Decisione (UE) 2023/2756 del Consiglio del 4 dicembre 2023 che autorizza l’avvio di negoziati con lo Stato d’Israele per un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile con lo Stato d’Israele.
È opportuno designare la Commissione quale negoziatore dell’Unione.
I negoziati dovrebbero essere condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale previsto dall’articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e conformemente ai rispettivi ruoli delle istituzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 218 TFUE, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea.
L’obiettivo principale dell’accordo previsto è istituire un quadro giuridico riguardante la certificazione di prodotti aeronautici, parti e pertinenze e la sorveglianza della produzione. Fino a poco tempo fa l’approvazione di certificati per i prodotti aeronautici e le relative parti e pertinenze tra l’Unione e lo Stato d’Israele si basava su un accordo tra l’Italia e lo Stato di Israele, entrato in vigore il 2 maggio 1990, in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio1. Tuttavia l’Italia ha denunciato tale accordo con effetto dal 2 gennaio 2022 a norma dell’articolo 140, paragrafo 6, di tale regolamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile con lo Stato d’Israele.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.
Art. 2
La Commissione è designata negoziatore dell’Unione.
Art. 3
1. I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Trasporti aerei», designato in qualità di comitato speciale previsto dall’articolo 218, paragrafo 4 TFUE.
2. La Commissione riferisce tempestivamente per iscritto al comitato speciale e al Consiglio sull’esito dei negoziati dopo ciascuna sessione negoziale.
Art. 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente O. Puente Santiago