Decisione di esecuzione (UE) 2023/2804 della Commissione dell’11 dicembre 2023 che autorizza i metodi di classificazione delle carcasse di suino in Belgio e abroga la decisione di esecuzione 2012/416/UE [notificata con il numero C(2023) 8464] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l’articolo 20, primo comma, lettera p),
L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di suino si applicano conformemente all’allegato IV, parte B, di tale regolamento. Ai fini della classificazione delle carcasse di suino l’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione, che sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino e che tali metodi di classificazione sono subordinati alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’allegato V, parte A, punto 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione2.
La decisione di esecuzione 2012/416/UE della Commissione3 autorizzava l’impiego di otto metodi di classificazione delle carcasse di suino in Belgio.
Salvo esplicita autorizzazione con decisione di esecuzione della Commissione, non dovrebbero essere consentite modifiche dei metodi o degli apparecchi di classificazione.
Il Belgio ha chiesto alla Commissione di revocare l’autorizzazione dei metodi «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)», «Giralda Choirometer Pork Grader (PG 200)», «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» e «VCS 2000».
Il Belgio ha chiesto alla Commissione di autorizzare i nuovi metodi seguenti: «AutoFom IV», «CSB Image-Meater 2.0», «CSB Image-Meater 4.0», «OptiGrade-MCP», «OptiScan-TPC» e «ZP (calibro)». A tal fine il Belgio ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basano i nuovi metodi, l’esito delle prove di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima della percentuale di carne magra.
Il Belgio ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare una formula aggiornata per tre metodi («Fat-O-Meat’er (FOM II)», «OptiScan-TP» e «AutoFom III») già autorizzati dalla decisione di esecuzione 2012/416/UE per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio.
Dall’esame delle domande presentate risultano soddisfatte le condizioni e i requisiti minimi per l’autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione e per l’aggiornamento delle equazioni per i metodi autorizzati di cui all’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182. È pertanto opportuno autorizzare i nuovi metodi di classificazione e le nuove formule in Belgio.
Per motivi di chiarezza e certezza del diritto occorre abrogare la decisione di esecuzione 2012/416/UE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Per la valutazione delle carcasse di suino in relazione al tenore di carne magra a norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Belgio l’impiego dei metodi di classificazione seguenti:
a) l’apparecchio denominato «AutoFom III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell’allegato della presente decisione;
b) l’apparecchio denominato «AutoFom IV» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell’allegato della presente decisione;
c) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell’allegato della presente decisione;
d) l’apparecchio denominato «OptiGrade-MCP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell’allegato della presente decisione;
e) l’apparecchio denominato «CSB Image-Meater 2.0» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell’allegato della presente decisione;
f) l’apparecchio denominato «CSB Image-Meater 4.0» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VI dell’allegato della presente decisione;
g) l’apparecchio denominato «OptiScan-TP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VII dell’allegato della presente decisione;
h) l’apparecchio denominato «OptiScan-TPC» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VIII dell’allegato della presente decisione;
i) l’apparecchio denominato «ZP (calibro)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IX dell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Le modifiche dei metodi di classificazione o dei relativi apparecchi autorizzati di cui all’articolo 1 sono autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.
Art. 3
La decisione di esecuzione 2012/416/UE è abrogata.
Art. 4
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2023 Per la Commissione Janusz Wojciechowski Membro della Commissione