Decisione (UE) 2023/1307 del Consiglio del 26 giugno 2023 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare, a titolo di seconda frazione per il 2023
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/3232, in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
Conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2023 una proposta che fissa l’importo della seconda frazione del contributo per il 2023.
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.
A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio3 fissa l’importo annuo dei contributi che le parti del FES sono tenute a versare per il 2023 a 1800000000 EUR per la Commissione e a 300000000 EUR per la BEI.
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’importo dei contributi che le parti del FES devono versare come seconda frazione per il 2023 è fissato a 750000000 EUR, così ripartiti: 650000000 EUR per la Commissione e 100000000 EUR per la BEI.
Art. 2
I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione e alla BEI dalle parti del FES a titolo di seconda frazione per il 2023, conformemente all’allegato.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles