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Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 della Commissione del 4 aprile 2023 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

A norma dell’articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e all’allegato II di detta direttiva contemplate da tali norme o da parti di esse.

La direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell’uomo dovuti all’esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti. L’articolo 10, paragrafo 2, stabilisce inoltre i requisiti essenziali di sicurezza.

Con lettera M/4453 del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme armonizzate esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE. Tale richiesta è stata sostituita da una nuova richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 7410 della Commissione4, riguardante, tra l’altro, una revisione della norma EN 71-13 «Sicurezza dei giocattoli — parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi».

Il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-13:2021 «Sicurezza dei giocattoli —parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi», il cui riferimento è stato pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione5. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022.

Le specifiche della norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 si riferiscono più chiaramente ai requisiti della direttiva 2009/48/CE. In particolare, la norma EN 71-13:2021 in questa nuova versione è allineata alla direttiva 2009/48/CE, quale modificata dalle direttive (UE) 2020/20886 e (UE) 2020/20897 della Commissione. Le tabelle 1 e 2 della norma sono state riviste e nella norma è stata inserita un’ulteriore tabella 3 per tenere conto delle modifiche apportate agli elenchi di fragranze allergizzanti di cui alla direttiva 2009/48/CE, introdotte dalle direttive (UE) 2020/2088 e (UE) 2020/2089. La tabella 3 della norma comprende le fragranze allergizzanti che, a norma della direttiva 2009/48/CE, devono essere elencate sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo. La norma EN 71-13:2021+A1:2022 specifica tra l’altro che i kit cosmetici e i giochi gustativi non devono essere usati da bambini di età inferiore a 36 mesi. Tale specifica riflette chiaramente il requisito di cui all’allegato II, parte III, punto 12, secondo comma, della direttiva 2009/48/CE.

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. La Commissione ha inoltre valutato la conformità alla nuova richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 7410. La norma armonizzata soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 sostituisce la norma armonizzata EN 71-13:2021. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE sono attualmente pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione. Di conseguenza è necessario sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 con una nuova decisione.

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell’allegato della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen