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Decisione (UE) 2023/684 del Consiglio del 20 marzo 2023 concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, e concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro1 («accordo UE-USA sui trasporti aerei»), è stato firmato il 25 e 30 aprile 2007 in seguito all’adozione della decisione 2007/339/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio2. È stato applicato in via provvisoria dal 30 marzo 2008 ed è stato concluso mediante decisione (UE) 2020/1110 del Consiglio3. È entrato in vigore il 29 giugno 2020. È stato modificato dal protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 20074 («protocollo»), del 24 giugno 2010, che è entrato in vigore il 5 maggio 2022. Il protocollo prevede l’adesione di paesi terzi all’accordo UE-USA sui trasporti aerei.

L’Islanda e la Norvegia sono membri a pieno titolo del mercato unico europeo dell’aviazione mediante l’accordo sullo Spazio economico europeo e nel 2007 hanno chiesto ufficialmente di aderire all’accordo UE-USA sui trasporti aerei. Nella riunione del 16 novembre 2010, conformemente all’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei, il comitato misto da esso istituito ha proposto un accordo fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («accordo di adesione»).

La Commissione ha negoziato un accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («accordo addizionale»).

Il 2 maggio 2011 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale.

Il 16 giugno 2011 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato la decisione 2011/708/UE5 concernente la firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione6 e dell’accordo addizionale7. L’articolo 3 di tale decisione prevedeva l’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale a decorrere dalla data della firma, che ha avuto luogo il 21 giugno 2011. A partire da tale data i due accordi sono stati applicati in via provvisoria.

Nella sentenza del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, Commissione/Consiglio («sentenza»)8, la Corte di giustizia ha annullato la decisione 2011/708/UE con la motivazione che il Consiglio non poteva autorizzare legittimamente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale in un atto adottato insieme ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. La Corte ha mantenuto gli effetti della decisione 2011/708/UE fino all’entrata in vigore, entro un congruo termine a decorrere dalla pronuncia della sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio avrebbe dovuto adottare ai sensi dell’articolo 218, paragrafi 5 e 8, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Al fine di ottemperare alla sentenza, il Consiglio dovrebbe adottare una nuova decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale, fatta salva la loro conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, e dell’accordo addizionale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato e il Regno di Norvegia, d’altro lato, sull’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, con riserva della loro conclusione9.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di adesione e l’accordo addizionale a nome dell’Unione.

Art. 3

L’accordo di adesione e l’accordo addizionale sono applicati a titolo provvisorio dalla data della loro firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 16 giugno 2011.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023 Per il Consiglio Il presidente P. Kullgren