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Decisione (UE) 2024/414 del Consiglio del 21 dicembre 2023 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere b) e c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati relativi a una convenzione sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi. Tali negoziati si sono conclusi positivamente con l'adozione del testo della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi («convenzione») da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022.

La convenzione rafforza il quadro giuridico internazionale vigente in materia di trasporto marittimo e navigazione e apporta un utile contributo allo sviluppo di relazioni economiche internazionali armoniose. È pertanto auspicabile la convenzione sia applica quanto prima.

L'Unione sta sviluppando una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. In tale contesto il legislatore dell'Unione ha adottato, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 1215/20121 e il regolamento (UE) 2020/1784 del parlamento europeo e del Consiglio2. L’Unione ha pertanto competenza esclusiva sulle materie disciplinate da tali regolamenti, mentre le altre materie disciplinate dalla convenzione non rientrano in tale competenza.

L'articolo 18, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che le organizzazioni regionali di integrazione economica aventi competenza su talune materie disciplinate dalla convenzione possono firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione, l'organizzazione regionale di integrazione economica deve presentare una dichiarazione indicante le materie disciplinate da tale convenzione per le quali i suoi stati membri le hanno delegato la propria competenza. L'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che tale dichiarazione sia presentata all'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione. L'Unione dovrebbe pertanto presentare tale dichiarazione all'atto della firma della convenzione.

È opportuno firmare la convenzione a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva, e approvare l'acclusa dichiarazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022, con riserva della sua conclusione3.

Art. 2

La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione. All'atto della firma della convenzione, l'Unione presenta tale dichiarazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, della medesima convenzione.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente P. Navarro Ríos