Decisione (PESC) 2023/1598 del Consiglio del 28 luglio 2023 che modifica la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC1.
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2012/285/PESC il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e ha concluso che una disposizione in materia di deroga umanitaria applicabile a determinati soggetti, che figurano nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2664 (2022), dovrebbe essere inserita in relazione alle misure unionali complementari relative al congelamento di fondi e di risorse economiche.
È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare talune misure della presente decisione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/285/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 2 della decisione 2012/285/PESC è aggiunto il paragrafo seguente: «6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta: a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); oppure e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2023 Per il Consiglio Il presidente P. Navarro Ríos