Decisione (UE) 2023/904 del Consiglio del 7 marzo 2023 relativa alla conclusione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell’Unione europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
Il 21 maggio 2003, la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea». Il piano d’azione previsto in tale comunicazione («piano d’azione FLEGT») invocava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Il Consiglio ha adottato le conclusioni sul piano d’azione FLEGT il 13 ottobre 2003 e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l’11 luglio 2005.
Conformemente alla decisione (UE) 2022/…del Consiglio2, l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell’Unione europea («accordo») è stato firmato il 15 dicembre 2022, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell’Unione europea è approvato a nome dell’Unione3.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 33 dell’accordo4.
Art. 3
L’Unione è rappresentata dalla Commissione in seno al comitato congiunto di monitoraggio e revisione istituito a norma dell’articolo 20 dell’accordo.
Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di controllo e revisione in qualità di membri della delegazione dell’Unione.
Art. 4
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo in forza dell’articolo 27 dell’accordo, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/20055 del Consiglio, ad approvare le modifiche a nome dell’Unione.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2023 Per il Consiglio Il presidente L. Edholm