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Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 21,

La direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. L’articolo 10 bis prevede l’assegnazione gratuita delle quote per un periodo transitorio.

Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione2 stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030.

Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE, l’assegnazione gratuita di quote di emissioni a impianti la cui attività, valutata sulla base di una media mobile di due anni, è aumentata o diminuita di oltre il 15 % rispetto ai livelli di attività storica deve essere adeguata in modo simmetrico. Poiché gli impianti sono divisi in sottoimpianti conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/331, per effettuare gli adeguamenti dell’assegnazione di quote di emissioni in funzione delle variazioni dell’attività è opportuno confrontare tali variazioni con i livelli di attività storica a livello di sottoimpianto.

Ai fini dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita è necessario raccogliere dati di alta qualità e verificati in maniera indipendente. È opportuno garantire coerenza nell’accuratezza e nella qualità dei dati monitorati e comunicati al fine di determinare l’assegnazione gratuita. A tale scopo, è opportuno prevedere norme specifiche per la comunicazione dei livelli di attività a livello di sottoimpianto, tenendo conto delle pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/331. È opportuno che i dati raccolti dai gestori in conformità di tali norme riflettano l’effettivo funzionamento dei sottoimpianti.

È opportuno che i gestori comunichino i dati richiesti con cadenza annuale. È opportuno che i dati siano monitorati conformemente ai requisiti di monitoraggio di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/331.

Per garantire coerenza tra la verifica delle comunicazioni delle emissioni annuali a norma dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e i dati relativi ai livelli di attività, oltre che per sfruttare le sinergie, è opportuno avvalersi del quadro giuridico stabilito dalle misure in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione3.

Al fine di prevenire manipolazioni o abusi del sistema per l’adeguamento delle assegnazioni, evitare oneri amministrativi superflui e garantire che le modifiche delle assegnazioni siano eseguite in modo efficace, non discriminatorio e uniforme, è opportuno applicare ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita ai sottoimpianti il cui livello di attività è aumentato o diminuito di oltre il 15 % rispetto al livello di attività storica. È opportuno definire il livello medio di attività come media aritmetica dei due livelli annuali di attività relativi a due anni civili completi di funzionamento. È opportuno che il primo anno del calcolo del livello medio di attività sia il primo anno di ciascun periodo di assegnazione. Se il confronto tra il livello di attività storica e il livello medio di attività evidenzia una differenza superiore al 15 %, è opportuno adeguare l’assegnazione gratuita di una percentuale pari all’esatta variazione percentuale del livello di attività. Se la variazione successiva del livello di attività si verifica nello stesso intervallo del 5 %, oltre il 15 %, è opportuno che l’assegnazione resti invariata. Se la variazione successiva supera l’intervallo del 5 % in cui rientrava l’adeguamento precedente (ad esempio 20-25 %, 25-30 %, eccetera) è opportuno che l’adeguamento sia pari all’esatta variazione percentuale del livello medio di attività.

Per evitare oneri amministrativi superflui, è opportuno prendere in considerazione l’adeguamento ogniqualvolta le variazioni del livello di attività di un sottoimpianto comporterebbero un adeguamento annuale del livello di quote assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto pari o superiore a 100.

Per prevenire manipolazioni o abusi del sistema e garantire che le modifiche delle assegnazioni siano eseguite in modo efficace, non discriminatorio e uniforme, è opportuno che i nuovi entranti e i nuovi sottoimpianti ricevano lo stesso trattamento.

A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le misure transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote devono essere attuate in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico. Per mantenere gli incentivi a ridurre le emissioni al momento di definire ulteriori modalità di adeguamento delle assegnazioni gratuite ai sottoimpianti la cui attività è aumentata o diminuita di oltre il 15 % rispetto ai livelli di attività storica, è opportuno prendere in considerazione anche variazioni del funzionamento dei sottoimpianti diverse dalle variazioni dei livelli di attività. Queste includono i miglioramenti dell’efficienza energetica, le variazioni dell’approvvigionamento di calore, l’intercambiabilità combustibile/energia elettrica, la produzione di sostanze chimiche di elevato valore, le variazioni della produzione di cloruro di vinile monomero e il recupero energetico dei gas di scarico. Per massimizzare gli incentivi a ridurre le emissioni, è opportuno prendere in considerazione le suddette variazioni a livello di sottoimpianto.

Per meglio allineare le variazioni della produzione e l’assegnazione gratuita, è opportuno che ai sottoimpianti che hanno comunicato la cessazione delle attività non siano rilasciate quote di emissioni a decorrere dall’anno successivo alla cessazione.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all’assegnazione gratuita delle quote ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. (1) «livello medio di attività»: per ciascun sottoimpianto, la media aritmetica dei livelli annuali di attività relativi a ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione di una comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

  2. (1 bis) «livello medio di attività atteso»: per ciascun sottoimpianto, la media aritmetica dei livelli annuali di attività attesi, determinati sulla base del metodo di cui all’allegato I, per i due anni civili precedenti la presentazione di una comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

  3. (2) «impianto esistente»: l’impianto esistente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331;

  4. (3) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331;

  5. (4) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/331;

  6. (4 bis) «sottoimpianto con emissioni di processo»: il sottoimpianto con emissioni di processo ai sensi dell’articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2019/331;

  7. (5) «periodo di assegnazione»: il periodo di assegnazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, del regolamento delegato (UE) 2019/331;

  8. (6) «gruppo»: il gruppo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Art. 3 Obblighi di comunicazione

1.

A partire dal 2021, i gestori di impianti che hanno ricevuto un’assegnazione gratuita conformemente all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030 comunicano annualmente il livello di attività di ciascun sottoimpianto per l’anno civile precedente. Nel 2021 e nel 2026 la comunicazione include i dati relativi ai due anni precedenti la sua presentazione.

I nuovi entranti possono presentare le relazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 nel corso dell’anno successivo al primo giorno di funzionamento.

2.

La relazione sul livello di attività deve contenere informazioni sul livello di attività di ogni sottoimpianto e su ciascuno dei parametri di cui all’allegato IV, sezione 1 — ad eccezione del punto 1.3, lettera c) — e punti da 2.3 a 2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/331. Contiene inoltre informazioni sulla struttura del gruppo cui appartiene l’impianto, se del caso, e sull’eventuale cessazione delle attività di qualsiasi sottoimpianto.

L’autorità competente può imporre ai gestori di comunicare, nella relazione sul livello di attività, anche qualsiasi parametro supplementare elencato nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 o di cui al paragrafo 1 del suddetto allegato.

3.

La relazione sul livello di attività è presentata all’autorità competente che concede l’assegnazione gratuita entro il 31 marzo di ogni anno, a meno che l’autorità competente non stabilisca un termine anteriore per la presentazione. È corredata di una dichiarazione di verifica della relazione sul livello di attività rilasciata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

L’autorità competente può sospendere il rilascio di quote di emissioni a titolo gratuito a un impianto fino a quando non ha stabilito che l’impianto non risponde ai requisiti per l’adeguamento dell’assegnazione, oppure fino a quando la Commissione non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 circa l’adeguamento dell’assegnazione all’impianto.

L’autorità competente sospende il rilascio di quote di emissioni a titolo gratuito in una delle seguenti situazioni:

  1. a) il gestore non ha presentato alcuna relazione verificata sul livello di attività;

  2. b) la dichiarazione di verifica della relazione sul livello di attività contiene uno dei pareri di cui all’articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettera b), c) o d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

L’eventuale sospensione dell’assegnazione di quote in conformità del terzo comma resta in vigore fino a quando l’autorità competente non ha stabilito che l’impianto non è soggetto ad alcun obbligo di adeguamento dell’assegnazione, oppure fino a quando la Commissione non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 circa l’adeguamento dell’assegnazione all’impianto.

Se del caso, l’autorità competente recupera eventuali quote assegnate in eccesso conformemente alla procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione2.

L’autorità competente può imporre a gestori e verificatori l’utilizzo di modelli elettronici o specifici formati dei file per la presentazione delle relazioni sul livello di attività.

4.

L’autorità competente valuta la relazione sul livello di attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo conformemente ai requisiti degli articoli da 7 a 12 del regolamento delegato (UE) 2019/331. L’autorità competente può effettuare una stima prudenziale del valore di qualsiasi parametro in una delle situazioni seguenti:

  1. a)

  2. b) il valore verificato presentato non è conforme al presente regolamento o al regolamento delegato (UE) 2019/331;

  3. c) la relazione sul livello di attività del gestore non è stata verificata in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Qualora, nella dichiarazione di verifica rilasciata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, il verificatore abbia segnalato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal gestore prima del rilascio della dichiarazione di verifica, l’autorità competente valuta tali inesattezze e, ove possibile, effettua una stima prudenziale del valore del parametro. L’autorità competente comunica al gestore se e quali rettifiche devono essere apportate alla relazione sul livello di attività. Il gestore mette tali informazioni a disposizione del verificatore.

Art. 3 bis Recupero delle quote oggetto di riduzione in conformità dell’articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331

1. Se il quantitativo annuo finale delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito è stato ridotto a norma dell’articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331, il gestore può recuperare le quote oggetto di riduzione, purché dimostri in modo soddisfacente per l’autorità competente che è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. a) sono state attuate tutte le raccomandazioni in sospeso scaturite dagli audit di efficienza energetica o dai sistemi di gestione dell’energia certificati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331 e il verificatore ha confermato, in sede di verifica della relazione annuale sul livello di attività, che l’attuazione di tali raccomandazioni è stata completata;

  2. b) durante o dopo il pertinente periodo di riferimento sono state attuate altre misure che hanno consentito di ottenere riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nell’impianto equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit energetico o nel sistema di gestione dell’energia certificato di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331 e il verificatore, in sede di verifica della relazione annuale sul livello di attività, ha confermato che l’attuazione di tali misure è stata completata e che sono state conseguite riduzioni equivalenti delle emissioni di gas a effetto serra.

2.

Se desidera recuperare le quote oggetto di riduzione a norma del paragrafo 1, il gestore presenta all’autorità competente una richiesta in tal senso come parte integrante della relazione verificata sul livello di attività di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma. L’autorità competente valuta la richiesta e decide se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Se l’autorità competente decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 relativa agli adeguamenti dell’assegnazione a tale impianto, il gestore riceve ogni anno l’intero quantitativo di quote per gli anni rimanenti nel periodo di assegnazione con decorrenza dall’anno di presentazione della domanda di recupero delle quote oggetto di riduzione.

Art. 3 ter Relazione sulla neutralità climatica

1. I gestori di impianti che hanno presentato un piano di neutralità climatica a norma dell’articolo 22 ter del regolamento delegato (UE) 2019/331 redigono una relazione sulla neutralità climatica contenente le informazioni elencate nell’allegato II del presente regolamento.

2.

I gestori di cui al paragrafo 1 presentano all’autorità competente la relazione sulla neutralità climatica e la corrispondente dichiarazione di verifica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 entro il 31 marzo 2026 per il periodo fino al 31 dicembre 2025 ed entro il 31 marzo di ogni quinquennio successivo per il quinquennio precedente.

In deroga al primo comma, l’autorità competente può fissare un termine anteriore per la presentazione della relazione sulla neutralità climatica e della corrispondente dichiarazione di verifica.

3. La Commissione mette a disposizione un modello elettronico o un formato di file specifico per fornire le informazioni indicate nell’allegato II.

4. Per redigere la relazione sulla neutralità climatica, i gestori utilizzano il modello elettronico o il formato di file specifico di cui al paragrafo 3.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono imporre ai gestori di usare modelli elettronici o formati di file specifici elaborati dagli Stati membri stessi per la redazione e la presentazione delle relazioni sulla neutralità climatica conformemente agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/87/CE.

Art. 3 quater Assegnazione delle quote oggetto di riduzione in conformità dell’articolo 22 ter, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331

1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/331, dopo la riduzione delle quote a norma del primo comma di tale articolo, le quote oggetto di riduzione sono assegnate per ogni anno nel periodo di assegnazione applicabile.

2. Ai fini del paragrafo 1, la condizione di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/331 è soddisfatta se si applicano tutte le condizioni seguenti:

  1. a) il gestore ha presentato una relazione verificata sulla neutralità climatica entro il 31 marzo 2026, o entro un termine precedente fissato dall’autorità competente, per il periodo fino al 31 dicembre 2025 ed entro il 31 marzo di ogni quinquennio successivo per il quinquennio precedente;

  2. b) la relazione sulla neutralità climatica è stata verificata e giudicata soddisfacente conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e il verificatore ha confermato che i traguardi e gli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica sono stati conseguiti per il pertinente quinquennio;

  3. c) la relazione verificata sulla neutralità climatica è conforme all’articolo 3 ter.

Art. 3 quinquies 30 % di quote supplementari per il teleriscaldamento

1. Al fine di aumentare del 30 % il numero annuo preliminare di quote di emissioni a norma dell’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331, i gestori presentano all’autorità competente prove documentali dell’impegno giuridico a effettuare l’investimento di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/331 e prove documentali del fatto che l’investimento consentirà riduzioni significative delle emissioni prima del 2030.

2.

Entro il 31 marzo 2026 i gestori possono presentare per la prima volta le prove di cui al paragrafo 1, unitamente alla relazione verificata sulla neutralità climatica. Se negli anni successivi sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331, il gestore presenta le prove di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo dell’anno pertinente, unitamente alla relazione annuale verificata sul livello di attività.

In deroga al primo comma, l’autorità competente può fissare un termine anteriore per la presentazione delle prove documentali e della relazione verificata sulla neutralità climatica.

3. L’autorità competente valuta le prove di cui al paragrafo 1 e la relazione verificata sulla neutralità climatica. Sulla base di tale valutazione, decide se sono soddisfatte le condizioni per aumentare il numero annuo preliminare di quote di emissioni di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331.

4. Al fine di dimostrare che è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, primo comma, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/331, il gestore fornisce all’autorità competente tutte le prove attestanti:

  1. a) che il gestore ha presentato una relazione verificata sulla neutralità climatica entro il 31 marzo 2026, o entro un termine precedente fissato dall’autorità competente, per il periodo fino al 31 dicembre 2025 ed entro il 31 marzo di ogni quinquennio successivo per il quinquennio precedente;

  2. b) che la relazione sulla neutralità climatica è stata verificata e giudicata soddisfacente conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e il verificatore ha confermato che i traguardi e gli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica sono stati conseguiti per il pertinente quinquennio;

  3. c) che la relazione verificata sulla neutralità climatica è conforme all’articolo 3 ter.

5. Se l’autorità competente ha adottato la decisione di cui al paragrafo 3 durante il periodo di assegnazione, il gestore riceve, nel corso dell’anno in cui l’autorità competente ha preso tale decisione, il 30 % di quote supplementari per ciascuno degli anni precedenti. Se, dopo l’anno in cui l’autorità competente ha adottato la decisione di cui al paragrafo 3, permangono anni residui nel pertinente periodo di assegnazione, il 30 % di quote supplementari viene aggiunto al numero annuo preliminare di quote di emissioni da assegnare a norma dell’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331.

6. Il 30 % di quote supplementari non viene più assegnato se l’autorità competente o l’organismo nazionale di accreditamento hanno stabilito che la relazione sulla neutralità climatica non è stata verificata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

7. Il gestore restituisce senza indugio il 30 % di quote supplementari in uno qualsiasi dei seguenti casi:

  1. a) il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE non è confermato dalla verifica effettuata in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, quarto comma, della medesima direttiva;

  2. b) non è stato effettuato un investimento di valore equivalente al valore di tale assegnazione supplementare gratuita per ridurre in modo significativo le emissioni prima del 2030, conformemente all’articolo 10 ter, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.

8. Se il gestore non restituisce il 30 % di quote supplementari a norma del paragrafo 7, l’autorità competente chiede all’amministratore del registro nazionale di cessare l’assegnazione a titolo gratuito di quote a tale gestore fino a quando lo stesso non abbia restituito il 30 % di quote supplementari. Gli Stati membri comunicano tali richieste alla Commissione.

Art. 4 Livelli medi di attività

1. L’autorità competente determina con cadenza annuale il livello medio di attività di ciascun sottoimpianto in base alle relazioni sul livello di attività concernenti il biennio interessato.

2. Il livello medio di attività di nuovi sottoimpianti e nuovi entranti non è calcolato per i primi tre anni civili di funzionamento.

Art. 5 Adeguamenti dell’assegnazione gratuita in funzione delle variazioni del livello di attività

1.

Ogni anno l’autorità competente raffronta il livello medio di attività di ciascun sottoimpianto, determinato conformemente all’articolo 4, con il livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l’assegnazione gratuita. Se il valore assoluto della differenza tra il livello medio di attività e il livello di attività storica del sottoimpianto è superiore al 15 % del livello di attività storica, si adegua l’assegnazione gratuita di quote all’impianto. L’adeguamento si applica a decorrere dall’anno successivo ai due anni civili utilizzati per determinare il livello medio di attività ed è effettuato aumentando o diminuendo l’assegnazione gratuita al sottoimpianto interessato di una percentuale pari all’esatta variazione percentuale del livello medio di attività rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l’assegnazione gratuita.

Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e i sottoimpianti con emissioni di processo, l’adeguamento di cui al primo comma si basa su livello medio di attività atteso. Gli adeguamenti per ciascuno di tali sottoimpianti sono effettuati soltanto se il valore assoluto dell’adeguamento è superiore al 15 %.

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, e se viene superato il valore della differenza di cui al paragrafo 1, primo comma, il gestore attribuisce le quantità pertinenti di calore, combustibile ed emissioni di processo a ciascun prodotto interessato secondo la metodologia di cui all’allegato I, applicando gli stessi metodi utilizzati per l’attribuzione dei dati ai sottoimpianti di cui all’allegato VII, sezione 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/331. Il gestore descrive le metodologie applicate nel piano della metodologia di monitoraggio approvato a norma dell’articolo 6 di tale regolamento.

2.

Laddove, durante un periodo di assegnazione, sia stato effettuato un adeguamento conformemente al paragrafo 1, possono essere effettuati ulteriori adeguamenti soltanto se il valore assoluto della differenza tra il livello medio di attività e il livello di attività storica del sottoimpianto supera l’intervallo del 5 % più vicino, oltre la variazione del 15 %, che ha causato l’adeguamento precedente dell’assegnazione gratuita all’impianto, aumentando o diminuendo l’assegnazione gratuita per il sottoimpianto di una percentuale pari all’esatta variazione percentuale del livello medio di attività rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l’assegnazione gratuita.

Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e i sottoimpianti con emissioni di processo, il valore della differenza di cui al primo comma fa riferimento al livello medio di attività atteso.

3. Se l’aumento o la diminuzione del livello medio di attività del sottoimpianto non è più superiore al 15 % rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l’assegnazione gratuita, questa è pari all’assegnazione iniziale determinata a norma dell’articolo 16 o 18 del regolamento delegato (UE) 2019/331 a decorrere dall’anno successivo ai due anni civili utilizzati per determinare il livello medio di attività.

4. Se il sottoimpianto cessa le sue attività, non ha diritto all’assegnazione a titolo gratuito per il resto dell’anno civile successivo alla data di cessazione delle attività, in misura proporzionale, e l’assegnazione gratuita a tale sottoimpianto è fissata a zero a decorrere dall’anno successivo alla cessazione delle attività.

5. L’assegnazione gratuita di quote di emissioni ai nuovi sottoimpianti e ai nuovi entranti non si adegua per i primi tre anni civili di funzionamento. Per il primo e il secondo anno civile di funzionamento l’assegnazione gratuita di quote di emissioni è basata sul livello di attività di ciascun anno, mentre per il terzo anno civile di funzionamento è basata sul livello di attività storica utilizzato per determinarla.

6. Il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all’impianto è la somma delle quote di emissioni di tutti i sottoimpianti, calcolata conformemente all’articolo 16 o 18 del regolamento delegato (UE) 2019/331, a seconda dei casi.

Art. 6 Altre variazioni del funzionamento dell’impianto

1.

2.

3.

4.

Se la relazione sul livello di attività presentata in applicazione dell’articolo 3 indica che per un sottoimpianto la media mobile di due anni di un parametro di cui all’articolo 16, paragrafo 5, o all’articolo 19, 20 o 21 del regolamento delegato (UE) 2019/331, diverso dai livelli di attività, ha subito una variazione superiore al 15 % rispetto al valore utilizzato per determinare il livello iniziale di assegnazione gratuita, si adegua l’assegnazione gratuita di quote all’impianto a decorrere dall’anno successivo ai due anni utilizzati per determinare la variazione del parametro.

Laddove, durante un periodo di assegnazione, sia stato effettuato un adeguamento conformemente al primo comma, ulteriori adeguamenti a un parametro possono essere effettuati soltanto se il valore assoluto della media mobile del pertinente parametro in rapporto al valore utilizzato per determinare il livello iniziale dell’assegnazione gratuita supera l’intervallo del 5 % più vicino, oltre la variazione del 15 %, che ha causato l’adeguamento precedente dell’assegnazione gratuita all’impianto, aumentando o diminuendo l’assegnazione gratuita al sottoimpianto di una percentuale pari all’esatta variazione percentuale di tale rapporto.

Se l’aumento o la diminuzione della media mobile dei due anni civili precedenti del parametro pertinente non supera più il 15 % rispetto al valore utilizzato per determinare il livello iniziale di assegnazione gratuita di quote a un sottoimpianto, l’assegnazione gratuita di quote a tale sottoimpianto è pari al valore utilizzato per determinare il livello iniziale di assegnazione gratuita a partire dall’anno successivo ai due anni civili utilizzati per determinare la media mobile.

Art. 6 bis Soglia assoluta per gli adeguamenti

L’adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote a un impianto a norma dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 6 è effettuato solo se l’adeguamento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto è pari ad almeno 300 quote di emissioni a livello aggregato.