Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/20031, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 18, paragrafo 5,
Realizzare rapidamente un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per centrare gli obiettivi di mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili. Il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire nella nuova generazione di energia, compresa l'energia elettrica da fonti rinnovabili, prestando particolare attenzione alle regioni e agli Stati membri più isolati del mercato unionale dell'energia. Il buon funzionamento del mercato dovrebbe altresì offrire ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell'energia, il che presuppone la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
La sicurezza dell'approvvigionamento energetico è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia elettrica e all'integrazione dei mercati isolati degli Stati membri. L'energia elettrica può essere erogata ai cittadini dell'Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell'energia elettrica funzionanti e, in particolare, le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell'energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività economica e il benessere dei cittadini dell'Unione.
Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; esso fissa, in particolare, norme per l'allocazione della capacità e la gestione della congestione relative alle interconnessioni e ai sistemi di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Al fine di effettuare la transizione verso un mercato dell'energia elettrica veramente integrato, è necessario armonizzare ulteriormente le vigenti norme in materia di allocazione della capacità, gestione della congestione e scambi nel settore dell'energia elettrica. Il presente regolamento fissa pertanto norme armonizzate de minimis per un coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro per un sistema moderno ed efficiente di allocazione della capacità e di gestione della congestione, in grado di agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, consentire un uso più efficiente della rete e incentivare la concorrenza, a vantaggio dei consumatori.
Per attuare il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, è necessario che i gestori dei sistemi di trasmissione (Transmission System Operators, «TSO») calcolino in modo coordinato la capacità transfrontaliera disponibile. A tal fine, è necessario che i TSO stabiliscano un modello comune di rete che comprenda stime orarie di generazione, carico e stato della rete. La capacità disponibile è di norma calcolata con il cosiddetto metodo di calcolo basato sul flusso, che tiene conto del fatto che l'energia elettrica può fluire attraverso percorsi diversi e che ottimizza la capacità disponibile su reti altamente interconnesse. La capacità transfrontaliera disponibile dovrebbe rappresentare uno degli elementi chiave per l'ulteriore processo di calcolo, in cui tutte le offerte di acquisto e di vendita nell'Unione raccolte dalle borse dell'energia elettrica vengono abbinate, tenendo conto della capacità transfrontaliera disponibile, in modo ottimale dal punto di vista economico. Il coupling unico del giorno prima e il coupling unico infragiornaliero garantiscono che il flusso dell'energia vada di norma dalle zone in cui il prezzo è basso verso quelle in cui è alto.
Il gestore del market coupling (Market Coupling Operator, «MCO») utilizza un algoritmo specifico per abbinare in modo ottimale le offerte di vendita e di acquisto. I risultati del calcolo dovrebbero essere messi a disposizione di tutte le borse dell'energia elettrica su base non discriminatoria. Sulla base dei risultati del calcolo effettuato dall'MCO, le borse dell'energia elettrica dovrebbero informare i propri clienti in merito alle offerte di vendita e alle offerte di acquisto vincitrici. L'energia dovrebbe quindi essere trasferita in tutta la rete, in base ai risultati del calcolo effettuato dall'MCO. Il processo relativo al coupling unico del giorno prima e quello utilizzato per il coupling unico infragiornaliero sono simili, con la sola differenza che per il coupling infragiornaliero si utilizza un processo continuo nell'intero arco della giornata e non un calcolo unico come per il coupling del giorno prima.
Il calcolo della capacità per gli orizzonti temporali del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero dovrebbe essere coordinato almeno a livello regionale al fine di garantire l'affidabilità del calcolo e ottimizzare la capacità resa disponibile sul mercato. È opportuno elaborare metodologie comuni per il calcolo della capacità a livello regionale per definire i dati di partenza, l'approccio per il calcolo e i requisiti per la convalida. Le informazioni relative alla capacità disponibile dovrebbero essere aggiornate in tempo utile sulla base delle informazioni più recenti mediante un efficiente processo di calcolo della capacità.
Esistono due approcci ammissibili ai fini del calcolo della capacità interzonale: l'approccio basato sul flusso oppure l'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione. L'approccio basato sul flusso dovrebbe essere usato come metodo primario per il calcolo della capacità del giorno prima e infragiornaliera nei casi in cui la capacità interzonale fra zone di offerta è altamente interdipendente. È opportuno introdurre l'approccio basato sul flusso solo dopo aver consultato gli operatori del mercato e aver loro concesso il tempo sufficiente per una transizione agevole. L'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione dovrebbe essere applicato solo nelle regioni in cui la capacità interzonale è meno interdipendente e ove sia possibile dimostrare che l'approccio basato sul flusso non apporterebbe un valore aggiunto.
Per calcolare in modo coordinato la capacità interzonale, è opportuno definire un modello di rete comune ai fini del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero che rappresenti il sistema europeo interconnesso. Il modello comune di rete dovrebbe includere un modello del sistema di trasmissione con l'ubicazione delle unità di generazione e i carichi pertinenti per il calcolo della capacità interzonale. Ai fini della creazione del modello comune di rete, è essenziale che ogni TSO comunichi informazioni precise e tempestive.
Ogni TSO dovrebbe preparare un modello individuale di rete del proprio sistema e inviarlo ai TSO incaricati di fondere i singoli modelli in un modello comune di rete. I modelli individuali di rete dovrebbero comprendere informazioni relative alle unità di generazione e ai carichi.
I TSO dovrebbero utilizzare una serie comune di azioni correttive, come gli scambi in controflusso o il ridispacciamento, per gestire sia le congestioni interne sia quelle interzonali. Al fine di agevolare un'allocazione della capacità più efficiente ed evitare inutili riduzioni delle capacità transfrontaliere, i TSO dovrebbero coordinare il ricorso alle azioni correttive nel calcolo della capacità.
Le zone di offerta che riflettono la distribuzione dell'offerta e della domanda costituiscono un elemento cardine degli scambi di energia elettrica basati sul mercato nonché un prerequisito per realizzare l'intero potenziale dei metodi di allocazione di capacità, compreso il metodo basato sul flusso. È pertanto opportuno definire zone di offerta in modo da garantire una gestione efficiente della congestione e l'efficienza complessiva del mercato. Le zone di offerta possono essere modificate successivamente suddividendo, unendo o regolando i confini delle stesse. Le zone di offerta dovrebbero essere identiche per tutti gli orizzonti temporali del mercato. Il processo di riesame delle configurazioni delle zone di offerta contemplato dal presente regolamento avrà un ruolo importante nell'identificare le strozzature strutturali e consentirà di delineare in modo più efficiente le zone di offerta.
I TSO dovrebbero attuare un ridispacciamento coordinato di rilevanza transfrontaliera o scambi in controflusso a livello regionale o superiore. Il ridispacciamento di rilevanza transfrontaliera o gli scambi in controflusso dovrebbero essere coordinati con il ridispacciamento o gli scambi in controflusso all'interno dell'area di controllo.
Si dovrebbe allocare la capacità negli orizzonti temporali del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero, attraverso metodi di allocazione implicita, in particolare metodi in grado di allocare contemporaneamente energia elettrica e capacità. Nel caso del coupling unico del giorno prima si dovrebbe utilizzare il metodo delle aste implicite, mentre per il coupling unico infragiornaliero si dovrebbe ricorrere all'allocazione implicita continua. Il metodo delle aste implicite dovrebbe basarsi su interfacce efficaci e puntuali fra TSO, borse dell'energia elettrica e una serie di altre parti per far sì che l'allocazione della capacità e la gestione della congestione siano effettuate in modo efficiente.
Per ragioni di efficienza e per realizzare il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero il più rapidamente possibile, si dovrebbero utilizzare i gestori di mercato esistenti nonché le soluzioni già adottate, se opportuno, senza precludere la concorrenza di nuovi gestori.
La Commissione europea, in collaborazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia»), può istituire o designare un'entità unica regolamentata per lo svolgimento delle funzioni comuni di MCO connesse al funzionamento del mercato del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.
Lo sviluppo di mercati infragiornalieri più liquidi che consentano alle parti di equilibrare le rispettive posizioni secondo modalità più vicine al tempo reale dovrebbe agevolare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nel mercato unionale dell'energia elettrica, fattore che a sua volta permetterà di conseguire più facilmente gli obiettivi strategici in materia di energia rinnovabile.
La capacità interzonale del giorno prima e infragiornaliera dovrebbe essere irrevocabile per consentire un'allocazione transfrontaliera efficace.
Affinché si possano svolgere le aste implicite in tutta l'Unione è necessario garantire un processo di price coupling valido per tutta l'UE. Tale processo dovrebbe rispettare la capacità di trasmissione e i vincoli di allocazione e dovrebbe essere concepito in modo da consentire l'applicazione o l'estensione in tutta l'UE nonché lo sviluppo di nuovi tipi di prodotto.
Le borse dell'energia elettrica raccolgono le offerte di vendita e di acquisto all'interno di diversi orizzonti temporali; tali offerte vengono quindi utilizzate come dati di immissione ai fini del calcolo della capacità nel processo del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. Ne consegue pertanto che le regole che disciplinano gli scambi commerciali di energia elettrica fissate dal presente regolamento richiedono un quadro istituzionale per le borse dell'energia elettrica. I requisiti comuni relativi alla nomina dei gestori del mercato elettrico designati (Nominated Electricity Market Operators, in appresso «NEMO») e alle loro mansioni dovrebbero agevolare la realizzazione degli obiettivi del regolamento (CE) n. 714/2009 e consentire al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero di tenere in debita considerazione il mercato interno.
La messa a punto di un processo di coupling unico del giorno prima e infragiornaliero richiede la cooperazione tra le borse dell'energia elettrica potenzialmente in concorrenza, al fine di stabilire funzioni comuni di market coupling. Per questa ragione, le attività di sorveglianza e il rispetto delle norme in materia di concorrenza rivestono la massima importanza per quanto concerne queste funzioni comuni.
Nonostante la creazione di un algoritmo affidabile per l'abbinamento di offerte di vendita e di acquisto e la definizione di adeguate procedure di riserva, possono verificarsi situazioni in cui il processo di price coupling non è in grado di produrre risultati. È pertanto necessario disporre di soluzioni alternative a livello nazionale e regionale per garantire comunque l'allocazione della capacità.
Si dovrebbe introdurre una determinazione dei prezzi affidabile per la capacità di trasmissione per l'orizzonte temporale del mercato infragiornaliero al fine di riflettere la congestione se la capacità è ridotta.
Gli eventuali costi sostenuti in modo efficiente per garantire l'irrevocabilità della capacità e per definire processi atti ad assicurare la conformità con il presente regolamento dovrebbero essere recuperati in modo tempestivo attraverso tariffe di rete o meccanismi idonei. I NEMO, anche nell'espletamento delle funzioni di MCO, dovrebbero disporre della facoltà di recuperare i costi sostenuti se sostenuti in modo efficiente, ragionevole e proporzionato.
Al fine di evitare ritardi e controversie connessi alla ripartizione dei costi, prima dell'avvio del processo di attuazione occorre concordare norme per la ripartizione dei costi comuni del coupling unico del giorno prima e del coupling unico infragiornaliero fra NEMO e TSO dei diversi Stati membri.
La cooperazione fra TSO, NEMO e autorità di regolamentazione è necessaria per promuovere il completamento e il funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia elettrica e per garantire una gestione ottimale, un funzionamento coordinato e uno sviluppo tecnico robusto del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nell'Unione. I TSO, i NEMO e le autorità di regolamentazione dovrebbero sfruttare le sinergie derivanti dall'allocazione della capacità e dai progetti di gestione della congestione per contribuire allo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica. Essi dovrebbero basarsi sull'esperienza acquisita, rispettare le decisioni adottate e usare soluzioni sviluppate nell'ambito di tali progetti.
Al fine di garantire una stretta cooperazione fra i TSO, i NEMO e le autorità di regolamentazione, è necessario istituire un quadro di governance solido, affidabile e non discriminatorio a livello unionale per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.
L'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente senza una serie specifica di norme armonizzate per il calcolo della capacità, la gestione della congestione e gli scambi commerciali di energia elettrica.
Tuttavia il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dovrebbero essere attuati gradualmente, in quanto il quadro normativo relativo al commercio di energia elettrica e la struttura fisica della rete di trasmissione sono caratterizzati da differenze di rilievo fra gli Stati membri e le regioni. L'introduzione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero richiede pertanto un allineamento successivo delle metodologie esistenti in materia di calcolo e allocazione della capacità nonché di gestione della congestione. Il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero possono quindi essere introdotti a livello regionale in fase intermedia se necessario.
Il coupling unico del giorno prima e il coupling unico infragiornaliero esigono l'introduzione di prezzi di equilibrio armonizzati minimi e massimi che contribuiscano a rafforzare le condizioni di investimento per ottenere una capacità sicura e la sicurezza dell'approvvigionamento sul lungo termine negli e fra gli Stati membri.
Considerato il grado di complessità e di dettaglio eccezionalmente elevato dei termini e delle condizioni o delle metodologie necessari all'applicazione integrale del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, alcuni di questi elementi dovrebbero essere sviluppati dai TSO e dai NEMO e approvati dalle autorità di regolamentazione. Tuttavia, l'elaborazione di tali termini, condizioni e metodologie da parte dei TSO e delle borse dell'energia elettrica nonché la loro successiva approvazione da parte delle autorità di regolamentazione non devono ritardare il completamento del mercato interno dell'energia elettrica. È quindi necessario includere disposizioni specifiche sulla cooperazione fra TSO, NEMO e autorità di regolamentazione.
In linea con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2, l'Agenzia deve adottare una decisione se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di raggiungere un accordo su termini, condizioni o metodologie comuni.
Il presente regolamento è stato elaborato in stretta collaborazione con l'ACER, l'ENTSO-E e le parti interessate, al fine di adottare regole efficaci, equilibrate e proporzionate in modo trasparente e partecipativo. A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 714/2009, la Commissione consulta l'ACER, l'ENTSO-E e le altre parti interessate, nella fattispecie i NEMO, prima di proporre eventuali modifiche del presente regolamento.
Il presente regolamento integra l'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009, conformemente ai principi stabiliti all'articolo 16 di detto regolamento.
A causa delle importanti sfide rappresentate dall'introduzione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero nell'attuale mercato di Irlanda e Irlanda del Nord, è in corso una profonda riforma. È pertanto necessario disporre di tempo supplementare per attuare diverse parti del presente regolamento, mediante l'adozione di taluni accordi transitori.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce orientamenti dettagliati in materia di allocazione della capacità interzonale e di gestione della congestione relativamente ai mercati del giorno prima e infragiornaliero, compresi i requisiti per l'adozione di metodologie comuni per determinare i volumi di capacità disponibili simultaneamente fra zone di offerta, i criteri per valutare l'efficienza nonché un processo di riesame per definire le zone di offerta.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le interconnessioni nell'Unione, fatta eccezione per i sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnessioni.
3. Negli Stati membri in cui sono presenti più gestori dei sistemi di trasmissione, il presente regolamento si applica a tutti i gestori dei sistemi di trasmissione operanti nello Stato membro in questione. Se un gestore di sistema di trasmissione non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento, gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di rispettare tali obblighi sia attribuita a uno o più gestori di sistemi di trasmissione specifici diversi.
4. Il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione possono essere aperti ai gestori di mercato e ai TSO che operano in Svizzera, a condizione che la legge nazionale di tale paese attui le principali disposizioni della legislazione dell'UE relativa al mercato dell'energia elettrica e che esista un accordo intergovernativo sulla cooperazione in materia fra l'UE e la Svizzera.
5. Subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di cui al precedente paragrafo 4, la partecipazione della Svizzera al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero è decisa dalla Commissione sulla base di un parere dell'Agenzia. I diritti e le responsabilità dei NEMO e dei TSO svizzeri partecipanti al coupling unico del giorno prima sono coerenti con i diritti e le responsabilità dei NEMO e dei TSO attivi nell'Unione onde consentire un buon funzionamento dei sistemi di coupling del giorno prima e infragiornaliero attuati a livello unionale e condizioni di parità per tutte le parti interessate.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 714/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione3 e all'articolo 2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4.
Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
1. «modello individuale di rete», insieme di dati che descrive le caratteristiche del sistema energetico (generazione, carico e topologia della rete) e le relative regole per la modifica di queste caratteristiche durante il calcolo della capacità, predisposto dai TSO responsabili e destinato ad essere integrato con altri modelli individuali di rete per creare il modello comune di rete;
2. «modello comune di rete», insieme di dati condiviso a livello unionale e concordato fra i diversi TSO, che descrive la principale caratteristica del sistema elettrico (generazione, carichi e topologia della rete) e le regole per la modifica di queste caratteristiche durante il calcolo della capacità;
3. «regione di calcolo della capacità», l'area geografica in cui si applica il calcolo coordinato della capacità;
4. «scenario», lo stato previsto del sistema energetico per un dato orizzonte temporale;
5. «posizione netta», la somma netta delle esportazioni e delle importazioni di energia elettrica per ogni periodo rilevante di mercato per zona di offerta;
6. «vincoli di allocazione», vincoli da rispettare nell'allocazione della capacità necessari a mantenere il sistema di trasmissione entro i limiti di sicurezza operativa che non sono stati tradotti in capacità interzonale o necessari a incrementare l'efficienza dell'allocazione della capacità;
7. «limiti di sicurezza operativa», i limiti operativi accettabili per un funzionamento sicuro della rete, come i limiti termici, di tensione, di corrente di cortocircuito, di frequenza e di stabilità dinamica;
8. «approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione», metodo di calcolo della capacità basato sul principio della valutazione e definizione ex ante dello scambio massimo di energia fra zone di offerta limitrofe;
9. «approccio basato sul flusso», metodo di calcolo della capacità in cui gli scambi energetici fra zone di offerta sono limitati dai fattori di distribuzione dei flussi di potenza e dai margini disponibili sugli elementi critici di rete;
10. «contingenza», i guasti, individuati, possibili o già avvenuti, di un elemento, compresi non solo gli elementi del sistema di trasmissione, ma anche gli elementi relativi agli utenti importanti della rete elettrica e alla rete di distribuzione, se pertinenti ai fini della sicurezza operativa del sistema di trasmissione;
11. «responsabile del calcolo coordinato della capacità», entità avente/i il compito di calcolare la capacità di trasmissione, a livello regionale o superiore;
12. «criteri di cambiamento di generazione (Generation Shift Keys, “GSK”)», metodo per tradurre la modifica di una posizione netta di una data zona di offerta in stime di specifici incrementi o decrementi di immissione nel modello comune di rete;
13. «contromisura», qualunque misura posta in atto da uno o più TSO, manualmente o automaticamente, per mantenere la sicurezza operativa;
14. «margine operativo di trasmissione», la riduzione della capacità interzonale a garanzia delle incertezze nel calcolo della capacità;
15. «orario del mercato», l'ora dell'Europa Centrale, solare o legale a seconda di quella in vigore;
16. «rendita di congestione», proventi derivanti dall'allocazione della capacità;
17. «congestione di mercato», situazione in cui il surplus economico in esito al coupling unico del giorno prima o infragiornaliero è stato limitato dalla capacità interzonale o da vincoli di allocazione;
18. «congestione fisica», situazione di rete, in cui i flussi di energia previsti o realizzati superano i limiti termici degli elementi di rete e la stabilità di tensione o i limiti di stabilità angolare del sistema elettrico;
19. «congestione strutturale», congestione nel sistema di trasmissione che può essere definita in modo inequivocabile, è prevedibile, è geograficamente stabile nel tempo e si ripete frequentemente in presenza di condizioni normali del sistema energetico;
20. «abbinamento (matching)», modalità di contrattazione mediante la quale gli ordini di vendita sono abbinati a idonei ordini di acquisto per garantire la massimizzazione del surplus economico in esito al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero;
21. «ordine», intenzione di acquistare o vendere energia o capacità espressa da un operatore di mercato con condizioni di esecuzione specificate;
22. «ordini abbinati», tutti gli ordini, di acquisto e di vendita, abbinati dall'algoritmo di price coupling o dall'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua;
23. «gestore del mercato elettrico designato (Nominated Electricity Market Operator, “NEMO”)», entità designata dall'autorità competente per espletare mansioni relative al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero;
24. «registro comune degli ordini», modulo del sistema del coupling infragiornaliero in contrattazione continua che raccoglie tutti gli ordini abbinabili provenienti dai NEMO partecipanti al coupling unico infragiornaliero e che effettua un abbinamento continuo di tali ordini;
25. «negoziazione», uno o più ordini abbinati;
26. «coupling unico del giorno prima», il processo di aste in cui gli ordini raccolti sono abbinati e la capacità interzonale è allocata simultaneamente per diverse zone di offerta nel mercato del giorno prima;
27. «coupling unico infragiornaliero», il processo continuo in cui gli ordini raccolti sono abbinati e la capacità interzonale è allocata simultaneamente per diverse zone di offerta nel mercato infragiornaliero;
28. «algoritmo di price coupling», algoritmo utilizzato nel coupling unico del giorno prima per l'abbinamento simultaneo degli ordini e l'allocazione delle capacità interzonali;
29. «algoritmo di abbinamento degli scambi in contrattazione continua», algoritmo utilizzato nel coupling unico infragiornaliero per l'abbinamento degli ordini e l'allocazione delle capacità interzonali in continuo;
30. «funzione di gestore del market coupling (Market Coupling Operator, “MCO”)», funzione di abbinamento degli ordini per le diverse le zone di offerta nei mercati del giorno prima e infragiornaliero, con allocazione simultanea delle capacità interzonali;
31. «prezzo di equilibrio», prezzo determinato dall'abbinamento dell'ordine di vendita più alto accettato e dell'ordine di acquisto più basso accettato sul mercato dell'energia elettrica;
32. «scambio programmato», trasferimento programmato di energia elettrica tra aree geografiche per ogni periodo rilevante di mercato in una determinata direzione;
33. «responsabile del calcolo degli scambi programmati», entità avente/i il compito di calcolare gli scambi programmati;
34. «orizzonte temporale del mercato del giorno prima», intervallo temporale del mercato dell'energia elettrica fino all'orario di chiusura del mercato del giorno prima, in cui, per ogni periodo rilevante di mercato, i prodotti sono negoziati il giorno prima della consegna;
35. «termine per l'irrevocabilità del giorno prima», momento dopo il quale la capacità interzonale diviene irrevocabile;
36. «orario di chiusura del mercato del giorno prima», momento fino al quale si accettano gli ordini nel mercato del giorno prima;
37. «orizzonte temporale del mercato infragiornaliero», intervallo temporale del mercato dell'energia elettrica successivo all'orario di apertura e antecedente l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, in cui, per ciascun periodo rilevante di mercato, si eseguono transazioni commerciali relative all'energia elettrica prima della consegna dei prodotti contrattati;
38. «orario di apertura del mercato infragiornaliero interzonale», momento in cui si rilascia capacità interzonale fra zone di offerta per un dato periodo rilevante di mercato e un dato confine della zona di offerta;
39. «orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale», momento in cui non è più consentita l'allocazione di capacità interzonale per un dato periodo rilevante di mercato;
40. «modulo di gestione della capacità», sistema contenente informazioni aggiornate sulla capacità interzonale disponibile ai fini dell'allocazione della capacità interzonale infragiornaliera;
41. «prodotto infragiornaliero non standard», prodotto per il coupling infragiornaliero in contrattazione continua per una consegna non costante di energia o per un periodo superiore a un periodo rilevante di mercato, avente caratteristiche specifiche intese a riflettere le prassi di gestione del sistema o le esigenze del mercato, per esempio ordini che interessano più periodi rilevanti di mercato o prodotti che riflettono i costi di avvio delle unità di produzione;
42. «controparte centrale», entità avente/i il compito di stipulare con gli operatori del mercato mediante la novazione dei contratti derivanti dal processo di abbinamento e di organizzare con altre controparti centrali o shipping agent il trasferimento delle posizioni nette in esito all'allocazione della capacità;
43. «shipping agent», entità avente/i il compito di trasferire le posizioni nette fra diverse controparti centrali;
44. «irrevocabilità», garanzia che i diritti di capacità interzonale resteranno invariati o saranno compensati se tuttavia modificati;
45. «forza maggiore», qualunque evento imprevedibile o inusuale o situazione al di fuori del ragionevole controllo di un TSO e non ascrivibile alla responsabilità dello stesso, che non può essere evitato o superato con ragionevole previdenza, che non può essere risolto attraverso misure ragionevolmente possibili sotto il profilo tecnico, finanziario o economico per il TSO, effettivamente verificatosi e obiettivamente accertabile e che impedisce in via temporanea o definitiva al TSO di adempiere i propri obblighi a norma del presente regolamento;
46. «surplus economico in esito al coupling unico del giorno prima o al coupling infragiornaliero», somma i) del surplus dei fornitori in esito al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero per il periodo rilevante, ii) del surplus dei consumatori in esito al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero, iii) delle rendite di congestione e iv) di altri costi e benefici collegati nel caso in cui questi determinino un incremento dell'efficienza economica per il periodo rilevante, dove il surplus dei fornitori e dei consumatori è dato dalla differenza fra gli ordini accettati e il prezzo di equilibrio per unità di energia moltiplicato per il volume di energia degli ordini.
Art. 3 Obiettivi della cooperazione in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione
Il presente regolamento intende:
a) promuovere un'effettiva concorrenza nella generazione, nello scambio e nell'approvvigionamento di energia elettrica;
b) garantire un utilizzo ottimale delle infrastrutture di trasmissione;
c) garantire la sicurezza operativa;
d) ottimizzare il calcolo e l'allocazione della capacità interzonale;
e) garantire un trattamento equo e non discriminatorio dei TSO, dei NEMO, dell'Agenzia, delle autorità di regolamentazione e degli operatori del mercato;
f) garantire e rafforzare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni;
g) contribuire al funzionamento efficiente di lungo termine e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore dell'energia elettrica nell'Unione;
h) soddisfare l'esigenza di una formazione dei prezzi e dei mercati equa e ordinata;
i) creare condizioni paritarie per i NEMO;
j) fornire un accesso non discriminatorio alla capacità interzonale.
Art. 4 Nomina e revoca dei NEMO
1. Ogni Stato membro connesso elettricamente a una zona di offerta di un altro Stato membro garantisce che entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento siano nominati uno o più NEMO per eseguire il coupling unico del giorno prima e/o infragiornaliero. A tal fine i gestori di mercato nazionali e non nazionali possono essere invitati a presentare la candidatura alla nomina di NEMO.
2. Ogni Stato membro interessato garantisce la nomina di almeno un NEMO in ogni zona di offerta del proprio territorio. I NEMO sono nominati per un periodo iniziale di quattro anni. Fatta eccezione per i casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri accettano con cadenza almeno annuale le domande di nomina.
3. Salvo diversamente disposto dagli Stati membri, le autorità di regolamentazione sono le autorità responsabili della nomina dei NEMO nonché del monitoraggio della conformità ai criteri di nomina e, nel caso dei monopoli legali nazionali, dell'approvazione dei corrispettivi dei NEMO o della metodologia per il calcolo di queste. Gli Stati membri possono incaricare autorità diverse dalle autorità di regolamentazione ai fini della nomina. In tal caso gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente per la nomina abbia gli stessi diritti e obblighi delle autorità di regolamentazione onde svolgere in modo efficace le proprie mansioni.
4. L'autorità competente per la nomina accerta che i candidati NEMO soddisfino i criteri di cui all'articolo 6. Tali criteri si applicano indipendentemente dal fatto che siano nominati uno o più NEMO. Nella decisione di nomina dei NEMO si evita ogni forma di discriminazione, in particolare fra candidati nazionali e non nazionali. Qualora l'autorità competente per la nomina non sia l'autorità di regolamentazione, quest'ultima esprime un parere relativo alla misura in cui il candidato alla nomina soddisfa i criteri di nomina di cui all'articolo 6. Le nomine dei NEMO sono rifiutate solo se i criteri di nomina di cui all'articolo 6 non sono soddisfatti o non sono conformi all'articolo 5, paragrafo 1.
5.
Un NEMO nominato in uno Stato membro ha la facoltà di proporre servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri con esecuzione in un altro Stato membro. Le regole di negoziazione in quest'ultimo Stato membro si applicano senza procedere alla nomina di NEMO per tale Stato membro. Le autorità competenti per la nomina monitorano tutti i NEMO che effettuano il coupling unico del giorno prima e/o il coupling infragiornaliero nel rispettivo Stato membro. A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 714/2009, le autorità competenti per la nomina garantiscono il rispetto di detto regolamento da parte di tutti i NEMO che effettuano il coupling unico del giorno prima e/o il coupling infragiornaliero nel rispettivo Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui sono stati nominati. Le autorità incaricate della nomina dei NEMO, del loro monitoraggio e dell'applicazione delle regole si scambiano tutte le informazioni necessarie a una supervisione efficiente delle attività dei NEMO.
Un NEMO nominato è tenuto a notificare all'autorità competente per la nomina di un altro Stato membro se propone di effettuare il coupling unico del giorno prima o infragiornaliero in tale Stato membro due mesi prima di iniziare l'operazione.
6. In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, uno Stato membro può rifiutare i servizi di negoziazione di un NEMO nominato in un altro Stato membro se:
a) esiste un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri nello Stato membro o nella zona di offerta dello Stato membro in cui avviene la consegna, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, oppure
b) lo Stato membro in cui avviene la consegna può determinare che esistono ostacoli tecnici alla consegna in detto Stato membro di energia elettrica acquistata sui mercati del giorno prima e infragiornaliero attraverso i NEMO nominati in un altro Stato membro in relazione all'esigenza di garantire la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento mantenendo nel contempo la sicurezza operativa oppure
c) le regole di negoziazione nello Stato membro di consegna non sono compatibili con la consegna in detto Stato membro di energia elettrica acquistata sulla base dei servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri erogati da un NEMO nominato in un altro Stato membro oppure
d) il NEMO è un monopolio legale nazionale ai sensi dell'articolo 5 nello Stato membro in cui è nominato.
7. In caso di decisione di rifiutare i servizi di negoziazione del giorno prima o infragiornalieri con consegna in un altro Stato membro, lo Stato membro di consegna notifica la propria decisione al NEMO e all'autorità competente per la nomina dello Stato membro in cui il NEMO è nominato, nonché all'Agenzia e alla Commissione. Il rifiuto è debitamente motivato. Nei casi delineati al paragrafo 6, lettere b) e c), la decisione di rifiutare i servizi di negoziazione con consegna in un altro Stato membro stabilisce anche come ed entro quando gli ostacoli tecnici alla negoziazione possono essere superati o le regole di negoziazione nazionali possono essere rese compatibili con i servizi di negoziazione con consegna in un altro Stato membro. L'autorità dello Stato membro competente per la nomina che rifiuta i servizi di negoziazione indaga sulla decisione e pubblica un parere in merito al modo in cui eliminare gli ostacoli o rendere compatibili i servizi di negoziazione e le regole di negoziazione.
8. Lo Stato membro in cui è stato nominato il NEMO garantisce la revoca della nomina qualora un NEMO non sia in grado di continuare a soddisfare i criteri di cui all'articolo 6 e non sia in grado di ripristinare la conformità entro sei mesi dalla notifica di inadempienza da parte dell'autorità competente per la nomina. Se l'autorità di regolamentazione non è competente per la nomina e il monitoraggio, essa è consultata in merito alla revoca. Contemporaneamente alla notifica al NEMO, l'autorità competente per la nomina notifica l'inadempienza anche all'autorità competente per la nomina dell'altro Stato membro in cui il NEMO è attivo.
9. Se l'autorità competente per la nomina di uno Stato membro ritiene che un NEMO attivo ma non nominato nel suo paese sia inadempiente per quanto attiene ai criteri di cui all'articolo 6 in merito alle attività svolte in tale paese, è tenuta a notificare l'inadempienza al NEMO. Se il NEMO non ripristina la conformità entro tre mesi dalla notifica, l'autorità competente per la nomina può sospendere il diritto di proporre servizi di negoziazione infragiornalieri e del giorno prima in tale Stato membro fino al ripristino della conformità. L'autorità competente per la nomina invia la notifica all'autorità competente per la nomina dello Stato membro in cui il NEMO è nominato, all'Agenzia e alla Commissione.
10. L'autorità competente per la nomina informa l'Agenzia della nomina e della revoca dei NEMO. L'Agenzia cura sul proprio sito web un elenco dei NEMO nominati, il loro stato e il luogo ove essi sono attivi.
Art. 5 Nomina dei NEMO in caso di monopolio nazionale legale dei servizi di negoziazione
1.
Se al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento in uno Stato membro o in una zona di offerta dello Stato membro esiste già un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri, che esclude la nomina di più di un NEMO, lo Stato membro interessato ne invia notifica alla Commissione entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e può rifiutare la nomina di più di un NEMO per zona di offerta.
Se vi sono diversi candidati alla nomina di NEMO unico, lo Stato membro in questione nomina il candidato che soddisfa al meglio i criteri di cui all'articolo 6. Se uno Stato membro rifiuta la nomina di più NEMO per zona di offerta, la competente autorità nazionale stabilisce o approva i corrispettivi dei NEMO per la compravendita sul mercato del giorno prima e su quello infragiornaliero, con un anticipo sufficiente rispetto alla loro entrata in vigore, o ne specifica le metodologie di calcolo.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 4, paragrafo 6, lo Stato membro interessato può altresì rifiutare i servizi di negoziazione transfrontalieri di un NEMO nominato in un altro Stato membro; tuttavia la protezione delle borse elettriche esistenti in tale Stato membro da svantaggi economici derivanti dalla concorrenza non è un motivo di rifiuto valido.
2. Ai fini del presente regolamento, un monopolio nazionale legale esiste ove la legge nazionale disponga esplicitamente che in uno Stato membro o in una zona di offerta di uno Stato membro non più di un'entità possa effettuare servizi di negoziazione infragiornalieri e del giorno prima.
3. Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 714/2009, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo sviluppo del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero negli Stati membri, ponendo l'accento in modo particolare sullo sviluppo della concorrenza fra NEMO. In base a detta relazione e se ritiene che non sussista l'esigenza di mantenere i monopoli legali nazionali o se il persistente rifiuto di uno Stato membro di consentire i servizi di negoziazione transfrontalieri di un NEMO nominato in un altro Stato membro, la Commissione può ritenere opportuno adottare adeguate misure legislative o di altra natura al fine di incrementare ulteriormente la concorrenza e gli scambi commerciali fra gli Stati membri e al loro interno. Nella relazione la Commissione include altresì una valutazione della governance del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero istituiti dal presente regolamento, insistendo sulla trasparenza delle funzioni di MCO svolte congiuntamente dai NEMO. In base a detta relazione e se ritiene che lo svolgimento della funzione monopolistica di MCO e di altre mansioni di NEMO costituisca un'ambiguità, la Commissione può ritenere opportuno adottare adeguate misure legislative o di altra natura al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza e il funzionamento efficiente del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.
Art. 6 Criteri di nomina dei NEMO
1. Un candidato può essere nominato NEMO solo se soddisfa tutti i criteri in appresso:
a) si è procurato o usa risorse adeguate per una gestione comune, coordinata e conforme del coupling unico del giorno prima e/o infragiornaliero, ivi comprese le risorse necessarie per svolgere le funzioni di NEMO, le risorse finanziarie, i sistemi informatici, le infrastrutture tecniche e le procedure operative necessari oppure fornisce le prove di possedere la capacità di disporre di tali risorse entro un periodo preliminare ragionevole prima di assumere le mansioni di cui all'articolo 7;
b) garantisce che gli operatori del mercato abbiano libero accesso alle informazioni relative alle mansioni di NEMO a norma dell'articolo 7;
c) è efficiente in termini di costi per quanto attiene al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero e nella contabilità interna tiene conti distinti per le funzioni di MCO e le altre attività onde evitare sovvenzioni incrociate;
d) ha un livello adeguato di separazione delle attività dagli altri operatori del mercato;
e) se designato quale monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri in uno Stato membro, non si avvale delle tariffe di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per finanziare le sue attività del giorno prima o infragiornaliere in uno Stato membro diverso da quello in cui tali tariffe sono riscosse;
f) è in grado di trattare tutti gli operatori del mercato in modo non discriminatorio;
g) dispone di idonei meccanismi di vigilanza del mercato;
h) ha concluso gli opportuni accordi di trasparenza e riservatezza con gli operatori del mercato e i TSO;
i) è in grado di offrire i servizi di compensazione e regolamento necessari;
j) è in grado di dotarsi dei sistemi e delle procedure di comunicazione necessari per coordinarsi con i TSO dello Stato membro.
2. I criteri di nomina di cui al paragrafo 1 sono applicati in modo che la concorrenza fra i NEMO sia organizzata in modo equo e non discriminatorio.
Art. 7 Mansioni dei NEMO
1.
I NEMO agiscono in qualità di operatori del mercato sui mercati nazionali o regionali per effettuare il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero in collaborazione con i TSO. Essi ricevono gli ordini dagli operatori del mercato, hanno la totale responsabilità di abbinare e allocare gli ordini conformemente ai risultati del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, pubblicano i prezzi e procedono alla compensazione e al regolamento dei contratti in esito alle negoziazioni secondo gli accordi e le regole vigenti fra gli operatori.
In relazione al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, i NEMO sono responsabili in particolare dei seguenti compiti:
a) espletano le funzioni di MCO di cui al paragrafo 2 in coordinamento con gli altri NEMO;
b) stabiliscono collettivamente i requisiti relativi al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, i requisiti per le funzioni di MCO e l'algoritmo di price coupling in merito a tutti gli aspetti connessi al funzionamento del mercato dell'energia elettrica a norma del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 36 e 37;
c) determinano i prezzi massimi e minimi a norma degli articoli 41 e 54;
d) rendono anonime e condividono le informazioni sugli ordini ricevute necessarie per lo svolgimento delle funzioni di MCO di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 40 e 53;
e) valutano i risultati calcolati dalle funzioni di MCO, di cui al paragrafo 2, assegnando gli ordini sulla base di tali risultati, convalidando definitivamente i risultati se ritenuti corretti e assumendosene la responsabilità a norma degli articoli 48 e 60;
f) informano gli operatori del mercato dei risultati dei loro ordini a norma degli articoli 48 e 60;
g) agiscono in qualità di controparti centrali ai fini della compensazione e del regolamento dello scambio di energia in esito al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero a norma dell'articolo 68, paragrafo 3;
h) stabiliscono congiuntamente con i pertinenti NEMO e TSO le procedure di riserva per il funzionamento del mercato nazionale o regionale, a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, se le funzioni di MCO non hanno prodotto i risultati di cui all'articolo 39, paragrafo 2, tenuto conto delle procedure alternative di cui all'articolo 44;
i) forniscono congiuntamente le previsioni e le informazioni sui prezzi del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero alle competenti autorità di regolamentazione e ai TSO, qualora i costi sostenuti dai NEMO per istituire, modificare ed effettuare il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero debbano essere coperti dai contributi dei TSO interessati, a norma degli articoli da 75 a 77 e dell'articolo 80;
j) se del caso, a norma degli articoli 45 e 57, si coordinano con i TSO per concludere accordi relativi a più NEMO in una zona di offerta ed effettuano il coupling unico del giorno prima e/o infragiornaliero in linea con gli accordi vigenti.
2. I NEMO espletano le funzioni di MCO congiuntamente ad altri NEMO. Tali funzioni comprendono:
a) lo sviluppo e la manutenzione di algoritmi, sistemi e procedure per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero a norma degli articoli 36 e 51;
b) l'elaborazione dei dati di immissione relativi alla capacità interzonale e ai vincoli di allocazione comunicati dai responsabili del calcolo coordinato della capacità a norma degli articoli 46 e 58;
c) la gestione del coupling di prezzo e dell'algoritmo di abbinamento degli scambi in contrattazione continua a norma degli articoli 48 e 60;
d) la convalida e l'invio ai NEMO dei risultati del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero a norma degli articoli 48 e 60.
3. Entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i NEMO presentano a tutte le autorità di regolamentazione e all'Agenzia un piano che stabilisce come istituire e svolgere congiuntamente le funzioni di MCO di cui al paragrafo 2, compresi i necessari progetti di accordo tra i NEMO e con terzi. Il piano include una descrizione particolareggiata e il calendario di attuazione proposto, non superiore a dodici mesi, nonché una descrizione dell'impatto previsto dei termini e delle condizioni o delle metodologie relativi all'istituzione e all'espletamento delle funzioni di MCO di cui al paragrafo 2.
4. La cooperazione fra i NEMO è rigorosamente circoscritta a quanto necessario a un'elaborazione, un'attuazione e una gestione efficienti e sicure del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. L'esecuzione congiunta delle funzioni di MCO è basata sul principio di non discriminazione e garantisce che nessun NEMO tragga indebiti vantaggi economici dalla partecipazione alle funzioni di MCO.
5.
L'Agenzia monitora i progressi dei NEMO per quanto attiene all'istituzione e all'espletamento delle funzioni di MCO, in particolare in relazione al quadro contrattuale e regolamentare nonché alla preparazione tecnica per svolgere tali funzioni. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia comunica alla Commissione se i progressi nell'istituzione e nell'esecuzione del coupling unico del giorno prima o del coupling infragiornaliero sono soddisfacenti.
L'Agenzia ha la facoltà di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'istituzione e dell'esecuzione delle funzioni di MCO in qualsiasi momento. Qualora tale valutazione dimostrasse che i requisiti non sono soddisfatti, l'Agenzia ha la facoltà di raccomandare alla Commissione eventuali misure supplementari necessarie per realizzare tempestivamente, in modo efficace ed efficiente, il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.
6. Se i NEMO non presentano un piano a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, per istituire le funzioni di MCO di cui al paragrafo 2 per l'orizzonte temporale del mercato infragiornaliero o del giorno prima, la Commissione può, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, proporre di modificare il presente regolamento, ricorrendo in particolare alla nomina dell'ENTSO-E o di un'altra entità al posto dei NEMO per svolgere le funzioni di MCO per il coupling unico del giorno prima o infragiornaliero.
Art. 8 Mansioni dei TSO relative al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero
1. Negli Stati membri connessi elettricamente a un altro Stato membro tutti i TSO partecipano al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.
2. I TSO:
a) stabiliscono congiuntamente i requisiti dei TSO per quanto riguarda il price coupling e gli algoritmi di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua per tutti gli aspetti relativi all'allocazione della capacità a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a);
b) convalidano congiuntamente gli algoritmi di abbinamento rispetto ai requisiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo a norma dell'articolo 37, paragrafo 4;
c) stabiliscono ed eseguono il calcolo della capacità secondo quanto stabilito dagli articoli da 14 a 30;
d) se del caso, determinano l'allocazione della capacità interzonale e adottano altri accordi a norma degli articoli 45 e 57;
e) calcolano e comunicano le capacità interzonali e i vincoli di allocazione a norma degli articoli 46 e 58;
f) verificano i risultati del coupling unico del giorno prima in termini di capacità interzonali convalidate e di vincoli di allocazione a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, e dell'articolo 52;
g) se richiesto, istituiscono responsabili del calcolo degli scambi programmati per calcolare e pubblicare gli scambi programmati sui confini fra zone di offerta a norma degli articoli 49 e 56;
h) rispettano i risultati del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero calcolati a norma degli articoli 39 e 52;
i) istituiscono e applicano le opportune procedure di riserva relative all'allocazione della capacità a norma dell'articolo 44;
j) propongono gli orari di apertura e di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale a norma dell'articolo 59;
k) ripartiscono le rendite di congestione secondo la metodologia elaborata congiuntamente a norma dell'articolo 73;
l) ove concordato, agiscono in qualità di shipping agent per il trasferimento delle posizioni nette, a norma dell'articolo 68, paragrafo 6.
Art. 9 Adozione di termini e condizioni o metodologie
1.
I TSO e i NEMO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano all’Agenzia o alle autorità di regolamentazione competenti ai fini dell’approvazione entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO o ai NEMO, questa può essere prorogata dall’Agenzia nelle procedure in applicazione del paragrafo 6, congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione del paragrafo 7 e dall’autorità di regolamentazione competente nelle procedure in applicazione del paragrafo 8.
I TSO e i NEMO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO o NEMO. I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO-E, e tutti i NEMO informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l’Agenzia dei progressi nell’elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.
2.
Qualora i TSO o i NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è raggiunta in seno a ciascuna delle rispettive classi di voto dei TSO e dei NEMO. La maggioranza qualificata per le proposte di cui al paragrafo 6 esige una maggioranza di:
a) TSO o NEMO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e
b) TSO o NEMO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.
La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 comprende TSO o NEMO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.
Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.
Per i NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Ogni NEMO dispone di un numero di voti pari al numero di Stati membri in cui è nominato. Se sul territorio di uno Stato membro sono nominati più NEMO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i NEMO, tenendo conto dei rispettivi volumi di energia elettrica scambiata nello Stato membro durante il precedente esercizio finanziario.
3.
Fatta eccezione per l’articolo 43, paragrafo 1, l’articolo 44, l’articolo 56, paragrafo 1, l’articolo 63 e l’articolo 74, paragrafo 1, qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è raggiunta in seno a ciascuna delle rispettive classi di voto dei TSO e dei NEMO. La maggioranza qualificata per le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 esige una maggioranza di:
a) TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e
b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata.
La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.
I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente.
Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.
I NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 deliberano consensualmente.
4. Se i TSO o i NEMO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti o all’Agenzia, conformemente ai paragrafi da 6 a 8 o al paragrafo 12, essi trasmettono i progetti di proposta alle autorità di regolamentazione competenti e all’Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti di proposta in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8, rispettivamente, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano.
5. Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l’Agenzia, secondo i casi, approva i termini e le condizioni o le metodologie usati per calcolare o stabilire il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero elaborato dai TSO e dai NEMO. Le autorità o l’Agenzia sono responsabili dell’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie di cui ai paragrafi 6, 7 e 8. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti rivedono, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO o NEMO, al fine di garantire che siano in linea con l’obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato.
6. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione dell’Agenzia:
a) il piano relativo all'esecuzione congiunta delle funzioni di MCO, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3;
b) le regioni di calcolo della capacità conformemente all'articolo 15, paragrafo 1;
c) la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1;
d) la metodologia del modello comune di rete, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1;
e) la proposta di metodologia armonizzata di calcolo della capacità conformemente all'articolo 21, paragrafo 4;
f) la metodologia di riserva, conformemente all'articolo 36, paragrafo 3;
g) l'algoritmo presentato dai NEMO, conformemente all'articolo 37, paragrafo 5, compresi gli insiemi di requisiti dei TSO e dei NEMO per l'elaborazione dell'algoritmo, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1;
h) i prodotti che possono essere presi in considerazione dai NEMO nel processo di coupling unico del giorno prima e di coupling infragiornaliero, conformemente agli articoli 40 e 53;
i) i prezzi massimi e minimi, conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 54, paragrafo 2;
j) la metodologia di determinazione del prezzo della capacità infragiornaliera da elaborare conformemente all'articolo 55, paragrafo 1;
k) gli orari di apertura e di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, conformemente all’articolo 59, paragrafo 1;
l) il termine per l'irrevocabilità del giorno prima, conformemente all'articolo 69;
m) la metodologia di distribuzione delle rendite di congestione, conformemente all'articolo 73, paragrafo 1.
7. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:
a) la metodologia comune di calcolo della capacità conformemente all'articolo 20, paragrafo 2;
b) le decisioni relative all'introduzione e al rinvio del calcolo della capacità basato sul flusso, conformemente all'articolo 20, paragrafi da 2 a 6, nonché alle esenzioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 7;
c) la metodologia per il ridispacciamento coordinato e gli scambi in controflusso, conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;
d) le metodologie comuni per calcolare gli scambi programmati, conformemente all'articolo 43, paragrafo 1 e all'articolo 56, paragrafo 1;
e) le procedure alternative, conformemente all'articolo 44;
f) le aste regionali complementari, conformemente all'articolo 63, paragrafo 1;
g) le condizioni per le disposizioni relative all'allocazione esplicita, conformemente all'articolo 64, paragrafo 2;
h) la metodologia di ripartizione dei costi del ridispacciamento o degli scambi in controflusso, conformemente all'articolo 74, paragrafo 1.
8. I termini e le condizioni o le metodologie elencati di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinati all’approvazione individuale di ogni autorità di regolamentazione o altra autorità competente degli Stati membri interessati:
a) se del caso, la nomina e la revoca o la sospensione della nomina dei NEMO a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 8 e 9;
b) se del caso, le tariffe o le metodologie utilizzate per il calcolo delle tariffe dei NEMO relative alle negoziazioni sui mercati del giorno prima e infragiornaliero, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1;
c) le proposte dei singoli TSO finalizzate al riesame della configurazione delle zone di offerta, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d);
d) se del caso, la proposta di allocazione della capacità interzonale e altri accordi a norma degli articoli 45 e 57;
e) i costi associati all'allocazione della capacità e alla gestione della congestione conformemente agli articoli da 75 a 79;
f) se del caso, la ripartizione dei costi regionali del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero conformemente all'articolo 80, paragrafo 4.
9. La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell’impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di più autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 7 sono presentate all’Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di un’unica autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 8 possono essere trasmesse all’Agenzia entro un mese dalla loro presentazione a discrezione dell’autorità di regolamentazione, ma su richiesta dell’Agenzia sono trasmesse a fini informativi, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, se questa ritiene che abbiano un impatto transfrontaliero. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l’Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.
10. Se l’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 7 o delle modifiche conformemente al paragrafo 12 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se del caso, le autorità di regolamentazione competenti tengono in considerazione il parere dell’Agenzia. Le autorità di regolamentazione o l’Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Agenzia o dell’autorità di regolamentazione o, se applicabile, dell’ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all’Agenzia in conformità del paragrafo 6, all’ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 7 o, se applicabile, all’autorità di regolamentazione in conformità del paragrafo 8.
11. Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 10, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942.
12. Qualora l’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8, rispettivamente, entro due mesi dalla richiesta i TSO e i NEMO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti o l’autorità di regolamentazione competente decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie di cui al paragrafo 7, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i TSO o i NEMO interessati non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita al paragrafo 4 del presente articolo.
13.
L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente, ove siano responsabili dell’adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO o i NEMO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all’Agenzia.
Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 12 e approvate conformemente alla procedura stabilita al presente articolo.
14. I TSO e i NEMO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell’Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell’articolo 13.
Art. 10 Gestione quotidiana del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero
I TSO e i NEMO organizzano congiuntamente la gestione quotidiana del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. Essi si riuniscono con cadenza regolare e decidono in merito alle questioni operative quotidiane. I TSO e i NEMO invitano l'Agenzia e la Commissione a partecipare a tali riunioni in qualità di osservatori e pubblicano la sintesi dei verbali.
Art. 11 Partecipazione delle parti interessate
L'Agenzia, in stretta cooperazione con l'ENTSO-E, organizza la partecipazione delle parti interessate relativamente al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero nonché ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni regolari con le parti interessate al fine di identificare i problemi e proporre miglioramenti, in particolare per quanto attiene al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. Dette riunioni non sostituiscono le consultazioni delle parti interessate a norma dell'articolo 12.