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Decisione (UE) 2023/2593 del Consiglio del 10 luglio 2023 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio1 («accordo») è stato concluso con decisione 2014/146/UE del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2014.

Conformemente alla decisione (UE) 2022/2585 del Consiglio3, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026) («protocollo») è stato firmato il 21 dicembre 2022, con riserva della sua conclusione in data successiva.

Il protocollo ha l’obiettivo di consentire all’Unione e a Maurizio di collaborare più strettamente per promuovere la cooperazione nei settori dell’economia oceanica, dell’acquacoltura, dello sviluppo sostenibile degli oceani, della pianificazione dello spazio marittimo, dell’energia marina e dell’ambiente marino, dello sviluppo della politica marittima e dell’economia blu, contribuendo nel contempo a promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

È opportuno approvare il protocollo.

L’accordo istituisce, all’articolo 9, una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo. Inoltre, a norma del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche dello stesso. La posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. Le modifiche proposte dovrebbero essere approvate, a meno che una minoranza di blocco di Stati membri, a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non si opponga alle stesse.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e ha espresso un parere il 24 ottobre 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026) è approvato a nome dell’Unione5.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 19 del protocollo al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal medesimo.

Art. 3

Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 9 dell’accordo.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023 Per il Consiglio Il presidente P. Navarro Ríos