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Decisione (PESC) 2023/1599 del Consiglio del 3 agosto 2023 relativa a un’iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 23 gennaio 2023 il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sul Sahel e sui paesi costieri dell’Africa occidentale, confermando che tale regione rimane una priorità per l’Unione nonostante il peggioramento della situazione politica e di sicurezza. Il Consiglio ha convenuto di sviluppare un concetto di gestione della crisi al fine di offrire agli Stati costieri del Golfo di Guinea un impegno concreto e una formazione e un sostegno mirati. Il Consiglio ha ricordato che, per guidare tale sforzo, l’Unione sta anche inviando consulenti militari nelle delegazioni dell’Unione.

Il 29 giugno 2023 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un eventuale partenariato in materia di sicurezza e di difesa con i paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea («concetto di gestione della crisi»). Il concetto di gestione della crisi si basa su un approccio integrato per un partenariato in materia di sicurezza e di difesa con tali paesi, compresa l’istituzione di una missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) («missione»), integrata dall’invio di consulenti militari nelle delegazioni dell’Unione, unitamente a misure di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura di materiale militare e in sinergia con progetti relativi alla sicurezza. Il concetto di gestione della crisi raccomanda che la missione sia denominata «iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea».

Con lettera del 6 luglio 2023, il presidente Repubblica del Benin ha invitato l’Unione a schierare la missione nel suo territorio.

Con lettera del 10 luglio 2023, il presidente della Repubblica del Ghana ha invitato l’Unione a schierare la missione nel suo territorio.

La missione dovrebbe pertanto essere istituita in Benin e Ghana. Il Consiglio dovrebbe poter decidere successivamente di estendere la missione, su loro invito, ad altri paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea di cui al concetto di gestione della crisi.

Il comitato politico e di sicurezza dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il controllo politico sulla missione, assicurarne la direzione strategica e prendere le decisioni appropriate a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE).

La missione dovrebbe avere un pilastro civile, posto sotto il comando e il controllo strategici del comandante dell’operazione civile, e un pilastro militare, posto sotto il comando e il controllo strategici del comandante militare. La cellula comune di coordinamento del sostegno, copresieduta dal comandante dell’operazione civile e dal comandante militare, dovrebbe garantire la coerenza della catena di comando.

La capacità civile di pianificazione e condotta dovrebbe essere messa a disposizione del comandante dell’operazione civile per la pianificazione e la condotta del pilastro civile della missione. Dovrebbe essere rafforzata, ai fini della missione, da una cellula civile di comando e sostegno.

La capacità militare di pianificazione e condotta dovrebbe essere la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare, e dovrebbe essere responsabile della pianificazione e della condotta operative del pilastro militare della missione. Dovrebbe essere rafforzata, ai fini della missione, da una cellula militare di comando e sostegno.

Il capo della cellula civile di comando e sostegno dovrebbe esercitare, per quanto riguarda il pilastro civile della missione, le stesse funzioni del capomissione in una missione civile in ambito PSDC. Il capo della cellula militare di comando e sostegno dovrebbe esercitare, per quanto riguarda il pilastro militare della missione, le stesse funzioni del comandante della forza della missione in una missione militare in ambito PSDC.

È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale diretti dall’Unione e alla partecipazione di Stati terzi alla missione.

A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE, le spese operative derivanti dal pilastro civile della missione dovrebbero essere a carico del bilancio dell’Unione, mentre le spese operative derivanti dal pilastro militare della missione dovrebbero essere a carico degli Stati membri conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio1.

La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 TUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 1 Istruzione

1. L’Unione conduce una missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) con l’obiettivo strategico di fornire, ai paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea in cui tale missione è istituita, assistenza nello sviluppo, in seno alle loro forze di sicurezza e di difesa, di capacità adeguate per contenere le pressioni esercitate dai gruppi terroristici armati e rispondervi.

2. La missione di cui al paragrafo 1 è denominata i “iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea” (“iniziativa”).

3. L’iniziativa è istituita in Benin, Costa d’Avorio, Ghana e Togo.

4.

Art. 2 Mandato

1. Nel perseguire l’obiettivo strategico di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda i paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, l’iniziativa:

  1. a) contribuisce a rafforzare la resilienza nelle zone vulnerabili delle loro regioni settentrionali attraverso lo sviluppo delle capacità delle loro forze di sicurezza e di difesa;

  2. b) fornisce formazione operativa pre-schieramento alle loro forze di sicurezza e di difesa;

  3. c) sostiene il potenziamento nei settori tecnici delle loro forze di sicurezza e di difesa;

  4. d) promuove lo Stato di diritto e la buona governance nei lori settori della sicurezza, concentrandosi sulle forze di sicurezza e di difesa, e sostiene la creazione di un clima di fiducia tra la società civile e le forze di sicurezza e di difesa.

2. Il diritto internazionale umanitario, i diritti umani e il principio della parità di genere, la protezione dei civili e le agende nell’ambito della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) su donne, pace e sicurezza, della UNSCR 2250 (2015) in materia di giovani, pace e sicurezza e della UNSCR 1612 (2005) sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati sono pienamente integrati e inseriti in maniera proattiva nella pianificazione strategica e operativa, nelle attività e nell’elaborazione di relazioni dell’iniziativa.

3. Secondo un approccio flessibile e modulare, e se necessario per l’esecuzione dei suoi compiti, l’iniziativa invia in particolare squadre mobili di formazione, esperti in visita e team di risposta alle crisi nei paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3. L’iniziativa attua progetti civili e militari in tali paesi nel perseguimento del suo obiettivo strategico indicato all’articolo 1, paragrafo 1, e nell’esercizio dei compiti di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

4. L’iniziativa facilita l’attuazione delle misure di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace che possono essere decise dal Consiglio a sostegno dei paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3.

Art. 3 Controllo politico e direzione strategica

1. Il comitato politico e di sicurezza (CPS), sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’iniziativa. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni appropriate conformemente all’articolo 38 del trattato sull’Unione europea (TUE). Tale autorizzazione include la facoltà di modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano operativo per il pilastro civile dell’iniziativa e il piano della missione per il pilastro militare dell’iniziativa, e la catena di comando. Include inoltre il potere di adottare decisioni in merito alla nomina dei capi delle cellule civile e militare di comando e sostegno. I poteri di decisione riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell’iniziativa restano attribuite al Consiglio.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell’UE (EU Military Committee – EUMC) relazioni sulle attività del pilastro militare dell’iniziativa. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante dell’operazione civile sulle attività del pilastro civile dell’iniziativa. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell’operazione civile e il comandante militare.

Art. 4 Catena di comando e struttura

1. In quanto operazione di gestione delle crisi, l’iniziativa dispone di una catena di comando unificata.

2. La sede centrale dell’iniziativa è Bruxelles.

3. L’iniziativa ha un pilastro civile, posto sotto il comando e il controllo strategici del comandante dell’operazione civile («pilastro civile»), e un pilastro militare, posto sotto il comando e il controllo strategici del comandante militare («pilastro militare»).

4. La cellula comune di coordinamento del sostegno, copresieduta per l’iniziativa dal comandante dell’operazione civile e dal comandante militare, garantisce la coesione della catena di comando.

Sezione II. Pilastro civile

Art. 5 Comandante dell’operazione civile

1. Il direttore esecutivo della capacità civile di pianificazione e condotta (Civilian Planning and Conduct Capability – CPCC) funge da comandante dell’operazione civile per il pilastro civile.

2. La CPCC è messa a disposizione del comandante dell’operazione civile per la pianificazione e la condotta del pilastro civile.

3. Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’alto rappresentante, esercita il comando e il controllo del pilastro civile a livello strategico.

4. Il comandante dell’operazione civile garantisce l’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al personale del pilastro civile le istruzioni a livello strategico, ove necessario, e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

5. Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l’alto rappresentante.

6. Tutto il personale distaccato del pilastro civile resta pienamente subordinato, ove opportuno, alle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, all’istituzione dell’Unione interessata o al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). L’autorità nazionale, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, ove opportuno, trasferiscono al comandante dell’operazione civile il controllo operativo del proprio personale distaccato.

7. Il comandante dell’operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto per il personale del pilastro civile.

8. Se necessario, il comandante dell’operazione civile e i capi delle delegazioni dell’Unione nei paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, si consultano reciprocamente.

Art. 6 Capo della cellula di comando e sostegno civile

1. La CPCC è rafforzata ai fini dell’iniziativa da una cellula di comando e sostegno civile.

2. Il capo della cellula di comando e sostegno civile assume la responsabilità del pilastro civile ed esercita il comando e il controllo a livello operativo. Il capo della cellula di comando e sostegno civile risponde direttamente al comandante dell’operazione civile e agisce conformemente alle istruzioni del comandante dell’operazione civile.

3. Il capo della cellula di comando e sostegno civile è il rappresentante del pilastro civile per quanto di sua competenza.

4. Il capo della cellula di comando e sostegno civile esercita la responsabilità amministrativa e logistica del pilastro civile, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione del pilastro civile. Il capo della cellula di comando e sostegno civile può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale del pilastro civile sotto la responsabilità generale del capo della cellula di comando e sostegno civile.

5. Il capo della cellula di comando e sostegno civile è responsabile del controllo disciplinare sul personale del pilastro civile. Per quanto concerne il personale distaccato, l’ azione disciplinare è esercitata, ove opportuno, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall’istituzione dell’Unione interessata o dal SEAE.

6. Il capo della cellula di comando e sostegno civile assicura un’adeguata visibilità del pilastro civile.

Art. 7 Personale

1. Il personale del pilastro civile è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell’Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.

2. Lo Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, ove opportuno, sono competenti per eventuali azioni relative al distacco proposte dai loro membri del personale distaccato al pilastro civile o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.

3. Il pilastro civile può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale.

4. Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale del pilastro civile sono stabiliti nei contratti conclusi tra il pilastro civile e i membri del personale interessati.

Art. 8 Sicurezza

1. Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza per il pilastro civile e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell’iniziativa conformemente all’articolo 5.

2. Il capo della cellula di comando e sostegno civile è responsabile della sicurezza del pilastro civile e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’iniziativa, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.

3. Il personale del pilastro civile è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente al piano operativo. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza.

4. Il comandante dell’operazione civile assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio2.

Art. 9 Disposizioni giuridiche

Il pilastro civile ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente decisione.

Art. 10 Disposizioni finanziarie

1.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al pilastro civile per il periodo dal 3 agosto 2023 al 10 dicembre 2025 è pari a 7299839,82 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al pilastro civile per il periodo dall'11 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 è pari a 9676375,90 EUR.

2. Tutte le spese per il pilastro civile sono gestite in conformità delle regole e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all’aggiudicazione di contratti d’appalto da parte del pilastro civile è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dal pilastro civile. Con l’approvazione della Commissione il pilastro civile può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, i paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali al pilastro civile.

3. Il pilastro civile è responsabile dell’esecuzione del suo bilancio. A tal fine il pilastro civile firma un accordo con la Commissione. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e i requisiti operativi dell’iniziativa.

4. Il pilastro civile riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, per quanto riguarda le attività finanziarie intraprese nell’ambito dell’accordo di cui al paragrafo 3.

5. Le spese connesse al pilastro civile sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Art. 11 Cellula di progetto civile

1. Il pilastro civile dispone di una cellula di progetto civile per individuare e attuare progetti civili a sostegno dei suoi compiti indicati all’articolo 2, paragrafo 1.

2. Ove opportuno, tale cellula di progetto civile agevola progetti attuati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità in settori connessi al pilastro civile e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito.

3. Fatto salvo il paragrafo 5, il pilastro civile è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni dell’iniziativa in modo coerente, se il progetto è:

  1. a) previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o

  2. b) integrato nel corso del mandato dell’iniziativa mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del comandante dell’operazione civile.

4. Il pilastro civile stipula un accordo con le pertinenti autorità degli Stati di cui al paragrafo 3, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del pilastro civile nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati.

5. Né l’Unione né l’alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati di cui al paragrafo 3 per atti od omissioni del pilastro civile nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

6. Il CPS approva l’accettazione di un contributo finanziario alla cellula di progetto civile da parte di Stati terzi.