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Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio3 persegue l’obiettivo di creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche all’interno dell’Unione, garantendo al contempo un elevato livello di investimenti, innovazione e tutela dei consumatori attraverso una concorrenza più intensa. Tale direttiva, inoltre, attribuisce all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») una serie di nuovi compiti, come la formulazione di orientamenti in vari ambiti, la redazione di relazioni su aspetti tecnici, la compilazione di registri, elenchi e banche dati e l’emissione di pareri su procedure relative al mercato interno per progetti di misure nazionali di regolamentazione del mercato.

Il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4 integra e supporta, per il roaming all’interno dell’Unione, le disposizioni dettate dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche e stabilisce taluni compiti del BEREC.

Il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio5 stabilisce ulteriori compiti per il BEREC in materia di accesso aperto a Internet. Inoltre, gli orientamenti del BEREC del 30 agosto 2016 sull’attuazione da parte dei regolatori nazionali delle norme europee sulla neutralità della rete sono stati accolti con favore in quanto forniscono preziosi chiarimenti per garantire una rete Internet solida, libera e aperta attraverso l’applicazione coerente delle norme a tutela del trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e dei relativi diritti degli utenti finali.

Tenendo conto della necessità di garantire lo sviluppo di una prassi regolamentare coerente nonché l’applicazione coerente del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, la Commissione ha istituito, con decisione 2002/627/CE della Commissione6, il gruppo dei regolatori europei per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, incaricato di fornire consulenza e assistenza alla Commissione nel consolidamento del mercato interno per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e, più in generale, di fungere da interfaccia tra le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e la Commissione.

Il BEREC e l’Ufficio sono stati istituiti dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Il BEREC ha sostituito il gruppo dei regolatori europei e doveva contribuire, da una parte, allo sviluppo e, dall’altra, al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, mirando ad assicurare un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Il BEREC agisce come forum per la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione, nell’esercizio di tutte le loro responsabilità nell’ambito del quadro normativo dell’Unione. Il BEREC è stato istituito per fornire competenze e agire in modo indipendente e trasparente.

Il BEREC fungeva anche da organismo di riflessione, dibattito e consulenza per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche.

L’Ufficio era stato istituito come organismo comunitario dotato di personalità giuridica per svolgere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1211/2009 e, in particolare, per fornire servizi di sostegno professionale e amministrativo al BEREC. Per poter fornire al BEREC un supporto efficiente, l’Ufficio era stato dotato di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.

Con la decisione 2010/349/UE8, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno stabilito che l’Ufficio ha sede a Riga. L’accordo sulla sede concluso tra il governo della Repubblica di Lettonia e l’Ufficio è entrato in vigore il 5 agosto 2011.

Nella comunicazione del 6 maggio 2015, intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», la Commissione ha previsto la presentazione, nell’arco del 2016, di una serie di proposte per riformare in modo radicale il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Le proposte si incentravano, fra l’altro, sulla realizzazione di un quadro normativo istituzionale più efficace al fine di rendere le norme in materia di comunicazioni elettroniche adeguate agli scopi che si prefiggono nell’ambito del processo volto a creare le condizioni necessarie per il mercato unico digitale. Tali condizioni consistono, tra l’altro, nella realizzazione di reti di capacità molto elevata, in una gestione più coordinata dello spettro radio per le reti senza fili e nella creazione di una situazione di parità per le reti digitali e i servizi innovativi. Detta comunicazione sottolineava che l’evoluzione tecnologica e del mercato rende necessario rafforzare il quadro istituzionale mediante il consolidamento del ruolo del BEREC.

Nella risoluzione del 19 gennaio 2016 dal titolo «Verso un atto per il mercato unico digitale», il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a una maggiore integrazione del mercato unico digitale mediante la creazione di un quadro istituzionale più efficiente.

Il BEREC e l’Ufficio hanno apportato un contributo positivo all’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Tuttavia, vi sono ancora notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le pratiche di regolamentazione, che si ripercuotono sulle imprese che svolgono attività transfrontaliere o che sono attive in un numero significativo di Stati membri, anche ove esistono orientamenti del BEREC, che però potrebbero essere ulteriormente sviluppati. Al fine di contribuire ulteriormente allo sviluppo del mercato interno delle comunicazioni elettroniche in tutta l’Unione, alla promozione dell’accesso e alla diffusione di reti di capacità molto elevata, alla concorrenza nella fornitura di reti, servizi e strutture associate di comunicazione elettronica e agli interessi dei cittadini dell’Unione, il presente regolamento mira a potenziare il ruolo del BEREC. Tale ruolo potenziato sarebbe complementare al ruolo rafforzato svolto dal BEREC a norma del regolamento (UE) n. 531/2012, del regolamento (UE) 2015/2120 e della direttiva (UE) 2018/1972.

Alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, che spesso implicano una crescente dimensione transfrontaliera, e dell’esperienza maturata finora nel cercare di garantire l’attuazione coerente nel settore delle comunicazioni elettroniche, è necessario basarsi sulle attività del BEREC e dell’Ufficio. La loro governance e le loro attività dovrebbero essere snelle e adatte ai compiti che sono chiamati a svolgere. Tenendo conto delle procedure stabilite e dei nuovi compiti attribuiti al BEREC e all’Ufficio e al fine di rafforzarne l’efficacia, è opportuno prevedere ulteriore stabilità per la loro struttura di gestione e semplificare il processo decisionale.

Il BEREC dovrebbe fornire competenze e instaurare la fiducia grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle sue consulenze e informazioni, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi, come pure alla diligenza nell’esecuzione dei suoi compiti. L’indipendenza del BEREC non dovrebbe impedire al suo comitato dei regolatori di deliberare sulla base di progetti predisposti da gruppi di lavoro.

Il nuovo nome ufficiale dell’Ufficio dovrebbe essere «Agenzia di sostegno al BEREC»(«Ufficio BEREC»). È opportuno utilizzare la dizione «Ufficio BEREC» come forma breve dell’Agenzia. L’Ufficio BEREC dovrebbe godere di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A tal fine è necessario e opportuno che l’Ufficio BEREC sia un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica che eserciti i poteri che gli sono conferiti. In quanto agenzia decentrata dell’Unione, l’Ufficio BEREC dovrebbe operare nell’ambito del suo mandato e del quadro istituzionale vigente. Non dovrebbe essere considerato come un organo che rappresenta una posizione dell’Unione nei confronti dell’esterno né come un organo che vincola l’Unione a obblighi giuridici.

Inoltre, ove opportuno, le norme sulla governance e il funzionamento dell’Ufficio BEREC dovrebbero essere allineate sui principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.

Le istituzioni dell’Unione e le ANR dovrebbero beneficiare dell’assistenza e consulenza del BEREC, anche per quanto riguarda l’impatto normativo di qualunque questione relativa alle dinamiche complessive dei mercati digitali o i rapporti, le discussioni, gli scambi e la diffusione delle migliori pratiche di regolamentazione tra esse e parti terze. Oltre al suo contributo alla consultazione pubblica della Commissione, il BEREC, su richiesta, dovrebbe fornire consulenza alla Commissione nell’elaborazione delle proposte legislative. Il BEREC dovrebbe anche poter fornire consulenza al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta o di propria iniziativa.

Il BEREC, in quanto organismo tecnico con competenze in materia di comunicazioni elettroniche, composto di rappresentanti delle ANR e della Commissione, è particolarmente indicato per ottenere il conferimento di compiti come contribuire all’efficienza delle procedure relative al mercato interno per progetti di misure nazionali per quanto riguarda la regolamentazione del mercato, per fornire i necessari orientamenti alle ANR e ad altre autorità competenti pertinenti al fine di garantire criteri comuni e un approccio normativo coerente e per tenere alcuni registri, banche dati ed elenchi a livello dell’Unione. Ciò non pregiudica i compiti stabiliti per le ANR che sono le autorità più vicine ai mercati delle comunicazioni elettroniche e ai contesti locali.

Per svolgere i suoi compiti il BEREC dovrebbe continuare a mettere in comune le competenze delle ANR. Il BEREC dovrebbe puntare a garantire la partecipazione di tutte le ANR nell’espletamento dei suoi compiti normativi e nel suo funzionamento. Allo scopo di rafforzare il BEREC, di renderlo più rappresentativo e di tutelarne le competenze, l’esperienza e le conoscenze relative alla situazione specifica nell’intera gamma di mercati nazionali, ogni Stato membro dovrebbe provvedere a che la rispettiva ANR disponga delle risorse finanziarie e umane necessarie per partecipare integralmente alle attività del BEREC.

Alla luce della crescente convergenza tra i settori che forniscono servizi di comunicazione elettronica e la dimensione orizzontale delle questioni normative connesse al loro sviluppo, il BEREC e l’Ufficio BEREC dovrebbero poter cooperare, senza pregiudicarne il rispettivo ruolo, con le ANR, altri organi, organismi e gruppi consultivi dell’Unione, in particolare il gruppo «Politica dello spettro radio», istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione9, il garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio10, il Comitato europeo per la protezione dei dati, istituito dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio11, il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi, istituito dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12, l’agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, istituita dal regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13, l’Agenzia del GNSS europeo, istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio14, la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, istituita a norma del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio15, la Rete europea della concorrenza e le organizzazioni europee di normazione, nonché con i comitati esistenti (quali il comitato per le comunicazioni e il comitato dello spettro radio). Il BEREC e l’Ufficio BEREC dovrebbero anche poter cooperare con le autorità competenti degli Stati membri responsabili in materia di concorrenza, tutela dei consumatori e protezione dei dati, nonché con le autorità competenti di paesi terzi, in particolare con le autorità di regolamentazione competenti in materia di comunicazioni elettroniche e/o con gruppi di tali autorità, nonché con le organizzazioni internazionali, quando ciò si rende necessario per lo svolgimento dei loro compiti. Il BEREC dovrebbe altresì poter consultare le parti interessate per mezzo di consultazioni pubbliche.

Il BEREC dovrebbe essere autorizzato a stabilire accordi di lavoro con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell’Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, i quali non dovrebbero creare obblighi giuridici. Obiettivo di tali accordi di lavoro potrebbe essere, ad esempio, lo sviluppo di rapporti di collaborazione e lo scambio di opinioni su questioni normative. La Commissione dovrebbe garantire che gli accordi di lavoro necessari siano coerenti con le politiche e le priorità dell’Unione e che il BEREC operi nell’ambito del suo mandato e del quadro istituzionale vigente e non sia considerato come un organismo che rappresenta la posizione dell’Unione nei confronti dell’esterno né come un organismo che vincola l’Unione ad obblighi internazionali.

Il BEREC dovrebbe essere composto del comitato dei regolatori e dei gruppi di lavoro. La presidenza a rotazione del comitato dei regolatori è volta a garantire la continuità dei lavori del BEREC. È inoltre promossa una rotazione dei ruoli di vicepresidente in rappresentanza delle varie ANR.

Il BEREC dovrebbe poter agire nell’interesse dell’Unione, senza subire alcun intervento esterno, né pressioni politiche o interferenze commerciali. È pertanto importante garantire che le persone nominate nel comitato dei regolatori godano delle massime garanzie di indipendenza personale e funzionale. Il responsabile di un’ANR, un membro del suo collegio o un loro sostituto godono di tale livello di indipendenza personale e funzionale. Più specificamente, essi dovrebbero agire con indipendenza e obiettività, non dovrebbero sollecitare né accettare istruzioni nell’esercizio delle loro funzioni e dovrebbero essere protetti in caso di revoca arbitraria. La funzione di supplente nel consiglio di amministrazione potrebbe essere svolta anche dal direttore dell’ANR, da un membro del suo collegio, da un loro sostituto o da un altro membro del personale dell’ANR, che agisce a nome e conformemente al mandato del membro sostituito del comitato dei regolatori.

L’esperienza ha dimostrato che la maggior parte dei compiti del BEREC è meglio effettuata mediante gruppi di lavoro, che dovrebbero sempre garantire pari considerazione delle opinioni e dei contributi di tutte le ANR. Pertanto, il comitato dei regolatori dovrebbe essere incaricato della costituzione di gruppi di lavoro e della nomina dei loro presidenti. Le ANR dovrebbero reagire rapidamente a una richiesta di nomina al fine di garantire la costituzione rapida di determinati gruppi di lavoro, in particolare quelli connessi a procedure soggette a tempi ristretti. La partecipazione ai gruppi di lavoro dovrebbe essere aperta a esperti della Commissione. Il personale dell’Ufficio BEREC dovrebbe sostenere e contribuire alle attività dei gruppi di lavoro.

Se necessario, e su base individuale, il comitato dei regolatori e il consiglio di amministrazione dovrebbero poter invitare ogni persona il cui parere possa essere rilevante a partecipare alle loro riunioni in qualità di osservatore.

Ove appropriato, in funzione dell’attribuzione dei compiti alle autorità in ciascuno Stato membro, è opportuno che nel pertinente gruppo di lavoro siano prese in considerazione le opinioni di altre autorità competenti, ad esempio tramite la consultazione a livello nazionale o invitandole alle pertinenti riunioni in cui risulta necessaria la loro competenza. In ogni caso è necessario mantenere l’indipendenza del BEREC.

Il comitato dei regolatori e il consiglio di amministrazione dovrebbero operare in parallelo e prendere decisioni, il primo prevalentemente su questioni normative e il secondo su questioni amministrative, quali quelle connesse al bilancio, al personale e agli audit. In linea di principio e in aggiunta ai rappresentanti della Commissione, i rappresentanti delle ANR che siedono nel consiglio di amministrazione, dovrebbero essere le stesse persone che sono nominate nel comitato dei regolatori, ma le ANR dovrebbero poter nominare altri rappresentanti che soddisfino gli stessi requisiti.

I poteri di autorità di nomina venivano precedentemente esercitati dal vicepresidente del comitato di gestione dell’Ufficio. Il presente regolamento prevede che il consiglio di amministrazione deleghi i poteri di autorità di nomina al direttore, che è autorizzato a subdelegare tali poteri. Ciò è inteso a contribuire a una gestione efficiente del personale dell’Ufficio BEREC.

Il comitato dei regolatori e il consiglio di amministrazione tengono almeno due riunioni ordinarie all’anno. Alla luce dell’esperienza del passato e del rafforzamento del ruolo del BEREC, il comitato dei regolatori o il consiglio di amministrazione possono dover tenere riunioni supplementari.

Il direttore dovrebbe restare il rappresentante dell’Ufficio BEREC per le questioni giuridiche e amministrative. Il consiglio di amministrazione dovrebbe nominare il direttore a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente al fine di garantire una valutazione rigorosa dei candidati e un livello elevato di indipendenza. Il mandato del direttore amministrativo dell’Ufficio era precedentemente di tre anni. È necessario che il direttore disponga di un mandato sufficientemente lungo per garantire stabilità e predisporre una strategia a lungo termine per l’Ufficio BEREC.

All’Ufficio BEREC dovrebbe applicarsi il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione16.

L’ufficio BEREC dovrebbe fornire tutto il sostegno professionale e amministrativo necessario, anche a livello finanziario, organizzativo e logistico, per le attività del BEREC e dovrebbe contribuire alle attività normative del BEREC.

Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’Ufficio BEREC e di sostenere le attività del BEREC, l’Ufficio BEREC dovrebbe disporre di una propria dotazione di bilancio, che dovrebbe provenire essenzialmente da un contributo dell’Unione. La dotazione di bilancio dovrebbe essere adeguata e riflettere i compiti aggiuntivi assegnati e il ruolo rafforzato del BEREC e dell’Ufficio BEREC. Il finanziamento dell’Ufficio BEREC dovrebbe essere subordinato a un accordo dell’autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 31 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria17.

L’Ufficio BEREC dovrebbe disporre di un organico adeguato allo scopo di svolgere i propri compiti. Tutti i compiti assegnati all’Ufficio BEREC, tra cui i servizi professionali e amministrativi di sostegno alle attività di normazione del BEREC, oltre al rispetto dei regolamenti finanziari, del personale e di altro tipo applicabili, e il maggior onere derivante dai compiti operativi richiesti all’Ufficio BEREC rispetto ai compiti amministrativi, dovrebbero essere adeguatamente valutati e presi in considerazione nella programmazione delle risorse.

Al fine di estendere ulteriormente l’applicazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione dovrebbero essere aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi competenti nel settore delle comunicazioni elettroniche ove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso, quali gli Stati EFTA membri del SEE e i paesi candidati.

Nel rispetto del principio della trasparenza, il BEREC e l’Ufficio BEREC dovrebbero pubblicare sulla loro pagina web, ove pertinente, informazioni concernenti le loro attività. In particolare il BEREC dovrebbe rendere pubblici i documenti definitivi prodotti nell’esecuzione dei suoi compiti, quali pareri, orientamenti, relazioni, raccomandazioni, posizioni comuni e migliori pratiche, nonché gli studi commissionati a sostegno dei propri compiti. Il BEREC e l’Ufficio BEREC dovrebbero anche rendere pubblici gli elenchi aggiornati dei loro compiti e dei membri, supplenti e altri partecipanti alle riunioni dei loro organi organizzativi, e le dichiarazioni d’interessi rese dai membri del comitato dei regolatori, dai membri del consiglio di amministrazione e dal direttore.

Il BEREC, coadiuvato dall’Ufficio BEREC, dovrebbe poter svolgere attività di comunicazione nell’ambito delle sue competenze che non pregiudichino lo svolgimento dei suoi compiti fondamentali. Il contenuto e l’attuazione della strategia di comunicazione del BEREC dovrebbero essere coerenti, oggettivi, pertinenti e coordinati con le strategie e le attività della Commissione e delle altre istituzioni al fine di tener conto dell’immagine generale dell’Unione. Le attività di comunicazione dell’Ufficio BEREC dovrebbero essere effettuate conformemente ai programmi adottati dal consiglio di amministrazione in materia di comunicazione e divulgazione.

Per svolgere i propri compiti in modo efficace, il BEREC e l’Ufficio BEREC dovrebbero avere il diritto di chiedere alla Commissione, alle ANR e, in ultima istanza, ad altre autorità e imprese, tutte le informazioni necessarie. Le richieste di informazioni dovrebbero essere motivate, proporzionate e non dovrebbero imporre un onere eccessivo agli interpellati. Le ANR dovrebbero collaborare con il BEREC e l’Ufficio BEREC e dovrebbero fornire loro informazioni tempestive e accurate per garantire che il BEREC e l’Ufficio BEREC possano svolgere i loro compiti. Inoltre, il BEREC e l’Ufficio BEREC dovrebbero condividere con la Commissione, le ANR e altre autorità competenti tutte le informazioni necessarie, secondo il principio di leale cooperazione. Ove pertinente, occorre garantire la riservatezza delle informazioni. All’atto di valutare se una richiesta sia debitamente giustificata, il BEREC dovrebbe accertare che l’informazione chiesta sia connessa con lo svolgimento di compiti attribuiti esclusivamente alle autorità competenti.

L’Ufficio BEREC dovrebbe istituire un sistema comune di informazione e comunicazione per evitare la duplicazione delle richieste di informazioni e facilitare le comunicazioni tra tutte le autorità coinvolte.

Al fine di garantire un elevato livello di confidenzialità ed evitare i conflitti di interesse, le norme su tali questioni che si applicano ai membri degli organi organizzativi del BEREC e dell’Ufficio BEREC dovrebbero applicarsi ai loro supplenti.

Poiché il presente regolamento conferisce nuovi compiti al BEREC e all’Ufficio BEREC e altri atti giuridici dell’Unione potrebbero attribuirgli nuovi compiti, la Commissione dovrebbe eseguire una valutazione regolare del funzionamento del BEREC e dell’Ufficio BEREC e dell’efficacia della loro struttura istituzionale in un contesto digitale in evoluzione. Qualora da tale valutazione deduca che la struttura istituzionale non è adeguata allo svolgimento dei compiti del BEREC e dell’Ufficio BEREC, in particolare a garantire un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, la Commissione dovrebbe valutare tutte le opzioni possibili per migliorare la struttura.

L’Ufficio, che è stato istituito come un organismo comunitario dotato di personalità giuridica dal regolamento (CE) n. 1211/2009, è sostituito dall’Ufficio BEREC, istituito dal presente regolamento per quanto riguarda tutti i diritti di proprietà, gli accordi, compreso l’accordo sulla sede, gli obblighi di natura giuridica, i contratti di lavoro, gli impegni finanziari e le passività. L’Ufficio BEREC dovrebbe riassumere i membri del personale dell’Ufficio, senza pregiudizio dei loro diritti e obblighi. Per assicurare la continuità nelle attività del BEREC e dell’Ufficio, è opportuno che i loro rappresentanti, ossia il presidente e i vicepresidenti del comitato dei regolatori, il comitato di gestione e il direttore esecutivo, rimangano in carica fino alla fine del loro mandato.

Un numero significativo di consumatori nella maggior parte degli Stati membri continua a ricorrere alle comunicazioni internazionali tradizionali, quali chiamate telefoniche e messaggi SMS, nonostante aumenti il numero di consumatori che, per le loro chiamate internazionali, hanno accesso a servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a costi inferiori a quelli dei servizi tradizionali o senza pagamento in denaro.

Nel 2013 la Commissione ha proposto un regolamento oggetto di una valutazione d’impatto che includeva una disposizione contenente misure di regolamentazione applicabili alle comunicazioni intra-UE. Ulteriori dati sul mercato delle comunicazioni intra-UE sono stati raccolti nel periodo 2017-2018 dal BEREC e dalla Commissione attraverso uno studio della Commissione e dell’Eurobarometro. Come risulta da tali dati, per le comunicazioni sia fisse che mobili continuano a persistere notevoli differenze di prezzo tra le comunicazioni vocali e via SMS nazionali e quelle verso un altro Stato membro, in un contesto di forti variazioni di prezzo tra paesi, fornitori e formule tariffarie, nonché tra le comunicazioni vocali fisse e quelle mobili. Spesso, per le comunicazioni intra-UE, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico addebitano tariffe basate sul consumo di gran lunga superiori a quelle nazionali e fatturano costi aggiuntivi. In media, il prezzo standard di una chiamata intra-UE fissa o mobile tende a essere tre volte più elevato rispetto a quello di una chiamata nazionale e il prezzo standard di un messaggio SMS intra-UE tende a essere oltre due volte più elevato rispetto a quello di un SMS nazionale. Tuttavia, tali medie aritmetiche nascondono differenze significative tra gli Stati membri. In alcuni casi, il prezzo standard di una chiamata intra-UE può essere fino a otto volte più elevato rispetto al prezzo standard delle chiamate nazionali. Di conseguenza, in diversi Stati membri i clienti sono esposti a prezzi molto elevati per le comunicazioni intra-UE. Detti prezzi elevati incidono principalmente sui consumatori, in particolare su quelli che non effettuano frequentemente tali comunicazioni o che realizzano un basso volume di consumo, che rappresentano la grande maggioranza dei consumatori che si avvalgono di comunicazioni intra-UE. Al tempo stesso, vari fornitori propongono offerte speciali particolarmente attraenti per i clienti aziendali e i consumatori che realizzano un consumo di comunicazioni intra-UE elevato. Tali offerte spesso non comportano l’addebito di costi basati sul consumo effettivo e possono consistere in un certo numero di minuti di chiamata o di messaggi SMS intra-UE in cambio di un importo fisso mensile (offerte aggiuntive) o nell’inclusione di un certo numero di minuti di chiamata o di messaggi SMS intra-UE nel pacchetto mensile di minuti di chiamata o di messaggi SMS, senza sovrapprezzo o con un piccolo sovrapprezzo. Tuttavia, le condizioni di tali offerte spesso non sono attraenti per i consumatori i cui volumi di comunicazioni intra-UE sono solo occasionali, imprevedibili o relativamente bassi. Di conseguenza, tali consumatori rischiano di pagare prezzi eccessivi per le comunicazioni intra-UE e dovrebbero essere tutelati.

Inoltre, prezzi elevati per le comunicazioni intra-UE costituiscono un ostacolo al funzionamento del mercato interno in quanto scoraggiano la ricerca e l’acquisto di beni e servizi da un fornitore situato in un altro Stato membro. Al fine di eliminare tali prezzi elevati, è pertanto necessario stabilire limiti specifici e proporzionati al prezzo che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico possono addebitare ai consumatori per le comunicazioni intra-UE.

Quando, per le comunicazioni intra-UE, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico addebitano ai consumatori tariffe totalmente o parzialmente basate sul consumo di tali servizi, anche in casi di deduzioni basate sul consumo da un pacchetto mensile o prepagato per detti servizi, tali tariffe non dovrebbero superare 0,19 EUR al minuto per le telefonate e 0,06 EUR per i messaggi SMS. Tali massimali corrispondono ai prezzi massimi al momento attualmente applicati, rispettivamente, alle chiamate e ai messaggi SMS in roaming regolamentati. In caso di roaming nell’Unione, i consumatori sono tutelati dall’eurotariffa per chiamate vocali e dall’eurotariffa per gli SMS che è stata progressivamente sostituita dal roaming a tariffa nazionale. Tali massimali sono considerati anche un adeguato parametro di riferimento per fissare la tariffa massima per le comunicazioni intra-UE regolamentate per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 maggio 2019. L’attuale livello del massimale rappresenta una rete di sicurezza semplice, trasparente e comprovata che tutela da prezzi elevati e si addice quale massimale per i prezzi al dettaglio di tutte le comunicazioni transfrontaliere intra-UE regolamentate. Le chiamate in roaming all’interno dell’Unione e le chiamate intra-UE presentano una struttura dei costi simile.

I massimali dovrebbero consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di recuperare i costi, garantendo in questo modo un intervento proporzionato tanto sul mercato della telefonia fissa quanto su quello della telefonia mobile. I massimali si applicheranno direttamente solo alle tariffe basate sul consumo effettivo e dovrebbero avere un effetto di disciplina anche sulle offerte che includono un certo volume di comunicazioni intra-UE non addebitato separatamente, dal momento che i consumatori hanno la scelta di passare a una tariffa basata sul consumo per le loro comunicazioni intra-UE. I volumi delle comunicazioni intra-UE che vanno al di là di quelli inclusi in un pacchetto e sono addebitati separatamente dovrebbero essere soggetti al massimale. La misura dovrebbe garantire, in modo proporzionato, che i consumatori con un basso livello di consumo di comunicazioni intra-UE siano tutelati contro i prezzi elevati e, al tempo stesso, dovrebbe avere solo un impatto contenuto sui fornitori.

I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico dovrebbero poter proporre ai consumatori offerte tariffarie alternative per le comunicazioni internazionali, con tariffe diverse per le comunicazioni intra-UE regolamentate, e i consumatori dovrebbero poter optare liberamente ed espressamente per tali offerte e recederne in qualsiasi momento e a titolo gratuito, anche nel caso di offerte che i consumatori hanno sottoscritto prima dell’entrata in vigore di tali disposizioni. Solo le offerte alternative per le comunicazioni internazionali, quali quelle che coprono tutti o alcuni paesi terzi, se accettate da un consumatore, dovrebbero poter liberare un fornitore dall’obbligo di non superare i massimali per le comunicazioni intra-UE regolamentate. Altri vantaggi, quali apparecchiature terminali sovvenzionate o sconti su altri servizi di comunicazione elettronica, offerti dai fornitori ai consumatori rientrano nella normale interazione concorrenziale e non dovrebbero pregiudicare l’applicabilità dei massimali di prezzo per le comunicazioni intra-UE regolamentate.

Un massimale di prezzo per le comunicazioni intra-UE regolamentate può incidere molto più significativamente su alcuni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, rispetto alla maggior parte degli altri fornitori nell’Unione. Potrebbe trattarsi, in particolare, dei fornitori che generano con le comunicazioni intra-UE una quota particolarmente elevata di entrate o di utili operativi e/o i cui margini nazionali sono ridotti rispetto ai parametri del settore. In conseguenza della compressione dei margini relativamente alle comunicazioni intra-UE regolamentate, un fornitore potrebbe non essere in grado di mantenere la sostenibilità del proprio modello tariffario nazionale. È molto improbabile che tali scenari si verifichino, in quanto i prezzi massimi sono nettamente al di sopra dei costi per la fornitura di comunicazioni intra-UE. Tuttavia, al fine di affrontare in modo proporzionato tali scenari del tutto eccezionali, le ANR dovrebbero poter concedere deroghe su richiesta di tale fornitore in casi giustificati ed eccezionali.

Le deroghe dovrebbero essere concesse unicamente laddove il fornitore possa dimostrare, sulla base di un pertinente parametro di riferimento stabilito dal BEREC, di subire effetti di molto superiori rispetto alla maggior parte degli altri fornitori nell’Unione e che tali effetti indebolirebbero significativamente la capacità di tale fornitore di mantenere il proprio modello di tariffazione per le comunicazioni nazionali. È opportuno che, qualora l’ANR conceda una deroga, essa determini il livello massimo dei prezzi che il fornitore potrebbe applicare per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che gli consentirebbe di mantenere un livello di prezzi competitivo per le comunicazioni nazionali. La deroga dovrebbe essere limitata a un anno ed essere rinnovabile se il fornitore dimostra che le condizioni per una deroga continuano ad essere soddisfatte.

In considerazione del principio di proporzionalità, l’applicabilità del massimale di costo per le comunicazioni intra-UE regolamentate dovrebbe essere limitata nel tempo e venire a scadenza cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Tale durata limitata dovrebbe consentire di valutare adeguatamente gli effetti delle misure e di valutare in quale misura sussista la necessità di tutelare i consumatori.

Al fine di assicurare, a livello di Unione, una tutela coerente, tempestiva e quanto più efficace possibile dei consumatori che subiscono gli effetti negativi delle notevoli differenze di prezzo nelle comunicazioni intra-UE, tali disposizioni dovrebbero essere direttamente applicabile e incluse in un regolamento. Il regolamento più adatto a tale scopo è il regolamento (UE) 2015/2120, che è stato adottato a seguito di una valutazione d’impatto che suggeriva, tra l’altro, una disposizione sulle comunicazioni intra-UE quale misura necessaria per completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche. I probabili effetti sulle entrate dei fornitori generate dalla fornitura di comunicazioni intra-UE sono ulteriormente attenuati dall’applicazione dell’eurotariffa di roaming per chiamate vocali e dell’eurotariffa per gli SMS quali massimali per le comunicazioni sia fisse che mobili, che funge da meccanismo di sicurezza, e dagli elementi forniti dal BEREC nell’analisi del 2018 che attestano un notevole calo dei pertinenti volumi di traffico fisso interessati dalla misura nel periodo intermedio. È pertanto opportuno introdurre tali disposizioni quale emendamento al regolamento (UE) 2015/2120, che dovrebbe essere adattato altresì per garantire che gli Stati membri adottino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione di tali disposizioni.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda gli aspetti transfrontalieri e mediante procedure efficienti del mercato interno per progetti di misure nazionali, e per garantire che i consumatori non debbano pagare prezzi eccessivi per comunicazioni interpersonali basate sul numero effettuate dallo Stato membro del loro fornitore nazionale verso numeri fissi o mobili in un altro Stato membro, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il presente regolamento modifica e amplia l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1211/2009. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali, è opportuno che, a fini di chiarezza, tale atto sia abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato dovrebbero essere intesi come fatti al presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e l’Agenzia di sostegno al BEREC («Ufficio BEREC»).

2. Il BEREC e l’Ufficio BEREC sostituiscono, rispettivamente, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e l’Ufficio istituiti dal regolamento (CE) n. 1211/2009 e succedono loro.

Art. 2 Personalità giuridica dell’Ufficio BEREC

1. L’Ufficio BEREC è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri, l’Ufficio BEREC ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Può, in particolare, acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L’Ufficio BEREC è rappresentato dal proprio direttore.

4. La responsabilità dei compiti che sono assegnati all’Ufficio BEREC e dei poteri che gli sono conferiti ricade esclusivamente su di esso.

5. L’Ufficio BEREC ha sede a Riga.

Capo II. Obiettivi e compiti del berec

Art. 3 Obiettivi del BEREC

1. Il BEREC opera nell’ambito dei regolamenti (UE) n. 531/2012 e (UE) 2015/2120 e della direttiva (UE) 2018/1972.

2. Il BEREC persegue gli obiettivi indicati all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1972. In particolare, il BEREC mira a garantire un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell’ambito di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il BEREC svolge i propri compiti in modo indipendente, imparziale, trasparente e tempestivo.

4. Il BEREC si avvale dell’esperienza disponibile presso le autorità nazionali di regolamentazione (ANR).

5. A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, ciascuno Stato membro assicura che le proprie ANR possano partecipare integralmente ai lavori degli organi organizzativi del BEREC.

6. Negli Stati membri in cui più di un’ANR è responsabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, le ANR si coordinano in funzione delle necessità.

Art. 4 Compiti di regolamentazione del BEREC

1. Il BEREC ha i compiti di regolamentazione seguenti:

  1. a) assistere e consigliare le ANR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e collaborare con le ANR e la Commissione, su loro richiesta o di propria iniziativa, in relazione a qualsiasi questione tecnica relativa alle comunicazioni elettroniche che rientri nelle sue competenze;

  2. b) assistere e consigliare la Commissione, su sua richiesta, in relazione all’elaborazione di proposte legislative nel campo delle comunicazioni elettroniche, inclusa qualunque proposta di modifica del presente regolamento o della direttiva (UE) 2018/1972;

  3. c) formulare pareri ai sensi del regolamento (UE) n. 531/2012 e della direttiva (UE) 2018/1972, in particolare per quanto riguarda:

    1. i) la risoluzione di controversie transfrontaliere, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva (UE) 2018/1972;

    2. ii) progetti di misure nazionali relative alle procedure del mercato interno per la regolamentazione del mercato, ai sensi degli articoli 32, 33 e 68 della direttiva (UE) 2018/1972;

    3. iii) progetti di decisioni e raccomandazioni relative all’armonizzazione, ai sensi degli articoli 38 e 93 della direttiva (UE) 2018/1972+;

    4. iv) la connettività da punto a punto tra utenti finali, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972;

    5. v) la determinazione di una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello di Unione e di una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello di Unione ai sensi dell’articolo 75 della direttiva (UE) 2018/1972;

    6. vi) il modello sintetico di contratto, ai sensi dell’articolo 102 della direttiva (UE) 2018/1972;

    7. vii) l’attuazione e il funzionamento a livello nazionale dell’autorizzazione generale e il relativo impatto sul funzionamento del mercato interno, ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972;

    8. viii) se del caso, gli sviluppi tecnologici e del mercato riguardo ai diversi tipi di servizi di comunicazione elettronica e il relativo impatto sull’applicazione della parte III, titolo III, della direttiva (UE) 2018/1972, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, della stessa direttiva;

  4. d) formulare orientamenti sull’attuazione del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, in particolare ai sensi dei regolamenti (UE) n. 531/2012 e (UE) 2015/2120 e della direttiva (UE) 2018/1972, per quanto riguarda:

    1. i) il modello di notifica ai sensi dell’articolo 12 della direttiva (UE) 2018/1972;

    2. ii) l’attuazione coerente degli obblighi per quanto riguarda la mappatura geografica e le previsioni ai sensi dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972;

    3. iii) i criteri pertinenti per promuovere l’applicazione coerente dell’articolo 61, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972;

    4. iv) orientamenti comuni per l’identificazione del punto terminale di rete in diverse topologie di rete, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972;

    5. v) approcci comuni per soddisfare la domanda transnazionale degli utenti finali, ai sensi dell’articolo 66 della direttiva (UE) 2018/1972;

    6. vi) i criteri minimi per un’offerta di riferimento, ai sensi dell’articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972;

    7. vii) la promozione dell’applicazione coerente da parte delle ANR delle condizioni enunciate all’articolo 76, paragrafo 1, e i criteri enunciati all’allegato IV della direttiva (UE) 2018/1972;

    8. viii) i criteri in base ai quali una rete è da considerarsi ad altissima capacità, ai sensi dell’articolo 82 della direttiva (UE) 2018/1972;

    9. ix) i criteri comuni per la valutazione della capacità di gestione delle risorse di numerazione e del rischio di esaurimento di tali risorse, ai sensi dell’articolo 93 della direttiva (UE) 2018/1972;

    10. x) i pertinenti parametri di qualità del servizio, i metodi di misurazione applicabili, il contenuto e il formato di pubblicazione delle informazioni e i meccanismi di certificazione della qualità, ai sensi dell’articolo 104 della direttiva (UE) 2018/1972;

    11. xi) come valutare se i sistemi di allarme pubblico previsti all’articolo 110, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 siano altrettanto efficaci rispetto a quelli previsti al paragrafo 1 dello stesso articolo;

    12. xii) l’accesso all’ingrosso al roaming, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 531/2012;

    13. xiii) l’attuazione degli obblighi delle ANR per quanto riguarda l’accesso aperto a Internet, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2120;

    14. xiv) i parametri di cui devono tener conto le ANR nel valutare la sostenibilità dei modelli di tariffazione nazionali, ai sensi dell’articolo 5 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/2120;

  5. e) formulare altri orientamenti che garantiscano un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche e decisioni normative coerenti da parte delle ANR, di propria iniziativa o su richiesta di un’ANR, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, segnatamente per quanto concerne le questioni normative che interessano un numero significativo di Stati membri o aventi carattere transfrontaliero;

  6. f) se del caso, partecipare al forum di valutazione tra pari sul progetto di misure relative alle procedure di selezione, ai sensi dell’articolo 35 della direttiva (UE) 2018/1972;

  7. g) intervenire su questioni riguardanti le sue competenze in materia di regolamentazione del mercato e di concorrenza in relazione allo spettro radio, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2018/1972;

  8. h) condurre analisi di potenziali mercati transnazionali, ai sensi dell’articolo 65 della direttiva (UE) 2018/1972 e della domanda transnazionale degli utenti finali, ai sensi dell’articolo 66 della stessa direttiva;

  9. i) assicurare il monitoraggio e la raccolta di informazioni e, se del caso, garantire al pubblico informazioni aggiornate sull’applicazione del regolamento (UE) n. 531/2012 ai sensi degli articoli 16 e 19 dello stesso regolamento;

  10. j) riferire sulle materie tecniche di sua competenza, in particolare:

    1. i) sull’applicazione pratica dei pareri e degli orientamenti di cui alle lettere c), d) ed e);

    2. ii) sulle migliori pratiche degli Stati membri per sostenere la definizione relativamente alla definizione del servizio di accesso adeguato a Internet a banda larga, ai sensi dell’articolo 84 della direttiva (UE) 2018/1972;

    3. iii) sull’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo per i servizi sia nazionali che di roaming, sull’evoluzione dell’andamento delle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico, sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all’ingrosso e i costi all’ingrosso per i servizi di roaming, nonché sulla trasparenza e la comparabilità delle tariffe, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 531/2012;

    4. iv) sui risultati delle relazioni annuali che le ANR presentano ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2015/2120 pubblicando una relazione annuale di sintesi;

    5. v) ogni anno, sugli sviluppi del mercato nel settore delle comunicazioni elettroniche;

  11. k) formulare raccomandazioni e posizioni comuni e diffondere le migliori pratiche regolamentari alle ANR al fine di incoraggiare un’attuazione migliore e coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche;

  12. l) istituire e mantenere una banca dati:

    1. i) delle notifiche trasmesse alle autorità competenti dalle imprese soggette ad autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva (UE) 2018/1972;

    2. ii) delle risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione, ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva (UE) 2018/1972;

    3. iii) se del caso, dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 8, terzo comma, della direttiva (UE) 2018/1972;

  13. m) valutare le esigenze di innovazione nell’ambito normativo e coordinare le azioni tra le ANR, al fine di consentire lo sviluppo di nuove comunicazioni elettroniche innovative;

  14. n) promuovere la modernizzazione, il coordinamento e la standardizzazione della raccolta di dati da parte delle ANR; tali dati sono messi a disposizione del pubblico in un formato aperto, riutilizzabile e adatto alla lettura automatica sul sito web del BEREC e sul portale europeo dei dati, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, le norme in materia di protezione dei dati personali e il livello di riservatezza richiesto;

  15. o) svolgere altri compiti attribuitigli da atti giuridici dell’Unione, in particolare dai regolamenti (CE) n. 531/2012 e (UE) 2015/2120 e dalla direttiva (UE) 2018/1972.

2. Il BEREC rende pubblici i suoi compiti di regolamentazione e aggiorna tale informazione quando gli sono assegnati nuovi compiti.

3. Il BEREC rende pubblici tutti i suoi documenti definitivi di pareri, orientamenti, relazioni, raccomandazioni, posizioni comuni e migliori pratiche, nonché gli studi commissionati, come anche i pertinenti progetti di documenti ai fini delle consultazioni pubbliche previste al paragrafo 5.

4. Fermo restando il rispetto del pertinente diritto dell’Unione, le ANR e la Commissione tengono nel massimo conto gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori pratiche adottati dal BEREC al fine di garantire l’applicazione coerente del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1. L’ANR che si discosti dagli orientamenti di cui al paragrafo 1, lettera e), ne rende note le ragioni.

5. Ove opportuno, il BEREC consulta le parti interessate e offre loro la possibilità di formulare osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole, tenuto conto della complessità della questione. Tale periodo non è inferiore a 30 giorni, salvo circostanze eccezionali. Il BEREC, fatto salvo l’articolo 38, pubblica i risultati di tali consultazioni pubbliche. Dette consultazioni si svolgono il prima possibile nell’ambito del processo decisionale.

6. Il BEREC può, se del caso, consultare le pertinenti autorità nazionali, come quelle competenti in materia di concorrenza, tutela dei consumatori e protezione dei dati, e cooperare con esse.

7. Il BEREC, se del caso, può cooperare con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell’Unione, oltre che con le autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1.

Capo III. Compiti dell’ufficio berec

Art. 5 Compiti dell’Ufficio BEREC

L’Ufficio BEREC svolge i seguenti compiti:

  1. a) fornire servizi di sostegno professionale e amministrativo al BEREC, in particolare nell’espletamento dei suoi compiti di regolamentazione ai sensi dell’articolo 4;

  2. b) raccogliere informazioni dalle ANR e provvedere allo scambio e alla trasmissione di informazioni in relazione ai compiti di regolamentazione assegnati al BEREC ai sensi dell’articolo 4;

  3. c) sulla base delle informazioni di cui alla lettera b), elaborare regolarmente progetti di relazioni su aspetti specifici dell’andamento del mercato europeo delle comunicazioni elettroniche, come relazioni sul roaming e sull’analisi comparativa, da presentare al BEREC;

  4. d) diffondere le migliori pratiche regolamentari presso le ANR, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera k);

  5. e) assistere il BEREC nella creazione e nella tenuta di registri e banche dati, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera l);

  6. f) assistere il BEREC nella creazione e nella gestione di un sistema di informazione e comunicazione, ai sensi dell’articolo 41;

  7. g) assistere il BEREC nello svolgimento di consultazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5;

  8. h) assistere nella preparazione dei lavori e fornire altro sostegno amministrativo e relativo ai contenuti per garantire il corretto funzionamento del comitato dei regolatori;

  9. i) assistere nella costituzione dei gruppi di lavoro, su richiesta del comitato dei regolatori, contribuire all’attività regolamentare e fornire il supporto amministrativo necessario ad assicurarne il corretto funzionamento;

  10. j) svolgere altri compiti attribuitigli dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione.

Capo IV. Organizzazione del berec

Art. 6 Struttura organizzativa del BEREC

Il BEREC comprende:

  1. a) un comitato dei regolatori;

  2. b) gruppi di lavoro.

Art. 7 Composizione del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori è composto da un membro di ogni Stato membro. Ciascun membro ha diritto di voto. Ciascun membro è nominato dall’ANR, che ha il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972. Il membro è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o il sostituto di uno di essi.

2. Ciascun membro del comitato dei regolatori ha un supplente, nominato dall’ANR. Il supplente rappresenta il membro in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR.

3. I membri del comitato dei regolatori e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurare la continuità dei lavori del comitato dei regolatori, tutte le ANR che effettuano nomine si sforzano di limitare l’avvicendamento dei rispettivi membri e, se possibile, anche dei loro supplenti e si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.

4. La Commissione partecipa a tutte le deliberazioni del comitato dei regolatori senza diritto di voto ed è rappresentata a un livello adeguatamente elevato.

5. È reso pubblico un elenco aggiornato dei membri del comitato dei regolatori e dei loro supplenti, unitamente alle loro dichiarazioni di interessi.

Art. 8 Indipendenza del comitato dei regolatori

1. Nell’assolvimento dei compiti a esso attribuiti e fatta salva la possibilità che i suoi membri agiscano a nome della rispettiva ANR, il comitato dei regolatori agisce in modo indipendente e obiettivo nell’interesse dell’Unione, senza tener conto di particolari interessi nazionali o personali.

2. Fatto salvo il coordinamento di cui all’articolo 3, paragrafo 6, i membri del comitato dei regolatori e i loro supplenti non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

Art. 9 Funzioni del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori ha le funzioni seguenti:

  1. a) espletare i compiti di regolamentazione del BEREC definiti all’articolo 4, in particolare adottare i pareri, gli orientamenti, le relazioni, le raccomandazioni e le posizioni comuni e divulgare le migliori pratiche di cui a tale articolo, facendo a tale scopo affidamento sui lavori preparatori svolti dai gruppi di lavoro;

  2. b) adottare le decisioni amministrative inerenti all’organizzazione delle attività del BEREC;

  3. c) adottare il programma di lavoro annuale del BEREC di cui all’articolo 21;

  4. d) adottare la relazione annuale sulle attività del BEREC di cui all’articolo 22;

  5. e) adottare le regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse di cui all’articolo 42, nonché in relazione ai membri dei gruppi di lavoro;

  6. f) adottare norme dettagliate sul diritto di accesso ai documenti in possesso del BEREC, a norma dell’articolo 36;

  7. g) adottare e aggiornare regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’articolo 37, paragrafo 2, in base a un’analisi delle esigenze;

  8. h) adottare, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri, e rendere pubblico il proprio regolamento interno;

  9. i) autorizzare, congiuntamente al direttore, la conclusione di accordi di lavoro con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell’Unione e con autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali ai sensi dell’articolo 35;

  10. j) istituire i gruppi di lavoro e nominarne i presidenti;

  11. k) fornire orientamenti al direttore dell’Ufficio BEREC per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti di tale Ufficio.

Art. 10 Presidente e vicepresidenti del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori nomina, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri, un presidente e almeno due vicepresidenti tra i suoi membri.

2. Uno dei vicepresidenti assume ex officio le funzioni del presidente quando quest’ultimo non è in grado di svolgere tali funzioni.

3. La durata del mandato del presidente è di un anno, rinnovabile una volta. Al fine di garantire la continuità delle attività del BEREC, il presidente entrante ricopre, se possibile, la carica di vicepresidente per un anno prima dell’inizio del suo mandato di presidente. Il regolamento interno prevede un mandato più breve nel caso in cui il presidente entrante sia impossibilitato a ricoprire la carica di vicepresidente per un anno prima dell’inizio del suo mandato di presidente.

4. Fatto salvo il ruolo del comitato dei regolatori in relazione alle funzioni del presidente, quest’ultimo non sollecita né accetta istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

5. Su richiesta, il presidente riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sullo svolgimento dei compiti del BEREC.

Art. 11 Riunioni del comitato dei regolatori

1. Il presidente convoca le riunioni del comitato dei regolatori e stabilisce l’ordine del giorno di tali riunioni, che è reso pubblico.

2. Il comitato dei regolatori tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Riunioni straordinarie sono indette su iniziativa del presidente, su richiesta di almeno tre dei suoi membri o su richiesta della Commissione.

3. Il direttore dell’Ufficio BEREC partecipa a tutte le deliberazioni, senza diritto di voto.

4. Il comitato dei regolatori può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.

5. I membri e i supplenti del comitato dei regolatori possono farsi assistere alle riunioni dai loro consulenti o da altri esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

6. L’Ufficio BEREC provvede alle funzioni di segreteria del comitato dei regolatori.