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Decisione (PESC) 2023/1095 del Consiglio del 5 giugno 2023 che modifica l'azione comune 2008/124/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC2.

Il 3 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/9043, che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC e prorogato la missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) fino al 14 giugno 2023.

Nel contesto della revisione strategica dell'EULEX KOSOVO, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che EURLEX KOSOVO debba essere prorogata fino al 14 giugno 2025. Il CPS ha inoltre convenuto che, oltre a continuare ad assolvere i suoi compiti, l’EULEX KOSOVO debba assistere le autorità di contrasto del Kosovo nello sviluppo delle loro capacità di scambiare informazioni con le controparti regionali e internazionali nel settore dell'assistenza giudiziaria e della cooperazione in materia penale.

È opportuno che nessuna disposizione della presente decisione sia interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori che operano in procedimenti giudiziari nell’ambito dell’EULEX KOSOVO.

In considerazione della particolare natura delle attività dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, è opportuno individuare l'importo previsto a copertura del sostegno a tali procedimenti giudiziari trasferiti e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.

È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC.

L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

  1. 1) all'articolo 3, primo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) coopera con le pertinenti agenzie dell'Unione, le autorità giudiziarie e con le autorità di contrasto degli Stati membri e degli Stati terzi nell'esecuzione del suo mandato e assiste le autorità di contrasto del Kosovo nello sviluppo delle loro capacità di scambiare informazioni con le controparti regionali e internazionali nel settore dell'assistenza giudiziaria e della cooperazione in materia penale.";

  2. 2) all'articolo 16, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2023 al 14 giugno 2025 è di 165310000 EUR, di cui l'importo destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO per l'attuazione del suo mandato in Kosovo è di 58500000 EUR e l'importo destinato a coprire il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 106810000 EUR. La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell'amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l'importo di 106810000 EUR. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.";

  3. 3) all'articolo 20, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: "Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2025.".

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall