Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Federazione russa viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.
Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che proseguiranno i lavori sulle sanzioni, anche per rafforzarne l'attuazione ed evitarne l'aggiramento.
Il 21 settembre 2022, nonostante la comunità internazionale abbia rivolto numerosi appelli alla Russia affinché ponga immediatamente fine all'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa ha deciso di intensificare ulteriormente la sua aggressione nei confronti dell'Ucraina sostenendo l'organizzazione, nelle parti delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia attualmente occupate dalla Russia, di «referendum» illegali. La Federazione russa ha ulteriormente intensificato l'aggressione nei confronti dell'Ucraina annunciando una mobilitazione nella Federazione russa e minacciando nuovamente di usare armi di distruzione di massa.
Il 28 settembre 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna con la massima fermezza i «referendum» fittizi illegali indetti in alcune parti delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, al momento parzialmente occupate dalla Russia. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l'Unione non riconosce e non riconoscerà mai tali «referendum» fittizi illegali e i loro risultati falsificati, né alcuna decisione presa sulla base di tali risultati, e ha esortato tutti i membri delle Nazioni Unite a fare altrettanto. Con l'organizzazione di tali «referendum» fittizi illegali, la Russia mirava a modificare con la forza i confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale, il che costituisce una chiara e grave violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'alto rappresentante ha inoltre indicato che tutte le persone coinvolte nell'organizzazione di tali «referendum» fittizi illegali e i responsabili di altre violazioni del diritto internazionale in Ucraina saranno chiamati a rispondere delle loro azioni e che a tale riguardo saranno presentate ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. L'alto rappresentante ha ricordato che l'Unione continua a sostenere senza riserve l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e chiede che la Russia ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue truppe e attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina. L'alto rappresentante ha altresì indicato che l'Unione e i suoi Stati membri continueranno a sostenere gli sforzi dell'Ucraina a tal fine, per tutto il tempo necessario.
Il 30 settembre 2022 i membri del Consiglio europeo hanno adottato una dichiarazione in cui respingono fermamente e condannano inequivocabilmente l'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia. Minando deliberatamente l'ordine internazionale basato su regole e violando palesemente i diritti fondamentali dell'Ucraina all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale, principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, la Russia mette a rischio la sicurezza globale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che non riconoscono e non riconosceremo mai i «referendum» illegali ideati dalla Russia quale pretesto per questa ulteriore violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, né i relativi risultati falsificati e illegali. Hanno dichiarato che non riconosceranno mai tale annessione illegale, che tali decisioni sono nulle e non possono produrre alcun effetto giuridico e che la Crimea, Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia sono Ucraina. Hanno invitato tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali a respingere inequivocabilmente tale annessione illegale e hanno ricordato che l'Ucraina esercita il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riconquistare il pieno controllo del proprio territorio e che ha il diritto di liberare i territori occupati entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che rafforzeranno le misure restrittive dell'Unione tese a contrastare le azioni illegali della Russia e aumenteranno ulteriormente la pressione esercitata sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione.
Tenuto conto della gravità della situazione, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive.
In particolare, è opportuno estendere il divieto di avviare transazioni con determinati soggetti giuridici, entità o organismi russi di proprietà statale o controllati dallo Stato includendo il divieto per i cittadini dell'Unione di ricoprire cariche negli organi direttivi di tali soggetti giuridici, entità o organismi. È inoltre opportuno aggiungere all'elenco delle entità russe di proprietà statale o controllate dallo Stato soggette al divieto di transazione il registro del trasporto navale russo, un organismo interamente statale che svolge attività connesse alla classificazione e all'ispezione, anche nel settore della sicurezza, di navi e imbarcazioni russe e non russe. Tale aggiunta vieta l'apporto di qualsiasi tipo di beneficio economico al registro del trasporto navale russo. A tale riguardo è altresì opportuno imporre la revoca delle autorizzazioni concesse dagli Stati membri al registro del trasporto navale russo a norma delle direttive 2005/65/CE2, 2009/15/CE3 o (UE) 2016/16294 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 725/20045 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per consentire agli Stati membri di effettuare tali revoche conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e alla direttiva (UE) 2016/1629, è inoltre opportuno revocare il riconoscimento da parte dell'Unione del registro del trasporto navale russo. In aggiunta, è opportuno estendere il divieto di accesso ai porti e di utilizzo di chiuse nel territorio dell'Unione alle navi certificate dal registro del trasporto navale russo.
È altresì opportuno eliminare il limite massimo previsto dal divieto vigente di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività alle persone e residenti russi, vietando in tal modo la prestazione di questi servizi indipendentemente dal valore totale di tali cripto-attività.
È inoltre opportuno estendere il divieto vigente di fornire determinati servizi alla Federazione russa vietando la prestazione di servizi di architettura e di ingegneria, nonché di servizi di consulenza informatica e di consulenza giuridica. In linea con la classificazione centrale dei prodotti che figura in Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, «i servizi di architettura e di ingegneria» comprendono sia i servizi di architettura e di ingegneria sia i servizi integrati di ingegneria, urbanistica e architettura del paesaggio e i servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria. I «servizi di ingegneria» non comprendono l'assistenza tecnica connessa alle merci esportate in Russia, qualora la loro vendita, la loro fornitura, il loro trasferimento o la loro esportazione non siano vietati al momento della prestazione di tale assistenza tecnica. I «servizi di consulenza informatica» comprendono servizi di consulenza relativi all'installazione di hardware informatici, ivi compresi servizi di assistenza ai clienti per l'installazione di hardware informatici (ossia attrezzature fisiche) e reti informatiche, e servizi di realizzazioni informatiche, ivi compresi tutti i servizi che comportano servizi di consulenza relativi allo sviluppo e alla realizzazione di software.
I «servizi di consulenza giuridica» comprendono: l'offerta di consulenze legali ai clienti in materia di volontaria giurisdizione, comprese le transazioni commerciali, che riguardano l'applicazione o l'interpretazione della legge; la partecipazione con o per conto di clienti a transazioni commerciali, negoziati e altre trattative con terzi; e la preparazione, l'esecuzione e la verifica di documenti giuridici. I «servizi di consulenza giuridica» non comprendono la rappresentanza, la consulenza, la preparazione e la verifica di documenti nel contesto di servizi di rappresentanza legale, in particolare in materie o procedimenti dinanzi ad organi amministrativi, organi giurisdizionali o altri tribunali ufficiali debitamente costituiti, o in procedimenti arbitrali o di mediazione.
È inoltre opportuno specificare che il divieto di importare, acquistare o trasportare dalla Federazione russa armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, si applica sia all'importazione diretta che a quella indiretta.
È altresì opportuno ampliare l'elenco dei prodotti soggetti a restrizioni atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Federazione russa o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendo in tale elenco determinate sostanze chimiche, agenti nervini e merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, o che potrebbero essere utilizzati a tali fini. Le merci soggette a tale divieto sono disciplinate anche dal regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio7. In questo contesto, la decisione 2014/512/PESC deve essere considerata lex specialis e pertanto, in caso di conflitto, prevale sul regolamento (UE) 2019/125.
È parimenti opportuno vietare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Federazione russa, o per un uso nella Federazione russa. Le merci soggette a tale divieto sono disciplinate anche dal regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio8. In questo contesto, la decisione 2014/512/PESC deve essere considerata lex specialis e pertanto, in caso di conflitto, prevale sul regolamento (UE) n. 258/2012.
È inoltre opportuno prorogare il divieto di importazione dei prodotti siderurgici originari della Federazione russa o esportati dalla Federazione russa, nonché imporre restrizioni all'importazione di altri prodotti che generano entrate significative per la Federazione russa. Tale divieto si applica a beni che sono originari della Federazione russa o sono esportati dalla Federazione russa e comprendono prodotti come la pasta di legno e la carta, alcuni elementi utilizzati nell'oreficeria, come pietre e metalli preziosi, alcuni macchinari e prodotti chimici, sigarette, prodotti di plastica e prodotti finiti di origine chimica come i cosmetici. È inoltre opportuno estendere il divieto di esportazione aggiungendo nuovi prodotti all'elenco dei beni che possono contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, nonché imporre restrizioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di ulteriori beni utilizzati nel settore dell'aviazione.
L'Unione è impegnata a evitare minacce in materia di sicurezza e protezione nucleare. Pertanto, nessuna delle misure di cui al presente regolamento mira a compromettere la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile o la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo, o a compromettere la pianificazione, la costruzione e l'ingegneria, l'attivazione, la manutenzione o l'approvvigionamento di combustibile dei progetti nucleari di nuova costruzione.
Oltre ai divieti esistenti relativi alla fornitura di servizi per il trasporto marittimo di petrolio greggio e di alcuni prodotti petroliferi verso i paesi terzi, è opportuno estendere il divieto relativo al trasporto marittimo di tali beni verso i paesi terzi. Tale divieto dovrebbe essere subordinato all'introduzione da parte del Consiglio di un tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi.
È inoltre opportuno introdurre un'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore al tetto. Tale esenzione dovrebbe attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio della Russia. Per garantirne l'adeguatezza, tale esenzione dovrebbe essere limitata nel tempo e può essere rinnovata, ove ciò sia giustificato dalle esigenze di sicurezza energetica del paese terzo. L'applicazione di tale esenzione del meccanismo del tetto sui prezzi si baserebbe su un processo di attestazione che consentirebbe agli operatori della catena di approvvigionamento del petrolio russo trasportato per via marittima di dimostrare che è stato acquistato a un prezzo pari o inferiore a tale tetto sui prezzi. La Commissione, in stretta consultazione con il Consiglio, emetterebbe degli orientamenti per illustrare gli aspetti pratici dell'applicazione del tetto sui prezzi, al fine di agevolare un'applicazione uniforme e consentire condizioni di parità nell'Unione e a livello mondiale.
Nel decidere se introdurre il tetto sui prezzi, il Consiglio terrà conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi, e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe sostenere pienamente il Consiglio nell'effettuare la valutazione in merito all'insermento o meno del tetto sui prezzi, anche convocando riunioni di coordinamento con gli Stati membri e i rappresentanti dei settori industriali interessati. In seguito all'entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che rende applicabile il tetto sui prezzi, la Commissione continuerà a convocare tali riunioni per valutare, tra l'altro, le potenziali pratiche di elusione del tetto sui prezzi, quali la dismissione di bandiera delle navi, e il loro impatto sull'efficacia del meccanismo del tetto sui prezzi, e proporrà soluzioni adeguate.
Per garantire l'applicazione uniforme del tetto sui prezzi, il Consiglio dovrebbe aggiornare rapidamente il prezzo concordato con i paesi partner della coalizione per il tetto sui prezzi. Il tetto sui prezzi non pregiudicherebbe in alcun modo le eccezioni che consentono ad alcuni Stati membri di continuare a importare petrolio greggio e prodotti petroliferi dalla Russia in ragione della loro situazione specifica o di importare petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia se l'approvvigionamento di petrolio greggio dalla Russia mediante oleodotto fosse interrotto per motivi al di fuori del loro controllo. Determinati progetti che sono fondamentali per la sicurezza energetica di alcuni paesi terzi possono essere esentati dal tetto in questione.
Nel caso in cui una nave battente bandiera di un paese terzo abbia trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi russi acquistati a un prezzo superiore al tetto sui prezzi, dovrebbe essere vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresa un'assicurazione, connessi a qualsiasi trasporto futuro di petrolio greggio o di prodotti petroliferi mediante tale nave.
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) l'articolo 1 bis bis è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. È vietato, a decorrere dal 22 ottobre 2022, ricoprire cariche negli organi direttivi di qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X, parte A, prima del 16 marzo 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;
c) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato X, parte A, in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.»;
d) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 ter. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X, parte B, prima del 7 ottobre 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 2 quater. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato X, parte B, in virtù di contratti eseguiti prima dell'8 gennaio 2023.»;
2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis ter 1. Gli Stati membri che hanno autorizzato il registro del trasporto navale russo a eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati statutari e, se del caso, a rilasciare o rinnovare i relativi certificati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9, revocano tali autorizzazioni in conformità dell'articolo 8 di detta direttiva prima del 5 gennaio 2023. Durante il periodo che intercorre fino alla revoca di tali autorizzazioni, gli Stati membri non autorizzano né delegano il registro del trasporto navale russo a eseguire alcuno dei compiti che, conformemente alle norme dell'Unione in materia di sicurezza marittima, sono riservati a organizzazioni riconosciute dall'Unione, inclusi l'esecuzione di ispezioni e controlli relativi ai certificati statutari nonché il rilascio, la convalida o il rinnovo dei relativi certificati. 2. Tutti i certificati statutari rilasciati per conto di uno Stato membro dal registro del trasporto navale russo prima del 7 ottobre 2022 sono ritirati e revocati dallo Stato membro interessato, che agisce in qualità di Stato di bandiera, prima dell'8 aprile 2023. 3. In deroga alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio11, è revocato il riconoscimento da parte dell'Unione del registro del trasporto navale russo a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 e della direttiva (UE) 2016/1629. 4. Gli Stati membri che abbiano delegato eventuali compiti di ispezione al registro del trasporto navale russo, secondo quanto stabilito all'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629, in particolare per l'esecuzione di ispezioni tecniche intese a verificare la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici di cui alla direttiva (UE) 2016/1629, in particolare ai suoi allegati II e V, revocano tali autorizzazioni prima del 6 novembre 2022. 5. Gli Stati membri che abbiano delegato eventuali compiti in materia di sicurezza al registro del trasporto navale russo conformemente a quanto disposto al punto 4.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio12 o all'articolo 11 della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13, in particolare per quanto riguarda il rilascio o il rinnovo di certificati internazionali di sicurezza navale e le relative verifiche conformemente ai punti 19.1.2 e 19.2.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 725/2004, revocano tali autorizzazioni prima del 5 gennaio 2023. 6. Tutti i certificati internazionali di sicurezza navale rilasciati per conto di uno Stato membro dal registro del trasporto navale russo prima del 7 ottobre 2022 sono ritirati e revocati dallo Stato membro interessato, che agisce in qualità di governo contraente, prima dell'8 aprile 2023.
3) all'articolo 1 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.»;
4) all'articolo 1 undecies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»;
5) l'articolo 1 duodecies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 duodecies 1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti: a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. 2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti: a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. 3. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4. Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro l'8 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. 6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali prestazioni di servizi siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC. 7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VII. 8. Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali. 9. Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione di servizi necessari ad aggiornamenti di software per un uso non militare e per utenti finali non militari, consentiti dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) e dall'articolo 3 bis, paragrafo 3, lettera d). 10. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; o c) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù al diritto internazionale. 11. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per: a) garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro; b) garantire il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente; c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; o d) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione. 12. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 10 e 11 entro due settimane dal rilascio.»;
6) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasporto diretti o indiretti dalla Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi.»;
7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio14, anche non originari dell'Unione. 2. È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
8) l'articolo 4 quinquies è così modificato:
a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio15, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
b) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 6 novembre 2022, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;
c) è inserito il paragrafo seguente: «6 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»;
9) l'articolo 4 nonies bis è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica altresì, dopo l'8 aprile 2023, a qualsiasi nave certificata dal registro navale russo.»;
b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «3. Ai fini del presente articolo, con l'eccezione del paragrafo 1 bis, si intende per nave:»;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I paragrafi 1 e 1 bis non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.»;
d) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «5. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare la nave ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:»;
e) è inserito il paragrafo seguente: «5 ter. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accesso al porto o alla chiusa a una nave che: a) abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022; b) abbia riacquistato il diritto di battere la bandiera del registro dello Stato membro sottostante anteriormente al 31 gennaio 2023; e c) non sia posseduta, noleggiata, gestita o altrimenti controllata da una persona fisica russa o persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Federazione russa.»;
10) l'articolo 4 decies è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici quali elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 quando sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014; per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui al codice NC 720711 o 72071210, tale divieto si applica a decorrere a decorrere dal 1° aprile 2024 per il codice NC 720711 e dal 1° ottobre 2024 per il codice NC 72071210;»;
b) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «e) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).»;
c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XVII, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, indipendentemente dal fatto che siano elencati nella parte B di tale allegato, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;
d) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XVII, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014 che non sono elencati nella parte A di tale allegato, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici NC 720711 e 72071210, cui si applicano i paragrafi 4 e 5. 4. I divieti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 72071210: a) 3747905 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023; b) 3747905 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024; 5. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 720711: a) 487202 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023; b) 85260 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023; c) 48720 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2024 e il 31 marzo 2024; 6. I volumi dei contingenti di importazione di cui ai paragrafi 4 e 5 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione16. 7. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo. 8. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 7 entro due settimane dal rilascio.
11) l'articolo 4 duodecies è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica agli acquisti in Russia necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o destinati all'uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti. 3 ter. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3 quater. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 883/2014, o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.»;
c) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 3 quater entro due settimane dal rilascio.»;
12) all'articolo 4 terdecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri prodotti, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.»;
13) l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;
b) al paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente: «c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo»;
14) l'articolo 4 septdecies è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, fino al: a) 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 270900, b) 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710.»;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al pagamento di crediti assicurativi dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 270900, o dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 4 giugno 2022 e a condizione che la copertura assicurativa sia cessata entro la data pertinente. 4. È vietato il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 270900, a decorrere dal 5 dicembre 2022, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, a decorrere dal 5 febbraio 2023, elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014, originari della Russia o esportati dalla Russia. 5. Il divieto di cui al paragrafo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI, in conformità del paragrafo 9, lettera a), del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della presente decisione, il divieto di cui al paragrafo 4 non si applica, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che: a) il trasporto sia basato su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore; e b) il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII della presente decisione alla data della conclusione di tale contratto. 6. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano: a) dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 270900 e, dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi i prezzi stabiliti nell'allegato XI; b) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014 se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi; c) al trasporto, o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti menzionati nell'allegato XII della presente decisione verso i paesi terzi ivi indicati, per la durata specificata in tale allegato. 7. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima. 8. Qualora, dopo l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512, una nave abbia trasportato il petrolio greggio o i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 4, con prezzo di acquisto al barile superiore al prezzo fissato nell'allegato XXVIII alla data della conclusione del contratto relativo a tale acquisto, è vietato in seguito fornire i servizi di cui al paragrafo 1 in relazione al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi effettuato da tale nave. 9. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante con il sostegno della Commissione, modifica: a) l'allegato XI sulla base dei prezzi stabiliti dall'organo di fissazione del tetto sui prezzi della coalizione per il tetto sui prezzi; b) l'allegato XII sulla base dei criteri oggettivi di ammissibilità concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi, per esentare specifici progetti energetici essenziali per la sicurezza energetica di taluni paesi terzi.»;
15) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente M. Bek