Decisione (PESC) 2023/2689 del Consiglio del 27 novembre 2023 che modifica la decisione (PESC) 2022/2245 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace tesa a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina mediante attrezzature e piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 14 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/22451, che ha istituito una misura di assistenza per sostenere lo sviluppo delle capacità delle forze armate dell’Ucraina da parte della missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) al fine di difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso.
Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2023, il Consiglio europeo ha ribadito che l’Unione è pronta a continuare a fornire all’Ucraina un sostegno militare sostenibile per tutto il tempo necessario, in particolare attraverso l’EUMAM Ucraina e lo strumento europeo per la pace.
Con lettera del 23 agosto 2023 le autorità ucraine hanno riconosciuto il contributo offerto dall’EUMAM Ucraina e hanno chiesto un’estensione della formazione fornita da EUMAM Ucraina alla guardia nazionale, al servizio statale di frontiera, alla polizia nazionale e al servizio di sicurezza dell’Ucraina per le unità che sono sotto il controllo operativo delle forze armate ucraine.
In tale contesto, la misura di assistenza istituita dalla decisione (PESC) 2022/2245 dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi di formazione dell’EUMAM Ucraina e, pertanto, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di ulteriori 184000000 EUR e la durata della misura passare a 60 mesi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2022/2245 è così modificata:
1) all’articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. La durata della misura di assistenza è di 60 mesi dall’adozione della presente decisione.» ;
2) l’articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 200000000 EUR.» ;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle operazioni può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 200000000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle operazioni possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel relativo bilancio corrispondente alla misura di assistenza.» .
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente Y. Díaz Pérez