Decisione (UE) 2023/2921 del Consiglio del 21 dicembre 2023 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso dall’Unione e approvato mediante decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 20211, ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
La parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e i relativi allegati da 2 a 9 stabiiliscono disposizioni sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa.
In virtù degli articoli 7 e 68 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato può modificare la parte seconda «Commercio, trasporti, pesca e altri accordi», rubrica prima «Commericio», titolo I «Scambi di merci», capo 2 «Regole di origine», e i relativi allegati.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato, poiché la decisione sulle regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici vincolerà l’Unione.
L’allegato 5 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede l’entrata in vigore graduale di regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici.
Il contesto globale della sicurezza, dell’economia e del commercio, comprese la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, la pandemia di COVID-19 e la concorrenza dei nuovi regimi di sovvenzionamento sul piano internazionale, ha determinato la sospensione o il rinvio di alcuni investimenti nell’ecosistema europeo delle batterie e rallentamenti nella realizzazione degli ingenti piani d’investimento mantenuti nonostante la situazione generale. Le conseguenze dirette di tali eventi esterni, quali l’impennata dei costi dell’energia e gli elevati tassi di inflazione, hanno ostacolato ulteriormente lo sviluppo dell’ecosistema delle batterie nell’Unione.
Lo sviluppo più lento del previsto dell’ecosistema delle batterie ha indotto l’industria dell’Unione a temere che le esportazioni automobilistiche europee verso il Regno Unito non fossero in grado di rispettare le subentranti regole di origine specifiche al prodotto, comportando l’imposizione di dazi su tali esportazioni e un deterioramento della competitività dell’industria europea sul mercato automobilistico del Regno Unito.
È pertanto opportuno fornire un meccanismo ponte all’industria dell’Unione. Tale meccanismo dovrebbe consentire all’industria delle batterie di espandersi ulteriormente così da sostenere una solida base di produzione di veicoli elettrici nell’Unione in grado di competere sul piano internazionale. Ciò farà sì che le esportazioni automobilistiche dell’Unione verso il Regno Unito rispettino in ultima analisi le regole di origine previste dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
Il meccanismo ponte permetterà di continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2026 le attuali regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici. Dal 1o gennaio 2027 si applicheranno le regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
L’obiettivo delle regole di origine per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici previste nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è quello di incentivare gli investimenti in una capacità di produzione di batterie nell’Unione e nel Regno Unito. Non è ipotizzato alcun ulteriore rinvio delle regole subentranti. È pertanto opportuno introdurre una limitazione relativa alla possibilità di apportare ulteriori modifiche alle regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici.
L’Unione è impegnata nello sviluppo e nel potenziamento delle filiere dell’Unione e di un ecosistema delle batterie e dei veicoli elettrici. È opportuno pertanto affiancare alla proroga una tantum delle regole di origine applicabili attualmente il sostegno strategico del comparto delle batterie e un’interazione più intensa con gli operatori del settore. È importante in particolare che l’industria automobilistica dell’Unione aumenti i propri investimenti lungo l’intera catena del valore delle batterie, concludendo contratti di impegno di acquisto (off-take) al fine di soddisfare con l’approvvigionamento interno almeno il 70 % della domanda di batterie e contribuire a rafforzare la sostenibilità, la tracciabilità e la circolarità delle batterie in conformità con l’acquis vigente, in particolare il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
Al fine di intensificare la rapidità e l’efficienza in termini di costi del sostegno alla fabbricazione negli Stati membri di batterie del tipo più sostenibile, il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione istituirà uno strumento specifico nell’ambito del Fondo per l’innovazione3. Lo strumento, che sarà avviato nel 2024, nel pieno rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti nel regolanento delegato (UE) 2019/856 della Commissione4, metterà a disposizione finanziamenti fino a 3 miliardi di EUR nei prossimi tre anni, che saranno assegnati, eventualmente come premio fisso alla capacità di fabbricazione di batterie, ai produttori dell’Unione delle batterie più sostenibili, determinando rilevanti effetti di ricaduta sull’intera catena del valore delle batterie nell’Unione, in particolare sul segmento a monte. Il meccanismo dovrebbe sostenere sia le spese in conto capitale sia le spese operative, in conformità dei trattati, e dovrebbe potersi cumulare con il sostegno ricevuto dai soggetti ammissibili in altra forma. La dotazione dei bandi, i criteri di ammissibilità e le altre condizioni applicabili allo strumento saranno stabiliti nel 2024.
Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione estenderà lo strumento per consentire agli Stati membri di usare le risorse del bilancio nazionale per sostenere progetti d’interesse per lo sviluppo nei loro territori di capacità dell’Unione di fabbricazione sostenibile di batterie, individuando i progetti più competitivi tramite un meccanismo d’asta a livello di Unione. Mediante tale approccio sarà evitata la frammentazione del mercato delle batterie nell’Unione evitando nel contempo i costi amministrativi legati allo sviluppo di regimi di sostegno diversi in tutti gli Stati membri.
La Commissione seguirà attentamente l’impegno dell’industria automobilistica dell’Unione nello sviluppo di un ecosistema dell’Unione per le batterie. In particolare terrà dialoghi semestrali con l’industria automobilistica e gli operatori del comparto delle batterie ai fini di una valutazione continua dei progressi compiuti verso il conseguimento dell’obiettivo principale di soddisfare con l’approvvigionamento interno almeno il 70 % della domanda di batterie e del grado di preparazione dell’industria a rispettare le regole di origine permanenti previste dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che si applicheranno a partire dal 2027. Sulla scorta delle sue valutazioni la Commissione prenderà in considerazione le ulteriori misure eventualmente necessarie per migliorare la conformità.
Sebbene la decisione del consiglio di partenariato elimini una tappa dell’introduzione graduale di regole di origine più rigorose in virtù dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, prorogando pertanto le regole attuali sino a fine 2026, l’Unione mantiene l’impegno nei confronti della conformità alle regole che entreranno in vigore nel 2027. La decisione del consiglio di partenariato, che è oggetto della presente decisione, limita pertanto la possibilità che una ulteriore decisione del consiglio di partenariato apporti ulteriori modifiche alle regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici. La Commissione continuerà a riesaminare costantemente la situazione dei mercati mondiali ed europei delle batterie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente P. Navarro Ríos