Decisione (UE) 2023/2172 del Consiglio del 28 settembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo la modifica dell’allegato I e l’inserimento di un chiarimento nell’allegato IV dell’accordo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra1 («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 in conformità della decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio2.
L’accordo è stato concluso con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio3 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2020.
A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto può adottare decisioni che, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti.
L’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati dell’accordo.
È opportuno ripristinare la coerenza con le disposizioni giuridiche applicabili ai sistemi di scambio di quote di emissione dell’Unione europea e della Confederazione svizzera dal 1o gennaio 2021, data di inizio del nuovo periodo di scambio, tramite modifica dell’allegato I dell’accordo al fine di riflettere le modifiche normative, compresi i necessari chiarimenti nei criteri essenziali indicati in tale allegato, e tramite modifica dell’allegato IV dell’accordo inserendo un chiarimento al fine di evitare fraintedimenti e confusione su cosa si intenda per «informazioni riservate» nell’allegato IV dell’accordo.
Nella sua sesta riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno, il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica degli allegati I e IV dell’accordo.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo alla modifica degli allegati I e IV dell’accordo, poiché gli allegati modificati vincoleranno l’Unione.
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nella sua sesta riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023 Per il Consiglio Il presidente F. Grande-Marlaska Gómez