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Decisione (UE) 2023/2608 del Consiglio del 9 novembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» e in sede di Consiglio di associazione istituiti dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la valutazione positiva dell’attuazione delle fasi 1 e 2 di cui all’allegato XXI-A dell’accordo di associazione, e l’accesso al mercato ad essa collegato

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio1 l’Unione ha concluso l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra2 («accordo»), che è entrato in vigore il 1o settembre 2017.

Conformemente all’articolo 153, paragrafo 2, dell’accordo, il ravvicinamento legislativo all’acquis dell’Unione in materia di appalti pubblici deve essere effettuato in fasi successive, secondo quanto enunciato nel calendario di cui all’allegato XXI-A dell’accordo. L’attuazione di ciascuna fase deve essere valutata dal comitato di associazione istituito dall’articolo 464, paragrafo 1, dell’accordo, riunito nella formazione «Commercio» a norma dell’articolo 465, paragrafo 4, dell’accordo («comitato di associazione riunito nella formazione “Commercio”») e ad essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», la concessione reciproca dell’accesso al mercato di cui all’allegato XXI-A dell’accordo.

A norma dell’articolo 153, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» deve procedere alla valutazione della fase successiva solo dopo che le misure di attuazione della fase precedente sono state realizzate e approvate secondo le modalità di cui all’articolo 153, paragrafo 2, dell’accordo.

A norma dell’articolo 475, paragrafo 5, dell’accordo, il Consiglio di associazione, istituito dall’articolo 461 dell’accordo, deve decidere l’ulteriore apertura reciproca del mercato a seguito della valutazione positiva, da parte del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», riguardo l’attuazione di ciascuna fase di cui all’allegato XXI-A dell’accordo.

Il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» deve adottare due decisioni, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato di associazione e dei sottocomitati, adottato con decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina3,, che forniscono una valutazione positiva del ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell’Unione nel contesto dell’attuazione, rispettivamente, della fase 1 e della fase 2 di cui all’allegato XXI-A dell’accordo.

Dopo l’adozione di tali decisioni del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», il Consiglio di associazione deve adottare due decisioni, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, sulla concessione di un ulteriore accesso reciproco al mercato collegato all’attuazione, rispettivamente, della fase 1 e della fase 2 di cui all’allegato XXI-A dell’accordo.

Grazie alle quattro decisioni da adottare, l’Unione e l’Ucraina dovrebbero garantire l’accesso reciproco al mercato per gli appalti di forniture da parte delle autorità governative centrali e da parte dello Stato, degli enti territoriali e degli organismi di diritto pubblico.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» e in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda la valutazione positiva dell’attuazione delle fasi 1 e 2 di cui all’allegato XXI-A dell’accordo e l’accesso al mercato ad essa collegato, poiché le decisioni previste vincoleranno l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» per quanto riguarda la valutazione positiva dell’attuazione della fase 1 e della fase 2 di cui all’allegato XXI-A dell’accordo si basa sui rispettivi progetti di decisione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui agli addenda I e II della presente decisione.

Art. 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda la concessione di un ulteriore accesso reciproco al mercato collegato all’attuazione della fase 1 e della fase 2 di cui all’allegato XXI-A dell’accordo si basa sui rispettivi progetti di decisione del Consiglio di associazione di cui agli addenda III e IV della presente decisione.

Art. 3

Dopo l’adozione, le decisioni del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all’articolo 1 e le decisioni del Consiglio di associazione di cui all’articolo 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente N. Calviño Santamaría