diritto.io

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 192, paragrafo 1, in relazione agli articoli da 54 a 76 del presente regolamento,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») delinea la strategia di crescita dell’Europa e mira a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 conseguirà l’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dal consumo delle risorse. Il passaggio dall’uso di combustibili fossili nei veicoli all’elettromobilità è una delle condizioni indispensabili per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica a orizzonte 2050. Affinché le politiche di prodotto dell’Unione contribuiscano a ridurre le emissioni di carbonio a livello mondiale, è necessario garantire la sostenibilità, in termini di approvvigionamento e di fabbricazione, dei prodotti commercializzati e venduti nell’Unione.

Le batterie sono un’importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l’energia pulita e la neutralità climatica. Si prevede che la domanda di batterie crescerà rapidamente nei prossimi anni, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada e i mezzi di trasporto leggeri con trazione a batteria, il che renderà il mercato delle batterie sempre più strategico a livello mondiale. Si continueranno a registrare notevoli progressi scientifici e tecnici nel settore della tecnologia delle batterie. In considerazione dell’importanza strategica delle batterie, al fine di garantire certezza del diritto a tutti gli operatori coinvolti ed evitare discriminazioni, ostacoli al commercio e distorsioni sul mercato delle batterie, è necessario stabilire norme sulla sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni in materia di batterie per gli utilizzatori finali e gli operatori economici. È necessario creare un quadro normativo armonizzato per gestire l’intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato nell’Unione.

È altresì necessario aggiornare la legislazione dell’Unione sulla gestione dei rifiuti di batterie e adottare misure volte a tutelare l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, diminuendo l’impatto dell’uso delle risorse e migliorando l’efficienza delle risorse. Tali misure sono cruciali per la transizione verso un’economia circolare e climaticamente neutra e un ambiente privo di sostanze tossiche così come per la competitività e l’autonomia strategica dell’Unione a lungo termine. Tali misure possono creare importanti opportunità economiche aumentando le sinergie tra l’economia circolare e le politiche in materia di energia, clima, trasporti, industria e ricerca, proteggendo l’ambiente e riducendo le emissioni di gas serra.

La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha determinato un miglioramento nell’efficienza ambientale delle batterie e istituito norme e obblighi comuni per gli operatori economici, in particolare attraverso norme armonizzate relative al tenore di metalli pesanti e all’etichettatura delle batterie e norme e obiettivi per la gestione di tutti i rifiuti di batterie, sulla base di una responsabilità estesa del produttore.

Le relazioni della Commissione sull’attuazione, l’impatto e la valutazione della direttiva 2006/66/CE presentate nel 2019 hanno evidenziato non solo i risultati, ma anche i limiti di tale direttiva, in particolare in un contesto profondamente mutato e caratterizzato dall’importanza strategica delle batterie e dal loro maggiore utilizzo.

La comunicazione della Commissione del 17 maggio 2018 dal titolo «L’Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, interconnessa e pulita» comprende il piano d’azione strategico sulle batterie. Tale piano d’azione stabilisce misure a sostegno degli sforzi tesi a costruire una catena del valore delle batterie in Europa che comprenda l’estrazione delle materie prime, l’approvvigionamento e la lavorazione sostenibili, la sostenibilità dei materiali, la fabbricazione degli elementi nonché il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie.

Nel Green Deal europeo la Commissione ha ribadito l’impegno ad attuare il piano d’azione strategico sulle batterie e ha dichiarato l’intenzione di presentare proposte legislative che garantiscano una catena del valore sicura, circolare e sostenibile per tutte le batterie, anche per rifornire il mercato in crescita dei veicoli elettrici.

Nelle conclusioni del 4 ottobre 2019 dal titolo «Maggiore circolarità — Transizione verso una società sostenibile», il Consiglio ha evidenziato, tra l’altro, la necessità di politiche coerenti a sostegno dello sviluppo di tecnologie volte a migliorare la sostenibilità e la circolarità delle batterie per accompagnare la transizione verso la mobilità elettrica. Il Consiglio ha inoltre richiesto una revisione urgente della direttiva 2006/66/CE, che dovrebbe includere tutti i materiali della batteria pertinenti e prendere in considerazione, in particolare, requisiti specifici per il litio e il cobalto nonché un meccanismo che consenta l’adeguamento di tale direttiva ai futuri cambiamenti delle tecnologie per le batterie.

La comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva» afferma che la proposta relativa al nuovo quadro normativo per le batterie contemplerà norme sul contenuto riciclato e misure per migliorare i tassi di raccolta e riciclaggio di tutte le batterie, al fine di garantire il recupero dei materiali di valore ed elaborare orientamenti destinati ai consumatori, e valuterà la possibilità di eliminare progressivamente le batterie non ricaricabili laddove esistono alternative. Nello stesso documento si legge inoltre che saranno presi in considerazione i requisiti di sostenibilità e trasparenza, tenendo conto dell’impronta di carbonio del processo di produzione delle batterie, dell’approvvigionamento etico di materie prime e della sicurezza dell’approvvigionamento, al fine di agevolare il riutilizzo, il cambio di destinazione e il riciclaggio delle batterie.

Per affrontare l’intero ciclo di vita di tutte le batterie immesse sul mercato dell’Unione è necessario stabilire requisiti armonizzati di produzione e commercializzazione, comprese procedure di valutazione della conformità, nonché requisiti che tengano pienamente conto della fase finale del ciclo di vita delle batterie. I requisiti relativi alla fase finale del ciclo di vita sono necessari per far fronte alle implicazioni ambientali delle batterie e in particolare per sostenere la creazione di mercati del riciclaggio e di mercati delle materie prime secondarie provenienti dai rifiuti di batterie. Per raggiungere l’obiettivo previsto di affrontare l’intero ciclo di vita delle batterie in un unico strumento giuridico, evitando nel contempo ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza e salvaguardando l’integrità del mercato interno, le norme che stabiliscono i requisiti relativi alle batterie dovrebbero essere applicate in modo uniforme a tutti gli operatori economici dell’Unione e non lasciare spazio a divergenze nell’attuazione da parte degli Stati membri. È pertanto opportuno sostituire la direttiva 2006/66/CE con un regolamento.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le categorie di batterie immesse sul mercato o messe in servizio all’interno dell’Unione, a prescindere dal fatto che siano state prodotte nell’Unione o importate. Dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che una batteria sia incorporata in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli o altrimenti aggiunta ai prodotti, o che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio separatamente all’interno dell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che una batteria sia specificamente progettata per un prodotto o sia di uso generale e a prescindere dal fatto che sia incorporata in un prodotto o sia fornita insieme a un prodotto in cui deve essere usata o separatamente dallo stesso. L’immissione sul mercato si considera avvenuta quando la batteria è stata messa a disposizione per la prima volta sul mercato dell’Unione, essendo fornita dal fabbricante o dall’importatore per la distribuzione, il consumo o l’uso nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Pertanto, le batterie immagazzinate nell’Unione da distributori, compresi rivenditori, grossisti e servizi vendite dei fabbricanti, prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti del presente regolamento non sono tenute a soddisfare tali requisiti.

Il presente regolamento dovrebbe prevenire e ridurre gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente e assicurare una catena del valore sicura e sostenibile per tutte le batterie, tenendo conto, per esempio, dell’impronta di carbonio del processo di produzione delle batterie, dell’approvvigionamento etico di materie prime e della sicurezza dell’approvvigionamento, e agevolando il riutilizzo, il cambio di destinazione e il riciclaggio. Dovrebbe mirare a migliorare la prestazione ambientale delle batterie e delle attività di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle batterie, quali i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di batterie. Tali misure contribuiranno a garantire la transizione verso un’economia circolare e la competitività a lungo termine dell’Unione e dovrebbero contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, tenendo conto al contempo di un livello elevato di protezione ambientale. Il presente regolamento dovrebbe inoltre avere l’obiettivo di prevenire e ridurre gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie sulla salute umana e sull’ambiente e dovrebbe mirare a ridurre l’uso delle risorse e favorire l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti. Pertanto, al fine di evitare che le divergenze ostacolino la libera circolazione delle batterie, mediante la definizione di obblighi e requisiti uniformi in tutto il mercato interno, l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica appropriata per il presente regolamento. Nella misura in cui il presente regolamento contiene norme specifiche sulla gestione dei rifiuti di batterie, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali normi specifiche, è l’articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

È opportuno assoggettare ai requisiti applicabili alle batterie i prodotti immessi sul mercato come pacchi batterie, che sono batterie o gruppi di elementi collegati o racchiusi in un involucro esterno in modo da formare un’unità completa pronta all’uso da parte degli utilizzatori finali o nelle applicazioni non destinata ad essere scissa o aperta dall’utilizzatore finale e che rispondono alla definizione di batteria, o elementi di batteria che rispondono alla definizione di batteria.

Le batterie che possono essere rese pronte all’uso da parte dell’utilizzatore finale con strumenti comunemente disponibili utilizzando un kit «fai da te» dovrebbero essere considerate batterie ai fini del presente regolamento. L’operatore economico che immette sul mercato tali kit dovrebbe essere soggetto al presente regolamento.

Nel quadro dell’ampio ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno distinguere tra diverse categorie di batterie in base alla loro progettazione e al loro uso, indipendentemente dalla loro composizione chimica. La distinzione ai sensi della direttiva 2006/66/CE tra batterie portatili, da un lato, e batterie per autoveicoli, dall’altro, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per rispecchiare meglio i nuovi sviluppi nell’uso delle batterie. Le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici e che, ai sensi della direttiva 2006/66/CE, rientrano nella categoria delle batterie industriali, rappresentano una parte significativa e in crescita del mercato per via della rapida diffusione dei veicoli elettrici per il trasporto su strada. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione dei veicoli per il trasporto su strada come una nuova categoria distinta di batterie per veicoli elettrici. Le batterie usate per la trazione di mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini elettrici, non erano classificate come una categoria distinta di batteria a norma della direttiva 2006/66/CE. Tali batterie costituiscono tuttavia una parte significativa del mercato alla luce del loro uso crescente nella mobilità urbana sostenibile. È pertanto opportuno classificare tali batterie come una nuova categoria distinta di batterie, vale a dire le batterie per mezzi di trasporto leggeri. Le batterie usate per la trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso il trasporto ferroviario, aereo e per vie navigabili o le macchine mobili non stradali, continuano a rientrare nella categoria delle batterie industriali ai sensi del presente regolamento. La categoria delle batterie industriali comprende un ampio gruppo di batterie destinate all’uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione, attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica. Le batterie che sono destinate a uso industriale dopo essere state sottoposte alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, sebbene fossero state inizialmente progettate per un uso diverso, dovrebbero essere considerate batterie industriali ai sensi del presente regolamento. In aggiunta a questo elenco non esaustivo di esempi, qualsiasi batteria con un peso superiore a 5 kg che non rientri in altre categorie ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere considerata una batteria industriale. Ai fini del presente regolamento, le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici dovrebbero essere considerate batterie industriali. Le batterie usate per la trazione di veicoli muniti di ruote considerati giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 non dovrebbero essere considerate, ai fini del presente regolamento, batterie per mezzi di trasporto leggeri bensì batterie portatili.

Dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio all’interno dell’Unione per la prima volta, una batteria può essere sottoposta a riutilizzo, cambio di destinazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione. Ai fini del presente regolamento, in conformità del quadro dell’Unione sulla regolamentazione dei prodotti, una batteria usata, vale a dire una batteria che è stata sottoposta a riutilizzo è considerata già immessa sul mercato quando è stata messa a disposizione sul mercato per l’uso o la distribuzione per la prima volta. Per contro, le batterie che sono state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione sono considerate immesse di nuovo sul mercato e dovrebbero pertanto essere conformi al presente regolamento. Inoltre, in conformità del quadro dell’Unione sulla regolamentazione dei prodotti, una batteria usata che sia stata importata da un paese terzo è considerata immessa sul mercato quando entra nell’Unione per la prima volta. Pertanto, una batteria che sia stata sottoposta a riutilizzo, cambio di destinazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione e che sia stata importata da un paese terzo dovrebbe essere conforme al presente regolamento.

La rifabbricazione comprende un’ampia gamma di operazioni tecniche che possono essere effettuate sulle batterie o sui rifiuti di batterie. Per quanto riguarda i rifiuti di batterie, la rifabbricazione può essere considerata preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione. Per questo motivo, non è necessario prevedere nel presente regolamento un regime specifico per la rifabbricazione dei rifiuti di batterie che sia diverso dal regime riguardante la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione dei rifiuti di batterie. Per quanto riguarda le batterie usate, la rifabbricazione ha l’obiettivo di ripristinare le prestazioni originarie di una batteria. In questo senso, la rifabbricazione può essere vista come un caso estremo di riutilizzo che comporta lo smontaggio e la valutazione degli elementi e dei moduli della batteria e la sostituzione di una certa quantità di tali elementi e moduli. Per differenziare la rifabbricazione dal semplice riutilizzo, il ripristino della capacità della batteria almeno al 90 % della sua capacità nominale originaria dovrebbe essere considerato rifabbricazione e necessita dell’applicazione di un regime specifico.

Se l’utilizzatore finale è un consumatore e la batteria è stata sottoposta a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione, tale batteria dovrebbe essere oggetto di un contratto di vendita conforme alla direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio5. In particolare, i requisiti di detta direttiva riguardano la conformità del prodotto, la responsabilità del venditore, compresa la possibilità di una durata più breve del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione, l’onere della prova, i rimedi per difetto di conformità, la riparazione o sostituzione del bene e le garanzie commerciali.

Le batterie dovrebbero essere progettate e fabbricate in modo da ottimizzarne le prestazioni, la durabilità e la sicurezza e ridurne al minimo l’impronta ambientale. È opportuno stabilire requisiti specifici per la sostenibilità delle batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici, in quanto tali batterie rappresentano il segmento di mercato che si prospetta in maggior espansione nei prossimi anni.

Per quanto riguarda la sicurezza delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie per l’avviamento, l’illuminazione e l’accensione (batterie per autoveicoli), affinché l’omologazione UE dei veicoli delle categorie M, N e O a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio6 resti valida, le batterie riparate o scambiate devono continuare a rispettare i requisiti in materia di sicurezza applicabili. In caso di modifica dei dati relativi alla sicurezza, sono necessarie ulteriori ispezioni o prove per verificare la continua conformità ai requisiti su cui si basa l’omologazione UE esistente.

In linea con la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d’azione dell’UE: «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo»», le politiche dell’Unione dovrebbero basarsi sul principio dell’azione preventiva alla fonte. Nella sua comunicazione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» («strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili»), la Commissione sottolinea che il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio8 dovrebbero essere rafforzati in quanto pietre angolari dell’Unione per la regolamentazione delle sostanze chimiche nell’Unione e dovrebbero essere integrati da approcci coerenti per valutare e gestire le sostanze chimiche nella legislazione settoriale vigente. L’uso di sostanze pericolose nelle batterie dovrebbe quindi essere soggetto a restrizioni in primo luogo alla fonte al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente e gestire la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Il presente regolamento dovrebbe integrare il regolamento (CE) n. 1907/2006 e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e consentire l’adozione di misure di gestione dei rischi connesse alle sostanze che comprendano la fase dei rifiuti.

Oltre alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno stabilire restrizioni per la presenza di mercurio, cadmio e piombo in alcune categorie di batterie. Le batterie usate nei veicoli che beneficiano di un’esenzione a norma dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 dovrebbero essere escluse dal divieto di contenere cadmio. A fini di ulteriori restrizioni relative alle sostanze presenti nelle batterie o utilizzate nella loro fabbricazione, è opportuno effettuare una mappatura delle sostanze che destano preoccupazione, definite nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili come sostanze che hanno un effetto cronico sulla salute umana o sull’ambiente, quali le sostanze che figurano nell’elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma anche quelle che ostacolano il riciclaggio di materie prime secondarie sicure e di alta qualità, nel contesto della valutazione delle sostanze prevista nel piano d’azione comune per la valutazione pubblicato nel sito web dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 («Agenzia»).

Affinché possa essere debitamente affrontata la questione delle sostanze che, se usate nelle batterie o presenti nei rifiuti di batterie, presentano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all’articolo 290 TFUE, riguardo alla modifica delle restrizioni relative alle sostanze nelle batterie.

È opportuno che la procedura di valutazione per l’adozione di nuove restrizioni e la modifica delle restrizioni esistenti relative alle sostanze nelle batterie e nei rifiuti di batterie sia completamente allineata al regolamento (CE) n. 1907/2006. Per garantire l’efficacia del processo decisionale, del coordinamento e della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento, l’Agenzia dovrebbe svolgere compiti specifici inerenti alla valutazione dei rischi posti dalle sostanze in fase di fabbricazione e uso delle batterie e dei rischi che potrebbero insorgere al termine del ciclo di vita delle batterie, nonché alla valutazione degli elementi socioeconomici e all’analisi delle alternative, conformemente agli orientamenti pertinenti dell’Agenzia stessa. Pertanto il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia dovrebbero agevolare lo svolgimento di taluni compiti affidati all’Agenzia dal presente regolamento.

Al fine di garantire che il presente regolamento sia coerente con qualsiasi futura modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di altri futuri atti legislativi dell’Unione relativi ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi, la Commissione dovrebbe valutare se sia necessario modificare gli articoli 6, 86, 87 e 88 del presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe proporre modifiche al presente regolamento in un futuro regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 o in altri futuri atti legislativi dell’Unione in materia di criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi.

Al fine di promuovere un modello economico europeo sostenibile, la Commissione dovrebbe, se del caso, proporre modifiche delle disposizioni del presente regolamento che disciplinano le restrizioni relative alle sostanze presenti nelle batterie e nei rifiuti di batterie, compresa l’introduzione di un divieto di esportazione delle batterie non conformi a tali restrizioni.

Il massiccio impiego di batterie previsto in settori quali la mobilità e lo stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a ridurre le emissioni di carbonio; tuttavia, per sfruttare al massimo questo potenziale è necessario che il ciclo di vita completo delle batterie abbia un’impronta di carbonio contenuta. Secondo le regole di categoria relative all’impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules — PEFCR) per le batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili, i cambiamenti climatici sono la seconda categoria di impatto connessa alle batterie dopo l’estrazione e l’uso di minerali e metalli. Le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato dell’Unione dovrebbero pertanto essere corredate di una dichiarazione dell’impronta di carbonio. L’armonizzazione delle norme tecniche per il calcolo dell’impronta di carbonio di tutte le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, di tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri e di tutte le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato dell’Unione costituisce un presupposto per introdurre l’obbligo di una dichiarazione dell’impronta di carbonio e per stabilire in un secondo momento classi di prestazione per l’impronta di carbonio, che consentiranno l’individuazione delle batterie che presentano un’impronta di carbonio complessiva più contenuta. Non si prevede che i requisiti in materia di informazione ed etichettatura sull’impronta di carbonio delle batterie producano da soli il cambiamento comportamentale necessario a garantire il raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di decarbonizzare i settori della mobilità e dello stoccaggio dell’energia, in linea con gli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici. Dovrebbero pertanto essere introdotte soglie massime di carbonio dopo un’apposita valutazione d’impatto volta a determinarne i valori. Nel proporre il livello della soglia massima dell’impronta di carbonio la Commissione dovrebbe, tra le altre cose, tenere conto della distribuzione relativa dei valori dell’impronta di carbonio delle batterie presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell’impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato dell’Unione e del contributo effettivo e potenziale di questa misura agli obiettivi dell’Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Per favorire la trasparenza riguardo all’impronta di carbonio delle batterie e riorientare il mercato dell’Unione verso batterie con una minore impronta di carbonio, indipendentemente dal luogo in cui sono prodotte, è giustificato un aumento graduale e cumulativo dei requisiti relativi all’impronta di carbonio. Per effetto di tali requisiti, le emissioni di carbonio evitate durante il ciclo di vita delle batterie contribuiranno agli obiettivi climatici dell’Unione, in particolare a quello di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Ciò potrebbe inoltre contribuire all’adozione di altre politiche a livello dell’Unione e nazionale, ad esempio tramite incentivi o criteri in materia di appalti pubblici verdi, che promuovano la produzione di batterie con un minore impatto ambientale.

Le soglie massime dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita dovrebbero essere adeguate alle esigenze future. Pertanto, nell’adottare un atto delegato che determina la soglia massima dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita, la Commissione deve tenere conto dei migliori processi di fabbricazione e di produzione disponibili e garantire che i criteri tecnici da essa selezionati siano coerenti con l’obiettivo del presente regolamento di garantire che le batterie immesse sul mercato dell’Unione garantiscano un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza delle persone e dei beni materiali e dell’ambiente.

Varie sostanze presenti nelle batterie, come il cobalto, il piombo, il litio o il nichel, sono ottenute da risorse scarse e non facilmente reperibili nell’Unione, e alcune sono considerate materie prime critiche dalla Commissione. In linea con la comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa», l’Unione deve rafforzare la propria autonomia strategica e aumentare la propria resilienza nell’eventualità di interruzioni dell’approvvigionamento dovute a crisi sanitarie o di altro tipo. Il miglioramento della circolarità e dell’efficienza delle risorse, con un aumento del riciclaggio e del recupero di queste materie prime, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo.

Un maggiore uso di materie prime di recupero sosterrebbe lo sviluppo dell’economia circolare e consentirebbe un uso delle materie prime più efficiente sotto il profilo delle risorse, riducendo allo stesso tempo la dipendenza dell’Unione dalle materie prime provenienti da paesi terzi. Nel caso delle batterie ciò vale in particolare per il cobalto, il piombo, il litio e il nichel. È necessario pertanto promuovere il recupero di tali materiali dai rifiuti stabilendo un requisito relativo al livello di contenuto riciclato delle batterie che usano cobalto, piombo, litio e nichel nei materiali attivi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato di cobalto, piombo, litio e nichel che dovrebbero essere raggiunti entro il 2031. Per cobalto, litio e nichel dovrebbero essere fissati obiettivi più elevati entro il 2036. Tutti gli obiettivi dovrebbero tenere conto della disponibilità dei rifiuti da cui tali materiali possono essere recuperati, della fattibilità tecnica dei processi di recupero e di fabbricazione coinvolti, nonché del tempo necessario affinché gli operatori economici adattino i loro processi di approvvigionamento e fabbricazione. Pertanto, prima che tali obiettivi obbligatori diventino applicabili, il requisito relativo al contenuto riciclato dovrebbe essere limitato alla divulgazione di informazioni sul contenuto riciclato. I rifiuti della fabbricazione di batterie sono probabilmente la principale fonte di materie prime secondarie per la fabbricazione di batterie a causa dell’aumento della produzione delle stesse e dovrebbero essere sottoposti agli stessi processi di riciclaggio dei rifiuti post-consumo. Pertanto, i rifiuti della fabbricazione di batterie dovrebbero essere conteggiati come parte degli obiettivi per il contenuto riciclato allo scopo di accelerare lo sviluppo della necessaria infrastruttura di riciclaggio. Tuttavia, i sottoprodotti della fabbricazione di batterie che sono riutilizzati nel processo di produzione, come gli scarti di fabbricazione, non costituiscono rifiuti e non dovrebbero pertanto essere conteggiati come parte degli obiettivi per il contenuto riciclato.

Al fine di tener conto del rischio di approvvigionamento insufficiente di cobalto, piombo, litio e nichel e per valutare la disponibilità di queste materie prime, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all’articolo 290 TFUE, riguardo alla modifica degli obiettivi relativi alla percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel riciclato presente nei materiali attivi delle batterie.

Al fine di tenere conto dei cambiamenti delle tecnologie per le batterie aventi un impatto sui tipi di materiali che possono essere recuperati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all’articolo 290 TFUE, per integrare il presente regolamento inserendo ulteriori materie prime e i relativi obiettivi nell’elenco delle quote minime di contenuto riciclato presente nei materiali attivi delle batterie.

Al fine di garantire che i calcoli e le verifiche della percentuale di cobalto, piombo, litio e nichel recuperata siano accurati e affidabili e di garantire che vi sia una maggiore certezza del diritto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e che è stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione di batterie o dai rifiuti post-consumo e della percentuale di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, e il formato della documentazione tecnica relativa a tali percentuali, per ogni modello di batterie per anno e per stabilimento di fabbricazione. È opportuno escludere da tale metodologia il riutilizzo di materiali, quali rilavorati, rimacinati o residui generati nel processo di fabbricazione delle batterie, che possono essere recuperati nello stesso processo che ha generato il materiale.

Le batterie immesse sul mercato dell’Unione dovrebbero essere durevoli e ad alte prestazioni. È quindi necessario fissare parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili di uso generale, per le batterie industriali ricaricabili, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie per veicoli elettrici. Per quanto concerne le batterie per veicoli elettrici, il gruppo di lavoro informale dell’UNECE sui veicoli elettrici e l’ambiente ha sviluppato requisiti di durabilità dei veicoli che devono applicarsi nell’Unione, mediante un regolamento futuro, all’omologazione dei veicoli a motore e di motori e ai sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7) («regolamento Euro 7»). Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire solo requisiti in materia di informazione sulle prestazioni e sulla durabilità delle batterie per veicoli elettrici. D’altro canto, nel settore delle batterie per lo stoccaggio dell’energia, i metodi di misurazione esistenti per la prova delle prestazioni e della durabilità non sono considerati sufficientemente precisi e rappresentativi da consentire l’introduzione di requisiti minimi. L’introduzione di requisiti minimi relativi alle prestazioni e alla durabilità di tali batterie dovrebbe essere accompagnata dalla pubblicazione di norme armonizzate o specifiche comuni adeguate.

Al fine di ridurre l’impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili di uso generale e per le batterie industriali ricaricabili e alla fissazione dei valori minimi di tali parametri. Tali atti delegati dovrebbero inoltre stabilire in che modo tali valori minimi debbano applicarsi alle batterie sottoposte a rifabbricazione.

Al fine di garantire che le norme dell’Unione in materia di prestazione elettrochimica e durabilità delle batterie per veicoli elettrici siano coerenti con le specifiche tecniche del gruppo di lavoro informale dell’UNECE sui veicoli elettrici e l’ambiente e alla luce del progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità per le batterie per veicoli elettrici. Per i valori minimi di tali parametri per le batterie per veicoli elettrici incorporate nei veicoli a motore, è opportuno stabilire requisiti minimi in materia di prestazioni mediante un futuro regolamento Euro 7, basato sui requisiti minimi in materia di prestazioni stabiliti nel regolamento tecnico mondiale n. 22 delle Nazioni Unite sulla durabilità delle batterie di bordo per i veicoli elettrificati.

Alcune batterie non ricaricabili di uso generale possono essere inefficienti in termini di uso di risorse ed energia. È opportuno stabilire requisiti oggettivi sulle prestazioni e la durabilità di tali batterie al fine di garantire che sul mercato siano immesse meno batterie portatili non ricaricabili di uso generale a basse prestazioni, in particolare se una valutazione del ciclo di vita indica che l’uso alternativo di batterie ricaricabili comporterebbe nel complesso benefici ambientali. Per le batterie incorporate nei telefoni cellulari e nei tablet è opportuno stabilire requisiti in materia di prestazioni e durabilità relativi a tali batterie mediante un regolamento futuro sulla progettazione ecocompatibile riguardante i telefoni e i tablet e aggiornare il regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione10 relativo ai computer e ai server informatici. Per le altre batterie portatili incorporate in altri apparecchi, come gli attrezzi da giardinaggio o gli utensili elettrici senza fili, la possibilità di stabilire requisiti minimi in materia di prestazioni e durabilità dovrebbe essere affrontata nei pertinenti atti giuridici sui prodotti, come gli atti di esecuzione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11, o in altri atti giuridici dell’Unione.

Al fine di garantire che le batterie portatili incorporate negli apparecchi, una volta che tali apparecchi sono divenuti rifiuti, siano oggetto di una raccolta differenziata, di un trattamento e di un riciclaggio di alta qualità, è necessario stabilire disposizioni che assicurino la rimovibilità e la sostituibilità delle batterie in tali apparecchi. Durante la rimozione o la sostituzione delle batterie portatili in un apparecchio, è opportuno garantire la sicurezza dei consumatori, in linea con il diritto dell’Unione e in particolare con le norme di sicurezza dell’Unione. Una batteria portatile dovrebbe essere considerata rimovibile dall’utilizzatore finale quando può essere rimossa mediante l’uso di strumenti disponibili in commercio e senza che sia necessario l’uso di utensili speciali, a meno che non siano forniti gratuitamente, o attrezzi proprietari, energia termica o solventi per lo smontaggio. Gli strumenti disponibili in commercio sono considerati strumenti disponibili sul mercato per tutti gli utilizzatori finali senza che questi ultimi debbano fornire prove di eventuali diritti di proprietà e che possono essere utilizzati senza restrizioni, ad eccezione di restrizioni relative a motivi di salute e sicurezza. Le disposizioni generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza e manutenzione dei dispositivi medici professionali per la diagnostica per immagini e la radioterapia, quali definiti nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio12, e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti nel regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio13, e potrebbero essere integrate da requisiti stabiliti per particolari prodotti alimentati da batterie a norma delle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE. Qualora altre normative dell’Unione stabiliscano requisiti più specifici, per motivi di sicurezza, riguardanti la rimozione delle batterie dai prodotti, come ad esempio i giocattoli, è opportuno che si applichino tali norme specifiche.

Al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori finali, il presente regolamento dovrebbe prevedere una deroga limitata per le batterie portatili ai requisiti in materia di rimovibilità e sostituibilità stabiliti per le batterie portatili relative agli apparecchi che incorporano batterie portatili e appositamente progettati per essere utilizzati, per la maggior parte del servizio attivo degli stessi, in un ambiente periodicamente soggetto a spruzzi d’acqua, flussi d’acqua o immersione in acqua e destinati a essere lavabili o risciacquabili. Tale deroga dovrebbe applicarsi solo quando non è possibile, mediante una nuova progettazione dell’apparecchio, garantire la sicurezza dell’utilizzatore finale e un uso continuo sicuro dell’apparecchio dopo che l’utilizzatore finale ha correttamente seguito le istruzioni per rimuovere e sostituire la batteria. In caso di applicazione della deroga, il prodotto dovrebbe essere progettato in modo tale da rendere la batteria rimovibile e sostituibile solo da professionisti indipendenti e non dagli utilizzatori finali.

Per quanto riguarda le batterie per veicoli elettrici e le batterie per autoveicoli riparate, i requisiti in materia di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio14 si applicano ai veicoli omologati delle categorie M, N e O e alle batterie progettate e costruite per tali veicoli. È importante che la sicurezza di tali batterie durante la riparazione possa essere valutata sulla base di prove non distruttive adattate ad esse. Per quanto riguarda le batterie per mezzi di trasporto leggeri riparate, la Commissione elaborerà norme sulla sicurezza dei dispositivi di micromobilità, basandosi sull’esperienza acquisita a livello nazionale e locale in materia di requisiti di sicurezza, come annunciato nella comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2021 dal titolo «Il nuovo quadro dell’UE per la mobilità urbana». Per quanto riguarda le altre batterie riparate destinate ai consumatori o che potrebbero essere utilizzate da questi ultimi, si applicano i requisiti della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15.

L’interoperabilità dei caricatori per categorie specifiche di batterie potrebbe ridurre rifiuti e costi non necessari a vantaggio dei consumatori e di altri utilizzatori finali. Dovrebbe quindi essere possibile ricaricare le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie ricaricabili incorporate in categorie specifiche di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzando caricatori comuni che consentano l’interoperabilità all’interno di ciascuna categoria di batterie. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere che la Commissione valuti come introdurre norme armonizzate per i caricatori comuni per tali categorie di batterie, esclusi i dispositivi di ricarica per le categorie e le classi di apparecchiature radio di cui alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio16.

Le batterie per autoveicoli e le batterie per veicoli elettrici incorporate nei veicoli a motore dovrebbero essere rimovibili e sostituibili da professionisti indipendenti. È opportuno prendere in considerazione la revisione della direttiva 2000/53/CE per garantire che tali batterie possano essere rimosse, sostituite e smontate, anche per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura. Ai fini della progettazione, della fabbricazione e della riparazione delle batterie per autoveicoli e delle batterie per veicoli elettrici, i fabbricanti dovrebbero fornire le pertinenti informazioni diagnostiche di bordo e informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, su base non discriminatoria, a qualsiasi fabbricante, installatore o riparatore interessato di apparecchiature per i veicoli delle categorie M, N e O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858. La Commissione dovrebbe inoltre incoraggiare l’elaborazione di norme per le tecniche di progettazione e assemblaggio che facilitino la manutenzione, la riparazione e il cambio di destinazione delle batterie e dei pacchi batterie.

L’affidabilità delle batterie è fondamentale per il funzionamento e la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi. Le batterie dovrebbero pertanto essere progettate e fabbricate in modo da garantire che non rappresentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per i beni materiali o per l’ambiente. Ciò è particolarmente importante per i sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria, che attualmente non sono disciplinati da altri atti legislativi dell’Unione. È pertanto opportuno stabilire i parametri da considerare nelle prove di sicurezza di tali batterie e integrare detti parametri con le norme applicabili delle organizzazioni europee di normazione.

È opportuno che le batterie siano etichettate per fornire agli utilizzatori finali informazioni chiare, affidabili e trasparenti su di esse e sui relativi rifiuti. Tali informazioni consentirebbero agli utilizzatori finali di prendere decisioni consapevoli nel momento in cui acquistano e smaltiscono le batterie e ai gestori di rifiuti di trattare adeguatamente i rifiuti di batterie. Le batterie dovrebbero essere dotate di un’etichetta recante tutte le informazioni necessarie sulle loro caratteristiche principali, tra cui la capacità e la quantità della presenza di alcune sostanze pericolose. Per garantirne la disponibilità nel tempo, tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche mediante codici QR che sono stampati o incisi sulle batterie o apposti sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento delle batterie, e dovrebbero rispettare le linee guida della norma ISO/IEC 18004:2015. Il codice QR dovrebbe dare accesso al passaporto di prodotto della batteria. Le etichette e i codici QR dovrebbero essere accessibili alle persone con disabilità conformemente alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

L’inclusione sull’etichetta della batteria di informazioni sulle prestazioni delle batterie sono essenziali per garantire che gli utilizzatori finali, specialmente i consumatori, prima dell’acquisto siano adeguatamente informati e in particolare che dispongano di una base comune per confrontare diverse batterie. Pertanto, le batterie portatili non ricaricabili dovrebbero essere dotate di un’etichetta con l’indicazione «non ricaricabile» e recante le informazioni sulla durata media minima in caso di utilizzo in applicazioni specifiche. Ciò è importante anche per fornire orientamenti all’utilizzatore finale sulla modalità di smaltimento appropriato dei rifiuti di batterie.

Per i sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici che usano un sistema di gestione delle batterie, l’utilizzatore finale, o altri terzi che agiscono per conto di tale utilizzatore finale, dovrebbe poter determinare in qualsiasi momento, sulla base dei dati memorizzati nel sistema di gestione delle batterie, lo stato di salute delle stesse e la loro durata di vita prevista. L’accesso in sola lettura a tali dati dovrebbe essere fornito in qualsiasi momento alla persona che ha acquistato la batteria o ai terzi che agiscono per suo conto, ai fini della valutazione del valore residuo della batteria, facilitando la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione o la rifabbricazione o la messa a disposizione della batteria ad aggregatori indipendenti, quali definiti nella direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio18, che gestiscono centrali elettriche virtuali nelle reti elettriche. I dati dovrebbero pertanto essere aggiornati. Dovrebbero essere aggiornati almeno quotidianamente e con maggiore frequenza laddove ciò sia necessario per uno scopo specifico. Le specifiche tecniche che scaturiscono dai lavori del gruppo di lavoro informale dell’UNECE sui veicoli elettrici e l’ambiente sull’accesso ai dati nei veicoli elettrici dovrebbero essere considerate un parametro di riferimento per lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie per veicoli elettrici. Tali requisiti dovrebbero applicarsi congiuntamente al diritto dell’Unione in materia di omologazione dei veicoli, che costituisce il quadro giuridico adeguato per trattare, fra l’altro, le funzioni di ricarica intelligente come la ricarica veicolo-rete, veicolo-carico, veicolo-veicolo, veicolo-batteria esterna e veicolo-edificio.

Diversi requisiti specifici per prodotto di cui al presente regolamento, tra cui quelli relativi a prestazioni, durabilità, cambio di destinazione e sicurezza, dovrebbero essere misurati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione, norme e calcolo più avanzate riconosciute a livello generale. Al fine di garantire che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell’Unione. Tali metodi e norme dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, dell’uso reale delle batterie e della gamma di comportamenti del consumatore medio ed essere solidi per scoraggiare l’elusione intenzionale e non intenzionale. Una volta che il riferimento a tale norma sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio19, le batterie che soddisfano tale norma dovrebbero essere considerate conformi ai requisiti specifici di cui al presente regolamento, a condizione che siano raggiunti i valori minimi stabiliti per tali requisiti specifici per prodotto.Al fine di evitare la duplicazione delle specifiche tecniche, da un lato, e di massimizzare l’efficienza e tenere conto dei più elevati livelli di competenze e delle conoscenze più all’avanguardia, dall’altro, la Commissione dovrebbe mirare a richiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di redigere una norma laddove non esistano norme. In assenza di norme pubblicate al momento dell’applicazione dei requisiti specifici per prodotto o in caso di risposta insoddisfacente da parte dell’organizzazione europea di normazione competente, la Commissione dovrebbe adottare, in casi eccezionali e giustificati e previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, specifiche comuni mediante atti di esecuzione. La conformità a tali specifiche dovrebbe dar luogo anche alla presunzione di conformità. Qualora, in una fase successiva, si rilevino lacune nelle specifiche comuni, la Commissione dovrebbe modificarle o abrogarle mediante un atto di esecuzione. Successivamente al momento in cui i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, eventuali specifiche comuni dovrebbero essere abrogate entro un termine ragionevole che consenta ai fabbricanti di tenere conto delle modifiche.

La partecipazione attiva al lavoro dei comitati internazionali di normazione costituisce un importante presupposto strategico per l’immissione sul mercato delle future tecnologie per le batterie. La partecipazione europea ad alcuni di tali comitati è stata meno efficace rispetto a quanto avrebbe potuto essere. La partecipazione europea dovrebbe essere migliorata per rafforzare la voce dell’Unione nella normazione globale, anche al fine di rafforzare la competitività delle imprese dell’Unione, di ridurre le dipendenze dell’Unione e di proteggere gli interessi, gli obiettivi politici e i valori dell’Unione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto monitorare e coordinare l’approccio europeo alla normazione internazionale. Le norme armonizzate che integrano l’attuazione del presente regolamento dovrebbero tenere conto delle norme internazionali esistenti, in particolare a livello di IEC e ISO.

La Commissione dovrebbe garantire che ci sia coerenza in relazione alle norme armonizzate e alle specifiche comuni previste dal presente regolamento, incluso nel riesame del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, per adattarsi alle nuove tecnologie e per garantire la resilienza in caso di crisi globali, come la pandemia di COVID-19, dovrebbe essere possibile fornire online, sotto forma di un’unica dichiarazione di conformità UE, informazioni sulla conformità a tutti gli atti dell’Unione applicabili alle batterie.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio20 stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile alle batterie oggetto del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione soddisfino requisiti che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, ad esempio la salute umana, la sicurezza delle persone e l’ambiente.

Per consentire agli operatori economici e alle autorità competenti, rispettivamente, di dimostrare e verificare la conformità delle batterie messe a disposizione sul mercato al presente regolamento, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21 stabilisce moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla meno alla più rigorosa a seconda del livello di rischio connesso e del livello di sicurezza richiesto. Conformemente a tale decisione, qualora sia richiesta una valutazione della conformità le procedure da utilizzare sono scelte fra tali moduli. Sono necessarie solide procedure di valutazione della conformità per garantire che le batterie siano conformi ai requisiti nuovi e complessi in materia di impronta di carbonio e contenuto riciclato e agli obblighi relativi al dovere di diligenza stabiliti nel presente regolamento.

La marcatura CE apposta su una batteria ne indica la conformità al presente regolamento. I principi generali che disciplinano la marcatura CE e la relazione con altre marcature sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 765/2008. Tali principi dovrebbero applicarsi alla marcatura CE sulle batterie. Al fine di garantire che le batterie siano conservate, utilizzate e smaltite in modo sicuro dal punto di vista della tutela della salute umana e dell’ambiente, è opportuno stabilire norme specifiche per l’apposizione della marcatura CE per le batterie.

Le procedure di valutazione della conformità stabilite nel presente regolamento richiedono l’intervento di organismi di valutazione della conformità. Al fine di garantire un’attuazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento, tali organismi dovrebbero essere notificati alla Commissione dalle autorità degli Stati membri.

Data la novità e la complessità dei requisiti in materia di sostenibilità, prestazioni, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie a norma del presente regolamento e al fine di garantire un livello di qualità uniforme nella valutazione della conformità delle batterie, è necessario stabilire requisiti per le autorità di notifica che sono coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi di valutazione della conformità che sono stati notificati alla Commissione, diventando così organismi notificati. In particolare è opportuno garantire che l’autorità di notifica sia obiettiva e imparziale rispetto alle sue attività e disponga di un numero sufficiente di membri del personale competenti a livello tecnico per svolgere i suoi compiti. Alle autorità di notifica dovrebbe inoltre essere imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica di altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità.

È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale e autonomia. Pertanto il presente regolamento dovrebbe stabilire requisiti relativi agli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per svolgere le attività di valutazione della conformità. Tali requisiti dovrebbero continuare ad applicarsi come presupposto per mantenere aggiornata la competenza dell’organismo notificato. Per garantire la propria autonomia, l’organismo notificato e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti a rimanere indipendenti dagli operatori economici della catena del valore delle batterie e da altre società, comprese le associazioni di categoria e le società madri e affiliate. L’organismo notificato dovrebbe essere tenuto a fornire prove documentali della propria indipendenza e a fornire la documentazione all’autorità di notifica. Gli organismi notificati assicurano la rotazione del personale che svolge differenti compiti di valutazione della conformità.

Se un organismo di valutazione della conformità dimostra che la batteria è conforme ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che essa sia conforme ai requisiti prescrizioni stabiliti dal presente regolamento.

Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse a tale valutazione o fanno ricorso a una affiliata. Alcune attività e processi decisionali, relativi sia alla valutazione della conformità delle batterie sia ad altre attività interne all’organismo notificato, dovrebbero tuttavia essere svolti esclusivamente dall’organismo notificato al fine di garantirne l’indipendenza e l’autonomia. Inoltre, al fine di assicurare il livello di tutela richiesto per le batterie da immettere sul mercato dell’Unione, è opportuno che i subappaltatori e le società affiliate di valutazione della conformità rispettino gli stessi requisiti applicati agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento.

Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare batterie messe a disposizione sul mercato in tutta l’Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato. La Commissione, nel corso delle sue indagini, può chiedere il parere di un impianto di prova dell’Unione, designato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio22. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per richiedere all’autorità di notifica l’adozione di misure correttive qualora un organismo notificato non rispetti o non rispetti più i requisiti del presente regolamento.

Per facilitare e accelerare la procedura di valutazione della conformità, la certificazione e, in ultima analisi, l’accesso al mercato, e in considerazione della novità e della complessità dei requisiti per le batterie in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie stabiliti nel presente regolamento, è fondamentale che gli organismi notificati abbiano accesso continuativo a tutte le apparecchiature e a tutti gli impianti di prova necessari e che applichino le procedure senza creare un onere inutile per gli operatori economici. Per gli stessi motivi, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è necessario che gli organismi notificati applichino in modo coerente le procedure di valutazione della conformità.

Prima dell’adozione di una decisione definitiva sul rilascio del certificato di conformità per una batteria, l’operatore economico che desidera immettere la batteria sul mercato dovrebbe essere autorizzato a presentare documentazione complementare una volta.

La Commissione dovrebbe consentire un coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati.

È opportuno stabilire gli obblighi per gli operatori economici relativi all’immissione sul mercato o alla messa in servizio delle batterie. Ai fini del presente regolamento il termine «operatore economico» dovrebbe essere inteso in modo da includere il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia soggetta agli obblighi relativi alla fabbricazione, messa a disposizione, immissione sul mercato o messa in servizio delle batterie. Le batterie, ai fini del presente regolamento, dovrebbero includere le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione.

È opportuno prevedere che i requisiti per le batterie messe in servizio senza essere state precedentemente immesse sul mercato debbano essere identici a quelli applicabili alle batterie che sono immesse sul mercato prima di essere messe in servizio. Ciò riguarda, ad esempio, le batterie che il fabbricante utilizza per i propri scopi o le batterie che, per le loro caratteristiche, possono essere montate e testate solo nel luogo della loro destinazione finale. Tuttavia, per evitare la necessità di dimostrare due volte la conformità per lo stesso prodotto, le batterie immesse sul mercato non dovrebbero essere soggette alle stesse prescrizioni al momento della messa in servizio.

Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità delle batterie ai requisiti del presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di approvvigionamento, per garantire un livello elevato di protezione dell’interesse pubblico, ad esempio la salute umana, la sicurezza delle persone, la protezione dei beni materiali e dell’ambiente.

Tutti gli operatori economici attivi nella catena di approvvigionamento e distribuzione dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che sul mercato siano messe a disposizione solo batterie conformi al presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore economico nella catena di approvvigionamento e distribuzione.

Il fabbricante, conoscendo nel dettaglio il processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per espletare la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.

Il fabbricante dovrebbe fornire informazioni sufficientemente dettagliate sull’uso previsto della batteria per consentire che l’immissione sul mercato, la messa in servizio, l’uso e la gestione dei rifiuti, compreso il possibile cambio di destinazione, avvengano correttamente e in sicurezza.

Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e gli utilizzatori finali, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti un indirizzo postale e, ove applicabile, di posta elettronica e del sito web.

Il mercato unico dovrebbe garantire pari condizioni di concorrenza a tutti gli operatori economici e protezione contro la concorrenza sleale. A tal fine, è necessario rafforzare l’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione relativa alle batterie. Una buona cooperazione tra operatori economici e autorità di vigilanza del mercato è un elemento fondamentale di tale applicazione rafforzata, consentendo di intervenire immediatamente e di adottare misure correttive. È importante che vi sia un operatore economico stabilito nell’Unione in modo che le autorità di vigilanza del mercato abbiano un interlocutore cui poter rivolgere richieste, incluse le richieste di informazioni sulla conformità di una batteria alla normativa di armonizzazione dell’Unione, e che possa collaborare con le autorità di vigilanza del mercato provvedendo a che siano adottate immediate misure correttive per porre rimedio ai casi di non conformità. Gli operatori economici che dovrebbero svolgere tali compiti sono il fabbricante o l’importatore se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, o un rappresentante autorizzato incaricato a tal fine dal fabbricante, o un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione per le batterie da esso gestite quando nessun altro operatore economico è stabilito nell’Unione.

È necessario garantire che le batterie provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione, siano esse importate separatamente o incorporate o aggiunte in prodotti, siano conformi ai requisiti del presente regolamento e ad altri atti legislativi applicabili dell’Unione e, in particolare, che i fabbricanti abbiano espletato adeguate procedure di valutazione della conformità con riferimento a tali batterie. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che impongano agli importatori di fare in modo che le batterie da essi immesse sul mercato e messe in servizio siano conformi ai requisiti del presente regolamento e che la marcatura CE apposta sulle batterie e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali a fini di ispezione, che si tratti di batterie importate come nuove o usate o di batterie sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione.

All’atto dell’immissione sul mercato o della messa in servizio di una batteria, ciascun importatore dovrebbe indicare sulla stessa il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, l’indirizzo postale e, ove applicabile, di posta elettronica e del sito web. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni della batteria siano troppo ridotte per poter apporre tali informazioni o nel caso in cui l’importatore debba aprire l’imballaggio per apporre il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, e gli altri dati di contatto. In tali casi eccezionali, l’importatore dovrebbe fornire le informazioni in un documento di accompagnamento della batteria o in un altro modo immediatamente accessibile. Se esiste un imballaggio, l’importatore dovrebbe indicare le informazioni su tale imballaggio.

Qualora il distributore metta a disposizione sul mercato una batteria dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio a opera del fabbricante o dell’importatore, il distributore dovrebbe agire con la dovuta attenzione per assicurarsi di non compromettere, con la manipolazione, la conformità della batteria ai requisiti del presente regolamento.

Qualsiasi importatore o distributore che immetta sul mercato o metta in servizio una batteria con il proprio nome o marchio, o modifichi una batteria in un modo tale che potrebbe incidere sulla conformità ai requisiti del presente regolamento, ovvero modifichi la destinazione di una batteria già immessa sul mercato, dovrebbe esserne considerato il fabbricante e dovrebbe pertanto assumersi i relativi obblighi di cui al presente regolamento.

I distributori, gli importatori e i fornitori di servizi di logistica, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie relative alla batteria in questione.

Garantire la rintracciabilità di una batteria in tutta la catena di approvvigionamento contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza, e offre trasparenza ai consumatori. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l’operatore economico che ha immesso sul mercato, messo a disposizione sul mercato o messo in servizio batterie non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate aventi per oggetto batterie, anche in formato elettronico.

L’estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali sono fondamentali per l’approvvigionamento delle materie prime necessarie a produrre batterie. I fabbricanti di batterie, indipendentemente dalla loro posizione o dall’influenza esercitata sui fornitori e dalla loro ubicazione geografica, potrebbero inavvertitamente contribuire ad effetti negativi lungo la catena di approvvigionamento dei minerali. Oltre la metà della produzione mondiale di alcune materie prime è destinata all’uso in applicazioni di batterie. Ad esempio, oltre il 50 % della domanda mondiale di cobalto e oltre il 60 % di quella di litio confluiscono nella produzione di batterie. Circa l’8 % della produzione mondiale di grafite naturale e il 6 % della produzione mondiale di nichel sono impiegati nella fabbricazione di batterie.

Solo alcuni paesi forniscono le materie prime utilizzate nella fabbricazione delle batterie e, in alcuni casi, i bassi standard di governance in tali paesi possono aggravare le criticità ambientali e sociali. L’estrazione e la raffinazione del cobalto e del nichel sono collegate a una vasta gamma di questioni sociali e ambientali. Se da un lato gli impatti sociali e ambientali della grafite naturale sono meno rilevanti, dall’altro l’estrazione di grafite naturale può avere gravi impatti sulla salute e sull’ambiente, poiché è effettuata principalmente mediante operazioni artigianali e su piccola scala, per lo più in contesti informali. Ciò, unitamente all’assenza di piani aggiornati regolarmente per la chiusura e il risanamento delle miniere, può comportare la distruzione degli ecosistemi e dei suoli. Il previsto aumento dell’uso del litio nella fabbricazione di batterie eserciterà probabilmente un’ulteriore pressione sulle operazioni di estrazione e di raffinazione. È pertanto opportuno includere il litio nell’ambito di applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie. Il forte incremento previsto della domanda di batterie nell’Unione non dovrebbe contribuire a un aumento dei rischi ambientali e sociali.

Alcune delle materie prime utilizzate nella fabbricazione di batterie, come cobalto, litio e grafite naturale, sono considerate materie prime critiche per l’Unione, come indicato dalla Commissione nella comunicazione del 3 settembre 2020 dal titolo «Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità» e il loro approvvigionamento sostenibile è necessario affinché l’ecosistema delle batterie dell’Unione funzioni in modo adeguato.

I soggetti della catena di approvvigionamento delle batterie hanno già avviato una serie di iniziative su base volontaria per incoraggiare l’adesione a pratiche di approvvigionamento sostenibile, tra cui l’iniziativa per la garanzia dell’estrazione responsabile («Initiative for Responsible Mining Assurance»), l’iniziativa per minerali responsabili («Responsible Minerals Initiative») e il quadro di riferimento responsabile per il settore del cobalto («Cobalt Industry Responsible Assessment Framework»). Tuttavia non è certo che le iniziative volontarie volte a istituire regimi relativi al dovere di diligenza garantiranno il rispetto della stessa serie di norme minime da parte di tutti gli operatori economici che immettono batterie sul mercato dell’Unione.

Nell’Unione gli obblighi generali in materia di dovere di diligenza per taluni minerali e metalli sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio23. Tale regolamento non riguarda tuttavia i minerali e i materiali usati nella produzione di batterie.

Pertanto, alla luce della crescita esponenziale della domanda di batterie prevista nell’Unione, è opportuno che un operatore economico che immette una batteria sul mercato dell’Unione stabilisca una strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie. È quindi opportuno stabilire nel presente regolamento requisiti al fine di affrontare i rischi sociali e ambientali inerenti all’estrazione, alla lavorazione e al commercio di determinate materie prime e materie prime secondarie utilizzate ai fini della fabbricazione di batterie. Tale politica dovrebbe riguardare tutti gli operatori nella catena di approvvigionamento e le loro affiliate e i loro subappaltatori che estraggono, lavorano e commerciano determinate materie prime e materie prime secondarie.

Nell’attuazione di una strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie basata sul rischio, l’operatore economico dovrebbe basarla su norme e principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale, come quelli contenuti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, nei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, negli orientamenti per l’analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), nella dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e nelle linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese. Tali norme e principi che ogni operatore economico dovrebbe adattare al proprio contesto e alle circostanze specifiche, sottendono un’intesa comune tra i governi e i portatori di interessi. Per quanto riguarda l’estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali usate nella produzione di batterie, le linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio rappresentano una norma riconosciuta a livello internazionale che affronta i rischi specifici di gravi violazioni dei diritti umani e gli sforzi profusi a lungo dai governi e dai portatori di interessi per stabilire buone pratiche in questo ambito.

Secondo le norme e i principi delle Nazioni Unite, dell’ILO e dell’OCSE, il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le aziende possono garantire il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente e la loro estraneità ai conflitti. Il dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare, prevenire, mitigare e comunque affrontare gli effetti negativi associati alle loro attività o decisioni di approvvigionamento. Gli operatori economici dovrebbero condurre consultazioni informate, efficaci e significative con le comunità interessate. Un’impresa può valutare i rischi posti dalle proprie attività e relazioni e adottare misure di mitigazione, che possono includere la richiesta di informazioni aggiuntive, la negoziazione al fine di porre rimedio alla situazione, la sospensione o l’interruzione dell’impegno con i fornitori, in linea con le norme pertinenti previste dalla legislazione nazionale e internazionale, le raccomandazioni sulla condotta responsabile delle imprese formulate dalle organizzazioni internazionali, gli strumenti sostenuti dai governi, le iniziative volontarie del settore privato, le proprie strategie e i propri sistemi interni. Questo approccio aiuta anche ad adeguare l’esercizio del dovere di diligenza in proporzione alla portata delle attività dell’impresa o delle sue relazioni nella catena di approvvigionamento.

Sebbene i regimi relativi al dovere di diligenza del settore privato possano supportare gli operatori economici nell’adempimento dei loro obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie conformemente alle linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, sugli operatori economici dovrebbe incombere la responsabilità individuale di adempimento agli obblighi relativi al dovere di diligenza previsti dal presente regolamento.

È opportuno adottare o modificare le strategie obbligatorie relative al dovere di diligenza per le batterie, che dovrebbero tenere conto come minimo delle principali categorie di rischio sociale e ambientale. Tali strategie dovrebbero riguardare gli impatti attuali e prevedibili sulle questioni sociali, in particolare i diritti umani, la salute e la sicurezza delle persone, la salute e la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori, da un lato, e quelli sull’ambiente, in particolare l’uso delle risorse idriche, la protezione del suolo, l’inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici e la biodiversità, nonché la protezione della vita della comunità, dall’altro.

Per quanto riguarda le categorie di rischio sociale, le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie dovrebbero affrontare i rischi in relazione alla protezione dei diritti umani, compresi la salute umana, la vita della comunità, inclusa quella delle popolazioni indigene, la tutela dei minori e la parità di genere, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani. È opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie includano informazioni su come l’operatore economico contribuisce a prevenire violazioni dei diritti umani e sugli strumenti predisposti nell’ambito del suo assetto d’impresa per combattere la corruzione attiva e passiva. È inoltre opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie garantiscano la corretta attuazione delle norme delle convenzioni fondamentali dell’ILO elencate nell’allegato I della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’ILO.

Le violazioni dei diritti umani sono comuni nelle zone di conflitto e ad alto rischio ricche di risorse. Tali zone meritano pertanto un’attenzione particolare nella strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie degli operatori economici. Il regolamento (UE) 2017/821 contiene disposizioni relative a un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto e ad alto rischio. Tale elenco è pertinente anche per l’attuazione delle disposizioni relative al dovere di diligenza per le batterie di cui al presente regolamento.

Per quanto riguarda le categorie di rischio ambientale, le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie dovrebbero affrontare i rischi per la protezione dell’ambiente naturale e della diversità biologica in linea con la convenzione sulla diversità biologica, prendendo in considerazione le comunità locali e la protezione e lo sviluppo di tali comunità. Le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie dovrebbero inoltre affrontare i rischi connessi ai cambiamenti climatici, in linea con l’accordo di Parigi24, adottato il 12 dicembre 2015 nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi delle Nazioni Unite»), nonché i rischi ambientali disciplinati da altre convenzioni internazionali in materia di ambiente.

Gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie relativi all’identificazione e all’attenuazione dei rischi ambientali e sociali associati alle materie prime utilizzate nella fabbricazione delle batterie dovrebbero contribuire all’attuazione della risoluzione UNEP 4/19 sulla gestione delle risorse minerarie, che riconosce l’importante contributo del settore minerario al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Altri atti giuridici dell’Unione che stabiliscono requisiti relativi al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dovrebbero applicarsi per le batterie nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura e lo stesso effetto che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. Tali atti giuridici potrebbero trattare la responsabilità civile delle imprese per i danni derivanti dal mancato rispetto dei requisiti relativi al dovere di diligenza. Qualora tali atti giuridici non affrontino o non affrontino completamente le conseguenze in materia di responsabilità civile degli obblighi in materia di dovere di diligenza per le batterie di cui al presente regolamento, dovrebbe essere possibile affrontarle tramite norme nazionali.

A fini di adeguamento agli sviluppi nella catena del valore delle batterie, comprese le variazioni dell’entità e della natura dei pertinenti rischi ambientali e sociali, e al progresso tecnico e scientifico sul fronte delle batterie e della loro composizione chimica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco di materie prime e categorie di rischio, dell’elenco degli strumenti internazionali e degli obblighi in materia di dovere di diligenza per le batterie.

Al fine di stabilire l’equivalenza dei regimi relativi al dovere di diligenza sviluppati dai governi, dalle associazioni settoriali e da gruppi di organizzazioni interessate, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

Al fine di consentire una valutazione adeguata, solida e coerente dei regimi relativi al dovere di diligenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri e la metodologia per determinare se i regimi relativi al dovere di diligenza consentono agli operatori economici di adempiere agli obblighi in materia di dovere di diligenza di cui al presente regolamento.

Sono necessarie norme armonizzate per la gestione dei rifiuti onde garantire che i produttori e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse norme in tutti gli Stati membri al momento di adempiere la responsabilità estesa del produttore per le batterie e onde garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente nell’intera Unione. La responsabilità estesa del produttore può contribuire a ridurre l’uso complessivo delle risorse, in particolare riducendo la produzione di rifiuti di batterie e gli effetti negativi legati alla gestione dei rifiuti di batterie. Per conseguire un livello elevato di recupero dei materiali occorre potenziare al massimo la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e garantire che tutti i rifiuti di batterie raccolti siano riciclati attraverso processi che raggiungano un’efficienza di riciclaggio minima comune. Dalla valutazione della direttiva 2006/66/CE effettuata dalla Commissione è emerso che una delle carenze di tale direttiva è dovuta al fatto che le sue disposizioni non erano sufficientemente dettagliate, il che ha comportato un’attuazione non omogenea e ha creato notevoli ostacoli al funzionamento dei mercati del riciclaggio e livelli di riciclaggio non ottimali. Norme più dettagliate e armonizzate eviterebbero pertanto distorsioni del mercato per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie e garantirebbero un’attuazione omogenea dei requisiti in tutta l’Unione. Ciò risulterebbe inoltre in un’ulteriore armonizzazione della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti forniti dagli operatori economici e favorirebbe il funzionamento del mercato delle materie prime secondarie.

Per garantire l’ottemperanza agli obblighi a norma del presente regolamento e per controllare e verificare il rispetto del presente regolamento da parte dei produttori e delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, è necessario che gli Stati membri designino una o più autorità competenti.

Il presente regolamento si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25, che dovrebbero essere adattati per tenere conto della specifica natura dei rifiuti di batterie. Affinché la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, è importante che sia effettuata in prossimità sia del luogo in cui le batterie sono vendute che dell’utilizzatore finale. I rifiuti di batterie dovrebbero essere raccolti separatamente dagli altri flussi di rifiuti, quali metalli, carta e cartone, vetro, plastica, legno, tessuti e rifiuti organici. Inoltre, dovrebbe essere possibile raccogliere i rifiuti di batterie sia insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che insieme ai veicoli fuori uso, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26 e della direttiva 2000/53/CE. Sebbene la direttiva 2006/66/CE stabilisca norme specifiche per le batterie, è necessario un approccio coerente e complementare che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente. Di conseguenza, e al fine di mettere efficacemente in atto la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, è opportuno imporre obblighi allo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta.

Per controllare l’adempimento da parte dei produttori dei loro obblighi per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, è necessario che in ogni Stato membro l’autorità competente istituisca e gestisca un registro. Le informazioni contenute nel registro dovrebbero essere accessibili agli enti che svolgono un ruolo nel controllo del rispetto e dell’applicazione della responsabilità estesa del produttore. Dovrebbe essere possibile che tale registro sia il registro nazionale istituito a norma della direttiva 2006/66/CE. I produttori dovrebbero essere tenuti a registrarsi al fine di fornire le informazioni necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare l’adempimento degli obblighi da parte dei produttori. È opportuno che gli obblighi di registrazione siano semplificati in tutta l’Unione.

Nel caso di organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore gestite dallo Stato, non essendoci il mandato del produttore rappresentato, i requisiti di cui al presente regolamento relativi a tali mandati non si applicano.

In considerazione del principio «chi inquina paga» è opportuno che gli obblighi di gestione dei rifiuti di batterie siano in capo ai produttori. In questo contesto, i produttori dovrebbero essere intesi in modo da includere tutti i fabbricanti, gli importatori o i distributori che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio27, forniscono per la prima volta una batteria per la distribuzione o l’uso, anche se incorporata in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, nel territorio di uno Stato membro a titolo commerciale.

I produttori dovrebbero assumere la responsabilità estesa del produttore per la gestione delle batterie nella fase finale del ciclo di vita. Dovrebbero pertanto sostenere i costi legati alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio di tutte le batterie raccolte, all’effettuazione di indagini sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani misti, alla comunicazione di informazioni sulle batterie e sui rifiuti di batterie e alla fornitura agli utilizzatori finali e ai gestori di rifiuti di informazioni sulle batterie e sul riutilizzo e la gestione adeguati dei rifiuti di batterie. Le nuove norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento sono intese a garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute nell’Unione massimizzando la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e garantendo che tutte le batterie raccolte siano riciclate attraverso processi che raggiungano elevati tassi di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Gli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. I produttori dovrebbero poter esercitare tali obblighi collettivamente, attraverso organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore che si assumano la responsabilità per loro conto. È opportuno che i produttori o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano soggetti ad autorizzazione e che dimostrino la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Nello stabilire le norme amministrative e procedurali per l’autorizzazione dei produttori ai fini della conformità individuale, e per i singoli produttori e delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, ai fini della conformità collettiva, gli Stati membri dovrebbero poter differenziare i processi per i singoli produttori e quelli per le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore allo scopo di limitare gli oneri amministrativi a carico dei singoli produttori. In tale contesto, dovrebbe essere possibile considerare le autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/98/CE come autorizzazioni ai fini del presente regolamento. Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno e al fine di garantire condizioni uniformi per la modulazione dei contributi finanziari versati dai produttori alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. I gestori di rifiuti che effettuano operazioni di raccolta e trattamento in conformità del presente regolamento dovrebbero essere oggetto di una procedura di selezione da parte dei produttori delle batterie pertinenti o delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità dei produttori che agiscono per loro conto, conformemente alla direttiva 2008/98/CE. Se le operazioni di gestione dei rifiuti hanno luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui una batteria è stata messa a disposizione sul mercato per la prima volta, i produttori dovrebbero coprire i costi sostenuti dai gestori di rifiuti nello Stato membro in cui hanno luogo le operazioni di gestione dei rifiuti. Nella discussione su eventuali proposte di atti legislativi dell’Unione in materia di veicoli fuori uso e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è opportuno prendere in considerazione l’istituzione di un meccanismo transfrontaliero di responsabilità estesa del produttore per i rifiuti di batterie, comprese quelle incorporate in veicoli o apparecchiature, tra i soggetti interessati. È inoltre opportuno prendere in considerazione l’adozione di altre misure, quali gli strumenti di gestione e verifica delle informazioni, compresi, se del caso, i rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore, i gestori di rifiuti, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, il passaporto digitale del prodotto e i registri dei produttori, nonché i sistemi nazionali di immatricolazione dei veicoli per quanto riguarda le batterie per veicoli elettrici.

La responsabilità estesa del produttore dovrebbe inoltre applicarsi agli operatori economici che immettono sul mercato una batteria risultante dalla preparazione per il riutilizzo, dalla preparazione per il cambio di destinazione, da operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione. Pertanto, l’operatore economico che ha originariamente immesso la batteria sul mercato non dovrebbe sostenere i costi aggiuntivi che potrebbero risultare dalla gestione dei rifiuti derivanti dalle successive fasi del ciclo di vita di tale batteria. Gli operatori economici soggetti alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero poter istituire un meccanismo di ripartizione dei costi basato sull’attribuzione dei costi effettivi di gestione dei rifiuti.

Il presente regolamento è una lex specialis in relazione alla direttiva 2008/98/CE per i requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta e riciclaggio, il ritiro da parte dei distributori e la seconda vita. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a definire la responsabilità estesa del produttore stabiliti nel presente regolamento, conformemente alla direttiva 2008/98/CE e al diritto nazionale che recepisce detta direttiva. Inoltre, laddove il presente regolamento non preveda la piena armonizzazione di cui al capo VIII, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere misure supplementari su tali temi specifici, a condizione che tale ulteriore regolamentazione sia conforme alla direttiva 2008/98/CE e coerente con il diritto nazionale che recepisce detta direttiva e con il presente regolamento.

Il presente regolamento dovrebbe specificare in che modo gli obblighi in materia di tracciabilità degli operatori commerciali di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio28 devono essere applicati alle piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori che offrono batterie, comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, e ai consumatori ubicati nell’Unione in relazione ai registri dei produttori istituiti a norma del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, tutti i produttori che offrono batterie, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, mediante contratti a distanza direttamente a consumatori ubicati in uno Stato membro, siano essi stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo, dovrebbero essere considerati operatori commerciali quali definiti nel regolamento (UE) 2022/2065. A norma di tale regolamento, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, dello stesso e che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori dovrebbero ottenere da tali produttori informazioni concernenti il registro dei produttori in cui sono registrati, il loro numero di registrazione e un’autocertificazione attestante l’impegno a rispettare i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore stabiliti nel presente regolamento. L’attuazione delle norme in materia di tracciabilità degli operatori commerciali per la vendita di batterie online è soggetta alle norme di applicazione di cui al regolamento (UE) 2022/2065.

Al fine di garantire un riciclaggio di alta qualità nella catena di approvvigionamento delle batterie, di aumentare la diffusione di materie prime secondarie di qualità e di proteggere l’ambiente, dovrebbero essere previsti tassi elevati di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di batterie. La raccolta dei rifiuti di batterie è un passo fondamentale per recuperare i materiali di valore presenti nelle batterie attraverso il riciclaggio di queste e per mantenere la catena di approvvigionamento delle batterie all’interno dell’Unione, stimolando l’autonomia strategica dell’Unione in questo settore. Tale riciclaggio facilita inoltre l’accesso ai materiali recuperati che possono essere utilizzati per la fabbricazione di nuovi prodotti.

I produttori dovrebbero essere responsabili del finanziamento e dell’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie. A tal fine dovrebbero istituire una rete di ritiro e raccolta e relative campagne di informazione che coprano l’intero territorio di ciascun Stato membro. Tali reti dovrebbero essere vicine all’utilizzatore finale e non si dovrebbero concentrare solo sulle batterie e sulle aree redditizie dal punto di vista della raccolta di rifiuti di batterie. La rete di raccolta dovrebbe comprendere i distributori, gli impianti di trattamento autorizzati a trattare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli fuori uso e le discariche per i rifiuti domestici, e su base volontaria altri soggetti, come le autorità pubbliche e le scuole. Al fine di verificare e migliorare l’efficacia della rete di raccolta e delle relative campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2, come previsto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio29, dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti, per determinare la quantità di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti.

I rifiuti di batterie dovrebbero poter essere raccolti insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE, e insieme ai veicoli fuori uso in conformità della direttiva 2000/53/CE. In tali casi un requisito minimo obbligatorio di trattamento dovrebbe essere la rimozione delle batterie dai rifiuti di apparecchi raccolti e dai veicoli fuori uso. Dopo essere state rimosse dai rifiuti di apparecchi raccolti e dai veicoli fuori uso, le batterie dovrebbero essere soggette ai requisiti del presente regolamento. In particolare, tali rifiuti di batterie dovrebbero essere conteggiati ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di raccolta per la categoria di batterie in questione e soggetti ai requisiti di trattamento e riciclaggio previsti dal presente regolamento.

Considerando l’impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, che di conseguenza non vengono trattati in modo ecocompatibile, è opportuno continuare ad applicare e incrementare progressivamente l’obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie portatili stabilito dalla direttiva 2006/66/CE. In considerazione dell’attuale aumento delle vendite di batterie per mezzi di trasporto leggeri e del fatto che esse hanno una durata di vita più lunga rispetto alle batterie portatili, è opportuno fissare un obiettivo specifico di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, distinto dall’obiettivo di raccolta applicabile ai rifiuti di batterie portatili. A causa dell’atteso sviluppo del mercato delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie portatili e dell’aumento della loro durata di vita stimata, la metodologia per calcolare e verificare gli obiettivi di raccolta dovrebbe essere rivista per stabilire meglio l’effettivo volume di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e di batterie portatili disponibile per la raccolta. Pertanto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla conseguente modifica di tale metodologia e degli obiettivi di raccolta. È fondamentale che una nuova metodologia «Disponibile per la raccolta» mantenga o aumenti, rispetto alla metodologia esistente, il livello di ambizione ambientale per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e di batterie portatili. Sulla base di uno studio del Centro comune di ricerca sugli obiettivi di raccolta alternativi per i rifiuti di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri, si stima che un obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri pari al 51 % entro il 31 dicembre 2028 e al 61 % entro il 31 dicembre 2031, calcolato sulla base dei quantitativi di batterie per mezzi di trasporto leggeri messi a disposizione sul mercato in uno Stato membro, corrisponderà a un obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri pari al 79 % entro il 31 dicembre 2028 e all’85 % entro il 31 dicembre 2031, calcolato sulla base dei quantitativi di batterie per mezzi di trasporto leggeri disponibili per la raccolta in uno Stato membro. Gli obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili e i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri dovrebbero essere rivisti. Tale revisione dovrebbe poter tenere conto anche della possibilità di aggiungere due sottocategorie di batterie portatili, vale a dire ricaricabili e non ricaricabili, con tassi di raccolta distinti. La Commissione dovrebbe preparare una relazione che accompagni tali revisioni.

Al fine di massimizzare la raccolta e ridurre i rischi per la sicurezza, è opportuno che la Commissione valuti la fattibilità e i potenziali benefici dell’istituzione di un sistema di restituzione dei depositi per le batterie, in particolare per le batterie portatili di uso generale. È opportuno tenere conto, in tale valutazione, dei sistemi nazionali e armonizzati di restituzione dei depositi a livello di Unione.

Il tasso di raccolta dei rifiuti di batterie portatili dovrebbe continuare ad essere calcolato sulla base delle vendite medie annuali negli anni precedenti, affinché gli obiettivi siano proporzionati al livello di consumo delle batterie in uno Stato membro. Al fine di tenere conto al meglio delle variazioni negli elementi costitutivi della categoria delle batterie portatili, nella durata di vita e nei modelli di consumo delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare la metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, nonché dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri.

L’obbligo per gli Stati membri di adottare misure relative al conseguimento, da parte dei produttori e, se designate, dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, degli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili e dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, riflette il principio generale secondo cui gli Stati membri sono tenuti a garantire l’efficacia del diritto dell’Unione.

Dovrebbero essere raccolti tutti i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici. A tal fine è opportuno che i produttori di batterie per autoveicoli, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici siano obbligati ad accettare e a ritirare gratuitamente dagli utilizzatori finali tutti i rifiuti di batterie per la rispettiva categoria. È opportuno stabilire obblighi di comunicazione dettagliati per tutti i produttori, i gestori di rifiuti e i detentori di rifiuti coinvolti nella raccolta di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici.

Alla luce della gerarchia dei rifiuti istituita dalla direttiva 2008/98/CE, che dà priorità alla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, e in linea con la medesima direttiva e con la direttiva 1999/31/CE del Consiglio30, i rifiuti di batterie raccolti non dovrebbero essere smaltiti né sottoposti a un’operazione di recupero di energia.

Tutti gli impianti autorizzati che effettuano il trattamento delle batterie dovrebbero rispettare requisiti minimi per evitare impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana e consentire un elevato grado di recupero dei materiali presenti nelle batterie. La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio31 disciplina una serie di attività industriali legate al trattamento dei rifiuti di batterie, per le quali prevede specifici requisiti di autorizzazione e controlli che riflettono le migliori tecniche disponibili. Qualora un’attività industriale legata al trattamento e al riciclaggio delle batterie non sia contemplata dalla direttiva 2010/75/UE, gli operatori dovrebbero in ogni caso essere obbligati ad applicare le migliori tecniche disponibili, definite all’articolo 3, punto 10), di tale direttiva, e ad attenersi ai requisiti specifici stabiliti nel presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe adattare i requisiti del presente regolamento relativi al trattamento e al riciclaggio delle batterie alla luce del progresso scientifico e tecnico e delle nuove tecnologie emergenti nel settore della gestione dei rifiuti. Pertanto è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica di tali requisiti.

È opportuno stabilire obiettivi di efficienza dei processi di riciclaggio e di recupero dei materiali per garantire un’alta qualità del recupero di materiali per il settore delle batterie, assicurando nel contempo norme comuni chiare per i riciclatori ed evitando distorsioni della concorrenza o altri ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno delle materie prime secondarie provenienti dai rifiuti di batterie. È opportuno definire obiettivi di efficienza di riciclaggio che permettano di misurare la quantità totale di materiali riciclati per le batterie al nichel-cadmio, le batterie al litio e le altre batterie. Si dovrebbero inoltre stabilire obiettivi di recupero dei materiali per il cobalto, il piombo, il litio e il nichel al fine di raggiungere un tasso elevato di recupero dei materiali in tutta l’Unione. È opportuno che continuino ad applicarsi le norme relative al calcolo e alla comunicazione dell’efficienza di riciclaggio di cui al regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione32. Al fine di garantire che i calcoli e le verifiche dell’efficienza di riciclaggio e dei tassi di recupero dei materiali siano accurati e affidabili e garantiscano una maggiore certezza del diritto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento definendo la metodologia per il calcolo e la verifica dell’efficienza di riciclaggio e dei tassi di recupero dei materiali nei processi di riciclaggio delle batterie e il formato della documentazione relativa all’efficienza di riciclaggio e al recupero dei materiali per i rifiuti di batterie, nonché alla destinazione e al rendimento delle frazioni derivate finali, conformemente all’allegato XII, parte A. La Commissione dovrebbe inoltre rivedere il regolamento (UE) n. 493/2012 per tenere adeguatamente conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti nei processi di recupero industriale, per estendere l’ambito di applicazione agli obiettivi esistenti e ai nuovi obiettivi e per fornire strumenti per la caratterizzazione dei prodotti intermedi. Gli impianti di trattamento dovrebbero essere incoraggiati a introdurre sistemi di gestione ambientale certificati conformemente al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio33.

Dovrebbe essere possibile effettuare il trattamento di rifiuti di batterie al di fuori dello Stato membro in cui i rifiuti sono stati raccolti o al di fuori dell’Unione solo se la spedizione dei rifiuti di batterie è conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio34 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione35 e se il trattamento rispetta i requisiti applicabili a questo tipo di rifiuti in base alla classificazione di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione36. Tale decisione dovrebbe essere rivista per tenere conto di tutte le composizioni chimiche delle batterie, in particolare i codici per i rifiuti di batterie basati sul litio, al fine di consentire di effettuare correttamente la cernita e la comunicazione di informazioni su tali rifiuti di batterie. Il presente regolamento lascia impregiudicata l’eventuale classificazione dei rifiuti di batterie come rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE. Qualora il trattamento avvenga al di fuori dell’Unione, affinché esso sia conteggiato ai fini delle efficienze e degli obiettivi di riciclaggio, il gestore di rifiuti per conto del quale è effettuato dovrebbe essere tenuto a riferire in merito a detto trattamento all’autorità competente dello Stato membro in cui tali rifiuti di batterie sono state raccolti e a dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle imposte dal presente regolamento e in linea con altra normativa dell’Unione concernente la protezione della salute umana e dell’ambiente. Al fine di stabilire i requisiti in materia di equivalenza del trattamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento mediante la definizione di norme dettagliate contenenti criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

Nel caso in cui i rifiuti di batterie siano esportati dall’Unione per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il riciclaggio, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero fare un uso efficace dei poteri di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 per richiedere prove documentali al fine di accertare la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento.

Le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici che non sono più adatte allo scopo originario per il quale sono state prodotte dovrebbero poter essere utilizzate per uno scopo diverso come batterie fisse per lo stoccaggio di energia. Sta emergendo un mercato per le batterie industriali usate e le batterie per veicoli elettrici usate e al fine di sostenere l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, è quindi opportuno stabilire norme specifiche per consentire un cambio di destinazione responsabile delle batterie usate, tenendo conto del principio di precauzione e garantendo la sicurezza d’uso per gli utilizzatori finali. Tutte le batterie usate dovrebbero essere sottoposte a una valutazione dello stato di salute e della capacità disponibile per accertarne l’idoneità all’uso per scopi diversi da quelli originari. Le batterie risultanti idonee per scopi diversi da quelli originari dovrebbero essere idealmente sottoposte a un cambio di destinazione. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni che i rifiuti di batterie industriali, i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri o i rifiuti di batterie per veicoli elettrici dovrebbero soddisfare per cessare di essere considerati rifiuti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

I produttori e i distributori dovrebbero essere attivamente coinvolti nella fornitura di informazioni agli utilizzatori finali in merito alla raccolta differenziata obbligatoria dei rifiuti di batterie e alla disponibilità di sistemi di raccolta. Dovrebbero inoltre informare gli utilizzatori finali in merito all’importante ruolo svolto da questi ultimi nel garantire una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti di batterie. I produttori e i distributori dovrebbero avvalersi di tecnologie dell’informazione aggiornate per comunicare informazioni a tutti gli utilizzatori finali e comunicare informazioni relative alle batterie. Le informazioni dovrebbero essere fornite o con mezzi classici, come manifesti pubblicitari e mediante campagne sui social media, o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sulle batterie che consentano di accedere elettronicamente a siti web. Tali informazioni dovrebbero essere accessibili alle persone con disabilità conformemente alla direttiva (UE) 2019/882.

Per consentire la verifica dell’adempimento e dell’efficacia degli obblighi di raccolta e trattamento dei rifiuti di batterie, è necessario che gli operatori riferiscano alle autorità competenti in merito. I produttori di batterie e gli altri gestori di rifiuti che raccolgono rifiuti di batterie dovrebbero comunicare per ogni anno civile, se del caso, i dati sulle batterie vendute e sui rifiuti di batterie raccolti. Per quanto riguarda il trattamento, gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere imposti rispettivamente ai gestori di rifiuti e ai riciclatori.

Per ogni anno civile, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione informazioni sulla quantità di batterie fornite sul loro territorio e sulla quantità di rifiuti di batterie raccolti, per categoria e composizione chimica. Per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili e i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, i dati dovrebbero essere comunicati separatamente, consentendo di adeguare i rispettivi obiettivi di raccolta, tenendo conto della quota di mercato di tali batterie e delle loro specifiche finalità e caratteristiche. Dette informazioni dovrebbero essere trasmesse per via elettronica e corredate di una relazione sul controllo della qualità. Al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione di tali dati e informazioni alla Commissione, nonché per i metodi di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

Per ogni anno civile, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i tassi di ‘efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali raggiunti, tenendo conto di tutte le singole fasi del processo di riciclaggio e delle frazioni derivate.

Al fine di aumentare la trasparenza lungo le catene di approvvigionamento e le catene del valore per tutti i portatori di interessi, è necessario prevedere un passaporto della batteria che massimizzi lo scambio di informazioni, consenta di tracciare e rintracciare le batterie, e fornisca informazioni sull’intensità di carbonio dei relativi processi di fabbricazione, nonché sull’origine dei materiali utilizzati e sull’eventuale utilizzo di materiali rinnovabili, come ad esempio il materiale prodotto a partire dalla lignina per sostituire la grafite, sulla composizione delle batterie, comprese le materie prime e le sostanze chimiche pericolose, sulle operazioni e le possibilità di riparazione, cambio di destinazione e smantellamento, e sui processi di trattamento, riciclaggio e recupero cui le batterie potrebbero essere soggette al termine della loro durata di vita. Il passaporto della batteria dovrebbe fornire al pubblico informazioni sulle batterie immesse sul mercato e sui relativi requisiti in materia di sostenibilità. Dovrebbe fornire ai rifabbricanti, agli operatori della seconda vita e ai riciclatori informazioni aggiornate per la manipolazione delle batterie e a soggetti specifici informazioni su misura, ad esempio sullo stato di salute delle batterie. Il passaporto della batteria dovrebbe poter sostenere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento, ma non dovrebbe sostituire o modificare le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato, che dovrebbero, in linea con il regolamento (UE) 2019/1020, verificare le informazioni fornite nei passaporti della batteria.

Alcune informazioni contenute nel passaporto della batteria non dovrebbero essere pubbliche, come le informazioni commerciali sensibili alle quali dovrebbe avere accesso solo un numero limitato di persone aventi un interesse legittimo. Ciò vale per le informazioni sullo smantellamento, compresa la sicurezza, e per le informazioni dettagliate sulla composizione della batteria, che è essenziale per riparatori, rifabbricanti, operatori della seconda vita e riciclatori. Si applica inoltre alle informazioni relative alle singole batterie, che sono essenziali per coloro che hanno acquistato la batteria o per i soggetti che agiscono per loro conto al fine di mettere la batteria a disposizione di aggregatori di energia indipendenti o di partecipanti al mercato dell’energia, valutare il suo valore residuo o la durata di vita residua per l’ulteriore uso e agevolare la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione o la rifabbricazione della batteria. I risultati delle relazioni di prova dovrebbero essere accessibili solo agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione.

Il passaporto della batteria dovrebbe consentire agli operatori economici di raccogliere e riutilizzare in modo più efficiente le informazioni e i dati relativi alle singole batterie immesse sul mercato e di compiere scelte più consapevoli nelle attività di pianificazione. Una volta che la batteria è stata immessa sul mercato, in alcuni casi potrebbe essere più pratico per un’altra persona giuridica, come ad esempio un costruttore di veicoli, aggiornare le informazioni contenute nel passaporto. L’operatore economico che immette la batteria sul mercato dovrebbe pertanto essere autorizzato a rilasciare a qualsiasi altro operatore l’autorizzazione scritta ad agire per suo conto. La responsabilità del rispetto delle disposizioni relative al passaporto della batteria dovrebbe incombere all’operatore economico che immette la batteria sul mercato. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del passaporto della batteria, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

Affinché il passaporto della batteria sia flessibile, dinamico e orientato al mercato e si evolva in linea con i modelli imprenditoriali, i mercati e l’innovazione, esso dovrebbe basarsi su un sistema di dati decentrato istituito e mantenuto dagli operatori economici. Per assicurare l’introduzione efficace del passaporto della batteria, la progettazione tecnica, i requisiti in materia di dati e il funzionamento del passaporto della batteria dovrebbero rispettare una serie di requisiti tecnici essenziali. Tali requisiti dovrebbero essere sviluppati di pari passo con quelli per i passaporti digitali dei prodotti richiesti da altre normative dell’Unione in materia di progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili. È opportuno stabilire specifiche tecniche per le quali dovrebbero essere presi in considerazione i principi del meccanismo per collegare l’Europa per la rete eDelivery, al fine di garantire l’effettiva attuazione di tali requisiti essenziali, sotto forma di norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, come opzione alternativa, sotto forma di specifiche comuni adottate dalla Commissione. La progettazione tecnica dovrebbe garantire che il passaporto della batteria contenga i dati in modo sicuro, nel rispetto delle norme in materia di privacy.

Il regolamento (UE) 2019/1020 stabilisce le norme generali in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione o che entrano nel mercato dell’Unione da paesi terzi. Al fine di garantire che le batterie che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfino requisiti volti a offrire un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, ad esempio la salute umana, la sicurezza delle persone, la protezione dei beni materiali e dell’ambiente, e per garantire la piena applicabilità degli obblighi, in particolare per quanto riguarda le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie di cui al presente regolamento, il regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe applicarsi anche alle batterie e agli operatori economici contemplati dal presente regolamento. L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe, pertanto, essere modificato di conseguenza.

Il regolamento (UE) 2019/1020 impone alle autorità di vigilanza del mercato di effettuare gli opportuni controlli relativi alle caratteristiche dei prodotti su scala adeguata. Esso conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni uniformi per i controlli, i criteri per determinare la frequenza dei controlli e la quantità di campioni da controllare in relazione a determinati prodotti o categorie di prodotti. Tale conferimento di poteri dovrebbe applicarsi anche alle batterie disciplinate dal presente regolamento ove siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1020.

Il regolamento (UE) 2019/1020 ha introdotto nuovi strumenti per migliorare la conformità e la vigilanza del mercato, che sono pertinenti anche per le batterie. Esso prevede che la Commissione designi un impianto pubblico di prova di uno Stato membro come impianto di prova dell’Unione per determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a una categoria di prodotti. La Commissione deve includere le batterie disciplinate dal presente regolamento nel suo prossimo invito a manifestare interesse per la designazione di impianti di prova dell’Unione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione37. Il regolamento (UE) 2019/1020 prevede inoltre che le autorità di vigilanza del mercato possano svolgere attività congiunte con le organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali, al fine di promuovere la conformità, individuare i casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti in relazione a categorie specifiche di prodotti. Tale possibilità dovrebbe inoltre essere prevista in relazione ai requisiti del presente regolamento. In tale contesto, gli Stati membri o le autorità di vigilanza del mercato potrebbero valutare la possibilità di istituire centri di competenza per le batterie.

È opportuno che le batterie siano immesse sul mercato solo se non presentano rischi per la salute umana, la sicurezza delle persone, i beni materiali o l’ambiente quando conservate e utilizzate per gli scopi previsti, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando siffatte condizioni d’uso potrebbero derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

È opportuno istituire una procedura in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l’adozione nei confronti di batterie che presentano rischi per la salute umana, la sicurezza delle persone, i beni materiali o l’ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce nei confronti di tali batterie. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di determinare se le misure nazionali nei confronti di batterie non conformi siano giustificate o meno.

È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato siano autorizzate a richiedere agli operatori economici di adottare misure correttive se constatano che una batteria non è conforme ai requisiti del presente regolamento o che un operatore economico ha violato le norme relative all’immissione o alla messa a disposizione sul mercato della batteria, o alla sostenibilità, alla sicurezza, all’etichettatura e alle informazioni, ovvero al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

Gli appalti pubblici costituiscono un settore importante per ridurre gli impatti delle attività umane sull’ambiente e incoraggiare la transizione del mercato verso prodotti più sostenibili. È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici, quali definite nelle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio38 e 2014/25/UE39, e gli enti aggiudicatori, quali definiti nella direttiva 2014/25/UE, tengano conto degli impatti ambientali negli appalti riguardanti batterie o prodotti contenenti batterie e garantiscano l’effettivo rispetto dei requisiti in materia sociale e ambientale da parte degli operatori economici, al fine di promuovere e stimolare il mercato per la mobilità e lo stoccaggio dell’energia puliti e a basso consumo energetico e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione in materia di ambiente, clima ed energia.

Quando la Commissione adotta atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che durante i lavori preparatori svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201640. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno che le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione dal presente regolamento e che non riguardano la determinazione della giustificazione delle misure adottate dagli Stati membri nei confronti di batterie non conformi siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio41.

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l’adozione di atti di esecuzione nei casi in cui la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa i requisiti per la notifica, al fine di richiedere all’autorità di notifica di adottare le misure correttive necessarie e all’occorrenza di ritirare la notifica.

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana o alla sicurezza delle persone, o alla protezione dei beni materiali o dell’ambiente, motivi di urgenza imperativi, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili che determinino il fondamento delle misure nazionali adottate nei confronti di batterie che, pur essendo conformi al presente regolamento, presentano un rischio.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Nell’irrogare le sanzioni è importante tenere debitamente conto della natura, della gravità, della portata, del carattere intenzionale e della reiterazione della violazione e del livello di cooperazione con l’autorità competente della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile. L’irrogazione delle sanzioni deve essere conforme al diritto nazionale e al diritto dell’Unione, in particolare alle garanzie procedurali applicabili e ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Vista la necessità di garantire un livello elevato di protezione ambientale e di tenere conto dei nuovi sviluppi basati su evidenze scientifiche, è opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e il suo impatto sull’ambiente e sul funzionamento del mercato interno. La Commissione dovrebbe includere nella relazione una valutazione delle disposizioni sulla sostenibilità, la sicurezza, l’etichettatura e i criteri informativi, delle misure relative alla gestione dei rifiuti di batterie e dei requisiti relativi al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Se del caso, la relazione dovrebbe essere corredata di una proposta di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri predispongano le infrastrutture amministrative necessarie all’applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l’applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati.

Per consentire agli Stati membri di adeguare il registro dei produttori istituito dalla direttiva 2006/66/CE e di adottare le necessarie misure amministrative con riferimento all’organizzazione delle procedure di autorizzazione da parte delle autorità competenti, assicurando al tempo stesso continuità agli operatori economici, è opportuno abrogare la direttiva 2006/66/CE a decorrere dal 18 agosto 2025. Gli obblighi previsti da tale direttiva in relazione al controllo e alla comunicazione del tasso di raccolta delle batterie portatili dovrebbero restare in vigore fino al 31 dicembre 2023 e i relativi obblighi di trasmissione dei dati alla Commissione dovrebbero restare in vigore fino al 30 giugno 2025, gli obblighi previsti da tale direttiva in relazione al controllo e alla comunicazione delle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dovrebbero restare in vigore fino al 31 dicembre 2025 e i relativi obblighi di trasmissione dei dati alla Commissione dovrebbero restare in vigore fino al 30 giugno 2027, al fine di garantire la continuità fino all’adozione da parte della Commissione di nuove norme di calcolo e di nuovi formati di comunicazione ai sensi del presente regolamento.

È importante tenere conto degli impatti ambientali, sociali ed economici nell’attuazione del presente regolamento. Inoltre, al fine di garantire parità di condizioni, è importante che, nell’attuazione del presente regolamento, tutte le tecnologie disponibili pertinenti siano ugualmente prese in considerazione, a condizione che esse permettano la piena conformità delle batterie ai requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento. Inoltre, non dovrebbero essere imposti oneri amministrativi eccessivi agli operatori economici, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia contribuire al funzionamento del mercato interno e prevenire e ridurre gli effetti negativi delle batterie e dei rifiuti di batterie al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza delle persone, dei beni materiali e dell’ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell’esigenza di armonizzazione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.

2. Il presente regolamento impone obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Stabilisce inoltre i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

3.

Il presente regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Esso si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti,

Ai fini del capo II, quando le batterie immesse sul mercato possono essere considerate come appartenenti a più di una categoria, esse si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.

4. Nei casi in cui gli elementi o i moduli di batteria sono messi a disposizione sul mercato per l’uso finale, senza essere ulteriormente incorporati o assemblati in pacchi o batterie più grandi, si considera che siano stati immessi sul mercato come batterie ai fini del presente regolamento e si applicano i requisiti per la categoria di batterie più simile. Nei casi in cui tali elementi o moduli di batteria possono essere considerati come appartenenti a più di una categoria di batterie, essi si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.

5. Il presente regolamento non si applica alle batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:

  1. a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; e

  2. b) apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio.

6. I capi III e IX del presente regolamento non si applicano alle apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari, quali definite all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio1.