Decisione (UE) 2023/436 del Consiglio del 14 febbraio 2023 che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16 e l’articolo 82, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
Il 6 giugno 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati sul secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185) («Convenzione sulla criminalità informatica»).
Il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche («protocollo») è stato adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2021 e dovrebbe essere aperto alla firma il 12 maggio 2022.
Le disposizioni del protocollo rientrano in un settore disciplinato in larga misura da norme comuni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), compresi gli strumenti che agevolano la cooperazione giudiziaria in materia penale, garantendo norme minime in materia di diritti processuali e garanzie in merito alla protezione dei dati e alla riservatezza.
La Commissione ha inoltre presentato proposte legislative per un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali, che introducono ordini europei di produzione e di conservazione vincolanti da rivolgere direttamente a un rappresentante di un prestatore di servizi in un altro Stato membro.
Partecipando ai negoziati sul protocollo, la Commissione si è assicurata che fosse compatibile con le pertinenti norme comuni dell’Unione.
Per garantire la compatibilità del protocollo con il diritto e le politiche dell’Unione sono necessarie varie riserve, dichiarazioni, notifiche e comunicazioni in relazione al protocollo. Altre sono pertinenti al fine di garantire l’applicazione uniforme del protocollo da parte degli Stati membri dell’Unione che sono parti del protocollo («Stati membri che sono parti») nei loro rapporti con paesi terzi che sono parti del protocollo («paesi terzi che sono parti») e l’effettiva applicazione del protocollo.
Le riserve, dichiarazioni, notifiche e comunicazioni in merito alle quali vengono forniti orientamenti agli Stati membri nell’allegato della presente decisione non pregiudicano la possibilità per questi ultimi di formulare individualmente altre riserve o dichiarazioni ove il protocollo lo consenta.
Gli Stati membri che non abbiano formulato riserve, dichiarazioni, notifiche e comunicazioni in conformità dell’allegato della presente decisione all’atto della firma dovrebbero farlo all’atto del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del protocollo.
In seguito alla ratifica, accettazione o approvazione del protocollo, gli Stati membri dovrebbero inoltre rispettare le indicazioni previste nell’allegato della presente decisione.
Il protocollo prevede procedure rapide che migliorano l’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche e un elevato livello di garanzie. Pertanto, la sua entrata in vigore contribuirà alla lotta contro la criminalità informatica e altre forme di criminalità a livello mondiale, facilitando la cooperazione tra gli Stati membri che sono parti e i paesi terzi che sono parti, garantirà un elevato livello di protezione delle persone e risolverà i conflitti di legge.
Il protocollo prevede garanzie adeguate in linea con i requisiti per i trasferimenti internazionali di dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Pertanto, la sua entrata in vigore contribuirà a promuovere le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati a livello globale, agevolerà i flussi di dati tra gli Stati membri che sono parti e i paesi terzi che sono parti e garantirà che gli Stati membri che sono parti adempiano ai loro obblighi sanciti dalle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.
La rapida entrata in vigore del protocollo confermerà inoltre la posizione della Convenzione sulla criminalità informatica quale principale quadro multilaterale nella lotta contro la criminalità informatica.
L’Unione non può ratificare il protocollo, in quanto solo gli Stati possono esserne parti.
È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a ratificare il protocollo, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e ha espresso un parere il 21 gennaio 2022.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
Le versioni del protocollo facenti fede sono le versioni inglese e francese del testo, adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2021,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare, nell’interesse dell’Unione, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche («protocollo»)5.
Art. 2
1. All’atto della ratifica del protocollo, gli Stati membri che, all’atto della firma del protocollo, non hanno formulato riserve, dichiarazioni, notifiche o comunicazioni in conformità delle sezioni da 1 a 3 dell’allegato della presente decisione vi procedono all’atto del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del protocollo.
2. In seguito alla ratifica, accettazione o approvazione del protocollo, gli Stati membri rispettano inoltre le indicazioni previste nella sezione 4 dell’allegato della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente E. Svantesson