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Decisione (UE) 2023/274 del Consiglio del 6 febbraio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alle modalità di scambio dell'energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/6891 relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra2 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»). L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per le materie attinenti ai suoi ambiti di competenza il comitato specializzato per l'energia («comitato specializzato») ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un comitato adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo.

L'articolo 311, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione impone a ciascuna parte di provvedere affinché l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione degli interconnettori di energia elettrica siano basate sul mercato, trasparenti e non discriminatorie. Le parti dovrebbero occuparsi, tra l'ltro e ove opportuno, del calcolo della capacità, della gestione della congestione e dell'elaborazione delle modalità di scambio per tutti i pertinenti orizzonti temporali, compreso quello del giorno prima. Ai sensi dell'articolo 311, paragrafo 1, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte deve provvedere affinché l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione tra interconnettori di energia elettrica siano coordinate tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («TSO») dell'Unione e del Regno Unito per tutti i pertinenti orizzonti temporali, fermo restando che tale coordinamento non presuppone né implica la partecipazione dei TSO del Regno Unito alle procedure dell'Unione.

L'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che, per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione nella fase del mercato del giorno prima, il comitato specializzato adotti, in via prioritaria, le misure necessarie a norma dell'articolo 317 per assicurare che i TSO elaborino modalità che stabiliscono le procedure tecniche per l'orizzonte temporale del giorno prima.

Il 22 gennaio 2021 la direzione generale dell'Energia della Commissione europea e il ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito hanno rivolto una raccomandazione preliminare ai TSO prima dell'inizio dei lavori del comitato specializzato. Per quanto riguarda il calcolo della capacità e l'assegnazione per l'orizzonte temporale del giorno prima, la raccomandazione preliminare invitava i TSO a predisporre un modello-obiettivo per il giorno prima basato sul concetto di multi-region loose volume coupling, conformemente all'articolo 312, paragrafo 1, all'articolo 317, paragrafi 2 e 3, e all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Per quanto riguarda il calcolo della capacità e l'assegnazione per orizzonti temporali diversi da quello del giorno prima, la raccomandazione preliminare invitava i TSO delle parti a elaborare una proposta comune di calendario per la messa a punto dei progetti di procedure tecniche.

Poiché il comitato specializzato ha iniziato le attività nel corso del 2021, è opportuno, ai sensi dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che ora confermi, come raccomandazione alle parti, la raccomandazione preliminare del 22 gennaio 2021, così come trasmessa dalle parti ai TSO, invitando questi ultimi ad avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica. Una volta confermata come raccomandazione del comitato specializzato, è opportuno che la raccomandazione preliminare continui a inquadrare le successive attività dei TSO attinenti a questo aspetto.

In base alla raccomandazione preliminare del 22 gennaio 2021, i TSO di entrambe le parti hanno presentato alla Commissione un'analisi costi-benefici delle opzioni per lo sviluppo del multi-region loose volume coupling di cui all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e una descrizione delle procedure tecniche corrispondenti. Il 7 maggio 2021 l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ha presentato alla Commissione un parere informale in merito a questa analisi.

La Commissione ha soppesato i risultati dell'analisi costi-benefici e il parere dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia alla luce delle prescrizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e ha comunicato le proprie constatazioni preliminari al Consiglio. Ha concluso che i risultati ottenuti dai TSO devono essere perfezionati e che sono necessarie ulteriori informazioni su tutte le opzioni vagliate. Nella riunione del comitato specializzato del 30 marzo 2022 il Regno Unito si è associato a queste conclusioni.

È pertanto opportuno sostenere l'adozione, da parte del comitato specializzato, di una raccomandazione alle parti riguardante la loro richiesta ai TSO di comunicare informazioni aggiuntive che integrino l'analisi costi-benefici e le proposte di massima di procedure tecniche, al fine di aiutare il comitato specializzato ad adempiere agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 312, paragrafo 1, e dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. È opportuno che l'Unione chieda ai propri TSO di trasmettere tali informazioni aggiuntive entro cinque mesi dalla data della richiesta.

Il comitato specializzato deve adottare quanto prima la raccomandazione a ciascuna parte in merito alle rispettive richieste ai TSO di mettere a punto le procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica. Il comitato specializzato deve adottare la raccomandazione nella prossima riunione o mediante procedura scritta, a seconda dell'opzione che si presenta prima, una volta che ciascuna parte avrà espletato le procedure interne.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato in merito alla raccomandazione a ciascuna parte con cui invita a trasmettere la richiesta ai rispettivi TSO, poiché la raccomandazione prevista sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto o sulle modalità di attuazione dell'acquis dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia di cui al progetto di raccomandazione del comitato specializzato accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, 6 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall