Decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 della Commissione del 14 dicembre 2022 che definisce le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l’attuazione del sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi [(ECRIS-TCN)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/17261, in particolare, l’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), c), da e) a i), k) e l),
Il regolamento (UE) 2019/816 ha istituito il sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) come un sistema che permetta all’autorità centrale di uno Stato membro o a un’altra autorità competente di verificare con tempestività ed efficacia quali altri Stati membri siano in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo. Il quadro ECRIS esistente può pertanto essere utilizzato dalle autorità centrali per richiedere queste informazioni a tali Stati membri conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI2. Le altre autorità competenti possono utilizzare i rispettivi canali di comunicazione a tal fine.
L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio3, è responsabile dello sviluppo di ECRIS-TCN, compresa l’elaborazione e l’applicazione delle specifiche tecniche e del collaudo, nonché della gestione operativa del sistema.
Per consentire a eu-LISA di progettare l’architettura fisica di ECRIS-TCN, determinare le specifiche tecniche del sistema e sviluppare ECRIS-TCN, dovrebbero essere stabilite le specifiche tecniche necessarie per il trattamento dei dati alfanumerici e delle impronte digitali, la qualità dei dati, l’inserimento dei dati, l’accesso e l’interrogazione di ECRIS-TCN, la conservazione dei registri (log) e l’accesso a essi, l’elaborazione di statistiche nonché i requisiti di prestazione e di disponibilità di ECRIS-TCN. Eu-LISA dovrebbe elaborare specifiche tecniche dettagliate dopo la conclusione dei collaudi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816.
L’architettura ECRIS-TCN dovrebbe essere conforme al quadro europeo di interoperabilità di cui ai regolamenti (UE) 2019/8174 e (UE) 2019/8185 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di fornire servizi pubblici a livello europeo in modo interoperabile, il software e l’hardware di ECRIS-TCN dovrebbero essere conformi a norme definite che promuovano l’interoperabilità dei dati, delle applicazioni e della tecnologia.
Per quanto riguarda l’attuazione dell’interoperabilità tra il sistema ECRIS-TCN, da un lato, e il sistema di informazione visti (VIS) e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), dall’altro, le necessarie modifiche conseguenti sono state adottate rispettivamente nei regolamenti (UE) 2021/11336 e (UE) 2021/11517 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Al fine di sostenere l’obiettivo del VIS e dell’ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza presentato dai richiedenti che attraversano le frontiere esterne dell’Unione, sia il sistema VIS che il sistema ETIAS dovrebbero essere in grado di verificare se esistano corrispondenze tra i dati contenuti nei fascicoli relativi alle domande VIS e ETIAS e i dati conservati in ECRIS-TCN, in relazione agli Stati membri che sono in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio8, qualora tale reato sia punibile a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.
A tal fine, nel creare una registrazione di dati (record) in ECRIS-TCN, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna dovrebbe aggiungere un indicatore che segnali, ai fini dei regolamenti (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e (UE) 2018/1240, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale, unitamente al codice dello Stato membro di condanna.
Il portale di ricerca europeo, istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, dovrebbe consentire di interrogare i dati conservati in ECRIS-TCN. Qualora rilevante nel contesto dell’interoperabilità, il portale di ricerca europeo dovrebbe inoltre consentire di interrogare i dati dell’ECRIS-TCN parallelamente ai dati conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE interessati.
Il servizio comune di confronto biometrico, istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, serve a conservare i template delle impronte digitali e dovrebbe consentire l’interrogazione dei dati relativi alle impronte digitali conservati in ECRIS-TCN.
Poiché l’identificazione dattiloscopica può non essere sempre fattibile, ECRIS-TCN dovrebbe essere in grado di identificare una persona esclusivamente mediante dati alfanumerici. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, la principale sfida tecnica consiste nel fatto che i dati alfanumerici non sono sempre accurati. Tra gli esempi di tali imprecisioni figurano l’ambiguità in cui sono indicati il nome e il cognome, le variazioni ortografiche e di traslitterazione dei nomi o l’inesattezza della data di nascita. È pertanto importante che ECRIS-TCN sia in grado di trovare corrispondenze con i dati alfanumerici anche quando non tutti gli elementi di identificazione sono identici (situazione denominata «ricerca inesatta»). L’identificazione di un cittadino di paese terzo dovrebbe avvenire tramite una combinazione di controlli della qualità dei dati e ricerche inesatte o qualsiasi altro mezzo fornito dal motore di ricerca sottostante adeguato allo scopo del sistema. I controlli sul numero delle registrazioni ottenute come risultato di un’interrogazione dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con le norme applicabili in materia di protezione dei dati. In caso contrario verrebbero compromessi i diritti delle persone fisiche nonché le prestazioni e la disponibilità del sistema.
Il motore che effettua la ricerca inesatta dovrebbe essere in grado di limitare i risultati specificando una soglia per il punteggio di corrispondenza e fissando una dimensione massima per l’elenco delle registrazioni ottenute. Il livello al quale un risultato di ricerca deve essere considerato una corrispondenza e l’elenco dei campi di dati che possono essere utilizzati per la ricerca inesatta dovrebbero essere stabiliti a seguito dei collaudi effettuati durante la fase di attuazione.
Ogni registro delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN dovrebbe garantire una ricostruzione chiara delle attività eseguite, ossia fornire prove documentali e consentire il tracciamento di tutte le operazioni effettuate in ECRIS-TCN.
Le statistiche ECRIS-TCN dovrebbero consentire di monitorare la registrazione, la conservazione e lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN e l’attuazione di riferimento ECRIS. Tali statistiche dovrebbero provenire dalle seguenti fonti: l’archivio centrale di relazioni e statistiche istituito e attuato da eu-LISA a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818, il software di attuazione di riferimento ECRIS o il software nazionale di attuazione ECRIS e i registri dei casellari giudiziali degli Stati membri per quanto riguarda il numero di cittadini di paesi terzi condannati e il numero delle loro condanne.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2019/816 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. La Danimarca non è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2, e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2019/816 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. L’Irlanda non è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Inserimento dei dati in ECRIS-TCN
Nell’inserire i dati in ECRIS-TCN conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/816, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza il modello di dati di cui alla sezione I dell’allegato della presente decisione.
Le specifiche tecniche per gli elementi di dati compresi nel modello di dati sono coerenti con il modello di dati per l’attuazione di riferimento ECRIS di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento.
Art. 2 Trattamento dei dati
1. Se in una registrazione di dati (record) creata in ECRIS-TCN conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/816 sono inclusi dati alfanumerici insieme a dati relativi alle impronte digitali o all’immagine del volto di una persona, o insieme a entrambi, i dati alfanumerici sono collegati ai corrispondenti dati relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto.
2.
L’algoritmo di compressione delle immagini delle impronte digitali da utilizzare segue le raccomandazioni dell’Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia («NIST»).
I dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione di 500 ppi devono essere compressi utilizzando l’algoritmo WSQ (ISO/IEC 19794-5: 2005).
I dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione di 1000 ppi devono essere compressi utilizzando lo standard di compressione delle immagini JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-1) e il sistema di codifica.
Il grado di compressione da ottenere è 15:1.
3. La sostituzione o l’aggiornamento in ECRIS-TCN dei dati relativi alle impronte digitali di cui all’articolo 4, paragrafo 7, sono preceduti dall’esito positivo della verifica dell’identità da parte dell’autorità centrale dello Stato membro di condanna. Le specifiche tecniche per tale sostituzione o aggiornamento sono stabilite conformemente ai principi contenuti nella progettazione dell’architettura fisica di ECRIS-TCN di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816.
4. L’algoritmo di compressione delle immagini del volto da utilizzare segue le raccomandazioni dell’Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia («NIST»). Le immagini del volto sono compresse una sola volta alle seguenti condizioni di compressione:
a) utilizzando lo standard di compressione delle immagini JPG (ISO/IEC 10918) o JPEG 2000 (ISO/IEC 15444) e il sistema di codifica;
b) grado di compressione delle immagini massimo consentito pari a 20:1.
Art. 2 bis Meccanismo di verifica della qualità dei dati
1. Nell’inserire o modificare in ECRIS-TCN dati alfanumerici, dati relativi alle impronte digitali o immagini del volto, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza un meccanismo di verifica della qualità dei dati o un suo equivalente nel proprio software nazionale di attuazione ECRIS di cui all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816.
2. Il meccanismo di verifica della qualità dei dati di cui al paragrafo 1 è integrato nell’attuazione di riferimento ECRIS, sviluppato come applicazione software e istituito nel sistema centrale ECRIS-TCN.
3. eu-LISA è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e dell’aggiornamento del meccanismo di verifica della qualità dei dati, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816.
4. Qualora non si avvalgano del meccanismo di verifica della qualità dei dati di cui al paragrafo 1 e utilizzino invece l’equivalente nel proprio software nazionale di attuazione ECRIS, gli Stati membri provvedono affinché questo assicuri una verifica della qualità dei dati alfanumerici, dei dati relativi alle impronte digitali e delle immagini del volto pari a quella del meccanismo di verifica della qualità dei dati.
Art. 3 Qualità alfanumerica dei dati
1.
2.
3. Il processo di verifica della qualità dei dati si applica all’inserimento o alla modifica di tutti i dati alfanumerici e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a) tutti i campi obbligatori sono compilati o recano il valore «Ignoto»;
b) quando un nome contiene il valore «Ignoto», il cognome non deve recare lo stesso valore «Ignoto» e viceversa, a meno che non si disponga, per la stessa persona, di uno pseudonimo, di un nome o un cognome di alias, o di impronte digitali;
c) l’elemento di dati «Cittadinanza/cittadinanze» nel messaggio in arrivo dello Stato membro di condanna è verificato sulla base di un elenco predefinito di paesi, ma può contenere uno dei valori «Ignoto» o «Apolide».
4.
Non è creata una nuova registrazione di dati se una registrazione contenente dati alfanumerici identici è già stata creata in ECRIS-TCN dallo stesso Stato membro, in particolare se esiste già lo stesso codice di riferimento dello stesso Stato membro.
Nel confrontare l’identicità delle registrazioni di dati, si tiene conto solo degli elementi di dati alfanumerici contrassegnati come pertinenti per tale confronto nel modello di dati di cui alla sezione I dell’allegato.
Ai fini di tale confronto non sono presi in considerazione gli elementi di dati alfanumerici vuoti nelle registrazioni di dati da raffrontare.
5. Qualora una registrazione contenga dati alfanumerici non conformi alle norme di cui ai paragrafi 3 e 4, tale registrazione è rifiutata integralmente da ECRIS-TCN e non è conservata né trattata.
Art. 4 Qualità dei dati relativi alle impronte digitali
1.
2.
3.
4. Ai fini del processo di verifica della qualità dei dati, gli Stati membri utilizzano almeno la versione 2.0 della metrica NFIQ definita dal NIST (NIST Fingerprint Image Quality).
5. Il processo di verifica della qualità dei dati si applica a tutti i dati relativi alle impronte digitali inseriti o modificati in ECRIS-TCN, e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a) i dati relativi alle impronte digitali comprendono fino a dieci impronte digitali individuali, piatte, rollate o entrambe
b) tutte le impronte digitali sono etichettate;
c) i dati relativi alle impronte digitali sono acquisiti mediante scansione diretta (live-scan) o sono inchiostrati su carta, a condizione che quelli rilevati con quest’ultima modalità siano scansionati con la risoluzione richiesta e con la stessa qualità;
d) i dati relativi alle impronte digitali sono forniti in un unico file contenente le immagini dattiloscopiche digitali (file NIST) e sono trasmessi conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (o versione più recente);
e) il file NIST consente l’inserimento di informazioni complementari quali le condizioni di registrazione delle impronte digitali, il metodo utilizzato per l’acquisizione delle immagini delle impronte digitali individuali e il valore di qualità calcolato dagli Stati membri durante il processo di verifica della qualità dei dati;
f) i dati relativi alle impronte digitali hanno una risoluzione nominale di 500 o 1000 ppi (e uno scarto tollerato di +/- 10 ppi) e 256 livelli di grigio;
g) i dati relativi alle impronte digitali soddisfano le soglie di qualità che saranno determinate dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.
6. Quando interrogano ECRIS-TCN in base a dati relativi alle impronte digitali per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di un cittadino di paese terzo conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, le autorità competenti utilizzano, ove possibile, dati relativi alle impronte digitali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere d) e f).
7. I dati relativi alle impronte digitali, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 8, inseriti o modificati in ECRIS-TCN, che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5, sono rifiutati integralmente da ECRIS-TCN e non sono conservati né trattati.
8. Per quanto riguarda le registrazioni di dati di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/816, i dati relativi alle impronte digitali che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono conservati in ECRIS-TCN, ma possono essere utilizzati dalle autorità competenti soltanto per confermare l’identità di un cittadino di paese terzo identificato grazie all’interrogazione con dati alfanumerici. All’atto dell’inserimento di tali registrazioni di dati in ECRIS-TCN, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna provvede affinché tali registrazioni di dati siano chiaramente distinguibili dalle altre.
Art. 4 bis Qualità delle immagini del volto
1. Il processo di verifica della qualità dei dati si applica a tutte le immagini del volto inserite o modificate in ECRIS-TCN, e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a) una sola immagine del volto è fornita nel file NIST ed è trasmessa conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015, o a qualsiasi versione più recente disponibile;
b) le immagini del volto sono in scala di grigi, a colori o ad infrarossi vicini;
c) la qualità delle immagini del volto è basata sui requisiti per le immagini di tipo frontale di cui alla norma ISO/CEI 19794-5:2011 o qualsiasi versione più recente disponibile);
d) il file NIST consente l’inserimento di informazioni complementari, compresa la data in cui è stata acquista l’immagine;
e) le immagini del volto, in modalità ritratto, hanno una risoluzione minima di 600 x 800 pixel e una risoluzione massima di 1200 x 1600 pixel;
f) il volto occupa uno spazio all’interno dell’immagine che garantisce un minimo di 120 pixel tra il centro di ciascun occhio.
2. Le immagini del volto, inserite o modificate in ECRIS-TCN, che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, sono rifiutate da ECRIS-TCN e non sono né conservate né trattate.
Art. 5 Accesso e interrogazione di ECRIS-TCN
1. Quando interrogano ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di un cittadino di paese terzo conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, le autorità competenti utilizzano il modello di dati di cui alla sezione II dell’allegato della presente decisione.
2. Nell’effettuare l’interrogazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti compilano tutti gli elementi di dati che hanno a disposizione per identificare il cittadino di paese terzo interessato. Fra gli elementi di dati contrassegnati a tal fine nel modello di dati di cui alla sezione II dell’allegato ne sono scelti almeno tre, tranne nel caso in cui l’interrogazione non contenga le immagini dattiloscopiche digitali (il file NIS).
3. A seguito dei collaudi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816, effettuati durante la fase di attuazione, sono stabilite le seguenti specifiche tecniche:
a) l’elenco dei campi di dati relativi ai dati che possono essere utilizzati per una ricerca inesatta;
b) le condizioni a cui un risultato di ricerca deve essere considerato una corrispondenza, tenendo conto dei requisiti di prestazione del sistema centrale ECRIS-TCN di cui alla sezione III dell’allegato e del livello accettabile di falsi positivi e falsi negativi.
4. Il numero di registrazioni ottenibili a seguito di un’interrogazione non è superiore a dieci per Stato membro. Se del caso, possono essere imposte ulteriori restrizioni al numero di registrazioni ottenibili.
5. Salvo disposizione contraria del regolamento (UE) 2019/816, le autorità centrali hanno accesso in qualsiasi momento a tutti i dati da esse inseriti in ECRIS-TCN, compreso l’accesso simultaneo a più registrazioni di dati.
6. A eu-LISA sono trasmessi gli elenchi delle qualifiche del personale autorizzato ad accedere a ECRIS-TCN, stabiliti dalle autorità competenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/816, nonché i relativi aggiornamenti.
Art. 6 Conservazione dei registri (log) e relativo accesso
1.
eu-LISA e le autorità competenti sono responsabili della fornitura dell’infrastruttura e degli strumenti necessari per registrare le operazioni di trattamento dei dati in ECRIS-TCN conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816, in particolare degli strumenti per aggregare e consultare i registri
eu-LISA, in consultazione con il gruppo consultivo di ECRIS-TCN di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/816 («gruppo consultivo di ECRIS-TCN»), e le autorità competenti hanno altresì la responsabilità di specificare le loro rispettive norme, prassi e procedure in materia di registri, tra cui il formato specifico degli archivi di registri e la procedura per la loro condivisione.
2. eu-LISA e le autorità competenti sono responsabili dell’attuazione delle loro rispettive norme e procedure di cui al paragrafo 1. Tale attuazione comprende:
a) l’ispezione dei registri in risposta a incidenti e, ove possibile, in modo proattivo;
b) i compiti di gestione dei registri, quali l’archiviazione, la conservazione sicura, l’elevata disponibilità e la protezione dall’accesso non autorizzato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/816.
3. eu-LISA ha la responsabilità di mettere i registri a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, e conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma.
4. Le autorità competenti sono responsabili della conservazione dei loro rispettivi registri di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816, della loro gestione e della loro trasmissione a eu-LISA, su richiesta, e conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma.
5. Ogni registro delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN contiene, come minimo, una registrazione cronologica che fornisce prove documentali della sequenza di attività che hanno interessato in qualsiasi momento un’operazione, una procedura o un evento specifici.
6. eu-LISA e le autorità competenti definiscono il loro rispettivo elenco di personale autorizzato ad accedere ai registri delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN e delle relative qualifiche conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816.
Art. 7 Statistiche
1. L’archivio centrale di relazioni e statistiche istituito e attuato da eu-LISA a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 e l’attuazione di riferimento ECRIS producono statistiche riguardanti la registrazione, la conservazione e lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN e l’attuazione di riferimento ECRIS, conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816.
2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare le seguenti statistiche sulle attività:
a) per quanto riguarda gli indicatori di utilizzo del sistema:
i) numero di registrazioni di dati create riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);
ii) numero di registrazioni di dati modificate riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);
iii) numero di registrazioni di dati cancellate riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);
iv) numero di visualizzazioni delle proprie registrazioni di dati da parte delle autorità centrali a norma dell’articolo 5, paragrafo 5;
v) numero di interrogazioni riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);
b) per quanto riguarda gli indicatori dei dati:
i) numero di registrazioni nella banca dati;
ii) numero di registrazioni contenenti impronte digitali;
iii) numero di registrazioni contenenti gli indicatori stabiliti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, per le condanne per un reato di terrorismo o per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240;
iv) rapporto sulla presenza di dati alfanumerici;
v) rapporto sull’esattezza della data di nascita;
vi) numero di registrazioni non accettate ai fini dell’inserimento;
vii) numero di dati relativi alle impronte digitali non accettati ai fini dell’inserimento a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, della presente decisione;
viii) numero di registrazioni contenenti l’immagine del volto;
ix) numero di registrazioni contenenti l’immagine del volto non accettate ai fini dell’inserimento a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, della presente decisione;
c) per quanto riguarda gli indicatori di efficacia della corrispondenza:
i) numero di registrazioni ottenute effettuando una ricerca esatta relativa agli Stati membri di condanna;
ii) numero di registrazioni ottenute effettuando una ricerca inesatta relativa agli Stati membri di condanna;
iii) numero di ricerche esatte effettuate utilizzando dati alfanumerici o impronte digitali, o entrambi;
iv) numero di ricerche inesatte effettuate utilizzando dati alfanumerici o impronte digitali, o entrambi;
v) numero di riscontri positivi a una ricerca esatta, sulla base di successive richieste ECRIS;
vi) numero di riscontri positivi a una ricerca inesatta, sulla base di successive richieste ECRIS;
d) altri indicatori
i) quale autorità competente ha effettuato la ricerca;
ii) scopo della ricerca a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, specificato per ciascuna autorità competente che l’ha effettuata.
3. Se del caso, le statistiche di cui al paragrafo 2 sono prodotte separatamente per ciascuna autorità competente.
4. Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare le seguenti statistiche tecniche, per quanto riguarda gli indicatori della qualità del servizio:
a) rapporto successo/insuccesso delle richieste;
b) disponibilità del sistema;
c) statistiche sui tempi di risposta per ogni caso d’uso supportato dal sistema.
5. Le statistiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono prodotte quotidianamente.
6. Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS, come previsto all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816, garantiscono che esso permetta di produrre le stesse statistiche dell’attuazione di riferimento ECRIS.
Art. 8 Requisiti di prestazione di ECRIS-TCN
1. I requisiti di prestazione del sistema centrale ECRIS-TCN per la creazione, la modifica, la cancellazione e la visualizzazione delle registrazioni di dati nonché per la ricerca di uno Stato membro di condanna sono stabiliti nella sezione III dell’allegato.
2. eu-LISA monitora a livello centrale la prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali in ECRIS-TCN a partire dai dati inseriti dagli Stati membri in ECRIS-TCN, sulla base di un campione rappresentativo di casi.
3. Il monitoraggio di cui al paragrafo 2 è svolto periodicamente, e almeno una volta al mese. eu-LISA trasmette agli Stati membri relazioni su tale monitoraggio.
4. Il processo di misurazione della prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali è automatizzato quanto più possibile e non consente l’identificazione individuale. Tale processo è determinato dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.
5.
Nel processo di monitoraggio della prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali è applicato l’indicatore di esattezza «Tasso di insuccesso nell’inserimento», che riguarda la percentuale di registrazioni caratterizzate da una qualità insufficiente.
L’obiettivo di esattezza per tale indicatore è determinato dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.
Art. 9 Requisiti di disponibilità e recuperabilità di ECRIS-TCN
1. Il sistema centrale ECRIS-TCN ha un rapporto di disponibilità di almeno il 97,6 %, calcolato su un anno. La manutenzione programmata ha luogo al di fuori dell’orario di ufficio di eu-LISA e delle autorità centrali.
2. L’operatività di ECRIS-TCN è mantenuta in caso di potenziali eventi perturbatori o situazioni avverse in conformità dei valori del tempo massimo di ripristino approvati da eu-LISA e dagli Stati membri a seguito di un processo di analisi dell’impatto operativo condotto su base annuale.
3. eu-LISA garantisce che i dati inclusi in ECRIS-TCN possano essere ripristinati in caso di potenziali eventi perturbatori o situazioni avverse, in conformità dei valori del tempo massimo di ripristino approvati da eu-LISA e dagli Stati membri, come specificato in un processo di analisi dell’impatto operativo condotto su base annuale.