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Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Nella comunicazione del 6 aprile 2016 dal titolo «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza», la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare l'architettura di gestione dei dati dell'Unione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. La comunicazione ha dato il via a un processo mirante alla realizzazione dell'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE relativi alla sicurezza, alle frontiere e alla gestione della migrazione, allo scopo di colmare le carenze strutturali di tali sistemi che ostacolano il lavoro delle autorità nazionali, garantendo nel contempo che le guardie di frontiera, le autorità doganali, gli operatori di polizia e le autorità giudiziarie dispongano delle informazioni necessarie.

Nella tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore «Giustizia e affari interni» del 6 giugno 2016, il Consiglio ha individuato una serie di sfide giuridiche, tecniche e operative riguardanti l'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE e ha sollecitato la ricerca di soluzioni.

Nella risoluzione del 6 luglio 2016 sulle priorità strategiche per il programma di lavoro della Commissione per il 20173, il Parlamento europeo ha chiesto proposte intese a migliorare e sviluppare i sistemi di informazione dell'UE esistenti, far fronte alla carenza di informazioni e progredire verso la loro interoperabilità, nonché proposte concernenti lo scambio obbligatorio di informazioni a livello dell'UE, assicurando nel contempo le necessarie garanzie in materia di protezione dei dati.

Nelle conclusioni del 15 dicembre 2016 il Consiglio europeo ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull'interoperabilità di sistemi di informazione e di banche dati dell'UE.

Nella relazione finale dell'11 maggio 2017 il gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità ha concluso che era necessario e tecnicamente fattibile adoperarsi per giungere a soluzioni pratiche in materia di interoperabilità e che l'interoperabilità, in linea di massima, poteva offrire vantaggi operativi ed essere introdotta nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.

Nella comunicazione del 16 maggio 2017 contenente la «Settima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza», la Commissione, in linea con quanto esposto nella comunicazione del 6 aprile 2016 e i risultati e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità, ha delineato un nuovo approccio alla gestione dei dati relativi alle frontiere, alla sicurezza e alla migrazione, in base al quale tutti i sistemi di informazione dell'UE per la gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione dovevano essere interoperabili, in maniera tale da rispettare pienamente i diritti fondamentali.

Nelle conclusioni del 9 giugno 2017 sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE, il Consiglio ha invitato la Commissione a portare avanti le soluzioni di interoperabilità proposte dal gruppo di esperti ad alto livello.

Nelle conclusioni del 23 giugno 2017 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di migliorare l'interoperabilità fra le banche dati e ha invitato la Commissione a elaborare quanto prima un progetto di normativa sulla base delle proposte formulate dal gruppo di esperti di alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità.

Per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli alle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale e concorrere a garantire un alto livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri, migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, assistere nell'esame delle domande di protezione internazionale, contribuire alla prevenzione, all'individuazione e all'indagine dei reati di terrorismo e di altri reati gravi, agevolare l'identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati nel caso di una catastrofe naturale, incidente o attentato terroristico, al fine di preservare la fiducia dell'opinione pubblica nel sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, nelle misure di sicurezza dell'Unione e nelle capacità di quest'ultima di gestire le frontiere esterne, è opportuno rendere interoperabili i sistemi di informazione dell'Unione, vale a dire il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), l'Eurodac, il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), affinché essi si integrino reciprocamente unitamente ai relativi dati, rispettando nel contempo i diritti fondamentali degli individui, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. A tal fine è opportuno istituire un portale di ricerca europeo (ESP), un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune), un archivio comune di dati di identità (CIR) e un rilevatore di identità multiple (MID) che fungano da componenti dell'interoperabilità.

L'interoperabilità dovrebbe consentire a tali sistemi di informazione dell'UE di integrarsi reciprocamente al fine di facilitare la corretta identificazione delle persone, tra cui le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati, contribuire a contrastare la frode di identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'UE, agevolare l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE da parte degli Stati membri, rafforzare la sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare l'accesso, a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e di ECRIS-TCN.

Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero includere l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS ed ECRIS-TCN. Dovrebbero includere anche i dati Europol ma soltanto in modo tale da rendere possibile la consultazione dei dati Europol simultaneamente a quella dei suddetti sistemi di informazione dell'UE.

Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero trattare i dati personali delle persone i cui dati personali sono trattati nei sistemi di informazione dell'UE sottostanti e da Europol.

È opportuno istituire l'ESP al fine di facilitare, dal punto di vista tecnico, l'accesso delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione, in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato, ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol), nella misura in cui ciò è necessario per svolgere i loro compiti, conformemente ai rispettivi diritti di accesso. Inoltre è opportuno istituire l'ESP al fine di sostenere gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS, dell'ECRIS-TCN e dei dati Europol. Permettendo l'interrogazione parallela di tutti i sistemi di informazione dell'UE pertinenti, dei dati Europol e delle banche dati Interpol, l'ESP dovrebbe fungere da interfaccia unica o da mediatore di messaggi («message broker») per la consultazione di diversi sistemi centrali e per il recupero agevole delle informazioni necessarie, nel pieno rispetto dei requisiti concernenti il controllo degli accessi e la protezione dei dati dei sistemi sottostanti.

L'ESP dovrebbe essere progettato in modo da garantire che quando interroga le banche dati Interpol i dati utilizzati da un utente ESP per avviare un'interrogazione non siano condivisi con i proprietari dei dati Interpol. L'ESP dovrebbe inoltre essere progettato in modo da garantire che le banche dati Interpol siano interrogate esclusivamente in conformità del diritto nazionale e dell'Unione applicabile.

La banca dati sui documenti di viaggio rubati o smarriti (banca dati SLTD) dell'Interpol consente alle entità autorizzate, responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi negli Stati membri, tra cui le autorità preposte ai servizi per l'immigrazione e al controllo delle frontiere, di accertare la validità di un documento di viaggio. L'ETIAS interroga la banca dati SLTD e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (banca dati TDAWN) per valutare l'eventualità che una persona che sta facendo richiesta di autorizzazione ai viaggi possa, per esempio, migrare irregolarmente o rappresentare una minaccia per la sicurezza. L'ESP dovrebbe consentire le interrogazioni delle banche dati SLTD e TDAWN utilizzando i dati di identità o i dati del documento di viaggio di una persona fisica. Qualora i dati personali siano trasferiti dall'Unione a Interpol attraverso l'ESP, dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia di trasferimenti internazionali di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio4, ovvero le disposizioni nazionali di recepimento del capo V della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le norme specifiche definite nella posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio6 e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio7.

L'ESP dovrebbe essere sviluppato e configurato in modo tale da consentire che tali interrogazioni siano effettuate soltanto attraverso l'uso di dati riguardanti persone o documenti di viaggio presenti in un sistema di informazione dell'UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol.

Per garantire l'utilizzo sistematico dei pertinenti sistemi di informazione dell'UE, l'ESP dovrebbe essere usato per interrogare il CIR, l'EES, il VIS, l' ETIAS, l'Eurodac e l'ECRIS-TCN. Un collegamento nazionale ai diversi sistemi di informazione dell'UE dovrebbe essere mantenuto, così da offrire la possibilità di ricorrere tecnicamente a una procedura sostitutiva. L'ESP dovrebbe inoltre essere utilizzato dalle agenzie dell'Unione per interrogare il SIS centrale conformemente ai rispettivi diritti di accesso e ai fini dell'espletamento dei loro compiti. Esso dovrebbe essere un mezzo supplementare per interrogare il SIS centrale, i dati Europol e le banche dati Interpol, integrando le interfacce dedicate esistenti.

I dati biometrici quali le impronte digitali e le immagini del volto sono unici e di conseguenza molto più attendibili dei dati alfanumerici ai fini dell'identificazione di una persona. Il BMS comune dovrebbe essere uno strumento tecnico da utilizzare per rafforzare e agevolare il lavoro dei sistemi di informazione dell'UE pertinenti e delle altre componenti dell'interoperabilità. Lo scopo principale del BMS comune dovrebbe essere l'agevolazione dell'identificazione di una persona che è registrata in diverse banche dati utilizzando un'unica componente tecnologica per far corrisponderei dati biometrici di quella persona contenuti in diversi sistemi anziché più componenti. Il BMS comune dovrebbe contribuire alla sicurezza e offrire vantaggi in termini finanziari, operativi e di manutenzione. Tutti i sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica, inclusi quelli attualmente utilizzati per l'Eurodac, il VIS e il SIS, usano template biometrici costituiti da dati ricavati mediante estrazione di parametri di campioni biometrici effettivi. Il BMS comune dovrebbe riunire e conservare tutti i template biometrici – separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza – in un unico luogo, facilitando il confronto trasversale ai vari sistemi mediante l'uso di template biometrici e permettendo economie di scala nello sviluppo e nella manutenzione dei sistemi centrali dell'UE.

I template biometrici conservati nel BMS comune dovrebbero essere costituiti da dati ricavati mediante estrazione di parametri di campioni biometrici effettivi, e ottenuti in modo tale che non sia possibile invertire il processo di estrazione. I template biometrici dovrebbero essere ottenuti da dati biometrici, ma non dovrebbe essere possibile ottenere gli stessi dati biometrici dai template biometrici. Poiché i dati sulle impronte palmari e i profili DNA sono conservati unicamente nel SIS e non possono essere utilizzati a fini di controlli incrociati con i dati contenuti in altri sistemi di informazione, conseguendo i principi di necessità e proporzionalità, il BMS comune non dovrebbe conservare i profili DNA o i template biometrici ottenuti dai dati sulle impronte palmari.

I dati biometrici sono dati personali sensibili. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le basi e le garanzie per il trattamento di tali dati allo scopo di identificare in modo univoco le persone interessate.

I sistemi EES, VIS, ETIAS, Eurodac e ECRIS-TCN richiedono l'identificazione precisa delle persone di cui conservano i dati personali. Il CIR dovrebbe pertanto agevolare la corretta identificazione delle persone registrate in tali sistemi.

I dati personali conservati in tali sistemi di informazione dell'UE possono riferirsi alle stesse persone, ma con identità differenti o incomplete. Gli Stati membri dispongono di modalità efficaci per identificare i propri cittadini o residenti permanenti iscritti nel loro territorio. L'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE dovrebbe contribuire alla corretta identificazione delle persone presenti in tali sistemi. Il CIR dovrebbe conservare i dati personali necessari per consentire un'identificazione più precisa delle persone i cui dati sono conservati in tali sistemi, compresi i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici, a prescindere dal sistema nel quale tali dati sono stati inizialmente raccolti. Il CIR dovrebbe conservare solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e sono cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti, in base alla separazione logica.

Una nuova operazione di trattamento consistente nel conservare questo tipo di dati nel CIR anziché in ciascun sistema separato è necessaria al fine di migliorare l'accuratezza dell'identificazione attraverso il confronto e l'abbinamento automatizzati dei dati. Il fatto che i dati di identità, i dati del documento di viaggio e biometrici siano conservati nel CIR non dovrebbe ostacolare in alcun modo il trattamento dei dati ai fini di EES, VIS, ETIAS, Eurodac o ECRIS-TCN, poiché il CIR dovrebbe essere una nuova componente comune di tali sistemi sottostanti.

È necessario pertanto creare un fascicolo individuale nel CIR per ogni persona registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o in ECRIS-TCN ai fini di una corretta identificazione dei cittadini di paesi terzi all'interno dello spazio Schengen e quale supporto al funzionamento del MID, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di contrastare la frode di identità. Il fascicolo individuale dovrebbe conservare tutte le informazioni relative all'identità connesse a una data persona in un unico luogo e renderle accessibili agli utenti finali debitamente autorizzati.

Il CIR dovrebbe pertanto agevolare e semplificare l'accesso delle autorità responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sistemi di informazione dell'UE che non sono istituiti esclusivamente a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati gravi.

Il CIR dovrebbe offrire un contenitore comune per i dati di identità, i dati del documento di viaggio e biometrici delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell' ECRIS-TCN. Dovrebbe rientrare nell'architettura tecnica di tali sistemi e fungere da componente comune tra di essi ai fini della conservazione e dell'interrogazione dei dati di identità, dei dati del documento di viaggio e biometrici che trattano.

Tutte le registrazioni nel CIR dovrebbero essere separate logicamente mediante l'apposizione automatica, su ciascuna di esse, di un'etichetta che indichi il nome del sistema sottostante da cui provengono. Il sistema di controllo degli accessi del CIR dovrebbe utilizzare queste etichette per determinare se consentire o meno l'accesso alle registrazioni.

Ove un'autorità di polizia di uno Stato membro non sia in grado di identificare una persona in ragione dell'assenza di un documento di viaggio o di un altro documento credibile che ne dimostri l'identità, ovvero ove sussistano dubbi quanto ai dati di identità forniti dall'interessato o all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del titolare, ovvero qualora l'interessato non sia in grado o rifiuti di cooperare, l'autorità in questione dovrebbe essere in grado di interrogare il CIR al fine di identificare la persona in oggetto. A tal fine, le autorità di polizia dovrebbero rilevare le impronte digitali utilizzando tecniche di scansione diretta (live-scan), a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona. Tali interrogazioni del CIR non dovrebbero essere autorizzate ai fini dell'identificazione di minori di età inferiore a 12 anni, a meno che ciò non sia nell'interesse superiore del minore.

Se non si possono usare i dati biometrici dell'interessato o se un'interrogazione con tali dati non dà alcun esito, l'interrogazione dovrebbe essere effettuata con i dati di identità dell'interessato combinati con i dati del documento di viaggio. Se dall'interrogazione emerge che dati relativi all'interessato sono conservati nel CIR, le autorità dello Stato membro dovrebbero avere accesso al CIR per la consultazione dei dati di identità e dei dati del documento di viaggio di tale persona, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui appartengono tali dati.

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure legislative nazionali per designare le autorità competenti a svolgere le verifiche di identità utilizzando il CIR e stabilendo le procedure, le condizioni e i criteri di queste verifiche, le quali dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Dette misure, in particolare, dovrebbero conferire a tali autorità il potere di raccogliere dati biometrici della persona durante una verifica di identità effettuata in presenza di un loro rappresentante.

Il presente regolamento dovrebbe altresì introdurre per le autorità designate dallo Stato membro responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi e per Europol una nuova possibilità di accesso semplificato ad altri dati rispetto a quelli di identità o a quelli del documento di viaggio presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac. Tali dati possono essere necessari, in casi specifici, a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, ove vi siano motivi ragionevoli per ritenere che la loro consultazione contribuirà alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine dei reati di terrorismo o degli altri reati gravi, in particolare qualora sussista il sospetto che la persona sospettata, l'autore o la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave è una persona i cui dati sono conservati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac.

Il pieno accesso ai dati contenuti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac che sia necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, diverso dall'accesso ai dati di identità o ai dati del documento di viaggio contenuti nel CIR, dovrebbe continuare a essere disciplinato dagli strumenti giuridici applicabili. Le autorità designate responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ed Europol non sanno in anticipo quale sistema di informazione dell'UE contenga dati sulle persone su cui devono compiere indagini. Ciò causa ritardi e inefficienze. Di conseguenza, l'utente finale autorizzato dall'autorità designata dovrebbe avere la facoltà di vedere in quale di tali sistemi di informazione dell'UE sono registrati i dati corrispondenti al risultato dell'interrogazione. Il sistema interessato verrebbe pertanto segnalato in esito alla verifica automatica della presenza di un riscontro positivo nel sistema (la cosiddetta funzione di segnalazione «match/no match»).

In tale contesto, la risposta dal CIR non dovrebbe essere interpretata o utilizzata come motivo o ragione per trarre conclusioni o adottare misure riguardo a una persona, ma dovrebbe essere utilizzata soltanto per presentare una richiesta di accesso ai sistemi di informazione sottostanti dell'UE soggetta alle condizioni e alle procedure stabilite dai rispettivi strumenti giuridici che regolamentano tale accesso. Qualsiasi richiesta di accesso di questo genere dovrebbe essere soggetta al capo VII del presente regolamento e, laddove applicabile, al regolamento (UE) 2016/680, alla direttiva (UE) 2016/680 o al regolamento (UE) 2016/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

In linea di massima, se da un riscontro positivo emerge che i dati sono registrati nell'EES, nell'ETIAS o nel VIS o nell'Eurodac, è opportuno che le autorità designate o Europol richiedano il pieno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE interessati. Ove, in via eccezionale, tale accesso integrale non sia richiesto, per esempio perché le autorità designate o Europol hanno già ottenuto i dati con altri mezzi o se il diritto nazionale non consente più di ottenere tali dati, è auspicabile registrare la motivazione della mancata richiesta di accesso.

Le registrazioni delle interrogazioni nel CIR dovrebbero indicare lo scopo delle interrogazioni. Se l'interrogazione è stata effettuata utilizzando l'approccio di consultazione dei dati in due fasi, le registrazioni dovrebbero contenere un riferimento al fascicolo nazionale dell'indagine o del caso, indicando perciò che essa è stata avviata a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

L'interrogazione del CIR da parte delle autorità designate e di Europol al fine di ottenere un riscontro che segnali la presenza o meno di dati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac, richiede il trattamento automatizzato dei dati personali. La segnalazione del riscontro positivo non dovrebbe rivelare i dati personali dell'interessato, ma si limiterebbe a indicare che alcuni dei suoi dati sono conservati in uno dei sistemi. L'utente finale autorizzato non dovrebbe assumere alcuna decisione sfavorevole all'interessato basandosi unicamente sulla semplice segnalazione di un riscontro positivo. L'accesso dell'utente finale a tale segnalazione costituirà pertanto un'ingerenza molto limitata nel diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato, consentendo allo stesso tempo alle autorità designate e a Europol di richiedere l'accesso ai dati personali in modo più efficace.

È opportuno istituire il MID per sostenere il funzionamento del CIR, nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell' ECRIS-TCN. Per poter realizzare efficacemente i loro rispettivi obiettivi, questi sistemi di informazione dell'UE richiedono tutti un'identificazione precisa delle persone di cui conservano i dati personali.

Ai fini di un migliore conseguimento degli obiettivi dei sistemi di informazione dell'UE, le autorità che li utilizzano dovrebbero poter effettuare verifiche sufficientemente affidabili dell'identità delle persone i cui dati sono conservati in sistemi diversi. L'insieme di dati di identità o di dati del documento di viaggio può essere inesatto, incompleto o fraudolento e, a oggi, non vi è alcun modo per rilevare dati di identità o dati del documento di viaggio fraudolenti, inesatti o incompleti mediante un confronto con i dati conservati in un altro sistema. Per rimediare a questa situazione è necessario dotarsi, a livello dell'Unione, di uno strumento tecnico che consenta un'identificazione precisa delle persone per tali scopi.

Il MID dovrebbe creare e conservare i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di contrastare la frode di identità. Il MID dovrebbe contenere solo i collegamenti tra i dati sulle persone fisiche presenti in più di un sistema di informazione dell'UE. I dati collegati dovrebbero essere limitati ai dati necessari per verificare se l'interessato è registrato in maniera giustificata o ingiustificata e con identità diverse in sistemi diversi, ovvero per chiarire che due persone aventi dati di identità simili possono non essere la stessa persona. Il trattamento dei dati mediante l'ESP e il BMS comune al fine di collegare i fascicoli individuali trasversalmente ai diversi sistemi dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile e, pertanto, alla semplice rilevazione di un'identità multipla da condurre nel momento in cui sono aggiunti nuovi dati a uno dei sistemi che ha i dati raccolti nel CIR e nel SIS. Il MID dovrebbe prevedere misure di salvaguardia che tutelino le persone con identità multiple lecite da eventuali discriminazioni e decisioni sfavorevoli.

Il presente regolamento prevede nuove operazioni di trattamento dei dati miranti a identificare in modo corretto le persone interessate. Ciò costituisce un'ingerenza nei loro diritti fondamentali tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Poiché l'attuazione efficace dei sistemi di informazione dell'UE dipende dalla corretta identificazione delle persone interessate, tale ingerenza è giustificata dagli stessi obiettivi per i quali ciascuno di questi sistemi è stato istituito, vale a dire: la gestione efficace delle frontiere dell'Unione, la sicurezza interna dell'Unione e l'attuazione efficace delle politiche dell'Unione in materia di asilo e di visti.

Quando un'autorità nazionale o un'agenzia dell'Unione crea o carica nuove registrazioni, l'ESP e il BMS comune dovrebbero confrontare i dati riguardanti le persone contenuti nel CIR e nel SIS. Tale confronto dovrebbe essere automatizzato. Il CIR e il SIS dovrebbero utilizzare il BMS comune per individuare eventuali collegamenti sulla base dei dati biometrici. Dovrebbero utilizzare l'ESP per individuare eventuali collegamenti sulla base dei dati alfanumerici. Il CIR e il SIS dovrebbero essere in grado di individuare i dati identici o simili concernenti una persona conservati in più sistemi. In tal caso dovrebbe essere creato un collegamento che indichi che si tratta della stessa persona. Il CIR e il SIS dovrebbero essere configurati in modo tale da individuare i piccoli errori di ortografia o di traslitterazione, così da non creare ostacoli ingiustificati all'interessato.

L'autorità nazionale o l'agenzia dell'Unione che ha registrato i dati nel sistema di informazione dell'UE pertinente dovrebbe confermare o modificare tali collegamenti. Tale autorità nazionale o agenzia dell'Unione dovrebbe avere accesso ai dati conservati nel CIR o nel SIS e nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.

Una verifica manuale delle identità diverse dovrebbe competere all'autorità che ha creato o aggiornato i dati per i quali è emerso un riscontro positivo, che a sua volta ha dato luogo a un collegamento con i dati conservati in un altro sistema di informazione dell'UE. L'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse dovrebbe accertare se esistano più identità che si riferiscono alla stessa persona in maniera giustificata o ingiustificata. Tale accertamento deve aver luogo, se possibile, in presenza della persona interessata, se del caso chiedendo ulteriori chiarimenti o informazioni. Dovrebbe essere effettuato senza indugio, nel rispetto dei requisiti giuridici riguardanti l'accuratezza delle informazioni ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione. Soprattutto alle frontiere, la libertà di movimento delle persone interessate sarà soggetta a restrizioni per la durata della verifica, che non dovrebbe pertanto essere indefinita. L'esistenza di un collegamento giallo nel MID non dovrebbe costituire di per sé motivo di rifiuto dell'ingresso e qualsiasi decisione relativa all'autorizzazione o al rifiuto dell'ingresso dovrebbe essere adottata esclusivamente sulla base delle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio9.

Per i collegamenti ottenuti attraverso il SIS relativamente a segnalazioni di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse o vulnerabili, di persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario o di persone da sottoporre a controllo discreto, a controllo di indagine o a controllo specifico, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse dovrebbe essere l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione. Tali categorie di segnalazioni SIS sono sensibili e non dovrebbero essere necessariamente condivise con le autorità che inseriscono o aggiornano i dati collegati a essi in uno degli altri sistemi di informazione dell'UE. La creazione di un collegamento con i dati del SIS dovrebbe lasciare impregiudicate le azioni da intraprendere a norma dei regolamenti (UE) 2018/186010, (UE) 2018/186111 e (UE) 2018/186212 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La creazione di tali collegamenti esige un atteggiamento trasparente nei confronti degli interessati. Al fine di agevolare l'attuazione delle necessarie garanzie in conformità delle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati, le persone fisiche che, a seguito di una verifica manuale delle identità diverse, sono oggetto di un collegamento rosso o un collegamento bianco dovrebbero esserne informate per iscritto, fatte salve le limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non siano compromesse indagini nazionali. Tali persone fisiche dovrebbero ricevere un numero di identificazione unico che consenta loro di identificare l'autorità cui dovrebbero rivolgersi per esercitare i propri diritti.

Qualora sia creato un collegamento giallo l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse dovrebbe avere accesso al MID. Qualora esista un collegamento rosso, le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno un sistema di informazione incluso nel CIR o al SIS dovrebbero avere accesso al MID. Il collegamento rosso dovrebbe indicare che una persona utilizza identità diverse in modo ingiustificato o che una persona utilizza l'identità di un'altra.

Qualora esista un collegamento bianco o verde tra dati di due sistemi di informazione dell'UE, le autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione dovrebbero avere accesso al MID se l'autorità o agenzia interessata abbia accesso a entrambi i sistemi di informazione. Tale accesso dovrebbe essere accordato al solo scopo di consentire a tale autorità o agenzia di individuare potenziali casi di collegamento inesatto o in cui il trattamento dei dati nel MID, nel CIR e nel SIS è avvenuto in violazione del presente regolamento, e di adottare l'azione per correggere la situazione e aggiornare o cancellare il collegamento.

L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe istituire meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e indicatori comuni della qualità dei dati. eu-LISA dovrebbe essere responsabile dello sviluppo di una capacità centrale di monitoraggio della qualità dei dati e della redazione di relazioni periodiche di analisi dei dati, allo scopo di migliorare il controllo dell'attuazione dei sistemi di informazione dell'UE da parte degli Stati membri. Gli indicatori comuni sui dati dovrebbero includere norme minime di qualità per la conservazione dei dati nei sistemi di informazione dell'UE o nelle componenti dell'interoperabilità. Tali norme di qualità dei dati dovrebbero avere come obiettivo quello di consentire ai sistemi di informazione dell'UE e alle componenti dell'interoperabilità di individuare automaticamente i dati inviati che sono palesemente errati o incoerenti, affinché lo Stato membro da cui provengono sia in grado di verificarli e di provvedere a tutte le misure correttive necessarie.

La Commissione dovrebbe valutare le relazioni di eu-LISA riguardanti la qualità e, se del caso, dovrebbe rivolgere raccomandazioni agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero elaborare un piano d'azione che illustri le misure correttive volte a colmare le eventuali carenze nella qualità dei dati e dovrebbero riferire regolarmente in merito ai progressi compiuti.

Il formato universale dei messaggi (UMF) dovrebbe fungere quale standard per lo scambio strutturato delle informazioni a livello transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità e/o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni. Per le informazioni scambiate abitualmente, l'UMF dovrebbe definire un lessico comune e strutture logiche che facilitino l'interoperabilità permettendo la creazione e la lettura del contenuto dello scambio in modo coerente e semanticamente equivalente.

L'attuazione dello standard UMF può essere contemplata per il VIS, il SIS e qualunque altro modello esistente per lo scambio di informazioni o sistema di informazione transfrontaliero, nuovo o esistente, del settore Giustizia e affari interni sviluppato dagli Stati membri.

È opportuno istituire un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di generare dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati, in conformità degli strumenti giuridici applicabili. eu-LISA dovrebbe istituire, attuare e ospitare il CRRS nei suoi siti tecnici. Dovrebbe contenere dati statistici anonimi provenienti dai sistemi di informazione dell'UE, dal CIR, dal MID e dal BMS comune. I dati contenuti nel CRRS non dovrebbero permettere l'identificazione delle persone fisiche. eu-LISA dovrebbe anonimizzare automaticamente i dati e dovrebbe registrare nel CRRS i dati così anonimizzati. Il processo di anonimizzazione dovrebbe essere automatizzato e il personale di eu-LISA non dovrebbe essere autorizzato in alcun modo ad accedere direttamente ai dati personali conservati nei sistemi di informazione dell'UE o nelle componenti dell'interoperabilità.

Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali finalizzato all'interoperabilità ai sensi del presente regolamento da parte delle autorità nazionali, a meno che tale trattamento non sia effettuato dalle autorità designate o dai punti di accesso centrale degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Qualora il trattamento di dati personali da parte degli Stati membri finalizzato all'interoperabilità ai sensi del presente regolamento sia effettuato dalle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, si applica la direttiva (UE) 2016/680.

Il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 o, se del caso, la direttiva (UE) 2016/680 si applicano a qualsiasi trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali effettuati ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i motivi di trasferimento a norma del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/680, le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento dovrebbero essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro.

Le disposizioni specifiche sulla protezione dei dati di cui ai regolamenti (UE) 2017/222613, (CE) n. 767/200814, (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio15 e (UE) 2018/1861 dovrebbero applicarsi al trattamento dei dati personali nei sistemi disciplinati da tali regolamenti.

Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica al trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA e di altre istituzioni e organi dell'Unione nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio16, che si applica al trattamento dei dati personali da parte di Europol.

Le autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679 o alla direttiva (UE) 2016/680 dovrebbero verificare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri. Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero collaborare nel sorvegliare il trattamento dei dati personali da parte delle componenti dell'interoperabilità. Affinché il garante europeo della protezione dei dati assolva i compiti che gli sono affidati dal presente regolamento, sono necessarie risorse sufficienti, in particolare risorse umane e finanziarie.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio17 e ha espresso un parere il 16 aprile 201818.

Il gruppo di lavoro «Articolo 29» sulla protezione dei dati ha fornito un parere l'11 aprile 2018.

Sia gli Stati membri che eu-LISA dovrebbero dotarsi di piani di sicurezza che agevolino l'adempimento degli obblighi in tal senso e dovrebbero collaborare per poter risolvere le questioni relative alla sicurezza. eu-LISA dovrebbe inoltre assicurare l'uso continuo dei più recenti sviluppi tecnologici, al fine di garantire l'integrità dei dati nel contesto dello sviluppo, della progettazione e della gestione delle componenti dell'interoperabilità. Gli obblighi di eu-LISA a tal riguardo dovrebbero includere l'adozione delle misure necessarie per impedire l'accesso delle persone non autorizzate, per esempio il personale dei fornitori esterni di servizi, ai dati personali trattati attraverso le componenti dell'interoperabilità. In sede di aggiudicazione dei contratti per la prestazione di servizi, gli Stati membri ed eu-LISA dovrebbero considerare tutte le misure necessarie per garantire la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali e della vita privata delle persone fisiche o per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio19 e alle convenzioni internazionali applicabili. eu-LISA dovrebbe applicare i principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita durante la fase di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità.

L'attuazione delle componenti dell'interoperabilità di cui al presente regolamento inciderà sul modo in cui saranno eseguite le verifiche ai valichi di frontiera. Gli effetti che ne deriveranno saranno il risultato dell'applicazione combinata delle vigenti norme del regolamento (UE) 2016/399 e delle norme sull'interoperabilità di cui al presente regolamento.

Come conseguenza di questa applicazione combinata di norme, l'ESP dovrebbe rappresentare il punto di accesso principale per la consultazione sistematica obbligatoria delle banche dati prevista dal regolamento (UE) 2016/399 nei confronti delle persone ai valichi di frontiera. Per valutare se una persona soddisfa o meno le condizioni d'ingresso definite nel regolamento (UE) 2016/399, le guardie di frontiera dovrebbero inoltre tener conto dei dati di identità o dei dati del documento di viaggio che nel MID hanno portato alla classificazione di un collegamento con il colore rosso. Tuttavia, poiché la presenza di un collegamento rosso non dovrebbe costituire di per sé una giustificazione per respingere una persona, i motivi di respingimento attualmente previsti dal regolamento (UE) 2016/399 non dovrebbero essere modificati.

Per rendere esplicite queste precisazioni sarebbe opportuno aggiornare il manuale pratico per le guardie di frontiera.

Qualora un'interrogazione del MID, tramite l'ESP, generi un collegamento giallo o rilevi un collegamento rosso, la guardia di frontiera dovrebbe consultare il CIR o il SIS, o entrambi, al fine di valutare le informazioni sulla persona sottoposta a verifica, verificarne manualmente i dati sulla diversa identità e, se del caso, modificare il colore del collegamento.

A sostegno dell'elaborazione di statistiche e relazioni, è necessario concedere al personale autorizzato delle autorità competenti, delle istituzioni dell'Unione e delle agenzie di cui al presente regolamento l'accesso alla consultazione di taluni dati relativi a determinate componenti dell'interoperabilità, senza permettere l'identificazione delle persone interessate.

Per consentire alle autorità dello Stato membro e alle agenzie dell'Unione di adeguarsi ai nuovi requisiti relativi all'uso dell'ESP è necessario prevedere un periodo transitorio. Analogamente, dovrebbero essere stabilite misure transitorie per l'entrata in funzione del MID, al fine di consentirne un funzionamento coerente e ottimale.

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

L'importo rimanente della dotazione di bilancio destinata alle «frontiere intelligenti» di cui al regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio20 dovrebbe essere riassegnato al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014, per coprire i costi di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità.

Al fine di integrare alcuni aspetti tecnici dettagliati del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che riguardino:

la proroga del periodo transitorio per l'uso dell'ESP;

la proroga del periodo transitorio per l'uso del MID dall'unità centrale ETIAS;

le procedure per stabilire i casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili;

le norme relative al funzionamento del CRRS, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza applicabili all'archivio; e

le norme dettagliate concernenti il funzionamento del portale web.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201621. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano l'intera documentazione contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per la fissazione delle date a partire dalle quali l'ESP, il BMS comune, il CIR, il MID e il CRRS entrano in funzione.

È altresì opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate riguardanti: le modalità tecniche dei profili per gli utenti dell'ESP; le specifiche della soluzione tecnica per facilitare l'interrogazione dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol mediante l'ESP e il formato delle risposte dell'ESP; le norme tecniche per la creazione di collegamenti nel MID tra dati di diversi sistemi di informazione dell'UE; il contenuto e la presentazione del modulo per informare l'interessato in caso di creazione di un collegamento rosso; i requisiti di prestazione e monitoraggio delle prestazioni del BMS comune; i meccanismi, le procedure e gli indicatori automatizzati di controllo della qualità dei dati; lo sviluppo dello standard UMF; la procedura di cooperazione in caso di incidenti di sicurezza; e le specifiche della soluzione tecnica per la gestione delle richieste di accesso degli utenti da parte degli Stati membri. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio22.

Poiché le componenti dell'interoperabilità comporteranno il trattamento di quantità significative di dati personali sensibili, è importante che le persone i cui dati sono trattati tramite dette componenti possano esercitare effettivamente i loro diritti in quanto interessati come prescritto a norma del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725. Gli interessati dovrebbero disporre di un portale web che li agevoli nell'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento dei loro dati personali. eu-LISA dovrebbe istituire e gestire tale portale web.

Uno dei principi fondamentali della protezione dei dati personali è la minimizzazione dei dati: ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali deve essere adeguato, pertinente e limitato al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite. Per questo motivo, le componenti dell'interoperabilità non dovrebbero prevedere la conservazione di nuovi dati personali, a eccezione dei collegamenti che saranno conservati nel MID e che costituiscono il minimo indispensabile ai fini del presente regolamento.

È opportuno che il presente regolamento preveda disposizioni chiare in materia di responsabilità e il diritto al risarcimento per danni causati dal trattamento illecito di dati personali e da qualsiasi altro atto incompatibile con esso. Tali disposizioni dovrebbero far fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680, e del regolamento (UE) 2018/1725. eu-LISA dovrebbe rispondere dei danni da essa causati in quanto responsabile del trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente gravanti su di essa o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni dello Stato membro titolare del trattamento.

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS disciplinato dal regolamento (UE) n. 2018/1862, si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio24; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio25; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen26, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B, C e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio27.

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen28, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B, C e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio29.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen30, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B, C e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio31.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

Per integrare il presente regolamento nel quadro giuridico esistente, è opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 e le decisioni 2004/512/CE32 e 2008/633/GAI del Consiglio33,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, unitamente al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio34, istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), l'Eurodac, il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN).

2. Il quadro consta delle seguenti componenti dell'interoperabilità:

  1. a) un portale di ricerca europeo (ESP);

  2. b) un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune);

  3. c) un archivio comune di dati di identità (CIR);

  4. d) un rilevatore di identità multiple (MID).

3. Il presente regolamento fissa le disposizioni relative ai requisiti di qualità dei dati, al formato universale dei messaggi (UMF) e a un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), e stabilisce le responsabilità degli Stati membri e dell'Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo e il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità.

4. Il presente regolamento adatta le procedure e le condizioni per l'accesso delle autorità designate degli Stati membri e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

5. Il presente regolamento stabilisce inoltre un quadro per il controllo delle identità delle persone e per l'identificazione delle persone.

Art. 2 Obiettivi

1. Garantendo l'interoperabilità, il presente regolamento persegue i seguenti obiettivi:

  1. a) migliorare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne;

  2. b) contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione illegale;

  3. c) contribuire ad assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri;

  4. d) migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti;

  5. e) assistere nell'esame delle domande di protezione internazionale;

  6. f) contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

  7. g) facilitare l'identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati nel caso di una catastrofe naturale, incidente o attentato terroristico.

2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono realizzati:

  1. a) garantendo la corretta identificazione delle persone;

  2. b) contribuendo a combattere la frode di identità;

  3. c) migliorando la qualità dei dati e armonizzando i requisiti di qualità per i dati conservati nei sistemi di informazione dell'UE, nel rispetto dei requisiti concernenti il trattamento dei dati previsti dagli strumenti giuridici dei singoli sistemi e delle norme e dei principi in materia di protezione dei dati;

  4. d) agevolando e sostenendo gli Stati membri nell'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE;

  5. e) rafforzando, semplificando e rendendo più uniformi le condizioni di sicurezza e protezione dei dati che disciplinano i diversi sistemi di informazione dell'UE, facendo salve la protezione speciale e le garanzie previste per talune categorie di dati;

  6. f) semplificando le condizioni di accesso delle autorità designate all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac, garantendo al contempo condizioni necessarie e proporzionate per tale accesso;

  7. g) sostenendo le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'EES, al VIS, all'ETIAS e al SIS.

2. Il presente regolamento si applica alle persone i cui dati personali possono essere trattati nei sistemi di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i cui dati sono raccolti ai fini di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 1 del regolamento (UE) 2017/2226, agli articoli 1 e 4 del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1860 e all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1861.

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399;

  2. 2) «verifiche di frontiera»: le verifiche di frontiera quali definite all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2016/399;

  3. 3) «autorità di frontiera»: le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle verifiche di frontiera;

  4. 4) «autorità di controllo»: l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e l'autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680;

  5. 5) «verifica»: il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di una identità dichiarata (verifica «uno a uno»);

  6. 6) «identificazione»: il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante interrogazione di una banca dati confrontando varie serie di dati (verifica «uno a molti»);

  7. 7) «dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;

  8. 8) «dati di identità»: i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettere da a) a e);

  9. 9) «dati relativi alle impronte digitali»: le immagini delle impronte digitali e le immagini delle impronte digitali latenti che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona;

  10. 10) «immagine del volto», le immagini digitalizzate del volto di una persona;

  11. 11) «dati biometrici»: i dati relativi alle impronte digitali o alle immagini del volto o di entrambe;

  12. 12) «template biometrico»: la rappresentazione matematica ottenuta estraendo elementi dai dati biometrici, limitatamente alle caratteristiche necessarie per effettuare identificazioni e verifiche;

  13. 13) «documento di viaggio»: il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;

  14. 14) «dati del documento di viaggio»: tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio, data di scadenza della validità del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;

  15. 15) «sistemi di informazione dell'UE»: l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS e l'ECRIS-TCN;

  16. 16) «dati Europol»: i dati personali trattati da Europol per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/794;

  17. 17) «banche dati Interpol»: la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (banca dati SLTD) e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (banca dati TDAWN);

  18. 18) «corrispondenza»: la coincidenza risultante da un confronto automatizzato tra dati personali registrati o in fase di registrazione in un sistema di informazione o in una banca dati;

  19. 19) «autorità di polizia»: l'autorità competente quale definita all'articolo 3, punto 7), della direttiva (UE) 2016/680;

  20. 20) «autorità designate»: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione 2008/633/GAI e all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;

  21. 21) «reato di terrorismo», il reato che, ai sensi del diritto nazionale, corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio35;

  22. 22) «reato grave»: il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio36, se è punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;

  23. 23) «Sistema di ingressi/uscite» o «EES»: il sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226;

  24. 24) «Sistema di informazione visti» o «VIS»: il sistema di informazione visti istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008;

  25. 25) «Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi» o «ETIAS»: il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;

  26. 26) «Eurodac»: l'Eurodac istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio37;

  27. 27) «Sistema di informazione Schengen» o «SIS»: il sistema d'informazione Schengen istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862;

  28. 28) «ECRIS-TCN»: il sistema centralizzato per l'identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi istituito dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio38.

Art. 5 Non discriminazione e diritti fondamentali

Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento non dà luogo a discriminazioni nei confronti delle persone fondate sul genere, sulla razza, sul colore della pelle o sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. Esso rispetta pienamente la dignità e l'integrità umana nonché i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane, alle persone con disabilità e alle persone bisognose di protezione internazionale. L'interesse superiore del minore è considerato preminente.

Capo II. Portale di ricerca europeo

Art. 6 Portale di ricerca europeo

1. È istituito un portale di ricerca europeo (ESP) al fine di agevolare l'accesso rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol per lo svolgimento dei loro compiti e conformemente ai rispettivi diritti di accesso e agli obiettivi e scopi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN.

2. L'ESP è composto di:

  1. a) un'infrastruttura centrale, che comprende un portale di ricerca per l'interrogazione simultanea dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS, del sistema ECRIS-TCN, dei dati Europol e delle banche dati Interpol;

  2. b) un canale di comunicazione sicuro tra l'ESP, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione autorizzati a usare l'ESP;

  3. c) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra l'ESP e l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS centrale, l'ECRIS-TCN, i dati Europol e le banche dati Interpol nonché tra l'ESP e le infrastrutture centrali del CIR e del MID.

  4. d) un’infrastruttura di comunicazione sicura tra l’ESP e il router istituito dal regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

3. eu-LISA provvede allo sviluppo dell'ESP e ne assicura la gestione tecnica.

Art. 7 Uso del portale di ricerca europeo

1.

L'uso dell'ESP è riservato alle autorità degli Stati membri e alle agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE, al CIR e al MID conformemente al presente regolamento, ai dati Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794 o alle banche dati Interpol conformemente al diritto dell'Unione o nazionale che regola tale accesso.

Dette autorità degli Stati membri e agenzie dell'Unione possono ricorrere all'ESP e ai dati che esso fornisce solo per gli obiettivi e le finalità stabiliti dagli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE, nel regolamento (UE) 2016/794 e nel presente regolamento.

2. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo usano l’ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell’EES, del VIS e dell’ETIAS, conformemente ai rispettivi diritti di accesso conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell’UE e al diritto nazionale. Si avvalgono dell’ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini degli articoli 20, 20 bis, 21 e 22.

3. Le autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono usare l'ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nel SIS centrale di cui ai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861.

4. Quando previsto a norma del diritto dell'Unione, le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano l'ESP per cercare nel SIS centrale dati relativi a persone o documenti di viaggio.

5. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 possono usare l'ESP per cercare dati relativi a documenti di viaggio nelle banche dati Interpol, laddove previsto e conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale.

Art. 8 Profili per gli utenti del portale di ricerca europeo

1. Al fine di consentire l'uso dell'ESP, eu-LISA crea, in cooperazione con gli Stati membri, un profilo basato su ciascuna categoria di utenti dell'ESP e sulle finalità delle loro interrogazioni, secondo le modalità tecniche e i diritti di accesso di cui al paragrafo 2. Ogni profilo comprende, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, le seguenti informazioni:

  1. a) i campi di dati da usare per l'interrogazione;

  2. b) i sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che sono o possono essere interrogati e che forniscono una risposta all'utente;

  3. c) i dati specifici contenuti nei sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che possono essere interrogati;

  4. d) le categorie di dati che possono essere forniti in ciascuna risposta.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità tecniche dei profili di cui al paragrafo 1, nel rispetto dei diritti di accesso degli utenti dell'ESP conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e al diritto nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

3. I profili di cui al paragrafo 1 sono riesaminati periodicamente da eu-LISA in cooperazione con gli Stati membri, almeno una volta all'anno, e aggiornati se necessario.

Art. 9 Interrogazioni

1. Gli utenti dell'ESP avviano un'interrogazione presentando dati alfanumerici o biometrici all'ESP. Ove un'interrogazione sia stata lanciata, l'ESP interroga simultaneamente l'EES, l'ETIAS, il VIS, il SIS, l'Eurodac, l'ECRIS-TCN, il CIR, i dati Europol e le banche dati Interpol, usando i dati presentati dall'utente e in funzione del profilo dell'utente.

2. Le categorie di dati usati per avviare l'interrogazione tramite l'ESP corrispondono alle categorie di dati relativi a persone o documenti di viaggio che possono essere usati per interrogare i vari sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol conformemente agli strumenti giuridici che li disciplinano.

3. eu-LISA, in cooperazione con gli Stati membri, implementa un documento di controllo dell'interfaccia per l'ESP basato sul formato universale dei messaggi di cui all'articolo 38.

4.

Ove un'interrogazione sia stata lanciata da un utente dell'ESP, l'EES, l'ETIAS, il VIS, il SIS, l'Eurodac, il ECRIS-TCN, il CIR, il MID, i dati Europol e le banche dati Interpol risponde all'interrogazione fornendo i dati in essi contenuti.

Fatto salvo l'articolo 20, la risposta fornita dall'ESP indica il sistema di informazione dell'UE o la banca dati cui appartengono i dati.

L'ESP non fornisce alcuna informazione in merito ai dati contenuti nei sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alla banca dati Interpol a cui l'utente non ha accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

5. L'ESP è progettato in modo da garantire che le interrogazioni delle banche dati Interpol lanciate attraverso l'ESP siano effettuate in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.

6. L'ESP fornisce risposte all'utente non appena i dati sono disponibili in uno dei sistemi di informazione dell'UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol. Tali risposte contengono unicamente i dati a cui l'utente ha accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale.

7. La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare la procedura tecnica di interrogazione da parte dell'ESP dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte dell'ESP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

Art. 10 Registrazioni

1. Fatti salvi l'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008, l'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240 e gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1861, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ESP. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

  1. a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che effettua l'interrogazione e il profilo ESP usato;

  2. b) la data e l'ora dell'interrogazione;

  3. c) i sistemi di informazione dell'UE e le banche dati Interpol interrogati.

2. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare l'ESP. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato.

3. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Dette registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Ove, tuttavia, esse siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando non sono più necessarie per le procedure di monitoraggio.

Art. 11 Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica dell'uso del portale di ricerca europeo

1. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR a causa di un guasto dell'ESP, eu-LISA informa gli utenti del portale in modo automatizzato.

2. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR a causa di un guasto dell'infrastruttura nazionale di uno Stato membro, tale Stato membro ne informa eu-LISA e la Commissione in modo automatizzato.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, fintantoché il guasto tecnico non è riparato, l'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, non si applica e gli Stati membri accedono direttamente ai sistemi di informazione dell'UE o al CIR quando sono tenuti a farlo a norma del diritto nazionale o dell'Unione.

4. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR a causa di un guasto dell'infrastruttura di un'agenzia dell'Unione, l'agenzia in questione ne informa eu-LISA e la Commissione in modo automatizzato.