Decisione di esecuzione (UE) 2023/2517 del Consiglio del 9 novembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda la Repubblica di Trinidad e Tobago
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/19991, in particolare l’articolo 33,
vista la proposta della Commissione,
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
Il capo VI del regolamento (CE) n. 1005/2008stabilisce le procedure relative all’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, alle prassi applicabili ai paesi terzi identificati come non cooperanti, all’elaborazione di un elenco di tali paesi, alla loro radiazione dall’elenco, alla pubblicità dell’elenco e alle misure di emergenza.
Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/170/UE2, che ha stabilito un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008.
A norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ha notificato alla Repubblica di Trinidad e Tobago («Trinidad e Tobago») con decisione del 21 aprile 20163 la possibilità di essere identificata come paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante.
Nella decisione del 21 aprile 2016 la Commissione ha incluso le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivavano tale eventuale identificazione.
La decisione del 21 aprile 2016 è stata notificata a Trinidad e Tobago unitamente a una lettera che la invitava ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d’azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.
Con la decisione del 21 aprile 2016 la Commissione ha avviato un dialogo con Trinidad e Tobago.
In particolare, la Commissione ha invitato Trinidad e Tobago ad adottare tutte le misure necessarie per attuare quanto contenuto nel piano d’azione proposto dalla Commissione e a valutarne l’attuazione.
A Trinidad e Tobago è stata data la possibilità di rispondere alla decisione del 21 aprile 2016 e ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti illustrati in tale decisione. A Trinidad e Tobago è stato garantito il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni pertinenti. Le osservazioni orali e scritte presentate da Trinidad e Tobago in seguito alla decisione del 21 aprile 2016 sono state esaminate e prese in considerazione. Si sono tenute riunioni sia in presenza che virtuali tra Trinidad e Tobago e la Commissione per trattare i punti in questione. Trinidad e Tobago è stata tenuta al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione.
Sulla base delle informazioni raccolte la Commissione ha stabilito che Trinidad e Tobago non ha fatto sufficientemente fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 21 aprile 2016. La Commissione ha inoltre concluso che le misure proposte nel piano d’azione non erano state attuate integralmente.
La Commissione ha pertanto adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/20514, che identificava Trinidad e Tobago come paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN.
Tenuto conto dell’iter d’indagine e di dialogo intrapreso dalla Commissione, compresi gli scambi di corrispondenza e le riunioni organizzate, nonché delle ragioni alla base della decisione del 21 aprile 2016 e della decisione di esecuzione(UE) 2023/2051, risulta opportuno includere Trinidad e Tobago nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN.
Nella decisione del 21 aprile 2016 la Commissione ha esaminato gli obblighi di Trinidad e Tobago e ha valutato il rispetto da parte di tale paese degli obblighi internazionali che ad esso incombono nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
La Commissione ha esaminato la conformità di Trinidad e Tobago alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 21 aprile 2016 e, in considerazione delle pertinenti informazioni trasmesse in merito da Trinidad e Tobago, il piano d’azione proposto e le misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.
Le principali carenze individuate dalla Commissione riguardavano diverse inadempienze nell’attuazione degli obblighi di diritto internazionale connesse, in particolare, all’adozione di un quadro giuridico adeguato e aggiornato, all’assenza di un monitoraggio efficace e adeguato dei pescherecci battenti bandiera di Trinidad e Tobago e all’assenza di ispezioni portuali in relazione alla pesca. Le carenze individuate riguardano, più in generale, il mancato rispetto degli obblighi sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell’accordo sull’attuazione della parte XI5 (UNCLOS), l’accordo riguardante l’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori6 (UNFSA) e l’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata7.
Con la decisione di esecuzione (UE) 2023/2051la Commissione ha identificato Trinidad e Tobago come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Non sono state individuate prove a conferma che l’incapacità di tale paese di ottemperare ai propri obblighi a norma del diritto internazionale sia dovuta a difficoltà in quanto paese in via di sviluppo.
Sulla base della decisione del 21 aprile 2016, della decisione di esecuzione (UE) 2023/2051 e del processo di dialogo condotto tra Trinidad e Tobago e la Commissione e il relativo esito, si conclude che le azioni adottate da Trinidad e Tobago per far fronte ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per ottemperare alle disposizioni degli articoli 94, 117, 118 e 119 dell’UNCLOS, degli articoli 18, 19 e 23 dell’UNFSA e degli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo.
Di conseguenza, Trinidad e Tobago non ha ottemperato agli obblighi di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN ad essa imposti dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera.
Alla luce delle conclusioni tratte riguardo a Trinidad e Tobago è opportuno aggiungere tale paese, in conformità dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, all’elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione di esecuzione 2014/170/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza detta decisione di esecuzione.
L’inclusione di Trinidad e Tobago nell’elenco dei paesi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN comporta l’applicazione delle misure di cui all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1005/2008. L’articolo 38, paragrafo 1, di tale regolamento prevede il divieto di importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti. Nel caso di Trinidad e Tobago, tale divieto dovrebbe riguardare tutti gli stock e le specie definiti all’articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1005/2008, dato che l’assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN che ha portato all’identificazione di Trinidad e Tobago come paese terzo non cooperante non si limita a un dato stock o a una data specie.
Si osservi che la pesca INN provoca fra l’altro il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l’ampiezza dei problemi connessi alla pesca INN, si ritiene necessario che l’Unione attui rapidamente azioni nei confronti di Trinidad e Tobago in qualità di paese terzo non cooperante. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Se Trinidad e Tobago dimostrerà di aver posto rimedio alla situazione che ne ha causato l’inserimento nell’elenco, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radierà Trinidad e Tobago dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti in conformità dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008. Tale decisione di radiazione dovrebbe inoltre considerare se Trinidad e Tobago abbia adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Repubblica di Trinidad e Tobago è aggiunta all’allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente N. Calviño Santamaría