in caso di risultati considerevolmente insoddisfacenti e non giustificati. Ciò potrebbe condurre a sospensioni e, in ultima istanza, a riduzioni dei finanziamenti dell’Unione se i risultati previsti non sono raggiunti.

Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri, se del caso assicurando il coinvolgimento delle regioni nell’elaborazione del piano di valutazione e nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi regionali del piano strategico della PAC, dovrebbero essere responsabili della valutazione dei propri piani strategici della PAC, mentre la Commissione dovrebbe essere responsabile delle sintesi a livello dell’Unione delle valutazioni ex ante degli Stati membri, e dello svolgimento delle valutazioni intermedie ed ex post a livello dell’Unione.

Al fine di garantire una valutazione completa e significativa della PAC a livello dell’Unione, la Commissione dovrebbe basarsi su indicatori di contesto e d’impatto. Tali indicatori dovrebbero basarsi principalmente su fonti di dati consolidate. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire e migliorare ulteriormente la solidità dei dati necessari per gli indicatori di contesto e d’impatto.

Nel valutare i piani strategici della PAC proposti, la Commissione dovrebbe valutarne la coerenza e il contributo alla legislazione dell’Unione in materia di ambiente e clima e agli impegni da essa assunti in tali settori e, in particolare, agli obiettivi dell’Unione per il 2030 definiti nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia ’Dal produttore al consumatore’ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» («strategia Dal produttore al consumatore») e nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita» («strategia dell’UE sulla biodiversità»).

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a mostrare, attraverso i loro piani strategici della PAC, una maggiore ambizione complessiva rispetto al passato per quanto riguarda gli specifici obiettivi in materia di ambiente e di clima della PAC. Tale ambizione dovrebbe essere considerata costituita da una serie di elementi relativi, tra l’altro, agli indicatori di impatto, ai target finali fissati rispetto agli indicatori di risultato, alla concezione degli interventi, all’attuazione prevista del sistema di condizionalità e alla pianificazione finanziaria. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a spiegare nei propri piani strategici della PAC in che modo dimostrano la maggiore ambizione complessiva richiesta, con riferimento ai vari elementi pertinenti. Tale spiegazione dovrebbe includere i contributi nazionali al conseguimento degli obiettivi dell’Unione per il 2030 stabiliti nella strategia Dal produttore al consumatore e nella strategia dell’UE sulla biodiversità.

La Commissione dovrebbe redigere una relazione di sintesi sui piani strategici della PAC degli Stati membri per valutare lo sforzo congiunto e l’ambizione collettiva degli Stati membri di conseguire gli obiettivi specifici della PAC, all’inizio del periodo di attuazione, tenendo conto degli obiettivi dell’Unione per il 2030 stabiliti nella strategia Dal produttore al consumatore e nella strategia dell’UE sulla biodiversità.

La Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di valutare la gestione del nuovo modello di attuazione da parte degli Stati membri e il contributo combinato degli interventi fissati nei piani strategici della PAC degli Stati membri al rispetto degli impegni dell’Unione in materia di ambiente e clima, in particolare quelli derivanti dal Green Deal europeo.

Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE dovrebbero applicarsi al sostegno per i tipi di intervento di cui al presente regolamento. Tuttavia, viste le caratteristiche specifiche del settore agricolo, tali disposizioni TFUE non dovrebbero applicarsi ai tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e ai tipi intervento per lo sviluppo rurale concernenti operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE, che sono realizzati in forza e in conformità del presente regolamento, né ai pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale aggiuntivo per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale che beneficiano del sostegno dell’Unione e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE.

Al fine di evitare una diminuzione improvvisa e sostanziale del sostegno in taluni settori negli Stati membri che hanno concesso aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2022, tali Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare a concedere tali aiuti a determinate condizioni ed entro certi limiti. Tenuto conto della natura transitoria di tali aiuti, è opportuno proseguirne la graduale soppressione riducendo progressivamente, su base annua, le dotazioni finanziarie specifiche per settore per tali aiuti.

I dati personali raccolti ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dovrebbero essere trattati in modo compatibile con detti fini. Essi dovrebbero inoltre essere resi anonimi quando sono trattati a fini di monitoraggio o valutazione, e protetti conformemente al diritto dell’Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio29 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio30. Gli interessati dovrebbero essere informati di tale trattamento nonché dei loro diritti in materia di protezione dei dati.

Sono necessarie comunicazioni da parte degli Stati membri ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del monitoraggio, dell’analisi e della gestione dei diritti finanziari.

Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire parità di condizioni tra gli Stati membri per quanto riguarda prescrizioni e indicatori comuni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti l’adeguamento di indicatori comuni relativi a realizzazione, risultato, impatto e contesto per affrontare i problemi tecnici con la loro attuazione; e regole concernenti la percentuale per la norma BCAA 1.

Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire un funzionamento corretto, coerente ed efficace dei tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti le norme che subordinano la concessione di pagamenti all’uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo; norme che stabiliscono una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti nel quadro del limite massimo dei pagamenti e della degressività; le misure volte a impedire che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito subiscano le conseguenze di squilibri strutturali del mercato in un determinato settore, compresa la decisione che tale sostegno possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso in un precedente periodo di riferimento; le norme e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le norme sulle condizioni per la concessione di tale pagamento e sui requisiti di ammissibilità e le relative pratiche agronomiche; le norme per quanto riguarda i criteri per l’approvazione delle organizzazioni interprofessionali e le norme che disciplinano le conseguenze nei casi in cui un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri e obblighi per i produttori.

Per garantire che i tipi di interventi in determinati settori contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della PAC e rafforzino le sinergie con altri strumenti della PAC e per garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare disparità o distorsioni della concorrenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne le regole per il corretto funzionamento dei tipi di interventi in determinati settori, il tipo di spesa da coprire con particolare riferimento ai costi amministrativi e di personale, la base per il calcolo dell’aiuto finanziario dell’Unione, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata e del livello di organizzazione dei produttori in determinate regioni, e il livello massimo dell’aiuto finanziario dell’Unione per determinati interventi intesi a prevenire le crisi di mercato e a gestire i rischi in taluni settori; le norme per la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei frutteti, degli uliveti o dei vigneti; le norme concernenti l’obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori e le norme per il diverso tipo di sostegno e la durabilità minima degli investimenti finanziati in determinati settori, nonché sulla combinazione dei finanziamenti per alcuni interventi nel settore vitivinicolo. In particolare, al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dei finanziamenti dell’Unione per gli interventi nel settore dell’apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione ai requisiti aggiuntivi concernenti l’obbligo di comunicazione e l’istituzione di un contributo minimo dell’Unione alle spese sostenute per l’attuazione di tali tipi di intervento.

Al fine di garantire la certezza del diritto e di assicurare che gli interventi per lo sviluppo rurale conseguano i propri obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo al sostegno per gli impegni di gestione relativi alle risorse genetiche e al benessere degli animali e i regimi di qualità.

Al fine di tenere in considerazione le future modifiche delle dotazioni degli Stati membri o per affrontare i problemi incontrati dagli Stati membri nell’attuazione dei loro piani strategici della PAC, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, modificando le ponderazioni applicate al sostegno sulla base del suo contributo della politica al conseguimento degli obiettivi di cambiamento climatico, e le norme sul contenuto del piano strategico della PAC.

Al fine di facilitare il passaggio dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal regolamento (UE) n. 1307/2013 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime dei beneficiari.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di superfici di riferimento per il sostegno per i semi oleosi, le norme per il rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le relative comunicazioni, il calcolo della riduzione se la superficie ammissibile coltivata a cotone supera la superficie di base, l’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, le norme relative alla presentazione degli elementi da includere nel piano strategico della PAC, le condizioni uniformi per l’applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità relativi alle possibilità offerte dai piani strategici della PAC, che definiscono la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC, le norme relative al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione, le norme relative alla presentazione del contenuto della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per la valutazione dell’efficacia dell’attuazione e le norme relative ai dati necessari e alle sinergie tra potenziali fonti di dati, e norme per il funzionamento di un sistema per uno scambio sicuro di dati di interesse comune tra la Commissione e gli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio31.

Alla luce del fatto che gli indicatori sono già stabiliti nell’allegato I ai fini del monitoraggio, della valutazione e della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, l’adozione di altri indicatori per il monitoraggio e la valutazione della PAC dovrebbe essere sottoposta a ulteriore esame da parte degli Stati membri. Analogamente, le informazioni supplementari che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione per il monitoraggio e la valutazione della PAC dovrebbero essere oggetto di un parere positivo del comitato per la politica agricola comune. La Commissione non dovrebbe pertanto essere autorizzata a stabilire l’obbligo per gli Stati membri di fornire indicatori e informazioni supplementari sull’attuazione della PAC per il monitoraggio e la valutazione della PAC nel caso in cui il comitato per la politica agricola comune non trovi la maggioranza qualificata favorevole o contraria alla proposta della Commissione e non possa pertanto pronunciarsi.

Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione degli atti di esecuzione al fine di approvare i piani strategici della PAC e le relative modifiche, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi alla risoluzione di problemi specifici pur assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, lo richiedano motivi imperativi di urgenza. Inoltre, al fine di risolvere problemi urgenti che si verificano in uno o più Stati membri, assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, circostanze straordinarie pregiudichino la concessione del sostegno e mettano a repentaglio l’efficace attuazione dei pagamenti nel quadro dei regimi di sostegno elencati nel presente regolamento.

Il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio32 e il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio33 dovrebbero rimanere al di fuori dell’ambito di applicazione del presente regolamento, salvo nei casi in cui alcune delle loro disposizioni siano espressamente menzionate.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a causa delle disparità tra le diverse zone rurali e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall’Unione e focalizzandosi su priorità chiaramente individuate, l’Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure previste e in ragione della loro urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione, disposizioni applicabili e definizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:

  1. a) gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonché i relativi indicatori;

  2. b) i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento;

  3. c) i piani strategici della PAC redatti dagli Stati membri che fissano i target finali, precisano le condizioni degli interventi e assegnano le risorse finanziarie, conformemente agli obiettivi specifici e alle esigenze individuate;

  4. d) il coordinamento e la governance, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

2. Il presente regolamento si applica al sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato da uno Stato membro e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 («periodo del piano strategico della PAC»).

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e che esercita un’attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento;

  2. 2) «azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

  3. 3) «intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal presente regolamento;

  4. 4) «operazione»:

    1. a) un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell’ambito del piano strategico della PAC in questione;

    2. b) nel contesto degli strumenti finanziari, il totale della spesa pubblica ammissibile concessa a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

  5. 5) «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un’autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell’Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un’associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

  6. 6) «target intermedi»: valori intermedi prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di intervento di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), per uno specifico esercizio finanziario, da conseguire entro una determinata scadenza temporale del piano strategico della PAC al fine di garantire progressi tempestivi in relazione agli indicatori di risultato;

  7. 7) «target finali»: valori prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di intervento di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), da conseguire al termine del periodo del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori di risultato;

  8. 8) «regioni ultraperiferiche»: le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE;

  9. 9) «AKIS» (Agricultural Knowledge and Innovation System – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo): combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell’agricoltura e in quelli correlati;

  10. 10) «isole minori dell’Egeo»: le isole minori dell’Egeo quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013;

  11. 11) «fondi di mutualizzazione»: un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità della propria legislazione nazionale che consente agli agricoltori aderenti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;

  12. 12) «regioni meno sviluppate»: regioni meno sviluppate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;

  13. 13) «beneficiario» in relazione ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all’articolo 69 si intende:

    1. a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni;

    2. b) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’impresa che riceve l’aiuto;

    3. c) nel contesto degli strumenti finanziari, l’organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’autorità di gestione di cui all’articolo 123 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario, l’autorità di gestione;

  14. 14) «aliquota di sostegno»: l’aliquota della spesa pubblica per un intervento; nel caso di strumenti finanziari si riferisce all’equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all’articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione34;

  15. 15) «LEADER»: lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060;

  16. 16) «organismo intermedio»: qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, compresi enti regionali o locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione nazionale o regionale che svolge mansioni per conto di tale autorità;

  17. 17) «esercizio finanziario»: l’esercizio finanziario agricolo ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116.