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Decisione (PESC) 2023/2195 del Consiglio del 16 ottobre 2023 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC1 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, sostenuti dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), hanno raggiunto un accordo con l’Iran su una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. La piena attuazione del piano d’azione congiunto globale (PACG) garantirebbe la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterebbe la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.

Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015) in cui approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG.

Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha accolto con favore e avallato il PACG e si è impegnato a rispettarne i termini e a seguire il piano di attuazione convenuto. Il Consiglio ha altresì sostenuto pienamente l’UNSCR 2231 (2015).

L’impegno a revocare tutte le misure restrittive dell’Unione relative al nucleare conformemente al PACG lascia impregiudicato il meccanismo di risoluzione delle controversie specificato nel PACG e la reintroduzione di misure restrittive dell’Unione in caso di significativa inadempienza da parte dell’Iran degli impegni assunti nel quadro del PACG.

Il 14 gennaio 2020 l’alto rappresentante, in qualità di coordinatore della commissione congiunta del PACG, ha ricevuto una lettera dai ministri degli Affari esteri di Francia, Germania e Regno Unito in cui si rinviava alla commissione congiunta una questione relativa all’attuazione, da parte dell’Iran, degli impegni assunti nel quadro del PACG in vista della sua risoluzione tramite il meccanismo di risoluzione delle controversie, come indicato al punto 36 del PACG.

Il 14 settembre 2023 l’alto rappresentante, in qualità di coordinatore della commissione congiunta del PACG, ha ricevuto una lettera dai ministri degli Affari esteri di Francia, Germania e Regno Unito relativa all’attuazione del PACG. I ministri degli Affari esteri hanno dichiarato che l’Iran è inadempiente dal 2019 e hanno rilevato che il meccanismo di risoluzione delle controversie del PACG non ha permesso di risolvere tale situazione. Hanno espresso l’intenzione di non adottare i provvedimenti relativi alla revoca di ulteriori misure restrittive in occasione della data di transizione prevista dal PACG per il 18 ottobre 2023.

Il Consiglio ritiene che l’Unione abbia validi motivi per mantenere, dopo la data di transizione prevista dal PACG, le misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità di cui agli allegati I e II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e agli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio2. È pertanto opportuno trasferire i nomi di tali persone ed entità dall’allegato I all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dall’allegato VIII all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran.

Il Consiglio ritiene inoltre che l’Unione abbia validi motivi per mantenere, dopo la data di transizione prevista dal PACG, le misure restrittive relative a servizi di messaggistica finanziaria, connesse al settore dei trasporti, connesse ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e servizi associati, relative a metalli e servizi associati, relative a software e servizi associati e relative ad armi e servizi associati.

Il Consiglio ritiene inoltre che l’Unione abbia validi motivi per non porre termine, dopo la data di transizione prevista dal PACG, alle misure restrittive che sono state sospese nella data di attuazione del PACG mediante la decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio3.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2023 Per il Consiglio Il presidente T. Ribera Rodríguez