Decisione (UE) 2023/747 del Consiglio del 31 marzo 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII di tale accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra1 («accordo»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017.
A norma dell’articolo 11 dell’allegato XVII dell’accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») può modificare l’allegato XVII di tale accordo.
Il comitato per il commercio dovrebbe adottare il progetto di decisione relativo alla modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII di tale accordo nel corso del 2023.
Come indicato nel preambolo dell’accordo e in conformità all’articolo 124 dell’accordo, le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento dell’attuale legislazione dell’Ucraina a quella dell’Unione europea, il che significa che l’Ucraina deve provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l’acquis dell’Unione.
L’Ucraina ha chiesto un’ulteriore integrazione nell’Unione per quanto riguarda il settore del roaming, in particolare attraverso il trattamento «mercato interno» dei servizi di roaming.
Considerando che l’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo dovrebbe essere integrata dai pertinenti atti dell’Unione relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, è necessario modificare tale appendice aggiungendo il regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio2, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione3, il regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione4 e il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio5. La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio6 è già compresa nell’appendice XVII-3 dell’allegato XVII dell’accordo.
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione che modifica l’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo vincolerà l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel corso del 2023 in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituita dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII di tale accordo si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall