Decisione (UE) 2023/269 del Consiglio del 30 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (Depositario centrale di titoli - Liechtenstein) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato IX.
Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3 è stato integrato nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/20194 ed è menzionato nell’allegato IX, punto 31bf, dell’accordo SEE.
L’adattamento di cui all’allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell’accordo SEE concede al Liechtenstein una deroga per autorizzare i depositari centrali di titoli di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi di cui al suddetto articolo per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019.
Il 2 novembre 2022 il Liechtenstein ha presentato una richiesta di proroga della deroga di cui all’allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell’accordo SEE, oltre l’8 febbraio 2024, per un periodo non superiore a sette anni.
L’allegato IX dell’accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato affinché i depositari centrali di titoli di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, siano autorizzati a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore del progetto di decisione accluso. Tuttavia, se l’articolo 25 o 69 del regolamento (UE) n. 909/2014 sarà modificato durante tale periodo, sarà opportuno riesaminare l’adattamento di cui all’allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell’accordo SEE.
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023 Per il Consiglio Il presidente P. Kullgren