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Decisione (UE) 2023/658 del Consiglio del 23 gennaio 2023 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l’accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l’accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell’Unione europea1 («accordo del 2014») è stato firmato il 20 maggio 2014, conformemente alla decisione 2014/331/UE del Consiglio2.

L’accordo del 2014 stabiliva, per un periodo di sei anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria, le possibilità di pesca concesse alle navi delle Seychelles nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione dell’Unione a Mayotte. Il periodo di applicazione dell’accordo del 2014 è scaduto il 20 maggio 2020.

L’accordo del 2014, sulla base del suo articolo 17, è stato tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di sei anni.

Il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con le Seychelles al fine di concludere un nuovo accordo. Tali negoziati si sono conclusi positivamente e l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l’accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte («accordo») è stato siglato il 10 giugno 2022.

L’obiettivo dell’accordo è consentire all’Unione e alle Seychelles l’ulteriore rafforzamento del loro partenariato strategico e allineare le condizioni tecniche e finanziarie in esso previste all’accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles3 e al relativo protocollo di attuazione firmato nel 2020, contribuendo nel contempo a una pesca responsabile nelle acque dell’Unione e allo sviluppo della politica della pesca a Mayotte.

È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

Al fine di consentire quanto prima il proseguimento delle attività di pesca delle navi delle Seychelles, è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

È opportuno che la presente decisione entri in vigore all’atto della sua adozione ai fini di una migliore gestione amministrativa delle autorizzazioni di pesca.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e ha espresso il suo parere il 12 dicembre 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l’accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte («accordo») con riserva della sua conclusione5.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Art. 3

L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma6, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles