diritto.io

Decisione (PESC) 2023/2677 del Consiglio del 27 novembre 2023 che modifica la decisione (PESC) 2023/231 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione dell’Unione europea di assistenza militare a sostegno dell’Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 2 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2311, che ha istituito una misura di assistenza per sostenere lo sviluppo delle capacità delle forze armate dell’Ucraina da parte della missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) al fine di difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso.

Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2023, il Consiglio europeo ha ribadito che l’Unione è pronta a continuare a fornire all’Ucraina un sostegno militare sostenibile per tutto il tempo necessario, in particolare attraverso l’EUMAM Ucraina e lo strumento europeo per la pace.

Con lettera del 23 agosto 2023 le autorità ucraine hanno riconosciuto il contributo offerto dall’EUMAM Ucraina e hanno chiesto un’estensione della formazione fornita da EUMAM Ucraina alla guardia nazionale, al servizio statale di frontiera, alla polizia nazionale e al servizio di sicurezza dell’Ucraina, le cui unità sono sotto il controllo operativo delle forze armate ucraine.

In tale contesto, la misura di assistenza istituita dalla decisione (PESC) 2023/231 dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi di formazione dell’EUMAM Ucraina e, pertanto, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di ulteriori 10000000 EUR e la durata della misura passare a 60 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2023/231 è così modificata:

  1. 1) All’articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. La durata della misura di assistenza è di 60 mesi dall’adozione della presente decisione.» ;

  2. 2) l’articolo 2 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 55000000 EUR.» ;

    2. b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle operazioni può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 55000000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle operazioni possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel relativo bilancio corrispondente alla misura di assistenza.» .

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente Y. Díaz Pérez