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Decisione (PESC) 2023/2871 del Consiglio del 18 dicembre 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.

Nelle conclusioni del 26 e 27 ottobre 2023, il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riaffermato il risoluto sostegno dell'Unione all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonché al suo diritto naturale di autotutela contro l'aggressione russa. Il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che la capacità della Russia di condurre la sua guerra di aggressione deve essere ulteriormente indebolita, anche mediante l'ulteriore rafforzamento delle sanzioni nonché attraverso la loro attuazione piena ed effettiva e la prevenzione della loro elusione, in particolare per quanto riguarda i beni ad alto rischio, in stretta cooperazione con i partner e gli alleati.

Data la gravità della situazione, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive.

In particolare, il Consiglio ritiene che 61 persone e 86 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

Inoltre, i criteri di inserimento in elenco dovrebbero essere estesi al fine di includere le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che beneficiano del trasferimento obbligatorio della proprietà di o del controllo su entità stabilite in Russia, precedentemente di proprietà o sotto il controllo di entità dell'Unione. È inoltre opportuno stabilire le condizioni alle quali il Consiglio può mantenere il nome di una persona deceduta nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, ove ritenga che vi sia il rischio che i beni in questione sarebbero altrimenti utilizzati per finanziare la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina o altre azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina .

È inoltre opportuno introdurre una deroga per consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati nel caso in cui uno Stato membro abbia deciso di privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti in elenco di fondi o risorse economiche appartenenti a, posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, e la messa a disposizione di fondi e risorse economiche a tale persona, entità o organismo per consentire il pagamento di un'indennità compensativa, a condizione che tale indennità compensativa sia congelata.

È altresì opportuno introdurre una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche per consentire la vendita o l'uso di azioni o attività di un'entità stabilita in Russia, qualora la proprietà o il controllo di una persona giuridica dell'Unione su tale entità siano stati oggetto di trasferimento obbligatorio da parte del governo russo. Tale deroga consentirebbe, tra l'altro, il pagamento del risarcimento adeguato concordato alle persone giuridiche dell'Unione.

È inoltre opportuno prorogare il termine applicabile alla deroga esistente che consente il trattamento dei pagamenti da parte della Jewish Claims Conference mediante una banca inserita in elenco. È altresì opportuno introdurre una deroga per consentire determinati pagamenti a titolo di indennizzo o prestazione per l'avverarsi di un rischio che coinvolge una compagnia di assicurazioni recentemente inserita in elenco, nonché estendere a tale entità la deroga esistente attualmente applicabile a talune banche inserite in elenco, che consente l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari.

È altresì opportuno introdurre una deroga temporanea al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche per consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da talune persone fisiche o giuridiche, da entità od organismi inseriti in elenco nell'ambito di una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.

È inoltre opportuno introdurre una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche per consentire di porre termine a contratti conclusi con un'entità recentemente inserita in elenco.

Infine, è opportuno apportare modifiche tecniche al dispositivo, definire la portata di taluni obblighi di comunicazione e introdurre l'obbligo per le autorità nazionali competenti degli Stati membri di designare le autorità nazionali incaricate di identificare e tracciare, se del caso, i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi inseriti in elenco, al fine di prevenire o rilevare casi di violazione o elusione, o tentativi di violazione o elusione, della decisione n. 2014/512/PESC del Consiglio2 e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio3. Tali obblighi di designazione non richiedono necessariamente agli Stati membri di creare una nuova autorità.

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:

  1. 1) L'articolo 1 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «g) delle persone fisiche che beneficiano del trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo di entità stabilite in Russia, precedentemente possedute o controllate da entità stabilite nell'Unione, se tale trasferimento è effettuato dal governo della Federazione russa mediante disposizioni legislative o regolamentari, altri strumenti legislativi o altre azioni di un'autorità pubblica russa, e delle persone fisiche che sono state nominate negli organi direttivi di tali entità in Russia senza il consenso delle entità dell'Unione che in precedenza le possedevano o controllavano.»;

    2. b) è aggiunto il paragrafo seguente: «6 bis. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 qualora l'ingresso o il transito nei loro territori siano necessari per lo svolgimento di un procedimento giudiziario, comprese le procedure di consegna e di estradizione.» ;

    3. c) il paragrafo 8 è sostituito dal paragrafo seguente: «8. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6, 6 bis e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, tale autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.» ;

  2. 2) L'articolo 2 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «j) entità stabilite in Russia, precedentemente possedute o controllate da entità stabilite nell'Unione, la cui proprietà o il cui controllo sono stati obbligatoriamente trasferiti dal governo della federazione russa mediante disposizioni legislative o regolamentari, altri strumenti legislativi o altre azioni di un'autorità pubblica russa, o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, e persone fisiche che sono state nominate negli organi direttivi di tali entità in Russia senza il consenso delle entità dell'Unione che in precedenza le possedevano o controllavano.»;

    2. b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Qualora una delle persone fisiche figuranti nell'elenco di cui all'allegato deceda nel corso del periodo di applicazione delle misure restrittive, il Consiglio può mantenere i loro nomi in tale elenco qualora la loro cancellazione rischi di compromettere gli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione a causa della probabilità che i beni in questione siano altrimenti utilizzati per finanziare la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina o per altre azioni che comprometto o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.» ;

    3. c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «4 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo essersi accertate che un'autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro abbia adottato una decisione, alle condizioni previste dalla legge, volta a privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'elenco di cui all'allegato di fondi o risorse economiche appartenenti a, posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, purché il risarcimento versato per tale privazione di fondi o risorse economiche sia congelato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 4 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati o risorse economiche appartenenti alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), o o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per la vendita o l'uso di azioni o attività di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia elencati nell'allegato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), al fine di consentire il pagamento del corrispettivo concordato dalle parti oppure il risarcimento stabilito da un'autorità giudiziaria o amministrativa o fissato per legge nel contesto del trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo da parte del governo della Federazione russa. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

    4. d) al paragrafo 17, il primo comma è sostituito dal seguente: «17. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214, 215, e 270 sotto la rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o le risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.» ;

    5. e) il paragrafo 21 è sostituito dal paragrafo seguente «21. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 198,199 e 200 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 25 febbraio 2023 oppure, in relazione all'entità di cui alla voce 198 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato, per transazioni finalizzate all'erogazione di fondi, da parte della Jewish Claims Conference, a beneficiari nella Federazione russa entro il 31 dicembre 2024, indipendentemente da quando sono stati conclusi le operazioni, i contratti o gli altri accordi. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.» ;

    6. f) il paragrafo 27 è sostituito dal paragrafo seguente: «27. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle risorse economiche necessari per la prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.» ;

    7. g) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «28. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce numero 270 al la rubrica “Entità” dell'allegato, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che: a) tale autorizzazione è necessaria per consentire un pagamento dovuto dall'entità di cui alla voce numero 270 alla rubrica “Entità” dell'allegato da effettuarsi a un'entità stabilita nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o in un paese partner elencato nell'allegato VII della decisione 2014/512/PESC, oppure a un cittadino o residente di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner elencato nell'allegato VII della decisione 2014/512/PESC; e b) tale pagamento costituisce l'indennizzo o la prestazione concessi a seguito dell'avverarsi di un rischio e non viola l'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione. 29. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche alle persone elencate alle voci numero 92, 674, 675, 694, 880, 882, 909 e 920 alla rubrica “Persone” dell'allegato e alle entità elencate alle voci numero 38 e 39 sotto la rubrica “Entità” dell'allegato, dopo aver accertato che: a) i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2024 dei diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da una di tali persone o entità nell'ambito di una persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Unione; e b) il ricavato di tale vendita e trasferimento è congelato; 30. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autori tà competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce numero 333, alla rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 19 giunio 2024 , a contratti conclusi con tale entità prima del 18 dicembre 2023.» ;

  3. 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis Gli Stati membri designano entro il 31 ottobre 2024 le autorità nazionali competenti a individuare e tracciare, se del caso, i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato che sono situati nella loro giurisdizione, al fine di prevenire o rilevare casi di violazione o elusione, o tentativi di violazione o elusione, dei divieti stabiliti alla presente decisione e nel regolamento (UE) n. 269/2014.»;

  4. 4) l'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente P. Navarro Ríos