Decisione di esecuzione (UE) 2023/2601 della Commissione del 20 novembre 2023 che stabilisce le norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata degli elenchi delle autorità nazionali competenti che hanno accesso al sistema di ingressi/uscite e al sistema di informazione visti
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/20111, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS)2, in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,
Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (EES) che registra elettronicamente l’ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.
Il regolamento (CE) n. 767/2008 ha istituito il sistema di informazione visti (VIS) per lo scambio di dati fra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno, e sulle decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti.
L’accesso all’EES o al VIS ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati dovrebbe essere limitato al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro.
Gli Stati membri dovrebbero notificare all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA») e alla Commissione gli elenchi delle autorità nazionali competenti autorizzate a livello nazionale a inserire, modificare, cancellare o consultare dati nell’EES o nel VIS.
Gli elenchi dovrebbero essere gestiti a livello centrale mediante una funzionalità creata a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2226 e dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008.
Per ciascuna autorità nazionale competente figurante negli elenchi notificati, gli Stati membri dovrebbero specificare le finalità dell’accesso all’EES o ai dati del VIS.
Dovrebbero pertanto essere stabilite norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata degli elenchi delle autorità nazionali competenti.
Dato che il regolamento (UE) 2017/2226 e il regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio3 si basano sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2021/1134 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.
Per quanto riguarda l’Irlanda, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa4; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen5, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio6.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen7, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio8.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen9, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio10.
Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, in relazione alle disposizioni di cui al presente atto concernenti il regolamento (UE) 2017/2226, poiché la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile è stata completata con successo, come confermato dalle conclusioni del Consiglio del 9 e 10 giugno 2011, le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen sono state attuate con decisione (UE) 2018/934 del Consiglio11 e le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione visti sono state attuate con decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio12, sono soddisfatte tutte le condizioni di funzionamento del sistema di ingressi/uscite di cui all’articolo 66, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2226 e pertanto in tali Stati membri il sistema di ingressi/uscite dovrebbe essere operativo a partire dalla sua entrata in funzione. Le disposizioni di cui al presente atto relative al regolamento (CE) n. 767/2008 costituiscono un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 200513.
Per quanto riguarda Cipro, in relazione alle disposizioni di cui al presente atto concernenti il regolamento (UE) 2017/2226, per il funzionamento del sistema di ingressi/uscite occorre la concessione di un accesso passivo al sistema d’informazione visti e l’attuazione di tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. L’EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni all’entrata in funzione dell’EES. Gli Stati membri in cui l’EES non è operativo dall’entrata in funzione dovrebbero connettersi a tale sistema conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni. Le disposizioni di cui alla presente decisione relative al regolamento (CE) n. 767/2008 costituiscono un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 200314.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio15, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 24 marzo 2023.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti istituito a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Contenuto e formato degli elenchi delle autorità nazionali competenti
1. Gli Stati membri specificano le autorità nazionali competenti il cui personale è debitamente autorizzato a inserire, modificare, cancellare o consultare il sistema di ingressi/uscite (EES) e i dati del sistema di informazione visti (VIS) negli elenchi delle autorità nazionali competenti per ciascun sistema, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 («elenchi delle autorità»).
2. eu-LISA fornisce una tabella standard editabile dagli Stati membri per creare e aggiornare gli elenchi delle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1.
3. La tabella di cui al paragrafo 2 comprende almeno le seguenti informazioni, che non contengono dati personali, per ciascuna autorità nazionale competente che tratta dati nell’EES o nel VIS:
a) il nome dello Stato membro;
b) l’identificativo unico dell’autorità;
c) il nome dell’autorità;
d) i dati di contatto dell’autorità;
e) il periodo di validità dell’accesso ai sistemi;
f) la finalità dell’accesso.
4. La tabella di cui al paragrafo 2 contiene opzioni di filtraggio che consentono ricerche. Le opzioni di filtraggio includono almeno le informazioni seguenti:
a) il nome dello Stato membro;
b) l’identificativo unico dell’autorità;
c) il nome dell’autorità.
Art. 2 Sviluppo della funzionalità per la gestione degli elenchi delle autorità
1. eu-LISA sviluppa e ospita la funzionalità per la gestione centralizzata degli elenchi delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
2. La funzionalità per la gestione centralizzata degli elenchi delle autorità nazionali competenti ne consente il suo ulteriore sviluppo per la gestione centralizzata di elenchi supplementari di autorità competenti che utilizzano altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in linea con la legislazione applicabile.
3. eu-LISA integra gli elenchi delle autorità nazionali competenti forniti dagli Stati membri nella funzionalità di cui al paragrafo 1.
4. eu-LISA è responsabile della manutenzione tecnica della funzionalità di cui al paragrafo 1.
Art. 3 Gestione della funzionalità
1. La funzionalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, consente agli Stati membri di:
a) cercare e consultare gli elenchi delle autorità nazionali competenti conformemente ai diritti di accesso applicabili;
b) aggiornare i loro elenchi delle autorità nazionali competenti.
2. La funzionalità consente agli Stati membri di gestire gli elenchi delle autorità nazionali competenti. Eu-LISA garantisce in qualsiasi momento la disponibilità dell’ultima versione di tali elenchi.
3. Tutte le modifiche apportate agli elenchi delle autorità nazionali competenti dagli Stati membri sono registrate centralmente nella funzionalità. Gli Stati membri possono conservare una copia delle loro registrazioni a livello nazionale.
4. La funzionalità consente agli Stati membri di accedere alle registrazioni pertinenti per il loro Stato membro e di consultarle. L’accesso e la consultazione delle registrazioni sono limitati al personale debitamente autorizzato di tale Stato membro.
5. Gli utenti della funzionalità possono utilizzare pseudonimi per cercare, consultare o aggiornare gli elenchi delle autorità nazionali competenti. Deve essere possibile risalire da tali pseudonimi alle identità ufficiali degli utenti a livello nazionale.
Art. 4 Entrata in vigore e applicabilità
1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Le disposizioni della presente decisione relative al sistema di informazione visti si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen