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Decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio del 4 febbraio 2023 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/19092, che ha introdotto un'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione mira ad attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e a ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi della Russia generati dal petrolio.

Il 3 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/23693, che ha stabilito il tetto sui prezzi del petrolio greggio, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo di tale petrolio greggio verso paesi terzi e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di tale petrolio greggio verso paesi terzi.

In considerazione della situazione e tenendo conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi, e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri, è opportuno introdurre altri due tetti sui prezzi dei prodotti petroliferi, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione ai prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo di tali prodotti verso paesi terzi e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di tali prodotti verso paesi terzi. In particolare, è opportuno introdurre un tetto sui prezzi per i prodotti petroliferi negoziati sotto la pari rispetto al petrolio greggio («petrolio sotto la pari rispetto al greggio») e un altro tetto sui prezzi per i prodotti petroliferi negoziati sopra la pari («petrolio sopra la pari rispetto al greggio»).

È inoltre opportuno introdurre un periodo di transizione di 55 giorni per le navi che trasportano prodotti petroliferi originari della Russia acquistati e caricati a bordo prima del 5 febbraio 2023 e scaricati prima del 1o aprile 2023.

La decisione (PESC) 2022/2369 ha introdotto un riesame periodico del meccanismo del tetto sui prezzi. Dalla metà di marzo 2023, il riesame dovrebbe basarsi su dati oggettivi forniti ogni due mesi dalla Commissione al Consiglio. Tali dati dovrebbero includere informazioni sul livello dei prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi raffinati, sulle variazioni registrate durante il periodo oggetto del riesame e su previsioni ragionevoli in merito all'andamento dei prezzi nel periodo successivo. La Commissione fornirà anche dati pertinenti riguardanti l'impatto previsto sul bilancio russo, sul settore energetico e sugli Stati membri. Sulla base di tali dati, dei criteri di cui all'articolo 4 septdecies, paragrafo 12, della decisione 2014/512/PESC e dell'impegno ad adeguare il tetto sui prezzi ivi stabilito, l'alto rappresentante, con il sostegno della Commissione, presenterà le proposte necessarie.

È altresì opportuno apportare alcune modifiche tecniche.

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

  1. 1) l'articolo 4 sexdecies è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione, originari della Russia o esportati dalla Russia.»;

    2. b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;»;

    3. c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione originari della Russia o esportati dalla Russia.»;

    4. d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Russia di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.»;

  2. 2) l'articolo 4 septdecies è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all'intermediazione o al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione originari della Russia o esportati dalla Russia.»;

    2. b) ai paragrafi 4 e 5, «allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014» è sostituito da «allegato XIII della presente decisione»;

    3. c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano: a) dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 270900 e, dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi i prezzi fissati nell'allegato XI della presente decisione; b) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi; c) al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XII della presente decisione verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato; d) a decorrere dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 270900, originario della Russia o esportato dalla Russia, acquistato al di sopra del prezzo fissato nell'allegato XI della presente decisione, caricato su una nave nel porto di carico prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023; e) a decorrere dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati al di sopra del rispettivo prezzo di cui all'allegato XI della presente decisione, caricati su una nave nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1o aprile 2023.»;

    4. d) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente: «12. Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l'allegato XI nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è riesaminato entro metà marzo 2023 e, successivamente, ogni due mesi. Il riesame tiene conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze. Al fine di conseguire gli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.»;

  3. 3) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall