Decisione della Commissione del 7 dicembre 2023 che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Finlandia e Svezia C/2024/1310
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,
Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione2 stabilisce le disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività.
Con decisione 2021/C 302/013, la Commissione ha ordinato all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, il Belgio ha comunicato alla Commissione, con lettera del 13 novembre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Danimarca ha comunicato alla Commissione, con lettera del 15 novembre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Germania ha comunicato alla Commissione, con lettera del 14 novembre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, l'Estonia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 10 ottobre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, l'Irlanda ha comunicato alla Commissione, con lettere del 9 e del 14 novembre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni negli impianti esistenti.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Spagna ha comunicato alla Commissione, con lettere del 18 ottobre e del 14 novembre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Francia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 14 novembre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Croazia ha comunicato alla Commissione, con lettere del 31 agosto e del 10 novembre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, l'Italia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 14 novembre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Lituania ha comunicato alla Commissione, con lettera del 2 ottobre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione, con lettera del 14 novembre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, l'Austria ha comunicato alla Commissione, con lettera del 20 ottobre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Polonia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 13 novembre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, il Portogallo ha comunicato alla Commissione, con lettera del 14 novembre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Finlandia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 14 novembre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Svezia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 13 novembre 2023, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
Le modifiche comunicate apportate alle tabelle nazionali di assegnazione sono conformi al regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione,
DECIDE:
Art. unico
L'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea inserisce nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Finlandia e Svezia, che figurano nell'allegato.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2023 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione