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Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

Scopo della politica dell’Unione in materia di asilo è sviluppare e predisporre un sistema europeo comune di asilo (CEAS) che sia conforme ai valori e alla tradizione umanitaria dell’Unione e governato dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità.

Una politica comune nel settore dell’asilo basata sulla piena e completa applicazione della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, costituisce uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo dell’Unione relativo all’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a cittadini di paesi terzi o apolidi che cercano protezione internazionale nell’Unione.

Il CEAS è basato su norme minime comuni riguardanti le procedure di protezione internazionale, riconoscimento e protezione accordati a livello dell’Unione, e le condizioni di accoglienza e stabilisce un sistema di determinazione dello Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale. Nonostante i progressi compiuti nell’ambito del CEAS, sussistono disparità significative fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione internazionale e la forma che riveste tale protezione. Occorre che tali disparità vengano ridotte garantendo una maggiore convergenza delle valutazioni delle domande di protezione internazionale e assicurando un livello uniforme di applicazione del diritto dell’Unione, sulla base di elevati standard di protezione, in tutta l’Unione.

Nella sua comunicazione del 6 aprile 2016 dal titolo «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa» la Commissione ha presentato i suoi settori prioritari per il miglioramento strutturale del CEAS, che consistono nell’istituzione di un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzamento del sistema Eurodac, nel conseguimento di una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell’Unione, nella prevenzione dei movimenti secondari all’interno dell’Unione e nello sviluppo di un nuovo mandato per l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18 febbraio 2016 di avanzare nella riforma del quadro dell’Unione esistente così da assicurare una politica umana, equa ed efficiente in materia di asilo. Tale comunicazione propone inoltre un percorso in linea con l’approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di iniziativa del 12 aprile 2016 dal titolo «La situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell’UE alle migrazioni».

L’EASO è stato istituito con regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e ha iniziato la propria attività il 1o febbraio 2011. L’EASO rafforza la cooperazione pratica fra gli Stati membri nelle questioni attinenti all’asilo e aiuta gli Stati membri ad assolvere i loro obblighi nel quadro del CEAS. L’EASO fornisce inoltre supporto agli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono soggetti a particolare pressione. Il suo ruolo e la sua funzione devono tuttavia essere ulteriormente rafforzati, non solo al fine di fornire sostegno alla cooperazione pratica tra gli Stati membri, ma anche per rafforzare e contribuire a garantire l’efficiente funzionamento dei sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri.

Date le debolezze strutturali del CEAS, messe in luce dagli arrivi incontrollati e di massa di migranti e richiedenti asilo nell’Unione, e data l’esigenza di un livello efficace, elevato e uniforme di applicazione della legislazione dell’Unione in materia d’asilo negli Stati membri, è necessario migliorare l’attuazione e il funzionamento del CEAS, basandosi sul lavoro dell’EASO e trasformandolo in una vera e propria agenzia. Tale agenzia dovrebbe essere un centro di competenza in materia di asilo. Dovrebbe facilitare e migliorare il funzionamento del CEAS coordinando e intensificando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni in materia di asilo tra gli Stati membri, promuovendo il diritto dell’Unione e il diritto internazionale in materia di asilo e le norme operative per garantire un alto grado di uniformità sulla base di norme di protezione elevate nelle procedure di protezione internazionale, nelle condizioni d’accoglienza e nella valutazione delle esigenze di protezione in tutta l’Unione, consentendo una solidarietà reale e pratica tra Stati membri al fine di aiutare in generale gli Stati membri e in particolare i richiedenti protezione internazionale, e in conformità dell’articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che stabilisce che i pertinenti atti dell’Unione debbano contenere misure appropriate ai fini dell’applicazione del principio di solidarietà, per applicare in modo sostenibile le norme dell’Unione atte a determinare lo Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale e per permettere la convergenza delle valutazioni delle domande di protezione internazionale in tutta l’Unione, monitorando l’applicazione operativa e tecnica del CEAS, sostenendo gli Stati membri per quanto riguarda il reinsediamento e l’attuazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e fornendo assistenza operativa e tecnica agli Stati membri per la gestione dei loro sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare agli Stati membri i cui sistemi subiscono pressioni sproporzionate.

I compiti dell’EASO dovrebbero essere ampliati e, al fine di rispecchiare tali cambiamenti, tale Ufficio dovrebbe essere sostituito da un’agenzia denominata Agenzia dell’Unione europea per l’asilo («l’Agenzia»), assicurando piena continuità in tutte le sue attività e procedure.

Al fine di garantire che sia indipendente e che possa svolgere i suoi compiti in modo adeguato, l’Agenzia dovrebbe ottenere risorse finanziarie e umane in misura sufficiente, compreso un numero sufficiente di personale proprio che faccia parte, ai sensi del presente regolamento, delle squadre di sostegno per l’asilo e delle squadre di esperti per il meccanismo di monitoraggio.

L’Agenzia dovrebbe lavorare in stretta cooperazione con le autorità nazionali responsabili per l’immigrazione e l’asilo e con altri servizi pertinenti, avvalendosi delle capacità e della competenza di tali autorità e servizi, e con la Commissione. È inoltre necessario che gli Stati membri cooperino con l’Agenzia per garantire che sia in grado di svolgere il proprio mandato. È importante, ai fini del presente regolamento, che l’Agenzia e gli Stati membri agiscano in buona fede e si scambino informazioni in modo tempestivo e accurato. Tutti i dati statistici devono essere forniti nel rispetto delle specifiche tecniche e metodologiche stabilite dal regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

L’Agenzia dovrebbe raccogliere e analizzare informazioni sulla situazione dell’asilo nell’Unione e – nella misura in cui ciò abbia un impatto sull’Unione – nei paesi terzi. Tale raccolta e analisi di informazioni dovrebbe consentire all’Agenzia di fornire agli Stati membri informazioni aggiornate anche sui flussi migratori e dei rifugiati, come pure di identificare eventuali rischi per i sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri. A tal fine l’Agenzia dovrebbe lavorare in stretta collaborazione con l’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Nessun dato personale dovrebbe essere conservato in banche dati o essere pubblicato su portali web creati dall’Agenzia per quanto riguarda gli sviluppi giuridici nel settore dell’asilo, compresa la giurisprudenza pertinente, a meno che tali dati non siano stati ottenuti da fonti accessibili al pubblico.

L’Agenzia dovrebbe essere in grado di inviare funzionari di collegamento negli Stati membri per promuovere la cooperazione e agire da interfaccia tra l’Agenzia e le autorità nazionali competenti in materia di asilo e immigrazione nonché altri servizi pertinenti. I funzionari di collegamento dovrebbero facilitare la comunicazione tra lo Stato membro interessato e l’Agenzia e condividere le informazioni rilevanti in possesso dell’Agenzia con lo Stato membro interessato. Essi dovrebbero sostenere la raccolta di informazioni e contribuire a promuovere l’applicazione e l’attuazione del diritto dell’Unione in materia di asilo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali. I funzionari di collegamento dovrebbero riferire periodicamente al direttore esecutivo dell’Agenzia in merito alla situazione dell’asilo negli Stati membri e le loro relazioni dovrebbero essere prese in considerazione ai fini del meccanismo di monitoraggio a norma del presente regolamento. Qualora tali relazioni sollevino preoccupazioni per uno o più aspetti rilevanti per lo Stato membro interessato, il direttore esecutivo dovrebbe informare senza indugio tale Stato membro.

L’Agenzia dovrebbe fornire agli Stati membri il supporto necessario nell’assolvimento dei loro compiti e dei loro obblighi a norma del regolamento (UE) n. 604/2013.

Per quanto riguarda il reinsediamento, l’Agenzia dovrebbe essere in grado di fornire il sostegno necessario agli Stati membri su loro richiesta. A tal fine, l’Agenzia dovrebbe sviluppare e offrire competenze in materia di reinsediamento, al fine di sostenere le azioni di reinsediamento intraprese dagli Stati membri.

L’Agenzia dovrebbe assistere gli Stati membri nella formazione di esperti di tutte le amministrazioni e di tutti gli organismi giurisdizionali nazionali, così come degli enti nazionali responsabili delle questioni attinenti all’asilo, anche attraverso l’elaborazione di un programma europeo di formazione in materia di asilo. Gli Stati membri dovrebbero mettere a punto un’adeguata formazione sulla base del programma europeo di formazione in materia di asilo, al fine di promuovere le migliori pratiche e norme comuni nell’attuazione del diritto dell’Unione in materia di asilo. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero includere nella loro formazione le componenti fondamentali del programma europeo di formazione in materia di asilo. È importante che tali componenti fondamentali contemplino le questioni connesse alla determinazione dell’ammissibilità dei candidati alla protezione internazionale, alle tecniche di intervista e alla valutazione degli elementi di prova. Dovrebbe inoltre verificare e, se necessario, garantire che tutti gli esperti appartenenti alle squadre di sostegno per l’asilo o al gruppo di riserva in materia d’asilo istituito a norma del presente regolamento («gruppo di riserva in materia d’asilo») ricevano la formazione necessaria prima di partecipare alle attività operative che organizza.

L’Agenzia dovrebbe garantire una produzione più strutturata, aggiornata e semplificata di informazioni sui paesi terzi interessati a livello dell’Unione. Essa dovrebbe raccogliere dati pertinenti ed elaborare relazioni contenenti le informazioni sui paesi. A tal fine, l’Agenzia dovrebbe istituire e gestire reti europee di informazione sui paesi terzi, in modo da evitare duplicazioni e creare sinergie con le relazioni nazionali. È necessario che le informazioni sui paesi terzi facciano riferimento, tra l’altro, alla situazione politica, religiosa e in materia di sicurezza, nonché alle violazioni dei diritti umani, compresi torture e maltrattamenti, nel paese terzo in questione.

Al fine di favorire la convergenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale e nel tipo di protezione concessa, l’Agenzia dovrebbe, unitamente agli Stati membri, mettere a punto un’analisi comune in merito alla situazione negli specifici paesi d’origine («analisi comune») e delle note di orientamento. L’analisi comune dovrebbe consistere in una valutazione della situazione nei paesi di origine pertinenti sulla base delle informazioni sul paese di origine. Le note di orientamento dovrebbero basarsi su un’interpretazione di tale analisi comune elaborata dall’Agenzia e dagli Stati membri. Nell’elaborare l’analisi comune e le note di orientamento, l’Agenzia dovrebbe tener conto dei più recenti orientamenti di ammissibilità dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per valutare le esigenze in materia di protezione internazionale dei richiedenti asilo provenienti da determinati paesi di origine e dovrebbe essere in grado di tener conto di altre fonti pertinenti. Fatta salva la competenza degli Stati membri a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle analisi comuni e delle note di orientamento pertinenti all’atto della valutazione delle domande di protezione internazionale presentate dai richiedenti che provengono da paesi terzi per i quali è stata elaborata un’analisi comune e note di orientamento a norma del presente regolamento.

L’Agenzia dovrebbe assistere la Commissione ed essere in grado di assistere gli Stati membri fornendo informazioni e analisi sui paesi terzi per quanto riguarda il concetto di paese di origine sicuro e il concetto di paese terzo sicuro. Nel fornire tali informazioni e analisi, l’Agenzia dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente al presente regolamento.

Per garantire un alto grado di uniformità nelle procedure d’asilo sulla base di elevati standard di protezione, nelle condizioni d’accoglienza e nella valutazione delle esigenze di protezione in tutta l’Unione, l’Agenzia dovrebbe organizzare e coordinare attività di promozione della corretta ed efficace applicazione del diritto dell’Unione in materia di asilo attraverso strumenti di natura non vincolante. A tal fine l’Agenzia dovrebbe elaborare norme operative, indicatori e orientamenti sulle questioni attinenti all’asilo. L’Agenzia dovrebbe rendere possibile e promuovere lo scambio di migliori prassi fra gli Stati membri.

L’Agenzia, in stretta cooperazione con la Commissione e fatta salva la responsabilità della Commissione in qualità di garante dei trattati, dovrebbe monitorare l’applicazione operativa e tecnica del CEAS, allo scopo di prevenire o identificare eventuali carenze dei sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri e valutarne la capacità e la preparazione a gestire situazioni di pressione sproporzionata al fine di rafforzare l’efficacia di tali sistemi («meccanismo di monitoraggio»). Il meccanismo di monitoraggio dovrebbe essere globale e potersi basare sulle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, sull’analisi delle informazioni sulla situazione dell’asilo sviluppata dall’Agenzia, su visite in loco, comprese visite con breve preavviso, campionamenti di casi e informazioni fornite da organizzazioni od organismi intergovernativi, in particolare l’UNHCR, e da altre organizzazioni pertinenti sulla base delle loro competenze. Il direttore esecutivo dovrebbe prevedere la possibilità che lo Stato membro interessato presenti osservazioni sulle prime risultanze di un monitoraggio condotto nel quadro del meccanismo di monitoraggio e, successivamente, sui progetti di raccomandazione. Il direttore esecutivo dovrebbe elaborare i progetti di raccomandazione in consultazione con la Commissione. Tenuto conto delle osservazioni dello Stato membro interessato, il direttore esecutivo dovrebbe presentare al consiglio d’amministrazione le conclusioni del monitoraggio e i progetti di raccomandazione, che delineino le misure che lo Stato membro interessato dovrebbe adottare, anche con l’aiuto dell’Agenzia, se necessario, per affrontare le carenze o i problemi di capacità e preparazione. I progetti di raccomandazione dovrebbero specificare i termini entro i quali tali misure dovrebbero essere adottate. Il consiglio d’amministrazione dovrebbe adottare le raccomandazioni. Lo Stato membro interessato può chiedere un sostegno finanziario specifico a titolo dei pertinenti strumenti finanziari dell’Unione e dovrebbe avere la possibilità di richiedere l’assistenza dell’Agenzia per l’attuazione delle raccomandazioni.

Il monitoraggio dovrebbe svolgersi in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, anche per quanto riguarda le visite in loco e il campionamento di casi, se necessario. È opportuno che il campionamento di casi consista in una selezione di decisioni positive e negative che coprano un particolare periodo di tempo e che siano relative all’aspetto del CEAS soggetto a monitoraggio. È opportuno basare il campionamento di casi su indicazioni oggettive, quali ad esempio i tassi di riconoscimento. Il campionamento di casi non pregiudica la competenza degli Stati membri a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale e deve essere effettuato rispettando pienamente il principio di riservatezza.

Per concentrare il monitoraggio su elementi particolari del CEAS, l’Agenzia dovrebbe inoltre avere la possibilità di monitorare gli aspetti tematici o specifici del CEAS. Qualora avvii un monitoraggio su aspetti tematici o specifici del CEAS, l’Agenzia dovrebbe garantire che tutti gli Stati membri siano sottoposti a tale monitoraggio tematico o specifico. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione dei lavori dell’Agenzia, non sarebbe opportuno sottoporre uno Stato membro a monitoraggio su aspetti tematici o specifici del CEAS nel corso di un esercizio durante il quale viene monitorata l’applicazione operativa e tecnica di tutti gli aspetti del CEAS di detto Stato membro.

Qualora lo Stato membro interessato non adotti le misure necessarie per eseguire le raccomandazioni adottate dal consiglio d’amministrazione entro il termine fissato e non affronti quindi le carenze individuate nei suoi sistemi di asilo e di accoglienza o gli eventuali problemi di capacità e di preparazione che comportano gravi conseguenze per il funzionamento del CEAS, la Commissione, in base alla propria valutazione, dovrebbe adottare raccomandazioni indirizzate a tale Stato membro che identifichino le misure necessarie per rimediare alla situazione, incluse, se del caso, misure specifiche che l’Agenzia deve adottare a sostegno di tale Stato membro. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di organizzare visite in loco nello Stato membro interessato per verificare l’attuazione delle raccomandazioni. Nella sua valutazione la Commissione dovrebbe considerare la gravità delle carenze individuate in relazione alle loro conseguenze per il funzionamento del CEAS. Se, alla scadenza del termine stabilito nelle raccomandazioni, lo Stato membro non si è conformato alle raccomandazioni, la Commissione dovrebbe poter presentare una proposta di atto di esecuzione del Consiglio che identifica le misure che devono essere adottate dall’Agenzia per sostenere tale Stato membro e che impongono a tale Stato membro di cooperare con l’Agenzia nell’attuazione di tali misure.

All’atto dell’istituzione delle squadre di esperti incaricate di effettuare il monitoraggio, l’Agenzia dovrebbe invitare un osservatore dell’UNHCR. L’assenza di tale osservatore non impedisce alle squadre di svolgere i propri compiti.

Per facilitare e migliorare il corretto funzionamento del CEAS e per assistere gli Stati membri nell’adempimento dei loro obblighi nel quadro del CEAS, l’Agenzia dovrebbe prestare agli Stati membri assistenza operativa e tecnica, in particolare laddove i loro sistemi di asilo e di accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata. Tale assistenza dovrebbe essere fornita sulla base di un piano operativo e con l’invio di squadre di sostegno per l’asilo. Le squadre di sostegno per l’asilo dovrebbero essere composte da esperti appartenenti al personale dell’Agenzia, da esperti degli Stati membri o da esperti distaccati dagli Stati membri all’Agenzia o da altri esperti non impiegati dall’Agenzia, con comprovate e pertinenti conoscenze ed esperienza in linea con le esigenze operative. È importante che l’Agenzia si avvalga di tali altri esperti che non sono alle sue dipendenze solo se non è in grado di garantire in altro modo il corretto e tempestivo esercizio dei suoi compiti a causa della mancanza di esperti disponibili provenienti dagli Stati membri o dal personale dell’Agenzia stessa.

Le squadre di sostegno per l’asilo dovrebbero poter sostenere gli Stati membri adottando misure operative e tecniche, anche mettendo a disposizione le loro competenze per l’identificazione e la registrazione dei cittadini di paesi terzi, fornendo servizi di interpretazione e informazioni sui paesi d’origine e in materia di trattamento e gestione dei casi di asilo, assistendo le autorità nazionali competenti per l’esame delle domande di protezione internazionale e offrendo aiuto per la ricollocazione o il trasferimento dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale. Il regime applicabile alle squadre di sostegno per l’asilo dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento al fine di assicurare che possano essere impiegate in modo efficace.

Gli esperti che partecipano alle squadre di sostegno per l’asilo dovrebbero aver completato la necessaria formazione inerente ai loro compiti e alle loro funzioni prima di partecipare alle attività operative. Ove necessario e in anticipo o al momento dell’invio, l’Agenzia dovrebbe fornire a tali esperti una formazione specifica all’assistenza operativa e tecnica fornita nello Stato membro interessato («Stato membro ospitante»). Affinché gli esperti che partecipano alle squadre di sostegno per l’asilo siano coinvolti nel facilitare l’esame delle domande di protezione internazionale, è importante che dimostrino di possedere un’esperienza pertinente di almeno un anno.

Per garantire la disponibilità di esperti per le squadre di sostegno per l’asilo e garantire che esse possano essere inviate immediatamente, se necessario, è opportuno istituire il gruppo di riserva in materia d’asilo. Il gruppo di riserva in materia d’asilo dovrebbe costituire una riserva di esperti provenienti dagli Stati membri, pari a un minimo di 500 persone.

Qualora i sistemi di asilo e di accoglienza di uno Stato membro siano sottoposti a una pressione sproporzionata, l’Agenzia, su richiesta tale Stato membro o di propria iniziativa, con l’accordo di tale Stato membro, dovrebbe essere in grado di assistere tale Stato membro attuando un’ampia serie di misure fra cui l’invio di esperti del gruppo di riserva in materia d’asilo.

Al fine di affrontare una situazione in cui il sistema di asilo o di accoglienza di uno Stato membro sia reso inefficace al punto da esercitare gravi conseguenze per il funzionamento del CEAS e sia soggetto a pressioni sproporzionate che impongano un pesante e urgente onere su tale sistema e lo Stato membro interessato non intraprenda un’azione sufficiente per far fronte a tale pressione, incluso non richiedere assistenza operativa o tecnica o non concordare un’iniziativa dell’Agenzia per tale assistenza, o lo Stato membro interessato non rispetti le raccomandazioni della Commissione a seguito del monitoraggio, la Commissione dovrebbe poter proporre al Consiglio un atto di esecuzione che individui le misure che l’Agenzia deve adottare e che imponga allo Stato membro interessato di cooperare per l’attuazione di tali misure. Il potere di adottare tale atto di esecuzione dovrebbe essere conferito al Consiglio a causa della natura potenzialmente sensibile delle misure da decidere e dell’eventuale impatto di tali misure sui compiti delle autorità nazionali. L’Agenzia dovrebbe poter intervenire, sulla base di detto atto di esecuzione del Consiglio, a sostegno di uno Stato membro qualora il suo sistema di asilo e di accoglienza sia reso inefficace al punto da determinare gravi conseguenze sul funzionamento del CEAS. Tale intervento dell’Agenzia non pregiudica eventuali procedure di infrazione avviate dalla Commissione.

Onde garantire che le squadre di sostegno per l’asilo, compresi gli esperti inviati dal gruppo di riserva in materia d’asilo, possano adempiere efficacemente ai loro compiti con i mezzi necessari, l’Agenzia dovrebbe poter acquistare o noleggiare attrezzature tecniche. Ciò non dovrebbe tuttavia incidere sull’obbligo, per gli Stati membri ospitanti, di fornire le strutture e attrezzature necessarie affinché l’Agenzia possa apportare l’assistenza operativa e tecnica richiesta. Prima di ogni acquisto o noleggio di attrezzature l’Agenzia dovrebbe condurre un’attenta analisi del fabbisogno e dei costi-benefici.

Per gli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza subiscano pressioni specifiche e sproporzionate dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l’Agenzia dovrebbe sostenere misure di solidarietà all’interno dell’Unione e adempiere ai propri compiti e obblighi per quanto concerne la ricollocazione o il trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale nell’Unione, garantendo al tempo stesso che non vi siano abusi dei sistemi di asilo e accoglienza.

Qualora debba affrontare sfide migratorie specifiche e sproporzionate in determinate zone delle frontiere esterne, dette punti di crisi (hotspot), uno Stato membro dovrebbe poter chiedere che l’Agenzia fornisca assistenza operativa e tecnica. In tali casi, lo Stato membro dovrebbe avere la possibilità di contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da gruppi di esperti degli Stati membri inviati attraverso l’Agenzia, dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio6, e da altri organismi, uffici e agenzie competenti dell’Unione, e da esperti che fanno parte del personale dell’Agenzia e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera allo scopo di gestire tali sfide. È opportuno che l’Agenzia assista la Commissione nel coordinamento sul terreno degli organi, organismi e servizi dell’Unione.

Nei punti di crisi, gli Stati membri cooperano, con il coordinamento della Commissione, con gli organismi, gli uffici e le agenzie competenti dell’Unione. Gli organismi, gli uffici e le agenzie dell’Unione agiscono conformemente ai rispettivi mandati e poteri. La Commissione, in cooperazione con gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dell’Unione, deve garantire che le attività nei punti di crisi siano conformi al pertinente diritto dell’Unione.

Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l’espletamento dei suoi compiti, l’Agenzia dovrebbe collaborare con gli organismi, gli uffici e le agenzie dell’Unione, in particolare con gli organismi, gli uffici e le agenzie nel settore giustizia e affari interni, sulle questioni contemplate dal presente regolamento, nell’ambito di accordi operativi conclusi conformemente alla normativa e alle politiche dell’Unione. Tali accordi operativi dovrebbero ricevere l’approvazione preliminare della Commissione.

È importante che l’Agenzia cooperi con la rete europea sulle migrazioni, istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio7, per garantire sinergie ed evitare duplicazioni delle attività.

L’Agenzia dovrebbe cooperare con le organizzazioni internazionali, in particolare l’UNHCR, per le questioni contemplate nel presente regolamento, nell’ambito di accordi operativi, per beneficiare della loro competenza e del loro sostegno. A tal fine il ruolo dell’UNHCR e di altre pertinenti organizzazioni internazionali dovrebbe essere pienamente riconosciuto e dette organizzazioni dovrebbero essere pienamente coinvolte nei lavori dell’Agenzia. Tali accordi operativi dovrebbero ricevere l’approvazione preliminare della Commissione.

L’Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa fra gli Stati membri e i paesi terzi per le questioni attinenti alle loro attività e nella misura necessaria all’esecuzione dei suoi compiti. L’Agenzia dovrebbe altresì avere la possibilità di cooperare con le autorità dei paesi terzi sulle questioni contemplate dal presente regolamento, nel quadro di accordi operativi soggetti all’approvazione preliminare della Commissione. L’Agenzia dovrebbe agire conformemente alla politica esterna dell’Unione, ed è opportuno che integri le proprie attività esterne in una più ampia cooperazione strategica con i paesi terzi. In nessun caso rientra nel mandato dell’Agenzia sviluppare una politica esterna autonoma. Nella cooperazione con i paesi terzi, l’Agenzia e gli Stati membri dovrebbero rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta») e osservare norme e standard che formano parte della normativa dell’Unione anche quando tali attività sono effettuate nel territorio di paesi terzi.

L’Agenzia dovrebbe essere in grado di inviare esperti facenti parte del proprio organico in qualità di funzionari di collegamento nei paesi terzi interessati per agevolare la cooperazione con i paesi terzi su questioni relative all’asilo. Prima dell’invio di un funzionario di collegamento, l’Agenzia dovrebbe valutare la situazione dei diritti umani nel paese interessato al fine di garantire che tale paese soddisfi norme inderogabili in materia di diritti umani.

L’Agenzia dovrebbe mantenere uno stretto dialogo con le organizzazioni della società civile per scambiare informazioni e mettere in comune conoscenze in materia di asilo. Essa dovrebbe istituire un forum consultivo, che dovrebbe costituire un meccanismo di scambio di informazioni e di condivisione di conoscenze in materia di asilo. Il forum consultivo dovrebbe fornire consulenza al direttore esecutivo e il consiglio d’amministrazione nei settori disciplinati dal presente regolamento. È importante che la composizione e le dimensioni del forum consultivo siano determinate tenendo conto dell’efficienza delle sue attività e che l’Agenzia assegni al forum consultivo risorse umane e finanziarie adeguate.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti segnatamente dal diritto internazionale e dell’Unione, compresa la Carta. Tutte le attività dell’Agenzia dovrebbero svolgersi rispettando pienamente tali diritti fondamentali e principi, in particolare il diritto d’asilo, il principio di non-refoulement, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, compresi il diritto al ricongiungimento a norma del diritto dell’Unione, i diritti dei minori, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo nonché a un equo processo. I diritti dei minori e le particolari necessità delle persone in situazione di vulnerabilità dovrebbero sempre essere tenuti in considerazione. Per tale ragione, l’Agenzia dovrebbe svolgere i suoi compiti rispettando l’interesse superiore del minore, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, tenendo debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni in materia di sicurezza e protezione nonché dell’opinione del minore in funzione della sua età e maturità.

Qualora l’assistenza operativa e tecnica fornita dall’Agenzia riguardi persone che si trovano in situazione di vulnerabilità, tale assistenza dovrebbe essere adeguata alla situazione di tali persone conformemente alle condizioni stabilite dal diritto dell’Unione e nazionale in materia di asilo.

L’Agenzia dovrebbe adottare e attuare una strategia in materia di diritti fondamentali per monitorare e garantire la protezione dei diritti fondamentali.

È opportuno nominare un responsabile dei diritti umani indipendente al fine di garantire che l’Agenzia rispetti i diritti fondamentali nell’esercizio delle sue attività e promuovere il rispetto dei diritti fondamentali all’interno dell’Agenzia, in conformità della Carta, anche presentando una proposta per la strategia dell’Agenzia in materia di diritti fondamentali e assicurandone l’attuazione, nonché esaminando le denunce ricevute dall’Agenzia nell’ambito del meccanismo di denuncia dell’Agenzia. A tal fine, è importante che l’Agenzia doti, in misura corrispondente al proprio mandato e alle proprie dimensioni, il responsabile dei diritti fondamentali di risorse e di personale adeguati.

L’Agenzia dovrebbe istituire un meccanismo di denuncia sotto la responsabilità del responsabile dei diritti fondamentali. L’obiettivo del meccanismo di denuncia dovrebbe essere quello di assicurare che i diritti fondamentali siano rispettati in tutte le attività dell’Agenzia. Il meccanismo di denuncia dovrebbe essere un meccanismo amministrativo. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe essere competente per l’esame delle denunce pervenute all’Agenzia in conformità del diritto a una buona amministrazione. È importante che il meccanismo di denuncia sia efficace e atto a garantire che sia dato adeguato seguito alle denunce. Il meccanismo di denuncia fa salvo l’accesso ai mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari e non costituisce una condizione per avvalersi di tali mezzi. Il meccanismo di denuncia non dovrebbe costituire un meccanismo per impugnare qualsiasi decisione di un’autorità nazionale su singole domande di protezione internazionale. È essenziale che gli Stati membri conducano le indagini penali, ove necessario. Al fine di rafforzare la trasparenza e la responsabilità, l’Agenzia dovrebbe riferire in merito al meccanismo di denuncia nella sua relazione annuale sulla situazione dell’asilo nell’Unione. È importante che la relazione annuale dell’Agenzia sulla situazione dell’asilo nell’Unione contempli, in particolare, il numero delle denunce che le sono pervenute, la natura delle violazioni dei diritti fondamentali, le operazioni interessate, laddove possibile, e i seguiti adottati dall’Agenzia e dagli Stati membri.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nel consiglio d’amministrazione dell’Agenzia al fine di esercitare un controllo politico e strategico sul suo funzionamento. Il consiglio d’amministrazione dovrebbe imprimere un orientamento generale alle attività dell’Agenzia e garantire che l’Agenzia svolga i suoi compiti. Ove possibile, è raccomandabile che il consiglio d’amministrazione consista dei responsabili operativi delle amministrazioni degli Stati membri competenti in materia di asilo o dei relativi rappresentanti, e che tutte le parti rappresentate nel consiglio d’amministrazione si sforzino di limitare l’avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Il consiglio d’amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri, segnatamente per stabilire il bilancio, verificarne l’esecuzione, adottare l’opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l’iter decisionale dell’Agenzia e nominare un direttore esecutivo e un vicedirettore esecutivo. È opportuno che l’Agenzia sia gestita e operi secondo i principi dell’orientamento comune sulle agenzie decentrate dell’Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

L’Agenzia dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni operative e tecniche e deve godere di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A tal fine, è necessario ed appropriato che l’Agenzia sia un’agenzia dell’Unione dotata di personalità giuridica ed eserciti le competenze conferitele dal presente regolamento.

L’Agenzia dovrebbe riferire in merito alle sue attività al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per garantire la sua autonomia, è opportuno che l’Agenzia sia dotata di un bilancio autonomo che dovrebbe essere finanziato per la maggior parte da un contributo dell’Unione. Il finanziamento dell’Agenzia sarà subordinato a un accordo dell’autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 27 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie8. La procedura di bilancio dell’Unione dovrebbe applicarsi al contributo dell’Unione e a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione. La Corte dei conti dovrebbe svolgere la revisione contabile dell’Agenzia.

È importante che la relazione annuale consolidata concernente le attività dell’Agenzia specifichi le quote di spesa per ciascuna delle principali attività dell’Agenzia.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Agenzia sotto forma di sovvenzioni, accordi di delega o contratti conformemente al presente regolamento non devono dar luogo a duplicazioni di finanziamenti con altre risorse finanziarie nazionali, unionali o internazionali.

All’Agenzia dovrebbe applicarsi il regolamento delegato (UE) 2019/7159 della Commissione.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10 dovrebbe applicarsi senza restrizioni all’Agenzia, che dovrebbe aderire all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)11.

È opportuno che il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio12 si applichi all’Agenzia.

È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia nel quadro del presente regolamento sia svolto in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio13, e nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. L’Agenzia dovrebbe trattare dati personali solamente per l’adempimento dei suoi compiti relativi alla prestazione di assistenza tecnica e operativa agli Stati membri, al reinsediamento, alla facilitazione dello scambio di informazioni con gli Stati membri, con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, con Europol o l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e all’analisi delle informazioni sulla situazione dell’asilo, lo svolgimento di campionamenti di casi ai fini del monitoraggio e, se del caso, il trattamento di domande di protezione internazionale, nel quadro delle informazioni ottenute durante lo svolgimento dei suoi compiti nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot), e per scopi amministrativi. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere strettamente limitato ai dati personali necessari per le finalità indicate e rispettare il principio di proporzionalità. Qualunque trattamento ulteriore di dati conservati per finalità diverse da quelle stabilite al presente regolamento dovrebbe essere vietato.

I dati personali trattati dall’Agenzia, eccetto quelli trattati a fini amministrativi, dovrebbero essere cancellati dopo 30 giorni. Un periodo di conservazione più lungo non è necessario per gli scopi per cui l’Agenzia tratta i dati personali nel quadro del presente regolamento.

I dati personali di natura sensibile, necessari per valutare se un cittadino di un paese terzo possa beneficiare della protezione internazionale, dovrebbero essere trattati solo per facilitare l’esame di una domanda di protezione internazionale, allo scopo di fornire l’assistenza necessaria in una procedura di protezione internazionale o ai fini del reinsediamento. Tale trattamento dovrebbe essere limitato allo stretto necessario al fine di condurre una valutazione completa di una domanda di protezione internazionale nell’interesse del richiedente.

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio15 si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento, a meno che tale trattamento sia effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri a fini di prevenzione, indagine, accertamento, o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio16 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla pubblica sicurezza, ai sensi del presente regolamento.

Le norme stabilite dal regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche nell’ambito del trattamento dei dati personali, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali che le riguardano, dovrebbero essere specificate in relazione alla responsabilità del trattamento dei dati, alla salvaguardia dei diritti degli interessati e al controllo della protezione di dati, per quanto riguarda in particolare alcuni settori.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento – vale a dire facilitare l’attuazione del CEAS e migliorarne il funzionamento, rafforzare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sulle questioni attinenti all’asilo, promuovere il diritto in materia di asilo e le norme operative dell’Unione per garantire un alto grado di uniformità nelle procedure di protezione internazionale, nelle condizioni d’accoglienza e nella valutazione delle esigenze di protezione in tutta l’Unione; monitorare l’applicazione operativa e tecnica del CEAS, e fornire una maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri per la gestione dei rispettivi sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza subiscano pressioni sproporzionate – non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’intervento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Tenuto conto che la Danimarca ha finora contribuito alla cooperazione pratica tra gli Stati membri in materia di asilo, l’Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa con questo paese. A tal fine, è opportuno invitare un rappresentante della Danimarca a partecipare a tutte le riunioni del consiglio d’amministrazione, senza diritto di voto.

Per espletare i propri compiti, l’Agenzia dovrebbe essere aperta alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l’Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell’Unione nel settore disciplinato dal presente regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Pertanto, tenuto conto del fatto che il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera hanno partecipato alle attività dell’EASO sulla base di accordi di lavoro conclusi da tali paesi con l’Unione relativi alla loro partecipazione all’EASO, tali paesi dovrebbero poter partecipare alle attività dell’Agenzia e contribuire alla cooperazione pratica tra gli Stati membri e l’Agenzia conformemente ai termini e alle condizioni definiti da accordi di lavoro esistenti o nuovi. A tal fine, rappresentanti di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera dovrebbero poter partecipare alle riunioni del consiglio d’amministrazione in qualità di osservatori.

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità nazionali responsabili per l’asilo relativamente alle decisioni in merito alle singole domande di protezione internazionale.

Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni del regolamento (UE) n. 439/2010. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, detto regolamento sia sostituito nella sua interezza, in relazione agli Stati membri vincolati dal presente regolamento. È opportuno che l’Agenzia istituita con il presente regolamento sostituisca e assuma le funzioni dell’EASO, istituito con il regolamento (UE) n. 439/2010, che pertanto dovrebbe essere abrogato. Con riguardo agli Stati membri vincolati dal presente regolamento, i riferimenti al regolamento abrogato andrebbero intesi come riferimenti fatti al presente regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento relative al meccanismo di monitoraggio dell’applicazione operativa e tecnica del CEAS sono collegate, tra l’altro, al sistema di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013. Poiché il sistema istituito dal suddetto regolamento potrebbe cambiare, si ritiene necessario rinviare l’applicazione di tali disposizioni a una data successiva, ossia al 31 dicembre 2023. Inoltre, le disposizioni relative al meccanismo di monitoraggio riguardanti l’adozione di raccomandazioni rivolte allo Stato membro interessato e le disposizioni relative a situazioni di pressione sproporzionata o di inefficacia dei sistemi di asilo e di accoglienza, sono più direttamente connesse e influenzate dagli aspetti del sistema istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013, che attengono alla responsabilità. Poiché tale regolamento può potrebbe essere sostituito da un nuovo atto giuridico attualmente in fase di negoziazione, e tenuto conto dell’importanza degli aspetti pertinenti di tale nuovo atto giuridico, le disposizioni in questione dovrebbero applicarsi solo a decorrere dalla data in cui tale regolamento viene sostituito, a meno che tale regolamento sia stato sostituito prima del 31 dicembre 2023, nel qual caso le disposizioni in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 31 dicembre 2023,

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio17 e ha espresso il proprio parere il 21 settembre 201618.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. Sassoli Per il Consiglio Il presidente A. Logar