Decisione (UE) 2023/2817 della Banca centrale europea del 7 dicembre 2023 che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione BCE/2020/139 (BCE/2020/5) (BCE/2023/33)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 28.5,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea in conformità al quarto trattino dell’articolo 46.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
La decisione (UE) 2023/2811 della Banca centrale europea (BCE/2023/31)1 dispone l’adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, rispettivamente, le «ponderazioni» e lo «schema di capitale»). Tale adeguamento richiede che il Consiglio direttivo determini le modalità e le condizioni per i trasferimenti di quote di capitale tra le BCN che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) al 31 dicembre 2023 al fine di assicurare che la distribuzione di tali quote corrisponda all’adeguamento effettuato. Di conseguenza, si rende necessaria l’adozione di una nuova decisione che abroghi la decisione (UE) 2020/139 della Banca centrale europea (BCE/2020/5)2, con effetto dal 1° gennaio 2024.
La decisione(UE) 2023/2819 della Banca centrale europea (BCE/2023/32)3 stabilisce la forma e la misura in cui le BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN dell’area dell’euro») sono tenute a versare il capitale della BCE alla luce dello schema di capitale adeguato. La decisione (UE) 2023/2816 della Banca centrale europea (BCE/2023/36)4 determina la percentuale di sottoscrizione che le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «BCN non appartenenti all’area dell’euro») sono tenute a versare, con effetto dal 1° gennaio 2024, alla luce dello schema di capitale adeguato.
Dato che ogni BCN dell’area dell’euro ha già versato per intero la propria quota del capitale della BCE sottoscritto secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2023 in linea con la decisione (UE) 2020/138 della Banca centrale europea (BCE/2020/4)5 e, per quanto concerne la Hrvatska narodna banka, in linea con l'articolo 2 della decisione (UE) 2023/135 della Banca centrale europea (BCE/2022/51)6, ciascuna BCN dell’area dell’euro dovrebbe, alternativamente, trasferire alla BCE una somma aggiuntiva o ricevere dalla BCE una somma, a seconda del caso, così da ottenere gli importi indicati nella tabella di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2023/2819 (BCE/2023/32).
Analogamente, dato che le BCN non appartenenti all’area dell’euro hanno già versato una percentuale della propria quota di capitale della BCE sottoscritto secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2023, in linea con la decisione (UE) 2020/136 della Banca centrale europea (BCE/2020/2)7, ciascuna di esse, alternativamente, dovrebbe trasferire alla BCE un importo aggiuntivo o ricevere dalla BCE una somma, a seconda del caso, così da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella contenuta nell’articolo 1 della decisione (UE) 2023/2816 (BCE/2023/36),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Trasferimento di quote di capitale
Tenuto conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN avrà sottoscritto al 31 dicembre 2023 e della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN sottoscriverà con effetto dal 1° gennaio 2024 in conseguenza dell’adeguamento delle ponderazioni di cui all’articolo 2 della decisione (UE) 2023/2811 (BCE/2023/31), le BCN trasferiscono fra di loro quote di capitale tramite trasferimenti alla BCE e dalla BCE, al fine di assicurare che la distribuzione delle quote di capitale, con effetto dal 1° gennaio 2024, corrisponda alle ponderazioni adeguate. A tal effetto, ciascuna BCN, in virtù del presente articolo e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto, con effetto dal 1° gennaio 2024, la quota del capitale sottoscritto della BCE indicata a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella di cui all'allegato I alla presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento alla quota di capitale che la BCE trasferisce alla BCN e il segno negativo «–» fa riferimento alla quota di capitale che la BCN trasferisce alla BCE.
Art. 2 Adeguamento del capitale versato
1. Tenendo conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN ha versato e dell’importo che ciascuna BCN è tenuta a versare a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1 della decisione (UE) 2023/2819 (BCE/2023/32) per quanto attiene alle BCN dell’area dell’euro e dell’articolo 1 della decisione (UE) 2023/2816 (BCE/2023/36) per quanto attiene alle BCN non appartenenti all’area dell’euro, a decorrere dal primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) successivo al 1° gennaio 2024, ciascuna BCN è tenuta, in alternativa, a trasferire o a ricevere l’importo netto indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato II alla presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all’importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all’importo che la BCE trasferisce alla BCN stessa.
2. Nel primo giorno di operatività di TARGET successivo al 1° gennaio 2024, la BCE e le BCN soggette all’obbligo di trasferire un importo ai sensi del paragrafo 1 trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati sui rispettivi importi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di trasferimento. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.
Art. 3 Disposizioni generali
1. I trasferimenti descritti nell’articolo 2 avvengono attraverso TARGET.
2. Qualora una BCN non abbia accesso a TARGET, gli importi descritti all’articolo 2 dovranno essere trasferiti tramite accredito su un conto designato a tempo debito dalla BCE o dalla BCN.
3. Gli interessi maturati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d’interesse marginale più recente utilizzato dall’Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.
4. La BCE e le BCN soggette all’obbligo di effettuare un trasferimento in virtù dell’articolo 2 sono tenute a fornire a tempo debito le necessarie istruzioni per effettuare tali trasferimenti in maniera appropriata entro i termini previsti.
Art. 4 Entrata in vigore e abrogazione
1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. La decisione (UE) 2020/139 (BCE/2020/5) è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2024.
3. I riferimenti alla decisione (UE) 2020/139 (BCE/2020/5) si intendono fatti alla presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2023 La presidente della BCE Christine Lagarde