Decisione (UE) 2023/2538 del Consiglio del 9 novembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in merito alla modifica dell’allegato XXII di taleaccordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione (UE) 2016/838/del Consiglio1 l’Unione ha concluso l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra2 («accordo»), entrato in vigore il 1o luglio 2016.
A norma dell’articolo 406, paragrafo 3, dell’accordo, il Consiglio di associazione istituito dall’accordo («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo.
A norma dell’articolo 283 dell’accordo, le parti devono sviluppare la cooperazione e armonizzare le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione deve prevedere, tra l’altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale e in conformità alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell’Organizzazione mondiale della sanità. A tal fine le parti devono adoperersi per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.
A norma dell’articolo 285 dell’accordo, la Georgia deve procedere ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione e agli strumenti internazionali di cui all’allegato XXII dell’accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
Il Consiglio di associazione deve adottare una decisione riguardo la modifica dell’allegato XXII dell’accordo.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione.
È opportuno pertanto che la posizione dell’Unione in sede di consiglio di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in merito alla modifica dell’allegato XXII Di tale accordo di associazione si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente N. Calviño Santamaría