Decisione (UE) 2023/2420 del Consiglio del 24 ottobre 2023 che autorizza l’avvio di negoziati relativi alla modifica degli accordi tra l’Unione europea, da una parte, e, rispettivamente, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di partecipazione di tali paesi all’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo affinché essi possano partecipare all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
visti gli accordi tra l’Unione europea e, rispettivamente, la Repubblica d’Islanda1, il Regno di Norvegia2, la Confederazione svizzera3 e il Principato del Liechtenstein4 sulle modalità di partecipazione di tali paesi all’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO),
visto il regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/20105, che ha rivisto il mandato dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e mediante il quale l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo è stato sostituito dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, assicurando piena continuità in tutte le sue attività e procedure,
Affinché la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein possano partecipare all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA), è opportuno modificare gli accordi sulle modalità di partecipazione di tali paesi all’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per chiarire la natura, la portata e le modalità della loro partecipazione all’EUAA.
È opportuno avviare negoziati in vista della modifica degli accordi tra l’Unione europea, da una parte, e, rispettivamente, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di partecipazione di tali paesi all’EASO.
L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2021/2303 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati relativi alla modifica degli accordi tra l’Unione europea, da una parte, e, rispettivamente, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di partecipazione di tali Stati all’EASO, affinché essi possano partecipare all’EUAA.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.
Art. 2
I negoziati sono condotti in consultazione con i consiglieri GAI, organo preparatorio designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
Art. 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2023 Per il Consiglio Il presidente P. Navarro Ríos